Il risarcimento dei danni morali
Quando è possibile richiedere il risarcimento dei danni morali
Chi, in conseguenza di un comportamento illecito altrui, patisce una sofferenza psicologica, può chiedere il risarcimento dei danni morali.
Danno esistenziale, danno biologico e danno morale sono le tre componenti del danno non patrimoniale, cioè quello arrecato non al patrimonio, ma alla persona, nella sua sfera fisica e psichica.
In passato, il risarcimento dei danni morali era ammesso solamente qualora fosse stato commesso un reato. Oggi, invece, questo limite è venuto meno.
Il risarcimento dei danni morali può essere richiesto anche all’interno di un processo penale, mediante la costituzione di parte civile, in cui il danneggiato dal reato o la persona offesa devono fornire la (difficile) prova, sin dal momento della denuncia dei danni morali patiti.
Nell’articolo, sono affrontati i temi di estrema attualità in materia di risarcimento del danno morale della quantificazione del danno, e della risarcibilità del danno morale da micropermanenti o “microlesioni”, nel caso del danno morale da sinistro stradale.
Altro argomento trattato è la spettanza del diritto al risarcimento per danni da amianto agli eredi del defunto per malattia professionale. Questi hanno titolo ad agire per il risarcimento dei danni morali sia “iure hereditatis” e cioè in quanto eredi del lavoratore defunto, sia “iure proprio” per il patimento direttamente provato per la malattia del congiunto o del convivente.
- Risarcimento dei danni morali: cos’è il danno non patrimoniale
- Risarcimento dei danni morali: cos’è il danno morale
- Quando chiedere il risarcimento dei danni morali.
- La difficile prova del risarcimento dei danni morali
- Risarcimento dei danni morali: qual è il rapporto fra danno biologico e danno morale.
- Il risarcimento dei danni morali è autonomo rispetto ai danni biologici
- Come si quantifica il risarcimento dei danni morali.
- Il risarcimento dei danni morali da micropermanenti
- Come chiedere il risarcimento dei danni morali in sede civile
- Come chiedere il risarcimento dei danni morali in sede penale
- Risarcimento dei danni morali: la responsabilità per i danni da esposizione ad amianto.
- Quale risarcimento dei danni morali spetta alla vittima diretta di esposizione ad amianto.
- Come si richiede il risarcimento dei danni morali da esposizione all’amianto
- Quando spetta il risarcimento danni da amianto agli eredi del defunto.
- Quando viene sporta una denuncia per diffamazione conseguenze.
- Quando è configurabile un risarcimento danni da querela infondata.
- Come viene quantificato il risarcimento dei danni morali secondo il metodo tabellare.
RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI: COS’È IL DANNO NON PATRIMONIALE
Il nostro Ordinamento giuridico accoglie e riconosce due tipologie di danno, suscettibili di risarcimento, ovvero il danno patrimoniale e quello non patrimoniale.
Il legislatore afferma con chiarezza, all’art. 2043 cod. civ., che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, così ribadendo e dando rilievo normativo al principio del neminem laedere.
Nel danno ingiusto che determina l’obbligo risarcitorio vi rientrano sia i anni patrimoniali che quelli non patrimoniali e, per tale via, anche il danno morale.
Il danno patrimoniale corrisponde alla lesione recata al patrimonio del soggetto danneggiato e, generalmente, viene a sua volta scomposto nelle due componenti del danno emergente (che lede immediatamente e direttamente il patrimonio della vittima) e del lucro cessante (il quale si sostanzia nei mancati guadagni ottenuti dal danneggiato a seguito dell’illecito subito), secondo quanto previsto dall’art. 1223 cod. civ..
Il danno non patrimoniale, invece, deve essere identificato con la lesione di un bene non suscettibile di immediata valutazione economica come, per esempio, la salute, la dignità, la vita affettiva, l’onore…
Il danno non patrimoniale è “tipico” nel senso che l’art. 2059 cod. civ. prevede che “deve essere risarcito nei soli casi determinati dalla legge”.
Ipotesi “tipica” è quella individuata nel codice penale, mediante il disposto di cui all’art. 185, che contempla l’obbligo di risarcimento del danno in capo a colui il quale abbia commesso un fatto di reato, ovvero per coloro che ne sono civilmente responsabili (come, ad esempio, i genitori nei riguardi dei fatti illeciti commessi dai figli).
RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI: COS’È IL DANNO MORALE
Il danno non patrimoniale a lungo ha ricevuto una lettura parziale, che ne comprometteva seriamente le capacità di tutela della vittima. Tradizionalmente, il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. coincideva e si risolveva nel risarcimento dei danni morali soggettivi. La necessaria tipicità del danno non patrimoniale, portava poi a riconoscere il risarcimento dei danni morali solamente se derivanti dall’avere commesso un fatto previsto dalla legge come reato.
Sin dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986, ai fini del risarcimento i danni morali erano definiti come “danno-conseguenza” e rientravano sotto la tutela dell’art. 2059 cod. civ., mentre il danno biologico veniva inteso come danno-evento, come lesione del diritto soggettivo della salute, e ricondotto nell’art. 2043 cod. civ..
Per questo motivo, non era ammesso il risarcimento dei danni morali in assenza di un danno biologico.
È solo con le sentenze n. 8827 e 8828 del 2003 e con le sentenze “San Martino” n. 26972, 26973, 26974 e 29674/2008 che la Corte di Cassazione ha scardinato questa impostazione, riconducendo il sistema risarcitorio ad una bipartizione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, quest’ultimo considerato come categoria unitaria, comprendente ogni ipotesi di lesione di un valore inerente la persona, non connotato da rilevanza economica, atteso che la Carta Fondamentale tutela la persona nelle sue molteplici componenti rispetto alle quali si esplica la sua personalità, come testimonia in primis l’art. 2 cost..
Il danno non patrimoniale, pertanto, si estrinseca in tre dimensioni: il danno esistenziale, il danno biologico e il danno morale.
In particolare:
- Il danno morale viene definito come sofferenza transeunte, turbamento psicologico contingente dell’individuo in dipendenza dal fatto illecito; esso coincide con il pretium doloris derivante dalla sofferenza intima patita dal soggetto in seguito all’illecito subito.
- Il danno biologico consiste nella lesione dell’integrità psicofisica della persona, di carattere temporaneo o permanente, suscettibile di quantificazione, attraverso una valutazione medico legale. Una definizione di danno biologico è contenuta anche all’art. 138 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005).
- Il danno esistenziale si esplica su di un piano esterno al danneggiato, configurandosi quale nocumento delle sue relazioni affettive, familiari e sociali determinatesi in virtù del danno patito.
Il danno morale ha pertanto perso la dimensione di danno-conseguenza, ed è risarcibile di per se stesso considerato, a prescindere dall’esistenza del danno biologico.
Inoltre, il risarcimento dei danni morali, quale componenti del danno non patrimoniale unitariamente inteso, si è progressivamente svincolato dalla sussistenza di una fattispecie penale, legandosi piuttosto alla ingiusta lesione di un interesse alla persona costituzionalmente garantito. Si è detto infatti, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., che la tipicità del danno morale è pienamente soddisfatta dalle previsioni della Carta Costituzionale che riconoscono e quindi tutelano i diritti inviolabili della persona.
In conclusione, il risarcimento dei danni morali è ammesso, indipendentemente dal consumarsi di un reato, quando la lesione riguardi un interesse di rango costituzionale.
QUANDO CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI.
Così definiti il danno biologico e il danno morale, quest’ultimo è “soggettivo” perché il turbamento psicologico matura tutto “internamente” al danneggiato.
Tuttavia, non qualsiasi turbamento psicologico può giustificare una richiesta di risarcimento dei danni morali.
In primo luogo, come visto, spetta solamente nei casi in cui sia stato violato un interesse o un diritto costituzionalmente garantito, indipendentemente dal fatto che sia stato commesso un reato o meno: “il danno morale consegue alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito e, per essere risarcito, non è soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della stessa, ove si consideri che il riconoscimento, ivi contenuto, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale“(Cass. 19 ottobre 2007 n. 22020).
In secondo luogo, il danno morale non è risarcibile quando sia di scarsa importanza, riconducibile piuttosto ad un disagio o un fastidio. Occorre che il turbamento si concretizzi, in qualche modo, in qualcosa di dimostrabile.
LA DIFFICILE PROVA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI
Affinché venga accordato il risarcimento dei danni morali, al pari di qualsiasi altra specie di danno, non è sufficiente avanzarne la pretesa, incombendo sul danneggiato l’onere di provare:
- l’evento lesivo,
- il danno patito,
- il collegamento eziologico con la condotta illecita del responsabile.
Si tratta, infatti, di un corollario dell’intero sistema giuridico in materia di responsabilità, al quale non è dato sopperire in modo alcuno da parte del giudice. Anche ove il risarcimento dei danni morali venga rimesso, nella sua quantificazione monetaria, alla valutazione equitativa del giudice ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., grava sempre sul danneggiato l’onere probatorio circa il danno patito e il suo rapporto causalistico con la condotta ascritta al danneggiante.
Tale dimostrazione non è sempre agevole.
Infatti, se per il risarcimento dei danni fisici è sufficiente la perizia medico-legale, che attesta la lesione e la sua connessione causale con il fatto che l’ha prodotta, il discorso si rende maggiormente complesso, da un punto di vista probatorio, per quanto concerne il risarcimento dei danni morali.
Questi ultimi dovranno, infatti, essere dimostrati e allegati da parte del danneggiato, sia nella loro entità (qualitativa e quantitativa) che per la loro derivazione causale dall’illecito subito.
A tal fine ben possono essere impiegate presunzioni semplici, magari basate o confortate da massime di esperienza, prove testimoniali e documentali, secondo quanto ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 339/2016, in occasione della quale è stato affermato che “pur essendo possibile ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre, però, che le prove prodotte dal danneggiato siano utili a determinare la presenza di una sofferenza, diversa dal danno biologico, causata dalle lesioni subite”.
RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI: QUAL È IL RAPPORTO FRA DANNO BIOLOGICO E DANNO MORALE.
Il danno biologico, facente parte della categoria dei danni non patrimoniali, alla luce di quanto disposto dagli artt.138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, consiste nella “lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona (…) che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito”.
Pertanto, danno biologico e danno morale, pur afferendo ambedue alla sfera del danno non patrimoniale, si distinguono nettamente, in ragione delle differenti sfere della persona a cui si riferiscono, ancorché comunque riconducibili nel diritto alla salute di cui all’art. 32 cost..
Il primo si riferisce all’integrità fisica mentre, il secondo, a quella emotiva e psicologica.
IL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI È AUTONOMO RISPETTO AI DANNI BIOLOGICI
La differenza emerge con chiarezza, se si pensa al fatto che il risarcimento dei danni morali è riconosciuto anche in conseguenza di reati che non comportano un danno fisico in senso stretto, come ad esempio la diffamazione o la calunnia. Si pensi inoltre al caso del familiare di una vittima di omicidio. A questo, pur in assenza di un danno biologico nel senso stretto, è riconosciuto il risarcimento dei danni morali, consistenti nella sofferenza per la perdita del congiunto.
Sotto questo aspetto, una recente sentenza della Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164) ha affermato l’autonomia tra il risarcimento dei danni fisici (o biologici) ed il risarcimento dei danni morali.
COME SI QUANTIFICA IL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI.
In tema di risarcimento del danno morale la quantificazione è parametrata a criteri uniformi, in relazione ai quali la tabella elaborata dal Tribunale di Milano è la più nota e adoperata.
Volendo semplificare, il sistema di calcolo impiegato per la liquidazione del danno biologico avviene mediante il “valore punto” fissato dalla tabella, il quale aumenta o diminuisce a seconda dell’entità del pregiudizio subito, nonché di ulteriori variabili soggettive come, per esempio, l’età dell’interessato.
Ad ogni punto di invalidità è attribuito un determinato valore monetario.
L’art. 138 comma 2 lett. e) del codice delle assicurazioni stabilisce che “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) e’ incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”.
Al valore così individuato in maniera standardizzata, per il risarcimento dei danni fisici e morali, si applica la cosiddetta “personalizzazione”, che attribuisce rilevanza a conseguenze anomale, eccezionali e peculiari che si sono verificate nel caso di specie e provate dal danneggiato stesse, idonee a superare le conseguenze “ordinarie” che quella tipologia di evento ha determinato in quella specifica fattispecie e delle quali il giudicante sarà tenuto a dare conto in motivazione della sentenza.
Tale meccanismo consente, quindi, una personalizzazione del risarcimento dei danni morali e, più in generale, dei danni non patrimoniali la quale, se da un lato mantiene una certa uniformità e omogeneità nei giudizi liquidatori, dall’altro consente di dare giusto rilievo alle peculiarità delle singole vicende storiche, come evidenziato dalla Cassazione con sentenza n. 7513/2018.
La personalizzazione può portare ad un aumento del risarcimento fino al 30%.
Quando il danno morale matura in assenza di una lesione all’integrità fisica (ad esempio quando si chiede il risarcimento dei danni per calunnia, oppure per diffamazione) viene applicato il criterio equitativo.
Per approfondimenti sul calcolo del danno morale da sinistro stradale, si consiglia la lettura di questo articolo.
IL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI DA MICROPERMANENTI
Come detto, la quantificazione del danno biologico consiste nell’attribuirgli un certo valore percentuale di invalidità permanente, da 1 a 100, secondo una stima medico-legale.
Per maggiori informazioni sul calcolo del danno biologico a seguito di sinistro stradale, si rinvia alla lettura di questo articolo.
Il termine “micropermanenti” o “microlesioni” identifica quelle lesioni comportanti un grado di invalidità compreso fra 1 e 9 punti percentuali. Si tratta, dunque, di lesioni di modesta entità come, per esempio, una piccola distorsione, un colpo di frusta o una lieve contusione, risarcite solitamente a titolo di danno biologico.
Tuttavia, anche lesioni tanto banali possono talvolta dar luogo a stati di stress, ansia o malessere emotivo, sussumibili sotto l’etichetta del danno morale.
Malgrado un periodo di iniziale perplessità, sia in dottrina che in giurisprudenza, oggi si ritiene pacificamente ammissibile anche il risarcimento del danno morale da micropermanenti, purché adeguatamente provato dall’interessato.
Infatti, gli Ermellini, a partire dalla pronuncia n. 17209/2015, hanno statuito il principio di diritto in virtù del quale “il danno morale deve essere liquidato anche nelle lesioni lievi se la sofferenza subita è stata provata e l’onere ricade sul danneggiato”.
In ogni caso, ribadisce l’Organo di legittimità, “anche il danno morale da sinistro stradale causa di lesioni micropermanenti va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito”. Ad esempio, il danno morale da sinistro stradale, anche se correlato a lesioni micropermanenti, non può essere liquidato sulla scorta del quantificato risarcimento per danni fisici, dovendo esso essere specificatamente dimostrato dal danneggiato, fermo rimanendo che “il danno morale da micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria giacché si perverrebbe non solo a una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale ma anche a duplicazioni risarcitorie”.
É ammesso il risarcimento del danno morale da micropermanenti, in aggiunta al risarcimento dei danni fisici, ex art. 139 cod. assicurazioni private, ove il danneggiato abbia dimostrato l’effettività del pregiudizio patito.
COME CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI IN SEDE CIVILE
Dal punto di vista procedurale, il risarcimento dei danni morali, così come per il risarcimento dei danni fisici, di quelli esistenziali o patrimoniali, prende le mosse da un eventuale, ma consigliabile tentativo di ricerca di un accordo bonario fra le parti.
Ove questo fallisca o non venga intrapreso, colui il quale chiede il risarcimento dei danni morali potrà percorrere (entro il termine prescrizionale di 5 anni dal fatto illecito) la via giudiziaria. A tal fine dovrà rivolgersi a un legale affinché, previa raccolta del materiale probatorio, rediga un atto di citazione da notificare a mezzo dell’ufficiale giudiziario al danneggiante e al terzo responsabile civile (per esempio, l’assicurazione nel caso di danno morale da sinistro stradale).
Da tale momento, le parti citate in causa possono costituirsi mediante comparsa di costituzione e risposta.
COME CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI IN SEDE PENALE
Nella prassi, ben può accadere che il risarcimento dei danni morali, piuttosto che il risarcimento dei danni fisici, esistenziali o patrimoniali, sia conseguenza della commissione di un fatto che è previsto dalla legge come reato e, come tale, in ordine al quale venga a instaurarsi un procedimento penale.
In tali ipotesi, il danneggiato si trova dinanzi a due facoltà: costituirsi parte civile nel procedimento penale, oppure intentare un’autonoma azione civile per far accertare la responsabilità del danneggiante.
Laddove l’interessato scelga la strada della costituzione di parte civile nel processo penale (artt. 74 ss. c.p.p.), egli deve provvedere entro e non oltre il termine di apertura dell’istruttoria dibattimentale, a pena di decadenza, con la necessaria assistenza di un difensore nominato di fiducia.
Possono costituirsi parte civile:
- la “persona offesa” dal reato, cioè il titolare del bene giuridico direttamente colpito dal reato. È il caso, ad esempio, del risarcimento danni per la calunnia, o per la diffamazione subite. La persona offesa è anche il soggetto legittimato a presentare querela, per l’avvio del procedimento penale, potendo già indicare nella denuncia i danni morali patiti.
- il “danneggiato dal reato”, ossia la persona che, pur non titolare del bene giuridico leso dal reato, ne viene indirettamente coinvolta. È l’esempio, nel caso del risarcimento danni da amianto degli eredi del defunto, i quali possono agire iure proprio per il risarcimento dei danni morali da perdita della relazione affettiva col familiare.
In tal occasione, la parte civile avanza e motiva la propria richiesta di risarcimento dei danni morali o di risarcimento dei danni fisici, o patrimoniali, al pari di quanto avrebbe fatto nella causa civile.
Al momento della decisione, il giudice di merito si pronuncia non solo sulla responsabilità penale dell’imputato, ma anche circa la pretesa risarcitoria del danneggiato (art. 538 c.p.p.). In particolare, il giudice penale può rimettere gli atti al giudice civile per provvedere alla liquidazione del danno, eventualmente liquidando una parte del risarcimento per la quale ritiene raggiunta la prova (c.d. provvisionale) o statuire direttamente sul punto (art. 539 c.p.p.).
RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI: LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO.
L’esposizione alle fibre di amianto, come oramai noto e acclarato da parte della Comunità scientifica, determina l’insorgere di malattie gravi, croniche e spesso dall’esito irreversibile. Si tratta delle cosiddette “malattie amianto correlate” quali il mesotelioma pleurico, tumori polmonari, della tunica vaginale del testicolo, della laringe, delle ovaie o l’asbestosi.
Oltre a trattarsi di patologie le quali espongono la vittima diretta ad atroci sofferenze e, in molti casi, al decesso, la protratta esposizione a fibre di asbesto può comportare, altresì, l’ammalarsi delle “vittime indirette”, ossia i familiari conviventi con la vittima primaria.
Preso atto dell’ingente pericolo di detta circostanza, è stato istituito l’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), volto a monitorare le situazioni di pericolo sul territorio nazionale.
Accanto a tale Organismo, sono state adottate misure di tutela sul piano economico, mediante l’indennizzo INAIL per malattie professionali (con conseguente maggiorazione del 50% della pensione maturata in relazione al periodi di esposizione ad amianto), nonché le prestazioni indennitarie del Fondo Vittime Amianto.
Il soggetto che, a seguito di esposizione professionale a fibre di amianto, viene colpito da una patologia asbesto correlata, ha diritto all’indennizzo del danno biologico dall’ INAIL, a partire dal 16% della rendita mensile, a seconda dell’entità della lesione subita; fermo rimanendo che la legge amianto (Art. 1, comma 250, L. n. 232/2016) ha sancito il diritto all’immediato prepensionamento per patologia amianto correlata.
La responsabilità del datore di lavoro, titolare di uno specifico obbligo di protezione del lavoratore, nell’ambito delle mansioni alle quali è adibito ex art. 2087 cod. civ., è del tipo sia contrattuale che extracontrattuale, con la conseguenza che grava sul datore l’onere di dimostrare di aver osservato l’obbligo di protezione.
Infatti, per la vittima è sufficiente produrre la certificazione INAIL che attesta la malattia professionale e la certificazione di cui all’art. 13 L. n. 257/1992, come specificato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Lavoro, con la sentenza n. 16869/2020.
Con la richiesta risarcitoria, il danneggiato può chiedere il ristoro di tutte quelle voci di danno non contemplate dall’indennizzo INAIL, cioè il risarcimento dei danni morali e di quelli esistenziali.
QUALE RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI SPETTA ALLA VITTIMA DIRETTA DI ESPOSIZIONE AD AMIANTO.
La scoperta di una delle patologie amianto correlate determina, come immaginabile, un’enorme sofferenza psicologica nella vittima, oltre che un totale stravolgimento delle sue dinamiche relazionali, suscettibile di configurare un danno morale ed esistenziale.
Inoltre, nel coacervo del risarcimento dei danni morali da esposizione ad amianto, deve essere considerato anche il “danno catastrofale” da intendersi quale “sofferenza della vittima, lucidamente consapevole di dovere morire a seguito della malattia asbesto causata”, secondo l’insegnamento offerto dalle Sezioni Unite con decisione n. 26972/2008 che lo connota nei termini di un danno morale soggettivo.
Per completezza espositiva, preme sottolineare che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 5350/2015, sulla scia del filone dottrinale teso ad affermare e ampliare il diritto alla vita di cui all’art. 32 cost., hanno affermato che il danno biologico deve essere considerato nella misura tabellare massima, allorquando sia stata medicalmente sancita la non curabilità della malattia contratta, nella categoria del “danno biologico terminale”.
COME SI RICHIEDE IL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI DA ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
Tuttavia, onde evitare locupletazioni nei ristori, occorre che il Giudice, chiamato a pronunciarsi sul risarcimento dei danni morali da amianto, prenda le mosse dal calcolo del danno biologico, maggiorato secondo i criteri delle Tabelle milanesi in virtù delle voci “danno morale e danno esistenziale”; sull’importo così ottenuto deve essere scomputato l’importo già compreso nell’indennizzo INAIL, per ottenere il “danno differenziale”.
In aggiunta all’indennizzo INAIL e a quello del Fondo Vittime Amianto, il lavoratore che è stato esposto ad amianto ha quindi diritto ad essere risarcito per il “danno differenziale”, sì da ottenere un ristoro integrale del nocumento subito, ove il danno biologico e quello patrimoniale già sono calcolati nel meccanismo indennitario.
QUANDO SPETTA IL RISARCIMENTO DANNI DA AMIANTO AGLI EREDI DEL DEFUNTO.
Nel caso di decesso del lavoratore vittima di una malattia amianto correlata, i suoi eredi hanno diritto alla reversibilità, ai sensi dell’art. 85 D.p.r. n. 1124/1965 delle prestazioni indennitarie erogate da INAIL e dal Fondo Vittime Amianto. Nello specifico, la reversibilità è riconosciuta in misura pari al 50% al coniuge e 20% a ciascun figlio, maggiorata nel caso di studenti sino a 26 anni.
Oltre alla reversibilità sugli indennizzi, gli eredi del lavoratore hanno, altresì, il diritto iure hereditatis (e cioè in qualità di eredi, subentrando nella posizione giuridica del de cuius), di promuovere azione per il risarcimento dei danni morali, esistenziali e differenziali nei confronti del datore di lavoro, ovvero, se il decesso dell’interessato si verifica nella pendenza del giudizio, di proseguire l’azione intrapresa dalla vittima, subentrando a pieno titolo nella sua posizione.
Accanto alla posizioni di diritto vantate iure hereditatis, gli eredi del lavoratore (sia deceduto che ancora in vita) possono avanzare “iure proprio” richieste risarcitorie nei riguardi del datore di lavoro. Infatti, nel momento in cui il soggetto scopre di avere una patologia amianto correlata, considerata anche la gravità delle malattie de quo, anche i suoi familiari subiscono un ingente patimento psichico, oltre che un turbamento delle dinamiche relazionali. Ciò considerato, ecco perché anche i familiari e congiunti del lavoratore possono agire per chiedere un risarcimento dei danni morali ed esistenziali patiti in conseguenza all’esposizione all’amianto del proprio familiare. In tal caso, fermo rimanendo che non si deve procedere allo scomputo delle somme già percepite a titolo di indennizzo, il datore di lavoro risponde ex art. 2043 cod. civ., sicché grava sui danneggiati l’onere di provare il danno subito ed il nesso di causalità alla condotta del danneggiante.
QUANDO VIENE SPORTA UNA DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE CONSEGUENZE.
Il reato di diffamazione, previsto dall’art. 595 cod. pen., si verifica quando, comunicando con più persone, taluno offende la reputazione di un soggetto assente. Si tratta di una fattispecie procedibile su querela di parte, ai sensi dell’art. 597 cod. pen. sicché, affinché prenda avvio il procedimento penale, occorre la persona offesa dalla comunicazione diffamatoria manifesti formalmente volontà di perseguirne il responsabile.
Con la querela – denuncia per diffamazione le conseguenze rilevano su un duplice piano:
- l’avvio di un procedimento penale nei confronti del responsabile;
- la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni morali all’interno dell’eventuale processo penale.
Trattandosi di un illecito lesivo della reputazione e dell’onore, la persona offesa può avanzare una richiesta di risarcimento dei danni morali, allorquando dimostri che, in conseguenza della diffamazione, ha subito un patimento psicologico ed emotivo.
In alternativa, la vittima di diffamazione può scegliere, anziché di agire sul piano penalistico, di addivenire a una risoluzione stragiudiziale della vicenda o agire in sede civile per il risarcimento del danno.
Fermo rimanendo che per il risarcimento del danno morale la quantificazione avviene secondo il criterio tabellare o equitativo, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, l’art. 2947 cod. civ. prevede che “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato” per poi proseguire, al comma III, che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile”.
QUANDO È CONFIGURABILE UN RISARCIMENTO DANNI DA QUERELA INFONDATA.
Niente esclude, in linea di principio, che anche una querela infondata, ancorché non idonea a integrare il reato di calunnia di cui all’art. 368 cod. pen., possa essere fonte di un risarcimento danni morali, ove il danneggiato dimostri che, proprio a seguito di tale querela e del processo penale che ne è eventualmente seguito, abbia subito un pregiudizio nel suo equilibrio psichico.
Se questo è quanto astrattamente ipotizzabile, però, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’escludere un risarcimento danni da querela infondata, in assenza di un dolo. In altre parole, la giurisprudenza richiede che il querelante abbia agito, pur nella consapevolezza dell’innocenza del soggetto querelato.
COME VIENE QUANTIFICATO IL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI SECONDO IL METODO TABELLARE.
Come già esplicato nei paragrafi precedenti, il risarcimento dei danni morali e di tutti quelli non patrimoniali viene liquidato sulla base dei parametri tabellari, maggiorati o diminuiti a seconda delle peculiarità del caso concreto, sì da perseguire una personalizzazione del risarcimento dei danni morali ma pur sempre ancorata a criteri uniformi che scongiurano l’operare di liberi apprezzamenti arbitrari da parte del giudicante.
La tabella maggiormente impiegata è quella elaborata dal Tribunale di Milano ed è periodicamente aggiornata per rispondere alle valutazioni monetarie nel tempo intervenute.
L’ultima versione aggiornata è del primo gennaio 2021 che, oltre ad aver adeguato i valori di riferimento all’indice di rivalutazione ISTAT ha, altesì, introdotto talune variazioni sul piano lessicale in ordine alle fattispecie di danno, in modo tale da rendersi coerente con gli ultimi approdi in materia della giurisprudenza di legittimità. Di tal guisa, è stato sostituito il riferimento al danno biologico con il danno dinamico-relazionale e anche il danno morale è stato trasformato nel danno da sofferenza soggettiva interiore, secondo quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 25164/2020.
Lo Studio Legale degli Avv. Berti e Toninelli opera presso i Tribunali di tutta Italia e in particolare presso quelli di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze.
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