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Le sentenze di aprile 2026

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Avvocato Berti

Introduzione

Questo report presenta le sentenze più importanti pubblicate dalle sezioni civili e penali della Cassazione nel mese di marzo 2026.

Cass. pen. n.13144, deposito del 10 aprile 2026 - Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi svolta in assenza della prescritta autorizzazione. Arresto facoltativo.

A seguito della novellazione del 2025 dell’art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, poste in essere in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, integrano, se questi ultimi hanno natura pericolosa, un’autonoma fattispecie delittuosa.

L’art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006 punisce la gestione illecita di rifiuti pericolosi con la reclusione da 1 a 5 anni. Il comma 1-bis prevede pene più severe (da 2 a 6 anni e 6 mesi) in presenza di aggravanti specifiche (pericolo per persone, ambiente, ecosistemi, ecc.).

Anche senza aggravanti, la gestione illecita di rifiuti pericolosi è un delitto che consente l’arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p..

Leggi il nostro articolo sull’abbandono e lo smaltimento illegale di rifiuti.

Cass. pen. n.14882, deposito del 24 aprile 2026 - Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, concorso con il delitto di atti persecutori aggravati

In tema di rapporti tra i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di “famiglia” e “convivenza” nell’accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti, implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorchè non necessariamente continuativa.

Nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincolo nascente dalla filiazione, se i comportamenti violenti e molesti sorti nell’ambito della comunità familiare, siano proseguiti dopo la cessazione della convivenza tra soggetto agente e persona offesa, il delitto di maltrattamenti concorre con quello di atti persecutori aggravati, di cui all’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen.,

Ciò perchè la riforma dell’art. 572 c.p. del 2025, che ha inserito tra i soggetti passivi il soggetto “non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione” non ha efficacia retroattiva, trattandosi di norma penale sfavorevole. Pertanto le condotte criminose successive alla cessazione della convivenza non possono considerarsi assorbite in quelle maltrattanti ad esse precedenti.

Leggi il nostro articolo sui maltrattamenti in famiglia.

Cass. pen n. 14741, deposito del 23 aprile 2026 - Delitti contro la P.A., oltraggio a pubblico ufficiale, causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

A differenza di altri corpi (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza…) che operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio, i vigili urbani rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solamente “quando sono in servizio” e nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, ed in particolare nei limiti territoriali e temporali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 57 comma 2 lett b) c.p.p. e la legge 65/1986.

In particolare, le operazioni di polizia giudiziaria da parte della polizia municipale, d’iniziativa dei singoli agenti durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità e legate alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 55 c.p.p.

Il divieto di applicazione della causa di non punibilità per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art 341 bis c.p., (ex art. 131 bis comma 3 lett b c.p.) opera non quando il fatto è commesso nei confronti di ogni pubblico ufficiale, ma solamente quando è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni. Quando invece il reato è operato a danno di appartenenti alla polizia municipale, deve quindi verificarsi la effettiva sussistenza delle qualifiche predette, in ragione dello svolgimento, al momento del fatto, delle attività indicate nell’art 57 c.p.p. ovvero di quella di agente di p.s., che presuppone un formale provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell’art. 5 della L. 65/1986.

Leggi anche il nostro articolo su la provocazione.

Cass.pen n. 14179, deposito del 17 aprile 2026 - Confisca e restituzione del profitto

E’ illegale la confisca disposta ex art. 322-ter cod. pen. qualora il giudice abbia acquisito la prova dell’integrale restituzione del profitto da parte dell’imputato, posto che in tal caso la confisca determinerebbe una duplice ed ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti del soggetto responsabile, in tal modo violando il principio di proporzionalità, nonché l’art.1 CEDU in tema di protezione della proprietà.

Cass. civ. n. 9104 del 10 aprile 2026 - Discriminazione sul posto di lavoro del caregiver

Costituiscono discriminazione indiretta del datore di lavoro nei confronti del lavoratore dipendente caregiver, il comportamento del datore che:

  • ometta di adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2000/78/CE, che consentano al dipendente caregiver di fornire al figlio affetto da disabilità l’assistenza necessaria a permettere le cure che le sue condizioni richiedono.
  • al fine di risolvere le difficoltà di proseguire la vita lavorativa prospettate dal caregiver come conseguenza degli obblighi di assistenza su di lui gravanti, adotti per un periodo di tempo irragionevolmente lungo provvedimenti di natura provvisoria e non definitiva.
  • non assuma provvedimenti in ordine alla richiesta del caregiver di essere eventualmente adibito anche a mansioni inferiori al fine di risolvere le difficoltà di proseguire la vita lavorativa prospettate dal medesimo caregiver come conseguenza degli obblighi di assistenza dei quali è onerato.

Cass. SS.UU., sentenza 11513, del 28/04/2026 - Azione di indebito arricchimento - Nullità del contratto concluso dalla P.A. per inosservanza della forma scritta ad substantiam

La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. L’azione può essere esercitata – alle medesime condizioni – anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo».

In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.

Cass. civ. n. 8630, del 07/04/2026 - Risarcimento del danno non patrimoniale superiore al 9% - Potere del giudice di discostarsi dai parametri di liquidazione indicati nella T.U.N.

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.
Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N..

Leggi il nostro articolo sul danno patrimoniale e non patrimoniale.

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