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Prestiti, rate e «compra ora, paga dopo»: cosa cosa cambia con la riforma del credito ai consumatori e quando il contratto si può contestare

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Introduzione

Il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, che recepisce la direttiva (UE) 2023/2225, riscrive la disciplina del credito ai consumatori contenuta nel Testo unico bancario: il pagamento dilazionato offerto tramite un finanziatore terzo entra nel perimetro delle tutele, la verifica del merito creditizio diventa più rigorosa, le caselle preselezionate sono vietate, recesso e rimborso anticipato vengono ridefiniti. Una guida per consumatori ed esercenti, con i casi in cui il contratto di finanziamento può essere contestato.

Prestiti personali, finanziamenti finalizzati all’acquisto di un bene, carte di credito con rimborso rateale e, da qualche anno, le formule «compra ora, paga dopo» (Buy Now, Pay Later, di seguito «BNPL») proposte al momento del pagamento online o alla cassa del negozio: il credito ai consumatori accompagna una parte crescente degli acquisti delle famiglie, anche di importo modesto. Nel modello BNPL più diffuso il prezzo viene suddiviso in poche rate, spesso senza interessi; un operatore specializzato paga il venditore e incassa poi le rate dal cliente, che accetta le condizioni con pochi clic.

La direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 (nota come CCD2, Consumer Credit Directive 2), nasce anche dalla constatazione che la direttiva 2008/48/CE, concepita per un mercato del credito tradizionale, lasciava fuori dalle tutele buona parte di queste nuove forme di finanziamento. La nuova direttiva abroga la precedente a decorrere dal 20 novembre 2026. In Italia è stata recepita con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2026 e in vigore dal giorno successivo, che modifica in profondità il Capo II del Titolo VI del Testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «TUB»), dedicato al credito ai consumatori. Il quadro è completato dal decreto del CICR del 9 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2026, che aggiorna il decreto 3 febbraio 2011 in materia di credito ai consumatori, e dalle disposizioni di attuazione che la Banca d’Italia è chiamata ad adottare.

Il presente contributo esamina, in primo luogo, le principali novità e la loro decorrenza, che, come si vedrà, non coincide necessariamente con il 20 novembre 2026; in secondo luogo, i casi in cui un contratto di finanziamento, anche concluso prima della riforma, può essere contestato dal consumatore. Chiude una sezione operativa dedicata sia ai consumatori sia agli esercenti che offrono ai propri clienti la possibilità di pagare a rate.

LE DATE: PERCHÉ IL 20 NOVEMBRE 2026 È UN TERMINE «MOBILE»

Il d.lgs. n. 212/2025 è in vigore dal 10 gennaio 2026, ma le nuove regole non si applicano immediatamente ai rapporti con la clientela. L’art. 6, comma 2, del decreto prevede che finanziatori e intermediari del credito si adeguino alle nuove disposizioni entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Banca d’Italia. Ai contratti conclusi prima della scadenza di tale termine continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Un meccanismo analogo è previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto CICR del 9 luglio 2026: gli operatori si adeguano alle nuove regole entro il 20 novembre 2026 o, se le disposizioni della Banca d’Italia entrano in vigore dopo tale data, entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore; fino alla scadenza del termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto 3 febbraio 2011 e della Banca d’Italia.

Alla data di aggiornamento del presente contributo, per quanto risulta dalle fonti pubbliche consultate, le disposizioni di attuazione della Banca d’Italia non sono ancora state adottate. Poiché il termine di novanta giorni decorre dalla loro entrata in vigore, l’applicazione delle norme del TUB modificate dal d.lgs. n. 212/2025 è allo stato destinata a slittare oltre il 20 novembre 2026, di un periodo che dipenderà dai tempi di adozione di tali disposizioni. Il 20 novembre resta comunque la data di riferimento fissata a livello europeo, ed è prevedibile che gli operatori più strutturati adeguino fin da ora documentazione e procedure.

Per il consumatore la conseguenza pratica è chiara: per stabilire quali regole si applicano a un finanziamento occorre guardare alla data di conclusione del contratto e verificare se, in quel momento, il termine di adeguamento era già scaduto. Per i contratti a durata indeterminata già in essere a quella data, l’art. 6 del decreto rinvia, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione, alla disciplina transitoria dell’art. 47 della direttiva: per tali rapporti alcune delle nuove regole potranno quindi applicarsi anche se il contratto è stato concluso in precedenza.

IL NUOVO PERIMETRO: CHE COSA ENTRA NELLA DISCIPLINA

Importi: la soglia sale a 100.000 euro

Nella formulazione previgente l’art. 122, comma 1, lett. a), TUB escludeva dall’ambito di applicazione i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Il nuovo testo esclude soltanto i finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro. Ne derivano due effetti: i prestiti compresi tra 75.000 e 100.000 euro godono ora delle tutele del credito ai consumatori; i microfinanziamenti inferiori a 200 euro, tipici del pagamento rateale online, entrano nel perimetro, sia pure con il regime semplificato di cui si dirà.

«Compra ora, paga dopo»: quando è credito ai consumatori

Sotto la disciplina previgente molte formule di pagamento dilazionato restavano fuori dal TUB per effetto di due esclusioni: quella dei finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri (art. 122, comma 1, lett. c) e quella dei finanziamenti rimborsabili entro tre mesi dall’utilizzo delle somme con sole commissioni di importo non significativo (lett. d). Proprio queste caratteristiche, gratuità e brevità del rimborso, connotano la maggior parte delle offerte BNPL. Il d.lgs. n. 212/2025 ha abrogato entrambe le lettere.

Oggi, pertanto, il pagamento dilazionato costituisce credito ai consumatori, salvo che rientri in una delle esclusioni specifiche introdotte dalla riforma nell’art. 122, comma 1, TUB:

  1. dilazioni concesse direttamente dal venditore (lett. i-bis): sono escluse le dilazioni con cui il fornitore di beni o il prestatore di servizi, «senza offerta di credito da parte di terzi», concede al consumatore un termine non superiore a cinquanta giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi, purché la dilazione sia gratuita, senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardato pagamento;
  2. dilazioni offerte online dalle imprese di maggiori dimensioni (lett. i-ter): sono escluse le dilazioni offerte, nella conclusione di contratti a distanza tramite servizi della società dell’informazione, da fornitori che non sono microimprese o piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che non vi sia offerta né acquisto di crediti da parte di un terzo, che il pagamento sia interamente eseguito entro quattordici giorni dalla consegna o dalla prestazione e che il prezzo sia pagato senza interessi e senza altre spese, salvo spese limitate in caso di ritardo;
  3. carte di debito differito (lett. o-bis): sono escluse le carte il cui credito deve essere rimborsato entro quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.

Il criterio decisivo è dunque l’intervento di un terzo. Quando è un operatore diverso dal venditore a finanziare l’acquisto, pagando il venditore e incassando le rate dal cliente o acquistando il credito, la dilazione non beneficia delle esclusioni delle lettere i-bis) e i-ter) e rientra nel TUB, anche se è gratuita. In presenza di un finanziatore terzo, inoltre, il rapporto può integrare, al ricorrere dei presupposti definiti dall’art. 121 TUB, un «contratto di credito collegato» all’acquisto, con le tutele specifiche che ne derivano e che saranno esaminate più avanti.

Il regime semplificato per i piccoli importi e il credito gratuito

L’ingresso nel perimetro non comporta necessariamente l’applicazione integrale di tutte le regole. Il nuovo comma 5-bis dell’art. 122 TUB, in conformità all’art. 2, paragrafo 8, della direttiva, affida alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di individuare le disposizioni che non si applicano a tre categorie di contratti:

  • contratti per un importo totale del credito inferiore a 200 euro, considerando ai fini della soglia anche i crediti frazionati in più contratti riconducibili a una medesima operazione economica;
  • contratti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, salvo spese limitate in caso di ritardo nei pagamenti;
  • contratti per i quali il consumatore corrisponde esclusivamente commissioni di importo non significativo, con rimborso entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.

La misura delle tutele applicabili al BNPL gratuito e ai piccoli importi dipenderà quindi, in concreto, dalle disposizioni della Banca d’Italia: un ulteriore motivo per cui il quadro potrà dirsi completo solo con la loro adozione.

LE PRINCIPALI NOVITÀ PER IL CONSUMATORE

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Niente credito non richiesto e niente caselle preselezionate

Il nuovo art. 124.1 TUB, rubricato «Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata», vieta ogni concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo. Il finanziatore e l’intermediario del credito non possono desumere il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all’acquisto di servizi accessori, come le polizze assicurative abbinate al finanziamento, dall’utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate. Il consenso espresso mediante caselle deve consistere in «un’azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un’indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso». Il comma 4 richiama, infine, l‘art. 120-octiesdecies TUB.

La regola è di particolare rilievo nei percorsi di acquisto online, nei quali l’opzione di pagamento rateale o il servizio accessorio vengono spesso proposti con un semplice clic nella fase finale dell’ordine.

Merito creditizio: una verifica «approfondita» e nell'interesse del consumatore

Il nuovo comma 1 dell’art. 124-bis TUB impone al finanziatore di svolgere, prima della conclusione del contratto, «una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore», effettuata «anche nell’interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento». Il testo previgente richiedeva una valutazione fondata su informazioni adeguate, senza esplicitare che essa fosse svolta anche nell’interesse del cliente.

La valutazione deve fondarsi su informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito, che non possono includere le categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679; le informazioni sono ottenute da fonti interne o esterne, compreso il consumatore, e sono opportunamente verificate, mentre i social network non sono considerati fonti esterne (comma 1-bis). Il credito può essere erogato solo quando i risultati della valutazione indicano che gli obblighi derivanti dal contratto saranno verosimilmente adempiuti (comma 1-quater).

Una garanzia significativa è contenuta nel comma 1-quinquies: la circostanza che la valutazione non sia stata effettuata correttamente non può costituire motivo per l’adozione di modifiche unilaterali svantaggiose per il consumatore né per la risoluzione del contratto da parte del finanziatore, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire le informazioni richieste o abbia fornito informazioni false. Il rischio di una valutazione errata grava, in altri termini, sul finanziatore.

Decisioni automatizzate: il diritto all'intervento umano

Quando la valutazione si fonda, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali, come avviene nelle procedure di concessione istantanea tipiche del BNPL, il consumatore ha diritto di chiedere e ottenere l’intervento umano, che comprende il diritto di ricevere una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione, compresi la logica e i rischi del trattamento automatizzato e la loro rilevanza ed effetti sulla decisione, di esprimere la propria opinione e di chiedere un riesame della valutazione e della decisione sulla concessione del credito (art. 124-bis, comma 2-bis). Il finanziatore deve informare il consumatore di tali diritti prima dell’avvio del trattamento (comma 2-quater) e, se si avvale di un terzo, deve acquisire da questo le informazioni necessarie per fornire la spiegazione (comma 2-ter); restano fermi i diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 (comma 2-quinquies).

In caso di rifiuto della domanda, il finanziatore ne informa senza indugio il consumatore e, se del caso, lo indirizza a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili, precisando, ove ricorra l’ipotesi, che la decisione si basa sul trattamento automatizzato di dati e come chiederne il riesame (comma 2-sexies). Il nuovo art. 127-ter TUB estende l’applicazione di queste regole ai contratti di finanziamento in generale, quando la valutazione del merito creditizio si fonda, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente.

Pubblicità, informazioni e forma del contratto

Il decreto CICR del 9 luglio 2026 riscrive la disciplina della pubblicità contenuta nel decreto del 2011: i messaggi pubblicitari dovranno riportare un avvertimento standardizzato («Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro» o una formulazione equivalente), dare centralità al TAEG ed evitare messaggi che suggeriscano che il ricorso al credito migliori la situazione finanziaria del consumatore. Le informazioni dovranno inoltre essere fornite gratuitamente e in forma chiara e leggibile.

Sul piano contrattuale, l’art. 125-bis, comma 1, TUB estende i requisiti di forma e di contenuto previsti per i contratti di credito anche alle loro «eventuali modifiche»: una variazione delle condizioni concordata a distanza, senza il rispetto di tali requisiti, si presta dunque a essere contestata.

Recesso: quattordici giorni, ma non sempre

Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste dall’art. 125-bis, comma 1 (art. 125-ter, comma 1). Il consumatore che recede, se il contratto ha già avuto esecuzione, restituisce entro trenta giorni dall’invio della comunicazione il capitale e paga gli interessi maturati fino alla restituzione, oltre alle somme non ripetibili corrisposte dal finanziatore alla pubblica amministrazione; il finanziatore non può pretendere somme ulteriori (commi 2 e 3). Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi al contratto di credito, se resi dal finanziatore o da un terzo sulla base di un accordo con il finanziatore, accordo che si presume salvo prova contraria (comma 4).

La riforma introduce tre novità. Se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni dovute, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto (comma 1-bis); tale limite non si applica, tuttavia, se il consumatore non è stato informato dell’esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo (comma 1-ter). Infine, nei contratti di credito collegati all’acquisto di beni che assicurano al consumatore un rimborso completo in caso di restituzione dei beni entro un periodo superiore a quattordici giorni, il recesso dal finanziamento è esercitabile entro tale più ampio periodo (comma 1-quater).

Contratti collegati: se cade l'acquisto, cade il finanziamento

Nel BNPL e nel credito finalizzato, finanziamento e acquisto sono strettamente legati. Il nuovo comma 01 dell’art. 125-quinquies TUB stabilisce che il contratto di credito collegato «si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità», nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di fornitura di beni o di prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo, che disciplinano il recesso nei contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali. Chi esercita il recesso da un acquisto online pagato a rate non è quindi tenuto a continuare a pagare le rate al finanziatore.

Rimborso anticipato: tutti i costi, compresi quelli iniziali

L’art. 125-sexies TUB, nel testo sostituito, riconosce al consumatore il diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, di ottenere una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto, nel cui calcolo «devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore». Il nuovo comma 1-bis precisa che la riduzione è proporzionata alla durata residua del contratto e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata, «inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all’atto della concessione del credito», e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo; restano escluse le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest’ultimo dal consumatore che non dipendono dalla durata del contratto.

La norma recepisce in modo esplicito l’approdo giurisprudenziale sui cosiddetti costi up-front, come le commissioni di istruttoria o di intermediazione, sul quale si tornerà nella parte dedicata alle contestazioni. Il quadro che segue riassume le principali differenze tra la disciplina previgente e quella riformata.

Aspetto

Disciplina previgente

Dopo la riforma (d.lgs. 212/2025)

Soglie di importo

Esclusi i finanziamenti inferiori a 200 euro o superiori a 75.000 euro (art. 122, co. 1, lett. a)

Esclusi solo i finanziamenti superiori a 100.000 euro; sotto i 200 euro regime semplificato (art. 122, co. 1, lett. a, e co. 5-bis)

Credito gratuito o a brevissimo termine

Esclusi i finanziamenti senza interessi né altri oneri e quelli rimborsabili entro tre mesi con commissioni non significative (lett. c e d)

Lettere c e d abrogate: rientrano nella disciplina, con regime semplificato (co. 5-bis); escluse solo specifiche dilazioni del venditore e carte di debito differito (lett. i-bis, i-ter, o-bis)

Merito creditizio

Valutazione sulla base di informazioni adeguate (art. 124-bis)

Valutazione «approfondita», anche nell’interesse del consumatore; credito erogato solo se l’esito è positivo; intervento umano sulle decisioni automatizzate (artt. 124-bis e 127-ter)

Consenso

Regole generali sul consenso contrattuale

Divieto di credito non richiesto e di consenso desunto da opzioni predefinite (art. 124.1)

Recesso

Quattordici giorni dalla conclusione o dalla ricezione delle informazioni (art. 125-ter, co. 1)

Termine invariato; limite di dodici mesi e quattordici giorni se mancano le informazioni, salvo omessa informativa sul diritto di recesso (co. 1-bis e 1-ter)

Contratti collegati

Risoluzione del credito per inadempimento del fornitore (art. 125-quinquies, co. 1)

In aggiunta, risoluzione di diritto se il consumatore recede dall’acquisto a distanza o fuori dei locali commerciali (co. 01)

Rimborso anticipato

Diritto alla riduzione del costo del credito, esteso a tutti i costi dalla riforma del 2021 e dalla giurisprudenza successiva a Lexitor (art. 125-sexies)

Riduzione proporzionata alla durata residua, comprensiva dei costi up-front e delle spese a favore di terzi (co. 1 e 1-bis)

QUANDO IL CONTRATTO SI PUÒ CONTESTARE

Le tutele che seguono non riguardano soltanto i contratti che saranno conclusi dopo la scadenza del termine di adeguamento. Buona parte di esse deriva da norme già vigenti o da principi affermati dalla giurisprudenza, e può quindi essere fatta valere anche per i finanziamenti in corso o già estinti. Un principio generale ne orienta l’applicazione: le nullità previste dal Titolo VI del TUB «operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice» (art. 127, comma 2).

Costi non inclusi o inclusi in modo errato nel TAEG

Il TAEG (tasso annuo effettivo globale) esprime il costo totale del credito a carico del consumatore come percentuale annua dell’importo finanziato. L’art. 125-bis, comma 6, TUB dispone che sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi, o sono stati inclusi in modo non corretto, nel TAEG pubblicizzato nella documentazione precontrattuale; la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole, il comma 7 prevede una sostituzione particolarmente favorevole al consumatore: il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e nessun’altra somma è dovuta a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; la durata del credito è di trentasei mesi. Il caso tipico è quello del costo di polizze o di altri servizi accessori la cui sottoscrizione era in realtà necessaria per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte, e che non è stato computato nel TAEG. La verifica richiede il confronto tra contratto, informazioni precontrattuali e piano di ammortamento e, spesso, un’analisi tecnica.

Contratto privo degli elementi essenziali

Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali relative al tipo di contratto, alle parti, all’importo totale del finanziamento e alle condizioni di prelievo e di rimborso (art. 125-bis, comma 8). In tal caso il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili (comma 9). La norma assume particolare interesse per i finanziamenti conclusi con procedure digitali semplificate, nei quali occorre verificare che il consumatore abbia effettivamente ricevuto un documento contrattuale completo.

Condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate

L’art. 117, comma 6, TUB sanziona con la nullità le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. La riforma chiarisce, con un periodo aggiunto all’art. 125-bis, comma 2, che nel credito ai consumatori, ai fini dell’applicazione di tale norma, si ha riguardo alla difformità tra le clausole contrattuali e i tassi, prezzi e condizioni forniti al consumatore con le informazioni precontrattuali di cui all’art. 124, comma 2. Il confronto rilevante è dunque quello tra il contratto sottoscritto e le informazioni consegnate prima della firma.

Interessi usurari

Il finanziamento resta soggetto alla disciplina antiusura (legge 7 marzo 1996, n. 108): se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815, comma 2, c.c.). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19597, hanno affermato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; in caso di usurarietà di questi ultimi non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma, ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c., restano dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti. Le stesse Sezioni Unite hanno riconosciuto l’interesse del finanziato ad agire anche in corso di rapporto per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso soglia del momento dell’accordo.

Per i finanziamenti di piccolo importo con costi fissi elevati in rapporto al capitale, il rispetto del tasso soglia, fissato con cadenza trimestrale per categorie omogenee di operazioni, merita sempre una verifica.

Inadempimento del venditore nei contratti collegati

Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento del fornitore (il bene non viene consegnato, presenta gravi difetti, il servizio non viene reso) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura ricorrono le condizioni di cui all’art. 1455 c.c., ossia un inadempimento di non scarsa importanza (art. 125-quinquies, comma 1, TUB). La risoluzione comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato (comma 2).

La tutela, tuttavia, non è autonoma rispetto al contratto di acquisto. Con l’ordinanza 8 maggio 2025, n. 12180, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che il diritto del consumatore di risolvere il contratto di credito dipende dalla possibilità di risolvere il contratto di fornitura: se un’eccezione, come la decadenza per tardiva denuncia dei vizi, impedisce la risoluzione della vendita, viene meno anche il presupposto per risolvere il finanziamento. Chi riscontra un difetto nel bene acquistato a rate deve quindi denunciarlo tempestivamente al venditore, nei termini previsti dal Codice del consumo per la garanzia legale di conformità, e costituire formalmente in mora il fornitore, prima di assumere iniziative nei confronti del finanziatore.

Estinzione anticipata senza adeguato rimborso dei costi

È il terreno sul quale il contenzioso è stato più ampio negli ultimi anni. Con la sentenza 11 settembre 2019, causa C-383/18, Lexitor, la Corte di giustizia ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato comprende tutti i costi posti a suo carico. Il legislatore italiano ha modificato l’art. 125-sexies TUB con l’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, mantenendo però, per i contratti anteriori, un regime transitorio; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, affermando che l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor non era contra legem neppure prima della riforma del 2021.

La Cassazione ha fatto propri tali principi. Con la sentenza 6 settembre 2023, n. 25977, la Seconda Sezione civile ha riconosciuto il diritto del consumatore all’equa riduzione del costo del credito, comprensivo di interessi e altre spese, e ha ritenuto nulla, ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo, la clausola che neghi il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, per il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi che determina a carico del consumatore. Più di recente, con l’ordinanza n. 9207 del 2026, la Prima Sezione civile ha ribadito che il diritto alla riduzione del costo totale del credito è onnicomprensivo e include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra componenti recurring e up-front, escludendo la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

In pratica, chi ha estinto anticipatamente un prestito personale o una cessione del quinto, anche per effetto di un rifinanziamento, dovrebbe verificare che il conteggio estintivo abbia riconosciuto la quota non maturata di tutte le commissioni e spese. Il diritto alla restituzione di quanto non riconosciuto è soggetto, secondo l’impostazione generale, al termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.).

Merito creditizio non verificato

Sulle conseguenze civilistiche della violazione dell’obbligo di verificare il merito creditizio il quadro è più articolato. La Corte di giustizia, con la sentenza 11 gennaio 2024, causa C-755/22, ha affermato che gli artt. 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE non ostano a che il finanziatore che abbia violato tale obbligo sia sanzionato, conformemente al diritto nazionale, con la nullità del contratto e la decadenza dal diritto al pagamento degli interessi convenuti, anche quando il contratto sia stato integralmente eseguito e il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli. Si tratta, però, di una possibilità rimessa agli ordinamenti nazionali: l’art. 124-bis TUB, anche nel testo riformato, non ricollega espressamente la nullità del contratto alla violazione dell’obbligo, e la questione dei rimedi civilistici resta dibattuta.

Esistono comunque tutele concrete. Oltre al comma 1-quinquies dell’art. 124-bis, già esaminato, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) stabilisce, nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69, comma 2). La concessione di un credito manifestamente incompatibile con la situazione economica del consumatore può inoltre fondare, ricorrendone i presupposti, una domanda risarcitoria.

Consenso non validamente prestato

Per i contratti conclusi dopo la scadenza del termine di adeguamento, l’art. 124.1 TUB offre un ulteriore argomento: se l’adesione al finanziamento o a un servizio accessorio è stata ricavata da una casella preselezionata o da un’opzione predefinita, manca il consenso esplicito richiesto dalla legge, e il consumatore potrà far valere tale carenza per contestare la conclusione del contratto o l’addebito del servizio. Anche per i contratti anteriori, l’addebito di servizi accessori mai richiesti può essere contestato alla luce delle regole generali sulla formazione del consenso contrattuale.

Tempi e strumenti di tutela

L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione (art. 1422 c.c.): è dunque il recupero delle somme indebitamente pagate, e non l’accertamento della nullità, a essere soggetto a limiti temporali. Prima di agire in giudizio occorre di regola esperire il procedimento di mediazione, previsto come condizione di procedibilità per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28); la condizione può essere soddisfatta anche con il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsto dall’art. 128-bis TUB, accessibile dopo un reclamo rimasto senza esito soddisfacente e caratterizzato da costi contenuti. Le decisioni dell’ABF non hanno l’efficacia di una sentenza e non precludono il ricorso al giudice.

COSA FARE IN PRATICA

Per il consumatore

  1. Conservare tutta la documentazione. Contratto, informazioni precontrattuali, piano di ammortamento, eventuali polizze, schermate della procedura online e comunicazioni del finanziatore sono indispensabili per qualsiasi verifica.
  2. Verificare chi finanzia l’acquisto. Se il «paga dopo» è gestito da un operatore diverso dal venditore, si è in presenza di un contratto di credito, con le relative tutele e i relativi obblighi di pagamento.
  3. Confrontare il TAEG indicato nel contratto con quello delle informazioni precontrattuali e della pubblicità, controllando che vi siano compresi i costi dei servizi accessori necessari per ottenere il credito.
  4. Rispettare i termini del recesso: quattordici giorni per il finanziamento; per gli acquisti a distanza o fuori dei locali commerciali, il recesso dal contratto di acquisto comporta la risoluzione di diritto del finanziamento collegato.
  5. In caso di problemi con il bene o il servizio, denunciare tempestivamente il difetto al venditore e costituirlo formalmente in mora, prima di assumere iniziative nei confronti del finanziatore.
  6. In caso di estinzione anticipata, chiedere e controllare il conteggio estintivo, verificando il rimborso della quota non maturata di tutti i costi, compresi quelli iniziali.
  7. In caso di decisione automatizzata sulla concessione del credito, esercitare il diritto di ottenere una spiegazione e di chiedere il riesame.
  8. Prima di sospendere i pagamenti, far valutare la propria posizione: un inadempimento non giustificato espone alle conseguenze previste dal contratto e dalla legge, anche in termini di segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie.

Per esercenti e imprese che offrono pagamenti rateali

  1. Qualificare la propria offerta di pagamento dilazionato, verificando se rientra nelle esclusioni di cui all’art. 122, comma 1, lett. i-bis) e i-ter), TUB, ossia dilazioni gratuite concesse direttamente e senza l’intervento di terzi entro i termini di legge, oppure se costituisce credito ai consumatori.
  2. Rivedere gli accordi con i partner BNPL e con le società finanziarie, disciplinando la gestione di recessi, resi e contestazioni, che nei contratti collegati si ripercuotono direttamente sul rapporto di finanziamento.
  3. Eliminare le opzioni predefinite nei percorsi di acquisto: l’adesione al finanziamento e ai servizi accessori deve derivare da un’azione positiva del cliente.
  4. Verificare la comunicazione commerciale: i messaggi che promuovono il pagamento a rate devono rispettare le nuove regole su pubblicità, avvertimenti e centralità del TAEG.
  5. Verificare il proprio inquadramento quando si promuove, in cassa o online, il finanziamento di un terzo, accertando se l’attività integri quella di intermediario del credito e con quali adempimenti.
  6. Presidiare la gestione dei reclami e dei difetti di conformità: nei contratti collegati l’inadempimento del venditore può determinare la risoluzione del finanziamento e l’obbligo del finanziatore di restituire le rate, con possibili ripercussioni sui rapporti contrattuali tra esercente e finanziatore.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La riforma del credito ai consumatori sposta il baricentro della disciplina dalla trasparenza formale alla responsabilità nella concessione del credito: il finanziatore dovrà essere in grado di dimostrare di aver valutato in modo approfondito la capacità di rimborso, di aver ottenuto un consenso esplicito e di aver spiegato le decisioni automatizzate. Per il BNPL la conseguenza più rilevante è la fine dell’area di sostanziale esenzione in cui molte formule di pagamento dilazionato si erano sviluppate.

Restano, tuttavia, alcune incertezze: sui tempi, legati all’adozione delle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia, e sulla misura delle tutele applicabili ai piccoli importi e al credito gratuito. Nel frattempo, molti strumenti di contestazione sono già disponibili e riguardano anche i contratti in corso o estinti: dal TAEG errato all’usura, dal rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata alla risoluzione del finanziamento collegato. Una verifica documentale tempestiva consente, nella maggior parte dei casi, di valutare se vi siano margini concreti per agire.

BT Studio Legale, con sede a Pistoia in Piazza Garibaldi n. 5, assiste consumatori e famiglie nella verifica dei contratti di finanziamento, di credito al consumo e di pagamento dilazionato, dal controllo del TAEG alle richieste di rimborso per estinzione anticipata, fino alle contestazioni nei confronti del finanziatore e del venditore, e affianca gli esercenti nell’adeguamento delle proprie formule di vendita rateale alla nuova disciplina. Per un esame preliminare della propria posizione è possibile contattare lo Studio, anche tramite il servizio di consulenza online.

Dove opera BT Studio Legale

Lo Studio Legale Berti e Toninelli opera presso i Tribunali di Pistoia, Firenze, Lucca e Prato e fornisce consulenza in tutta Italia tramite i servizi online. Si trova a Pistoia in Piazza Garibaldi n. 5.
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