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Cosa succede ai nostri account, alle foto nel cloud e alle criptovalute quando non ci siamo più
Introduzione
Quanti account possediamo? Caselle di posta, profili social, servizi di streaming, archivi di fotografie sincronizzate nel cloud, home banking, piattaforme di trading, wallet di criptovalute. La nostra vita si è progressivamente trasferita online, e con essa una parte crescente del nostro patrimonio, tanto affettivo quanto economico. Eppure, quando una persona viene a mancare, i suoi eredi si scontrano quasi sempre con lo stesso ostacolo: nessuno sa davvero come accedere a quei beni, e la legge non offre risposte chiare. Il tema dell’eredità digitale non riguarda più soltanto gli “esperti di tecnologia”: riguarda chiunque abbia uno smartphone, un archivio di ricordi nel cloud o un piccolo investimento in valute digitali.
In questo articolo proviamo a fare chiarezza: che cos’è il patrimonio digitale, perché in Italia manca ancora una disciplina organica, come si sono mossi finora i giudici e il Notariato, e soprattutto quali strumenti consentono oggi di pianificare per tempo, evitando che i propri ricordi o i propri risparmi vadano perduti.
CHE COSA SI INTENDE PER “PATRIMONIO DIGITALE”
Con l’espressione patrimonio digitale si indica l’insieme dei beni, dei diritti e dei rapporti che una persona detiene in forma digitale. È utile distinguerne due grandi categorie, perché ricevono un trattamento giuridico diverso.
La prima è quella dei beni a contenuto prevalentemente economico: criptovalute e token, conti su piattaforme di investimento, portafogli di NFT, nomi a dominio, account che generano ricavi (canali monetizzati, e-commerce, licenze software), crediti maturati su programmi fedeltà o su wallet elettronici. Sono, a tutti gli effetti, valori patrimoniali che entrano nell’asse ereditario e che si trasmettono agli eredi secondo le regole ordinarie della successione.
La seconda è quella dei beni a contenuto prevalentemente personale, affettivo o morale: fotografie e video, messaggi di posta e chat, profili social, documenti personali. Qui il valore non è economico ma identitario, e la loro trasmissione si intreccia con la tutela dei dati personali e con la riservatezza del defunto e dei terzi che con lui hanno comunicato.
Questa distinzione non è un tecnicismo: come vedremo, per i beni economici lo strumento naturale è il testamento, mentre per i dati a valore affettivo entrano in gioco il Codice della privacy e istituti come il mandato destinato a produrre effetti dopo la morte.
Leggi il nostro articolo sulla successione.
LA LACUNA NORMATIVA: UN VUOTO CHE PESA
Il punto di partenza è tanto semplice quanto scomodo: in Italia non esiste, ad oggi, una normativa specifica e organica che disciplini la trasmissione del patrimonio digitale dopo la morte. Non c’è una “legge sull’eredità digitale”. Il tema viene governato applicando, per analogia, principi pensati per un mondo fatto di beni materiali e documenti cartacei, che mal si adattano ad account protetti da password, a dati custoditi sui server di multinazionali estere e a chiavi crittografiche che nessuno, se non il titolare, conosce.
A complicare il quadro contribuisce il diritto europeo. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, Regolamento UE 2016/679) non si applica ai dati delle persone decedute: lo dice espressamente il Considerando 27, che rimette agli Stati membri la facoltà di dettare regole sul trattamento dei dati dei defunti. In altre parole, l’Europa ha volontariamente lasciato un vuoto, invitando i singoli Paesi a colmarlo. L’Italia lo ha fatto solo in parte.
Il riferimento principale è l’articolo 2-terdecies del Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003), introdotto dal D.Lgs. 101/2018 proprio per adeguare l’ordinamento al GDPR. La norma stabilisce che i diritti riferiti ai dati personali di una persona deceduta (accesso, cancellazione, limitazione, portabilità) possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, agisce a tutela dell’interessato in qualità di suo mandatario, oppure per ragioni familiari meritevoli di protezione. È previsto però un limite decisivo: l’interessato può vietare in vita, con una dichiarazione espressa e inequivoca, l’esercizio di questi diritti da parte dei terzi. Un divieto che, per essere efficace, deve essere chiaro e sempre revocabile.
È bene sottolineare un aspetto spesso frainteso: questa disposizione riguarda i dati personali, non l’intero patrimonio digitale. Non risolve il problema dell’accesso tecnico agli account, né quello della trasmissione di criptovalute o di credenziali. Copre insomma solo una fetta della questione, e lascia scoperto proprio il terreno più delicato: quello operativo.
Sul fronte giurisprudenziale, non esiste ancora un consolidato orientamento della Corte di Cassazione dedicato specificamente all’eredità digitale: la materia è così nuova che i principali precedenti provengono, per ora, dai tribunali di merito, chiamati a decidere caso per caso. È anche per questo che affidarsi all’improvvisazione, sperando che “qualcuno poi capirà come fare”, è la scelta più rischiosa.
Leggi il nostro articolo sul GDPR.
DUE CASI CONCRETI (CHE ACCADONO DAVVERO)
1. I genitori che non riescono ad accedere allo smartphone del figlio
È forse la situazione più dolorosa e più comune. Un ragazzo perde la vita in un incidente stradale. Lo smartphone si danneggia, ma i dati esistono ancora: erano sincronizzati sul cloud. I genitori chiedono al gestore del servizio di poter accedere alle fotografie, ai video, agli appunti del figlio, per conservarne la memoria. La risposta, in un primo momento, è un rifiuto: senza le credenziali, senza un ordine dell’autorità, l’account resta sigillato.
È esattamente ciò che è accaduto in un caso deciso dal Tribunale di Milano con l’ordinanza del 10 febbraio 2021. I genitori di un giovane deceduto in un sinistro stradale volevano recuperare foto, video e le ricette di cucina che il figlio custodiva nel suo account iCloud, per raccoglierle in una pubblicazione in suo ricordo. Apple aveva negato l’accesso, richiedendo un provvedimento giudiziario e opponendo la normativa statunitense. Il giudice milanese ha ordinato al fornitore di prestare assistenza agli eredi nel recupero dei dati, facendo leva proprio sull’articolo 2-terdecies del Codice privacy: in assenza di un divieto espresso del defunto, i familiari che agiscono per ragioni meritevoli di protezione hanno diritto di accedere ai suoi dati personali.
La vicenda insegna due cose. La prima è che, con tempo, spese legali e un procedimento giudiziario, in molti casi un risultato si può ottenere. La seconda, più importante, è che tutto questo sarebbe stato evitabile con una designazione fatta in vita. Oggi molti servizi la consentono. Questa avrebbe permesso ai genitori di accedere ai ricordi del figlio in pochi passaggi, senza dover affrontare un contenzioso nel momento del lutto.
2. Le criptovalute che spariscono con le chiavi private
Il secondo scenario è ancora più insidioso, perché qui il diritto, da solo, non basta. Immaginiamo una persona che negli anni ha investito in Bitcoin o in altre valute digitali, custodendole in un wallet “freddo”, cioè su un dispositivo personale non collegato ad alcun exchange. Alla sua morte gli eredi scoprono l’esistenza dell’investimento — magari da una vecchia e-mail o da un dispositivo — ma non trovano da nessuna parte la seed phrase, la sequenza di parole che consente di recuperare il portafoglio, né la chiave privata.
Il risultato è drammatico nella sua semplicità: senza chiave privata o seed phrase, l’asset è tecnicamente irrecuperabile. Non esiste un “ufficio reclami”, non c’è un amministratore che possa reimpostare una password: la natura decentralizzata delle criptovalute, che ne costituisce il pregio in vita, diventa una trappola dopo la morte. Il valore esiste, è registrato sulla blockchain, ma nessuno potrà più accedervi. È denaro perso per sempre.
A questo si aggiunge un paradosso fiscale: gli eredi possono essere chiamati a dichiarare nell’attivo ereditario asset ai quali non hanno di fatto alcun accesso, con il rischio di dover valutare o gestire imposizioni su beni divenuti irraggiungibili. La situazione cambia radicalmente quando le criptovalute sono detenute presso exchange regolamentati: in quel caso gli eredi, presentando la documentazione successoria, possono ottenere il trasferimento degli asset. Ma per i portafogli “fai da te”, la differenza tra un patrimonio recuperabile e uno perduto sta tutta in un foglietto di carta conservato — o non conservato — nel posto giusto.
IL LAVORO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Di fronte a questo vuoto, un contributo concreto è venuto dal Consiglio Nazionale del Notariato, che sul tema lavora ormai da anni. Il Notariato ha elaborato uno specifico approfondimento — lo Studio n. 1-2023, “Eredità digitale: quadro generale” — e ha diffuso un vero e proprio decalogo per i cittadini, aggiornato nel 2025 per tenere conto delle più recenti evoluzioni normative e delle prassi dei principali fornitori di servizi digitali.
Il messaggio dei notai è chiaro e pragmatico. In assenza di una legge dedicata, gli strumenti giuridici tradizionali possono essere adattati alla materia digitale, purché usati con consapevolezza. In particolare, il Notariato distingue due binari in funzione della natura dei beni.
Per le risorse a valore economico — criptovalute, domini, account monetizzati — lo strumento più adatto resta il testamento, che consente di attribuire in modo ordinato tali beni agli eredi o ai legatari e, soprattutto, di indicare dove e come reperire le informazioni necessarie ad accedervi.
Per le risorse a valore affettivo, familiare e morale — foto, messaggi, profili — l’ordinamento ammette il ricorso al mandato destinato a produrre effetti dopo la morte del mandante (mandato post mortem), che permette di incaricare una persona di fiducia della gestione o della chiusura degli account e del recupero dei ricordi.
Il Notariato ribadisce infine il punto centrale: poiché né in Italia né in Europa esiste una disciplina specifica e la cornice normativa è in continua evoluzione, è essenziale pianificare per tempo il passaggio del proprio patrimonio digitale. Rinviare significa scaricare sugli eredi un problema che, dopo, potrebbe non avere più soluzione.
COME PIANIFICARE LA PROPRIA EREDITÀ DIGITALE
La buona notizia è che, pur nel silenzio del legislatore, oggi è già possibile mettere in sicurezza il proprio patrimonio digitale combinando alcuni accorgimenti pratici con gli strumenti giuridici a disposizione.
Il primo passo è redigere un inventario dei propri beni digitali: un elenco ragionato di account, servizi, wallet e archivi rilevanti, distinguendo ciò che ha valore economico da ciò che ha valore affettivo. L’inventario non deve contenere direttamente le password, ma indicare quali beni esistono e dove trovare le istruzioni per accedervi.
Il secondo è custodire in modo sicuro le credenziali di accesso, in particolare le seed phrase dei wallet di criptovalute. Password manager con funzioni di accesso di emergenza, documenti cifrati, cassette di sicurezza o soluzioni di custodia professionale consentono di rendere le chiavi reperibili agli aventi diritto senza esporle a rischi di furto durante la vita.
Il terzo è utilizzare gli strumenti messi a disposizione dagli stessi fornitori: la designazione di un “contatto erede” per i dispositivi e i servizi Apple, la gestione dell’account inattivo di Google, il contatto erede o la trasformazione in profilo commemorativo previsti dalle principali piattaforme social. Sono designazioni semplici, gratuite e revocabili, che evitano proprio i contenziosi come quello di Milano.
Il quarto, e più importante, è affidarsi a strumenti giuridici solidi: un testamento che disponga dei beni digitali a valore economico e richiami l’inventario; un mandato post mortem per la gestione dei dati a valore affettivo; eventuali deleghe e, per patrimoni digitali di rilievo, l’impiego di istituti come il trust, spesso indicato quale soluzione per custodire le chiavi e assicurare la continuità dell’accesso agli aventi causa. È inoltre fondamentale, se si desidera che i familiari possano accedere ai propri dati, non lasciare in vita alcun divieto implicito e, viceversa, formalizzare l’eventuale volontà contraria in modo espresso, come richiede l’articolo 2-terdecies.
Il filo conduttore è sempre lo stesso: coordinare gli aspetti tecnici (dove sono le chiavi, come si accede) con quelli giuridici (chi ha diritto di subentrare, con quale titolo). L’uno senza l’altro non basta.
UN TEMA DA AFFRONTARE OGGI, NON “UN GIORNO”
L’eredità digitale è, in fondo, una questione di responsabilità verso chi resta. Un testamento digitale ben costruito, un mandato affidato alla persona giusta, credenziali custodite con criterio non sono adempimenti burocratici: sono il modo per fare in modo che i propri ricordi non finiscano sigillati in un server irraggiungibile e che i propri risparmi non svaniscano insieme a una password dimenticata. La lacuna normativa esiste, ma non è una scusa per non agire: al contrario, proprio perché la legge non provvede in automatico, è la pianificazione individuale a fare la differenza.

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