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Le sentenze di marzo 2026

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Avvocato Berti

Introduzione

Questo report presenta le sentenze più importanti pubblicate dalle sezioni civili e penali della Cassazione nel mese di marzo 2026.

SENTENZA CASS. PEN. N. 9834/2026 –Amputazione dell'arto inferiore: carenze formative e inadeguatezza delle attrezzature

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile con il personale bagaglio di conoscenza del lavoratore (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603 – 01).

Leggi il nostro articolo sui doveri di formazione e informazione del datore di lavoro.

SENTENZA CASS. PEN. N. 9200/2026 – Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, indici rivelatori

In tema di integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, gli indici di rilevazione dello sfruttamento del lavoratore attengono ad una condizione di pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta non solo da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, ma anche dalla violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio, e costituiscono criteri-guida per l’ interprete, sintomatici della sussistenza del fatto tipico.

SENTENZA CASS. PEN. N. 8267/2026 – Reato di violenza sessuale, errore sul consenso della persona offesa

Nel reato di violenza sessuale, l’errore sul consenso della persona offesa rileva come errore sul fatto costitutivo del reato e non come esimente putativa del consenso dell’avente diritto, in quanto la mancanza di consenso costituisce elemento costitutivo della fattispecie. Tale errore, incidendo sul dolo, deve essere provato dall’imputato su cui grava il relativo onere. Il consenso agli atti sessuali, per essere validamente prestato ed escludere l’elemento oggettivo del reato, deve essere libero, consapevole e volontario, deve perdurare per tutto il tempo del contatto sessuale e può essere revocato in qualsiasi momento. Non è necessaria la manifestazione espressa del dissenso, potendo questo essere anche implicito, dovendosi verificarne la ricorrenza in relazione alle circostanze del caso concreto. Il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati probatori, con il limite di non ripetere i vizi censurati e di conformarsi all’interpretazione data dalla Corte di Cassazione alle questioni di diritto. Gli elementi di fatto e le valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, rilevando esclusivamente come punti di riferimento per l’individuazione dei vizi segnalati. In caso di ribaltamento di sentenza assolutoria, il giudice d’appello deve fornire motivazione rafforzata che indichi compiutamente le ragioni per cui le prove assumano valenza dimostrativa diversa rispetto al primo grado, esplicitando i passaggi logici in modo da conferire alla decisione forza persuasiva superiore.

Leggi il nostro articolo sulla differenza tra molestia e violenza sessuale.

SENTENZA CASS. CIV. N. 7990/2026 – Giudizio di rinvio e limiti del giudice ex art. 384 c.p.c.

I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass., 7 agosto 2014, n. 17790, e 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. n. 17240 del 2023).

Si è, inoltre, ribadito che il ricorso per cassazione avverso la decisione pronunciata in sede di rinvio implica il potere-dovere della Suprema Corte di interpretare direttamente il contenuto e la portata della propria precedente statuizione, mantenendo la propria decisione entro i limiti fissati dalla legge per il giudizio di rinvio. Esso è, appunto, un giudizio chiuso, “in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all’accoglimento dell’avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale” (Cass. n. 28646 del 2021).

SENTENZA CASS. CIV. N. 5364/2026 – Costruzione “sul confine”

Nell’ipotesi di fondi non confinanti, perché separati da una striscia di terreno di proprietà di un terzo e di larghezza inferiore alla distanza minima legale, non opera il principio della prevenzione, non essendo oggettivamente configurabile l’ipotesi di una costruzione “sul confine”, giacché quella eretta sulla demarcazione tra ciascun fondo e lo spazio intermedio si presenta, rispetto all’altro fondo, come distaccata dal confine medesimo, e trova piuttosto applicazione la disciplina delle costruzioni “con distacco”.

Leggi il nostro articolo sulle distanze delle piante dal confine.

SENTENZA CASS. CIV. N. 5376/2026 – Distanze nelle costruzioni

n tema di distanze nelle costruzioni, qualora sopravvenga disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida il diritto di quest’ultimo a mantenere l’opera alla distanza inferiore se già ultimata, salvi gli effetti di eventuale giudicato. A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 120/2020 all’art. 3 comma 1 lett. d) e all’art. 2 bis del DPR 380/2001, gli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico, anche mediante sopraelevazione, possono essere realizzati nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti del fabbricato demolito, senza applicazione della disciplina sulle nuove costruzioni di cui all’art. 9 comma 1 DM 1444/1968, a condizione che: sia rispettata la distanza legittimamente preesistente del fabbricato demolito, legittima secondo le norme vigenti all’epoca della sua costruzione; sia rispettata l’altezza assentita nel titolo edilizio; non siano apportate modifiche nella forma e superficie all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali. Le previsioni delle leggi regionali e dei piani attuativi comunali che consentono deroghe alle distanze legali incidono sulla legittimità urbanistico-edilizia dei titoli edilizi rilasciati, ma non operano sul piano dei rapporti interprivati rispetto a immobili non ricompresi nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, per i quali restano applicabili le distanze dal confine previste dai regolamenti edilizi comunali quali norme integrative dell’art. 873 c.c. e le distanze inderogabili tra edifici previste dall’art. 9 comma 1 DM 1444/1968.

SENTENZA CASS. CIV. N. 6017/2026 – Mobbing e danno differenziale

A fronte di una domanda del lavoratore che chiede al datore il risarcimento dei danni connessi all’espletamento dell’attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l’inadempimento, innanzitutto dovrà verificare se, in relazione all’evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965; quindi, valuterà il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall’INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

Leggi anche il nostro articolo sul mobbing.

SENTENZA CASS. CIV. N. 6926/2026 – Nascita di feto malformato, risarcibilità del danno da lesione dell'autodeterminazione procreativa

Nell’ipotesi di erronea esecuzione dell’intervento d’interruzione della gravidanza che abbia dato luogo ad una nascita indesiderata, deve essere, dunque, riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge e prescindendo totalmente dalle condizioni di salute del nato.

Leggi il nostro articolo sul risarcimento dei danni morali.

SENTENZA CASS. CIV. N. 5756/2026 – Pubblico impiego contrattualizzato, prescrizione dei crediti retributivi

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. La pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 2948 c.c. resa con sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 1966, che ha escluso la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro subordinato, non si estende ai rapporti di pubblico impiego, neppure contrattualizzato, in quanto il timore del lavoratore di subire ritorsioni che giustifica la sospensione della prescrizione nel lavoro privato non può essere ravvisato nei confronti delle pubbliche amministrazioni, vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge e soggette ad un sistema di controlli e garanzie che assicura pienamente il lavoratore pubblico. In caso di stipulazione di un contratto di collaborazione che risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore pubblico non può conseguire la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, ma ha diritto ad una tutela risarcitoria nei limiti di cui all’art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale e alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso.

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