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Come avviene la separazione con figli maggiorenni
In presenza di figli maggiorenni, la separazione dei coniugi può seguire strade alternative rispetto al procedimento ordinario davanti al giudice.
In primo luogo, è possibile chiedere al Comune la separazione, se il figlio maggiorenne è anche economicamente autosufficiente. L’art. 12 del d.l. 132/2014 indica infatti che la separazione avanti all’ufficiale di stato civile non si possibile in presenza di la “figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti”.
In secondo luogo, anche laddove si ritenga di adire l’intervento del tribunale, la separazione con il figlio maggiorenne non comporta il problema dell’affidamento, del collocamento presso un genitore e del diritto di visita dell’altro. Ciò sia nel caso di separazione consensuale, sia nel caso di separazione giudiziale.
Infatti, il raggiungimento della maggiore età fa acquistare al figlio la “capacità di agire” ossia la capacità di compiere atti rilevanti per la propria “sfera giuridica”, e di conseguenza fa perdere la responsabilità genitoriale dei genitori nei confronti del figlio che abbia compiuto 18 anni.

La separazione con figli maggiorenni disabili
Ciò vale anche nel caso di separazione con figlio maggiorenne disabile: secondo la giurisprudenza, la presenza di un handicap anche grave non impedisce l’acquisto della capacità di agire, che è un effetto automatico previsto dalla legge al compimento del diciottesimo anno di età. Sebbene il secondo comma dell’art. 337 septies cod. civ. stabilisca che, per l’esercizio della responsabilità genitoriale in seguito a separazione “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”, ciò è da intendersi con riferimento alle sole misure economiche (assegno di mantenimento), come stabilito dalla Cassazione “il richiamo che il secondo comma dell’art. 337-septies c.c. fa alle disposizioni previste in favore dei figli minori, rendendole applicabili ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, deve essere interpretato come riferito solo a quelle in tema di visite, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e non anche a quelle in punto di affidamento, condiviso o esclusivo” (Ordinanza del 30/01/2023, n. 2670).
In tali casi, tuttavia, è possibile che uno dei due genitori richieda di essere nominato amministratore di sostegno o tutore, qualora sia accertato che la disabilità compromette la capacità di intendere e volere del figlio maggiorenne.
Per quanto invece attiene alle condizioni economiche, il mero fatto che il figlio abbia raggiunto la maggiore età nulla cambia: l’obbligo dell’assegno di mantenimento, dovuto in sede di separazione al figlio maggiorenne, sussiste se e fino a quando egli non sia economicamente indipendente. Sul tema, secondo la Cassazione (Ordinanza del 09/05/2022, n. 14597) “ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni”.
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