AI Act e adeguati assetti: perché l’intelligenza artificiale è ormai una responsabilità del CdA, non dell’IT

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Avvocato Berti

Dal 2 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2024/1689 è entrato nella fase di applicazione generale, mentre il c.d. AI Omnibus ha differito gli obblighi sui sistemi ad alto rischio. Il baricentro del problema, però, si è spostato altrove: nel codice civile e nei doveri dell’organo amministrativo

Introduzione

Per due anni una data è stata ripetuta in ogni convegno: 2 agosto 2026, giorno in cui sarebbero divenuti vincolanti gli obblighi dell’AI Act per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. Il quadro è cambiato all’ultimo momento utile. Il regolamento di modifica noto come AI Omnibus — accordo politico del 7 maggio 2026, approvazione del Parlamento europeo il 16 giugno e adozione definitiva del Consiglio il 29 giugno — è entrato in vigore il 27 luglio 2026, sei giorni prima della scadenza.

L’intervento non ha cancellato la data generale, ma ha modificato le eccezioni contenute nell’art. 113 del Regolamento (UE) 2024/1689. Le sezioni 1, 2 e 3 del Capo III si applicheranno dal 2 dicembre 2027 per i sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2, e dell’Allegato III — quelli impiegati, fra l’altro, nella selezione del personale, nella valutazione del merito creditizio, nell’istruzione e nell’accesso a servizi essenziali — e dal 2 agosto 2028 per i sistemi ad alto rischio incorporati in prodotti già disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione di cui all’Allegato I.

Non è slittato, invece, quasi nient’altro. Restano confermati al 2 agosto 2026 l’applicazione generale del Regolamento e gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 — con un regime transitorio che, limitatamente ai sistemi generatori di contenuti sintetici già immessi sul mercato prima di tale data, sposta al 2 dicembre 2026 il termine per conformarsi all’art. 50, paragrafo 2. Il divieto delle pratiche vietate di cui all’art. 5 e l’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA di cui all’art. 4 sono applicabili dal 2 febbraio 2025; la disciplina dei modelli per finalità generali dal 2 agosto 2025; governance nazionale e impianto sanzionatorio sono ora pienamente operativi, con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l’AgID individuate quali autorità nel quadro della legge italiana sull’intelligenza artificiale.

La lettura che circola in questi mesi — “abbiamo altri sedici mesi” — è pericolosa per una ragione che ha poco a che vedere con Bruxelles. Il rinvio riguarda la conformità dei sistemi. Non riguarda i doveri di chi amministra un’impresa che quei sistemi ha già introdotto nei propri processi.

IL VERO FONDAMENTO NON È L’AI ACT: È L’ART. 2086 C.C.

L’obbligo di governare il rischio tecnologico non nasce dal Regolamento europeo e non segue il suo calendario. Nasce dall’art. 2086, comma 2, del codice civile, introdotto dall’art. 375 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che impone all’imprenditore operante in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Se l’impresa affida a un sistema algoritmico la selezione dei curricula, la determinazione dinamica dei prezzi, la valutazione del rischio di credito dei clienti, la redazione di documenti contrattuali o la gestione delle richieste della clientela, quel sistema è parte dell’assetto organizzativo e amministrativo. Non un accessorio tecnologico: una componente del modo in cui l’impresa decide.

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il perimetro di discrezionalità dell’organo gestorio non è illimitato. La Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza 23 novembre 2021, n. 36365, ha affermato che grava sull’imprenditore, anche collettivo, ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c. e in coerenza con l’art. 41 Cost., l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro obiettivo e della continuità aziendale, con conseguente restringimento dell’operatività della business judgment rule nelle ipotesi di totale assenza di pianificazione. Trasposto alla materia che qui interessa, il principio è netto: la scelta su quali strumenti adottare e come governarli resta discrezionale e insindacabile nel merito; la scelta se governarli non esiste.

FORNITORE O UTILIZZATORE? L’EQUIVOCO CHE ESPONE DI PIÙ

Nella pratica professionale, l’errore più frequente è la convinzione che l’AI Act riguardi soltanto chi sviluppa intelligenza artificiale. Il Regolamento distingue invece la posizione del fornitore da quella del deployer, ossia di chi utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità nell’ambito di un’attività professionale. La quasi totalità delle imprese italiane appartiene alla seconda categoria, spesso senza saperlo: basta l’adozione di un assistente conversazionale per il servizio clienti, di uno strumento di generazione di testi per l’area commerciale o di un software che assiste la valutazione delle candidature.

Gli obblighi immediatamente rilevanti per il deployer sono due. Il primo è l’alfabetizzazione: l’art. 4 impone di adottare misure per garantire un livello sufficiente di competenza in materia di IA al proprio personale, tenendo conto delle conoscenze, della formazione e del contesto d’uso. Il secondo è la trasparenza: l’art. 50 richiede che l’utente sappia quando sta interagendo con un sistema di IA e che i contenuti generati o manipolati artificialmente siano riconoscibili come tali, con un obbligo specifico, al paragrafo 4, per chi pubblica deepfake o testi generati destinati a informare il pubblico su questioni di interesse generale.

Gli obblighi dell’art. 26 per i deployer di sistemi ad alto rischio — impiego conforme alle istruzioni del fornitore, sorveglianza umana affidata a persone dotate di competenza, formazione e autorità, monitoraggio del funzionamento, conservazione dei log per almeno sei mesi — sono quelli differiti al 2 dicembre 2027. Ma la loro sospensione non produce alcun vuoto di tutela: un software che filtra candidature o assegna un merito creditizio produce già oggi effetti pieni sotto il Regolamento (UE) 2016/679 e sotto il diritto del lavoro, che non conoscono proroghe.

LA RIFORMA CHE HA PORTATO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DENTRO IL DIRITTO SOCIETARIO

Il passaggio decisivo, per il tema di questo contributo, non è avvenuto a Bruxelles ma a Roma, e in un provvedimento che quasi nessuno associa all’intelligenza artificiale: il Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 47, attuativo della delega contenuta nella Legge Capitali (L. 21/2024), pubblicato il 14 aprile 2026 ed entrato in vigore il 29 aprile 2026.

L’art. 6, comma 1, lett. f), del decreto ha modificato l’art. 123-bis del Testo Unico della Finanza, inserendo nel comma 2 una nuova lett. d-ter) ai sensi della quale la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari deve contenere, ove adottate, una descrizione delle politiche della società in materia di utilizzo e di monitoraggio delle nuove tecnologie e, in particolare, dei sistemi di intelligenza artificiale negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili, nonché una descrizione delle politiche di gestione e di monitoraggio dei rischi informatici, inclusi i rischi di sicurezza cibernetica e quelli derivanti dall’integrazione di nuove tecnologie negli assetti. Tali contenuti rientrano nel perimetro di verifica della società di revisione e si applicano già con riferimento alle relazioni relative all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Si obietterà che l’art. 123-bis TUF riguarda le società quotate. È vero, ma la conclusione che se ne trae di norma è sbagliata, per due ragioni.

La prima è che il medesimo decreto ha introdotto il nuovo art. 2396-quinquies c.c., rubricato “Doveri dell’organo di controllo”, che sostituisce il previgente art. 2403, comma 1, c.c. e amplia il perimetro della vigilanza: non più soltanto osservanza della legge e dello statuto, rispetto dei principi di corretta amministrazione e adeguatezza degli assetti, ma anche corretto funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi aziendali. Per effetto del rinvio contenuto nell’art. 2477, comma 4, c.c., i nuovi doveri si applicano anche al collegio sindacale e al sindaco unico delle società a responsabilità limitata.

La seconda è che una norma sulla disclosure obbligatoria non nasce nel vuoto: presuppone che la materia sia già oggetto di decisione consiliare. Il legislatore, imponendo alle quotate di riferire al mercato sulle proprie politiche di utilizzo dell’IA e di gestione dei rischi informatici, ha implicitamente qualificato quelle politiche come competenza dell’organo amministrativo. È un’indicazione sistematica che difficilmente potrà restare confinata al perimetro degli emittenti.

Vale la pena notare la formula usata dal legislatore: “ove adottate”. Se la società non dispone di tali politiche, è sufficiente darne atto. Ma dichiarare al mercato — o, in una S.r.l., dover ammettere in un’azione di responsabilità — di non avere alcuna policy sull’uso di sistemi che incidono su decisioni aziendali è, oggi, una posizione difficile da difendere.

LA LEZIONE DELLA NIS2: IL RISCHIO TECNOLOGICO È COMPETENZA DELL’ORGANO, NON DELLA FUNZIONE

Che il baricentro si sia spostato dall’IT al consiglio non è una tesi dottrinale: è un modello normativo già collaudato.

Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), all’art. 23 stabilisce che gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti essenziali e importanti approvano le modalità di implementazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica, ne sorvegliano l’attuazione e seguono una formazione in materia. Non è una norma sull’organizzazione dell’ufficio sistemi informativi: è una norma che attribuisce all’organo amministrativo un dovere di approvazione consapevole e di supervisione, con conseguente rilevanza in punto di diligenza.

La struttura si ripete: il legislatore europeo e quello nazionale non chiedono agli amministratori di diventare tecnici, ma di governare il rischio tecnologico come qualunque altro rischio strategico d’impresa. E la governance non è delegabile nel suo nucleo, perché la delega trasferisce l’attuazione, non il dovere di vigilanza.

Sul versante penale, la Legge 90/2024 in materia di cybersicurezza ha inasprito il trattamento sanzionatorio dei reati informatici, con riflessi diretti sull’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001. Il quadro che ne risulta è coerente: sicurezza informatica, intelligenza artificiale e protezione dei dati non sono più materie tecniche a valle, ma componenti dell’assetto organizzativo a monte.

DOVERE DI AGIRE INFORMATI, SEGNALI DI ALLARME E LIMITI DELLA DELEGA

Il D.Lgs. 47/2026 ha scomposto l’art. 2381 c.c. in tre disposizioni: l’art. 2381 disciplina ora la sola figura del presidente, l’art. 2381-bis il regime delle deleghe e l’art. 2381-ter l’informazione consiliare, introducendo al comma 4 il criterio del ragionevole affidamento degli amministratori privi di deleghe sulle informazioni ricevute dai delegati e dalle funzioni aziendali.

Applicata al governo dell’intelligenza artificiale, la disposizione è tutt’altro che uno scudo. Il consigliere non esecutivo che riceve un’informativa periodica sull’adozione di sistemi algoritmici, sui relativi rischi e sui presidi adottati può ragionevolmente farvi affidamento. Il consigliere che non ha mai chiesto se e quali sistemi siano in uso non ha alcun affidamento da invocare, perché non ha ricevuto nulla su cui fare affidamento.

Il punto è ben illustrato dall’orientamento consolidato della Suprema Corte. Con l’ordinanza Sez. I, 22 aprile 2024, n. 10739, la Corte di Cassazione ha ribadito che gli amministratori privi di deleghe i quali, pur a fronte di segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica — adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione — rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché il comportamento inerte si pone in contrasto con il dovere di agire in modo informato.

Nel contesto dell’IA, i segnali di allarme hanno una fisionomia riconoscibile: un reclamo per discriminazione algoritmica in una procedura di selezione, un errore sistematico nella determinazione dei prezzi, un contratto generato automaticamente con clausole errate, una segnalazione del responsabile della protezione dei dati, un incidente di sicurezza riconducibile a uno strumento generativo. Ciò che fonda la responsabilità non è quasi mai l’incidente in sé — che può ben rientrare nel rischio d’impresa — ma l’inerzia consapevole che lo segue.

IL RISCHIO PENALE E IL MODELLO 231

La Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, è entrata in vigore il 10 ottobre 2025. Non sostituisce l’AI Act, che resta direttamente applicabile e prevalente, ma lo integra sui profili rimessi agli Stati membri.

Sul piano penale, la legge ha introdotto l’art. 612-quater c.p., rubricato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagioni un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di IA e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità; e ha previsto una circostanza aggravante comune all’art. 61, n. 11-undecies, c.p. per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Sono norme che toccano da vicino le funzioni marketing, comunicazione e risorse umane di qualsiasi impresa che pubblichi contenuti.

Gli artt. 16 e 24 della legge delegano il Governo ad adottare, entro il 10 ottobre 2026, decreti legislativi di adeguamento all’AI Act. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare, il 10 giugno 2026, due schemi di decreto legislativo, tuttora sottoposti al vaglio parlamentare al momento in cui si scrive. Uno di essi estenderebbe il perimetro del D.Lgs. 231/2001 ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente nell’ambito dell’utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio.

Qui la giurisprudenza penale di legittimità offre una indicazione operativa di grande valore. Le Sezioni Unite, con la sentenza 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, nel noto caso ThyssenKrupp, e successivamente la Sez. VI con la sentenza 11 novembre 2021 (dep. 15 giugno 2022), n. 23401, nel caso Impregilo, hanno chiarito che la responsabilità dell’ente presuppone l’accertamento autonomo di una colpa di organizzazione, distinta dalla colpa dell’autore del reato, e che non è consentito desumere l’inidoneità del modello dalla sola commissione dell’illecito. Il rovescio della medaglia è altrettanto chiaro: l’ente che non si sia dotato affatto di presidi organizzativi si trova in una posizione processuale nettamente peggiore.

La conseguenza pratica è che l’aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo con protocolli specifici sull’impiego dell’intelligenza artificiale — mappatura dei sistemi, regole di supervisione umana, tracciabilità delle decisioni assistite da algoritmo — conviene compierlo prima che l’obbligo formale entri in vigore, non dopo.

CHE COSA SIGNIFICA, CONCRETAMENTE, GOVERNARE L’IA A LIVELLO DI ORGANO AMMINISTRATIVO

  1. Inventario: censire i sistemi di intelligenza artificiale effettivamente in uso, comprese le adozioni informali da parte dei singoli uffici, qualificando per ciascuno il ruolo dell’impresa (fornitore o deployer) e la classe di rischio.
  2. Delibera: approvare in consiglio una policy di utilizzo dell’IA, individuando formalmente l’organo o l’ufficio cui compete la funzione di gestione del rischio tecnologico, in misura proporzionata alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
  3. Supervisione umana: stabilire quali decisioni non possono essere assunte senza intervento umano qualificato, in particolare quelle che incidono su persone (assunzioni, valutazioni, accesso a servizi, merito creditizio).
  4. Formazione: assolvere l’obbligo di alfabetizzazione dell’art. 4 dell’AI Act, estendendolo agli amministratori e non limitandolo alle funzioni tecniche.
  5. Contratti: rivedere gli accordi con i fornitori di soluzioni tecnologiche quanto a informazioni sul sistema, manleve, gestione degli incidenti e trattamento dei dati.
  6. Coordinamento: allineare policy IA, adempimenti GDPR, obblighi NIS2 ove applicabili e modello 231, evitando presidi paralleli e non comunicanti.
  7. Tracciabilità: documentare a verbale le valutazioni compiute, i rischi considerati e le alternative scartate. Nel contenzioso societario, l’adeguatezza non documentata equivale all’adeguatezza inesistente.
  8. Flussi informativi: prevedere un’informativa periodica del delegato al consiglio e all’organo di controllo sull’impiego dei sistemi e sugli incidenti rilevati, in coerenza con l’art. 2381-ter c.c.

CONCLUSIONI

Il differimento degli obblighi sull’alto rischio al dicembre 2027 e all’agosto 2028 non è una tregua: è una finestra. Nel frattempo il diritto interno si è mosso nella direzione opposta al rinvio. Il D.Lgs. 47/2026 ha portato le politiche sull’intelligenza artificiale e sui rischi informatici dentro la relazione sul governo societario e ha ampliato i doveri dell’organo di controllo; la NIS2 ha già attribuito agli organi di amministrazione un dovere di approvazione e supervisione non delegabile nel suo nucleo; la Legge 132/2025 ha introdotto nuove fattispecie penali e prepara l’ingresso dell’IA nel perimetro della responsabilità degli enti.

Chi amministra non è chiamato a comprendere il funzionamento di una rete neurale, così come non è chiamato a saper leggere il codice sorgente di un gestionale. È chiamato a sapere quali sistemi l’impresa utilizza, quali decisioni essi influenzano, chi ne risponde all’interno dell’organizzazione e con quali presidi il relativo rischio è governato. Questo è, precisamente, il contenuto dell’art. 2086, comma 2, c.c. E questa è la ragione per cui l’intelligenza artificiale ha smesso di essere un tema dell’IT: perché il rischio che genera non è tecnico, è gestorio.

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