Il procedimento della fusione per incorporazione
La fusione per incorporazione
Nella prassi commerciale moderna, sempre più frequentemente si assiste ai fenomeni della fusione per incorporazione e della fusione per unione, che hanno trovato nuova linfa con la riforma della disciplina codicistica in materia di cui agli artt. 2501 e ss. cod. civ., avvenuta con il d.lgs. n. 6/2003.
La fusione non produce l’estinzione delle vicende afferenti le società acquisite quanto, semmai, la loro trasmutazione nell’ambito del nuovo assetto societario.
Le operazioni di fusione possono riguardare tipologie di aziende omogenee ovvero eterogenee, così come possono comportare la costituzione di una nuova società (fusione per unione) ovvero l’incorporazione di una società in un’altra (fusione per incorporazione).
A prescindere dal tipo di fusione considerata, essa si realizza mediante un procedimento articolato, retto sul progetto di fusione, arricchito da una serie di adempimenti pubblicitari aventi lo scopo di tutelare i diritti dei terzi e sigillato dall’atto di fusione.
In taluni casi il legislatore consente di fare ricorso a una procedura semplificata, dal carattere più rapido.
Al cospetto di dette ipotesi di fusioni aziendali dirette, si pone altresì il fenomeno della fusione inversa ove è la partecipata ad assorbire la partecipante.
Sul piano fiscale, la fusione rappresenta un’operazione neutrale ed animata dal principio di continuità.
Gli argomenti trattati in questo articolo sono:
- Fusione per incorporazione: cosa sono le “fusioni aziendali”.
- Quali sono le forme di fusioni aziendali: la fusione per unione.
- Cos’è la fusione per incorporazione
- Qual è il procedimento di fusione per incorporazione
- Fusione per incorporazione gli adempimenti preliminari
- Cos’è il progetto della fusione per incorporazione
- Cos’è la situazione patrimoniale delle società che partecipano alla fusione per incorporazione.
- Cos’è la relazione degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione per incorporazione.
- La fusione per incorporazione: la relazione degli esperti.
- La decisione sulla fusione per incorporazione.
- Come avviene la stipula dell’atto di fusione per incorporazione.
- Il contratto di fusione per incorporazione tra adempimenti pubblicitari e la loro efficacia “costitutiva”
- Fusione per incorporazione gli effetti.
- Quali sono gli effetti della fusione per incorporazione sui dipendenti
- Quali sono gli orientamenti della giurisprudenza in ordine agli effetti della fusione per incorporazione sui dipendenti.
- Cos’è la fusione per incorporazione semplificata.
- Come viene semplificata la fusione per incorporazione della società controllata: il progetto di fusione semplificata
- La fusione per incorporazione semplificata di società partecipata al 90%
- La fusione per incorporazione semplificata tra società con capitale non rappresentato da azioni
- Cos’è la fusione inversa
- La fusione per incorporazione l’esempio del caso “ferrero-nestlé”.
- Quali sono i risvolti fiscali della fusione per incorporazione.
- Fusione per incorporazione e principio di continuità fiscale.
FUSIONE PER INCORPORAZIONE: COSA SONO LE “FUSIONI AZIENDALI”.
Quando si parla di “fusioni aziendali” intendiamo fare riferimento a tutte quelle operazioni attraverso le quali più società, ciascuna dotata di autonoma soggettività giuridica, vengono unite in un solo ente collettivo, il quale può essere preesistente alla fusione ovvero creato ex novo per effetto della fusione stessa.
Si tratta di un fenomeno avente carattere “concentrativo”, nel senso che una pluralità di società e di assetti organizzativi vengono “concentrate” in una sola (a differenza della scissione), che può aversi sia fra società dello stesso tipo (“fusione omogenea”, ad esempio tra sole società di persone) che tra società di tipologie diverse (“fusione eterogenea”, ad esempio tra società di persone e di capitali).
La ratio dell’istituto consiste nella volontà di accrescere la competitività sul mercato dell’impresa o delle imprese coinvolte, creando sinergie fra più aziende, sì da avere un polo produttivo di maggiori dimensioni, ottimizzando l’assetto logistico e riducendo i costi amministrativi.
A livello normativo, la disposizione di riferimento deve rinvenirsi nell’art. 2501 cod. civ., introdotto dal d. lgs. n. 22/1991, emanato al fine di dare attuazione alle Direttive CE nn. 78/855 e 82/891.
L’art. 2501 cod. civ., al comma I, distingue fra due possibili modelli di fusione:
- la fusione per unione;
- la fusione per incorporazione;
Al comma II, stabilisce che le imprese possono partecipare alla fusione, purché non abbiano ancora provveduto alla distribuzione dell’attivo aziendale. Tale limite non si applica tuttavia alla fusione per incorporazione semplificata tra società con capitale non rappresentato da azioni (art. 2505 quater cod. civ.).
QUALI SONO LE FORME DI FUSIONI AZIENDALI: LA FUSIONE PER UNIONE.
L’art. 2501 cod. civ., al comma I, afferma che “la fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società (…)”, così definendo, ancorché parzialmente, la fusione per unione. Questa determina l’estinzione delle società esistenti coinvolte, per dar vita a un nuovo assetto societario che le assorbe e sostituisce, acquistandone i relativi patrimoni e subentrando a pieno titolo in tutti i loro rapporti, sia attivi che passivi, così come previsto dall’art. 2121 cod. civ. in ordine alle sorti dei rapporti di lavoro in seguito al trasferimento dell’azienda, rientrando in tale ipotesi anche i vari fenomeni di fusione per unione o di fusione per incorporazione.
Di tal guisa, i soci delle società estinte divengono soci del nuovo soggetto di diritto, nato per effetto della fusione per unione.
Tuttavia, la fusione per unione è la forma meno diffusa, in ragione degli aggravi fiscali che determina necessitando di un atto costitutivo soggetto a imposta di registro.
COS’È LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE
La fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2501 comma I, cod. civ., si realizza con il trasferimento delle società incorporate nella società incorporante, che ne acquisisce il relativo patrimonio e subentra in tutti i loro rapporti giuridici.
Quello della fusione per incorporazione è il fenomeno maggiormente praticato nelle realtà aziendali giacché, oltre a importare minori oneri dal punto di vista fiscale e tributario, consente di mantenere in vita le posizioni ricoperte dalle società incorporate, sul mercato di riferimento.
Nell’ambito della fusione per incorporazione, ai soci delle incorporate sono assegnate partecipazioni o azioni della incorporante, tuttavia l’art. 2504 ter cod. civ., al comma II, con specifico riguardo alla fusione per incorporazione, dispone che “la società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante”. Detta previsione rappresenta un’applicazione del più generale principio di sterilizzazione delle azioni proprie, in base al quale se le società oggetto di fusione per incorporazione possiedono, direttamente o indirettamente, azioni proprie, a esse non spetta il diritto al cambio in azioni della società risultante dalla fusione per incorporazione.
QUAL È IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
La fusione per incorporazione si realizza attraverso un procedimento articolato che, per semplificazione espositiva, possiamo schematizzare in tre fasi, previste e disciplinate dagli artt. 2501 ter e ss. cod. civ.:
- redazione del progetto di fusione;
- approvazione del progetto di fusione;
- stipula dell’atto di fusione per incorporazione.
FUSIONE PER INCORPORAZIONE GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI
La procedura che porta a una fusione per incorporazione, si apre con l’instaurazione dei rapporti e dei contatti fra gli organi amministrativi delle società da incorporare e di quella incorporante, nonché con la esibizione di tutta quella documentazione aziendale occorrente in vista dell’apertura del procedimento vero e proprio.
In primo luogo, nel procedimento di fusione per incorporazione gli adempimenti richiesti agli organi amministrativi delle società coinvolte prevedono la redazione di alcuni documenti:
- il progetto di fusione ex art. 2501 ter cod. civ.,
- la situazione patrimoniale ex art. 2501 quater cod. civ.,
- la relazione ex art. 2501 quinques cod .civ..
È inoltre richiesta la relazione degli esperti ex art. 2501 sexies cod. civ..
Al fine di dare ai soci la possibilità di prenderne visione ed estrarne copia, detti documenti assieme ai bilanci degli ultimi tre esercizi “devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione” (art. 2501 septies cod. civ).
COS’È IL PROGETTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE
Il progetto di fusione è l’atto strumentale a fornire una compiuta informazione ai soci e ai terzi circa l’operazione di fusione per incorporazione.
Esso è previsto dall’art. 2501 ter cod. civ. che, dopo aver assegnato all’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione per incorporazione la competenza alla sua redazione, provvede a elencare tutti gli elementi che il progetto deve necessariamente contenere, ossia:
- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione per incorporazione;
- l’atto costitutivo della società incorporante con le eventuali modifiche che vi sono state apportate in vista della fusione per incorporazione;
- il rapporto di cambio delle partecipazioni o azioni con l’indicazione del conguaglio in denaro ove pattuito (che, in ogni caso, non può eccedere il 10% del valore nominale delle quote assegnate);
- la data dalla quale le nuove partecipazioni o azioni partecipano agli utili e quella della imputazione del bilancio delle società incorporate al patrimonio della incorporante;
- il diverso trattamento riservato a talune categorie di soci laddove previsto e quello in favore degli amministratori delle società incorporate.
Il progetto di fusione per incorporazione così redatto, “deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno la sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società (…). Tra l’iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime” (art. 2501 ter, commi III e IV, cod. civ.).
COS’È LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE SOCIETÀ CHE PARTECIPANO ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE.
La situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione per incorporazione, secondo le indicazioni offerte dall’art. 2501 quater cod. civ., deve essere redatta dai loro organi amministrativi in osservanza alle disposizioni previste dal legislatore in merito al bilancio di esercizio. Si tratta di un documento che riassume gli elementi attivi e passivi della società, in un certo momento, esattamente come avviene per il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 2343 cod. civ., tanto è vero che la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, nel caso in cui quest’ultimo sia stato chiuso nei sei mesi precedenti il giorno del deposito, ovvero se si tratta di società quotata in mercati regolamentati.
Ne consegue che come il bilancio, la situazione patrimoniale si compone di :
- stato patrimoniale,
- conto economico,
- nota integrativa.
Tale “fotografia” dello stato di salute della società deve essere vicina alla situazione esistente al momento della fusione, per questo non può eccedere i centoventi giorni precedenti alla data del deposito del progetto di fusione presso la sede della società incorporante.
In ogni caso, la situazione patrimoniale può non essere presentata nel caso di rinuncia all’unanimità da parte dei soci aventi diritto di voto nelle società oggetto di fusione per incorporazione.
COS’È LA RELAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE.
La relazione degli organi amministrativi delle singole società coinvolte serve a illustrare e motivare, sotto un profilo economico e giuridico, il progetto di fusione e il rapporto di cambio delle partecipazioni e delle quote, con specifica attenzione ai criteri in base al quale la conversione è determinata ex art. 2501 quinquies cod. civ..
Affinché tali informazioni siano complete, la disposizione citata impone agli amministratori di segnalare ai soci e agli organi amministrativi delle altre società coinvolte nell’operazione di fusione per incorporazione, eventuali modifiche di rilievo che siano intervenute fra la data di redazione del progetto di fusione e quella di deposito nelle poste attive e/o passive del patrimonio.
Al pari della relazione contabile, anche quella in esame può essere omessa con il consenso unanime dei soci.
LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE: LA RELAZIONE DEGLI ESPERTI.
L’art. 2501 sexies cod. civ. dispone che uno o più esperti di ciascuna società interessata dalla fusione per incorporazione, rediga una relazione afferente la congruità del rapporto di cambio delle partecipazioni, indicando il metodo osservato ed eventuali criticità riscontrate. L’esperto a tal fine coinvolto deve essere scelto fra i soggetti di cui al comma I dell’art. 2409 bis cod. civ., vale a dire un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Nella eventualità in cui la società incorporante sia una società per azioni oppure una società in accomandita per azioni, l’esperto deve essere designato dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Parimenti, l’esperto deve essere scelto dal tribunale se ne fanno richiesta congiunta le società partecipanti alla fusione per incorporazione.
Onde evitare che l’esperto incaricato esprima un giudizio falsato o parziale, esso può richiedere alla società interessate qualsiasi documento che ritenga utile all’espletamento dell’incarico, così come verificarne la correttezza. Detta previsione si ricollega al disposto del comma VI dell’art. 2501 sexies, il quale prevede la responsabilità in capo all’esperto per i danni recati alle società coinvolte nella fusione per incorporazione, ed ai terzi, nelle forme di cui all’art. 64 cod. proc. civ. circa la responsabilità del consulente tecnico.
LA DECISIONE SULLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE.
Secondo quanto disposto dall’art. 2502 cod. civ., la fusione per incorporazione è decisa da ogni società che vi partecipa, per mezzo dell’approvazione del progetto. Sul punto, occorre distinguere a seconda che si tratti di società di persone ovvero società di capitali:
- nel caso di società di persone è sufficiente il consenso espresso dalla maggioranza dei soci, determinata secondo la parte a ognuno attribuita negli utili, salva la facoltà di recesso del socio dissenziente;
- nel caso di società di capitali, l’approvazione avviene secondo le norme stabilite per le modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel sostenere che, parlando l’art. 2502 cod. civ. di “decisione” anziché di deliberazione, non occorra che l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione avvenga in assemblea, essendo in tal senso irrilevante che il consenso venga esternato separatamente o contestualmente.
La decisione ben può apportare modifiche rispetto al progetto presentato, purché non siano di rilievo tale da determinare modifiche rispetto ai diritti dei soci o di terzi, atteso che, in tali ipotesi, è necessario instaurare un nuovo procedimento.
Il verbale di assemblea sulla fusione per incorporazione deve essere depositato per essere iscritto, entro trenta giorni, presso il registro delle imprese territorialmente competente (art. 2502 bis cod. civ.), assieme ai documenti indicati nell’articolo 2501-septies c.c. (il progetto, le relazioni, la situazione patrimoniale ed i bilanci sociali); da tale momento decorre il termine utile di sessanta giorni per l’opposizione da parte dei creditori e degli obbligazionisti.
COME AVVIENE LA STIPULA DELL’ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE.
Elasso il termine di 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, e le altre condizioni per l’opposizione dei creditori e degli obbligazionisti, si apre la fase esecutiva della fusione, in cui viene redatto il vero e proprio atto di fusione per incorporazione, da parte di coloro i quali hanno la rappresentanza delle società partecipanti alla fusione per incorporazione.
Si tratta di un vero e proprio contratto, che richiede la forma dell’atto pubblico e che quindi deve essere stipulato avanti un notaio. La sua stipula esegue le delibere sopra esaminate, le quali valgono a qualificarsi come vere e proprie manifestazioni di consenso.
Il suo contenuto ricalca quello del progetto di fusione, come eventualmente modificato in sede di approvazione.
IL CONTRATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA ADEMPIMENTI PUBBLICITARI E LA LORO EFFICACIA “COSTITUTIVA”
Secondo il disposto di cui all’art. 2504 cod. civ., “L’atto di fusione per incorporazione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società (…) incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante”.
Dunque, dalla norma citata emerge che per la nascita della nuova compagine societaria in seguito alla fusione per incorporazione gli adempimenti pubblicitari richiesti sono il deposito e l’iscrizione dell’atto di fusione per incorporazione nel registro delle imprese.
Ai sensi dell’art. 2504 bis secondo comma cod. civ., la fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni, a meno che dall’atto di fusione per incorporazione risulti che le parti hanno voluto posticiparne gli effetti.
Pertanto, secondo la giurisprudenza in materia di fusione per incorporazione agli adempimenti di tipo pubblicitario (ossia il deposito e l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di fusione) deve riconoscersi efficacia costitutiva, posto che determinano la nascita di un nuovo assetto societario e l’incorporazione di una società esistente in un’altra.
La Suprema Corte di Cassazione in occasione della sentenza n. 22998/2015 ha affermato come “in tema di fusione per incorporazione, si realizza una successione universale corrispondente a quella mortis causa delle persone fisiche, sicché il nuovo soggetto risultante dalla fusione diviene l’unico e diretto obbligato”. Trattasi, peraltro, di un principio di diritto oramai consolidato in giurisprudenza come in dottrina laddove, già con la pronuncia n. 11059/2011, gli Ermellini avevano chiarito che “la fusione per incorporazione realizza un effetto analogo a quello delle successioni mortis causa per le persone fisiche”.
FUSIONE PER INCORPORAZIONE GLI EFFETTI.
Nel procedimento di fusione per incorporazione dagli adempimenti pubblicitari sopra indicati derivano importanti conseguenze:
- le società incorporate vedono estinguere i rapporti che hanno in essere al momento dell’operazione e la loro trasposizione in capo alla incorporante; sul punto, l’art. 2504 bis cod. civ., dispone che “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.
- nei confronti dei terzi. Si pensi, per esempio, agli effetti della fusione per incorporazione sui dipendenti delle società coinvolte.
QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE SUI DIPENDENTI
Gli effetti della fusione per incorporazione sui dipendenti delle società coinvolte dall’operazione devono essere inquadrati alla luce del combinato disposto degli artt. 2504 bis e 2112 cod. civ. Infatti, se l’art. 2504 bis cod. civ. prevede il subentro della incorporante in tutti i rapporti della incorporata, l’art. 2112 cod. civ. afferma che “in caso di trasferimento dell’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. Detta norma precisa poi, al comma V, che “(…) si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata (…)”. Pertanto, anche le vicende di fusione per incorporazione devono considerarsi a pieno titolo rientranti fra le ipotesi di trasferimenti d’azienda.
Ne consegue che, in caso di fusione per incorporazione i dipendenti hanno diritto alla conservazione del contratto di lavoro, in quanto la società cedente/incorporata e quella cessionaria/incorporante restano obbligate in solido per tutti i crediti che il lavoratore vanta al momento della fusione per incorporazione. Inoltre, la società incorporante è tenuta ad applicare al dipendente i trattamenti economici e giuridici contemplati dai contratti collettivi, fermo restando il diritto del lavoratore a rassegnare le proprie dimissioni nei tre mesi successivi alla fusione ove subisca una rilevante modifica nelle sue condizioni di lavoro.
Per maggiori approfondimenti sulle conseguenze dei trasferimenti d’azienda, si rinvia alla lettura di questo articolo.
QUALI SONO GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA IN ORDINE AGLI EFFETTI DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE SUI DIPENDENTI.
Sul rapporto tra fusione per incorporazione ed effetti sui rapporti di lavoro, la giurisprudenza di legittimità in molteplici occasioni ha fornito delucidazioni di estrema importanza.
In particolare, con la sentenza n. 19698/2010, la Cassazione ha precisato come “in seguito alla riforma avvenuta con d. lgs. n. 6/2003, essendo scomparso il riferimento all’effetto estintivo, la fusione fra società attua un’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti, risolvendosi in una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto giuridico che conserva la propria identità giuridica”. Di conseguenza, pur sussistendo l’obbligo di garantire al dipendente il medesimo trattamento economico e normativo del quale godeva con la società incorporata, “se l’impresa incorporante applica già un contratto collettivo a lavoratori inquadrati in mansioni analoghe, questo sostituisce automaticamente quello applicato dalla incorporata, anche se più sfavorevole per il lavoratore” (Cass. ord. n. 4533/2018) ciò poiché, mantenendo ciascuna società coinvolta dal processo di fusione per incorporazione la propria identità giuridica, quanto applicato dalla incorporata trova applicazione nella incorporante, solo ove quest’ultima presenti lacune nel proprio regolamento da doversi colmare, mentre laddove già vi siano normative in vigore nella incorporante, esse continueranno a trovare applicazione anche in ordine ai rapporti giuridici acquisiti in virtù della fusione per incorporazione.
COS’È LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE SEMPLIFICATA.
Quanto esposto nei paragrafi precedenti si riferisce alla fusione per incorporazione “ordinaria”.
Tuttavia, il nostro ordinamento prevede anche una procedura di fusione per incorporazione semplificata (detta anche “abbreviata”), più snella e veloce rispetto alla prima.
La fusione per incorporazione semplificata, secondo il disposto dell’art. 2505 cod. civ. e seguenti, può essere di due tipi:
- incorporazione di società integralmente controllate (cosiddette forward merger art. 2505 cod. civ.) o partecipate per almeno il 90%; (art. 2505 bis cod. civ.).
- fusione cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (art. 2505 quater codi civ.).
Anche nella fusione per incorporazione semplificata deve essere redatto il progetto di fusione e deve essere deciso (approvato) l’atto, ma non è richiesta la relazione degli amministratori nè quella degli esperti. Inoltre, ove vi sia il consenso unanime di tutti i soci, è possibile la possibilità di azzerare il periodo di trenta giorni che decorrono, nella fusione per incorporazione ordinaria, fra la data di deposito del progetto di fusione nel registro delle imprese e quella utile per la decisione dei soci.
COME VIENE SEMPLIFICATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA: IL PROGETTO DI FUSIONE SEMPLIFICATA
La fusione per incorporazione semplificata della società interamente controllata è caratterizzata dalla circostanza che non si ha né aumento di capitale, né assegnazione di azioni, posto che la incorporante è già socio unico (o comunque di netta maggioranza) della incorporata di modo che eventuali quote o partecipazioni riassegnate costituirebbero ipotesi di nullità della fusione ex art. 2504 quater cod. civ..
Il progetto di fusione semplificata di una società interamente controllata ex art. 2505 cod. civ. resta comunque il fulcro dell’intero procedimento di fusione. La dottrina più autorevole è solita inquadrare il progetto di fusione semplificata alla stregua di una surrogazione con la quale, in seguito alla fusione per incorporazione, nel patrimonio della incorporante viene accolto il patrimonio della incorporata con conseguente iscrizione nella posta attiva del bilancio, del valore contabile del patrimonio della incorporata.
Deve essere redatto da parte degli organi di amministrazione delle società ed è soggetto al deposito e iscrizione presso il registro delle imprese territorialmente competente, in base alla sede della incorporante ovvero alla pubblicazione sul sito Internet.
Tuttavia, il progetto di fusione semplificata può non contenere:
- il rapporto di conversione fra partecipazioni nelle società da inglobare e società inglobante,
- le modalità di assegnazione delle nuove partecipazioni
- l’indicazione della data dalla quale avviene la partecipazione agli utili.
Inoltre, nella fusione per incorporazione semplificata della società interamente controllata, non sono necessarie le relazioni degli amministratori (art. 2501 quinques cod. civ.) e degli esperti (2501 sexies cod. civ.). Infine, se previsto dallo statuto o dall’atto costitutivo, la fusione può essere decisa non dai soci, ma dagli amministratori, salva espressa richiesta dei soci.
LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE SEMPLIFICATA DI SOCIETÀ PARTECIPATA AL 90%
Anche nel caso della fusione per incorporazione semplificata della società posseduta al 90% ex art. 2505 bis cod. civ., è possibile fare a meno delle relazioni degli amministratori e degli esperti, della situazione patrimoniale, a condizione che “venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.”
LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE SEMPLIFICATA TRA SOCIETÀ CON CAPITALE NON RAPPRESENTATO DA AZIONI
Infine, il codice civile considera una terza ipotesi di fusione per incorporazione semplificata nel caso in cui essa avvenga tra società con capitale non rappresentato da azioni (art. 2505 quater cod. civ.) e cioè:
- società per azioni,
- società in accomandita per azioni,
- cooperative per azioni.
In tali casi, la semplificazione consiste nel ridurre i termini della fusione per incorporazione degli adempimenti pubblicitari descritti nei paragrafi precedenti, per il deposito del progetto di fusione e degli altri atti prima della decisione e per l’opposizione dei creditori.
Infine, il conguaglio in danaro previsto dal progetto di fusione semplificata, può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
COS’È LA FUSIONE INVERSA
La fusione “inversa” (o “rovesciata”) rappresenta una forma particolare di fusione per incorporazione che è divenuta di largo impiego nell’ambito dei fenomeni di aggregazioni delle compagini sociali di notevoli entità. Essa si realizza allorquando piuttosto che essere la partecipante a incorporare la partecipata come nel caso di fusione per incorporazione diretta, è la società partecipata che ingloba quella partecipante.
Possiamo illustrare questo tipo di fusione per incorporazione con l’esempio di due società, Alfa e Beta, entrambe operanti nel settore immobiliare, ove la società Beta è interamente partecipata da Alfa che, pertanto, avrà un patrimonio costituito in parte da quello di Beta e in parte da altre sue attività economiche. Se esse realizzassero una fusione diretta, Alfa dovrebbe inglobare al suo interno Beta, peraltro, seguendo la fusione per incorporazione semplificata di cui all’art. 2505 cod. civ.; viceversa, nel caso di una fusione inversa, è Beta a inglobare al suo interno Alfa cosicché essa ha un nuovo patrimonio dato dalla somma delle sue entrate (già iscritte nel bilancio di Alfa) e di quelle che la incorporata Alfa vanta da altre entrate autonome e diverse rispetto a quelle inerenti la sua partecipazione in Beta.
Nulla cambia sotto il profilo degli effetti economici dell’operazione.
LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE L’ESEMPIO DEL CASO “FERRERO-NESTLÉ”.
Al fine di una più agevole comprensione dei fenomeni di fusioni aziendali, può essere utile inquadrare la fusione per incorporazione con un esempio pratico e noto, ossia la vicenda “Nestlé-Ferrero”.
Nel mese di gennaio 2018, infatti, i due colossi dell’industria dolciaria hanno catturato l’attenzione delle più note testate giornalistiche rendendosi protagoniste di una fusione aziendale, oltretutto dal carattere internazionale. Il Gruppo Ferrero ha acquistato il marchio statunitense Nestlé per 2,8 miliardi di dollari, somma che include anche l’acquisizione di tutte quelle attività a sua volta partecipate dal brand americano. Con tale operazione, pur conservando l’azienda Nestlé il proprio nome iconico, di fatto è gestita e posseduta da Ferrero che, grazie a siffatta operazione, può accrescere il suo peso sul mercato dolciario (il quale comprende ora quanto già posseduto da Ferrero e quanto da Nestlé), nonché incrementare di notevole entità il proprio patrimonio.
Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/ferrero-compra-dolci-nestle-stati-uniti-28-miliardi-dollari-AE7FzmjD?refresh_ce=1
QUALI SONO I RISVOLTI FISCALI DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE.
La fusione per incorporazione, come abbiamo visto, è un fenomeno complesso e articolato, foriero di numerose implicazioni e risvolti pratici nonché, se realizzata fra aziende di importanti dimensioni, del rischio di alterazioni di mercato.
Alla luce della portata della fusione per incorporazione, è opportuno analizzare il fenomeno anche in un’ottica tributaria e fiscale, ove a far da padrone è il principio di neutralità. Ciò significa che, fiscalmente parlando, la fusione per incorporazione (e, più in generale le varie ipotesi di fusioni aziendali) non è soggetta all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ma unicamente all’imposta di atto in misura fissa.
Infatti, l’art. 172 del d.p.r. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede che la fusione di società non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni sociali che ricadono nella fusione, così come è fiscalmente irrilevante che, all’esito della fusione, in capo alla società acquirente si realizzino avanzi o disavanzi al pari del mutamento delle partecipazioni vantate dai soci inglobati con eccezione fatta per eventuali conguagli in denaro corrisposti.
FUSIONE PER INCORPORAZIONE E PRINCIPIO DI CONTINUITÀ FISCALE.
Dal punto di vista fiscale, accanto al principio di neutralità, la fusione per incorporazione è altresì soggetta al criterio della continuità fiscale. Esso si concretizza quando la società incorporante deve calcolare gli ammortamenti sulla base del valore lordo antecedente alla fusione dei beni della incorporata; il valore resta immutato per quanto concerne i beni costituenti rimanenze di magazzino; nelle concessioni vantate dalla incorporata al momento della fusione succede la incorporante così come essa subentra nei crediti di imposta sovvenzionali.
In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 405/2019 ha negato che possa trovare operatività la retrodatazione fiscale nell’ambito delle fusioni aziendali, di guisa che la società incorporata deve predisporre un apposito conto economico infrannuale, mentre la incorporante è tenuta a presentare, per conto della incorporata, la dichiarazione sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’Irap, in ordine alla frazione del periodo di imposta sino alla data di efficacia giuridica della fusione.
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