La cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, anche se non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo sono stati definiti, ha l’effetto costitutivo della estinzione della società (nuovo art. 2495 cod. civile ma già prima Cassazione, sentenza n. 319/00).
Tale evento non determina, tuttavia, la cancellazione dei debiti insoddisfatti, che si trasferiscono in capo ai successori (Cassazione SS.UU. sentenze n. 6070, 6071 e 6072 del 2013). Ne abbiamo parlato in QUESTO ARTICOLO.
Vale lo stesso anche per i tributi non pagati dalla società cancellata? Nei confronti dell’amministrazione finanziaria rispondono i soci, gli amministratori o i liquidatori? In quale misura? Per dare risposta a queste domande, occorre analizzare nel dettaglio le singole posizioni.
In QUESTO ARTICOLO abbiamo già affrontato la posizione del socio.
Di seguito ci occupiamo della posizione del liquidatore e dell’amministratore.
Posizione del liquidatore
Anche per la responsabilità del liquidatore, sino al 13.12.2014, la normativa prevedeva un “doppio binario” a seconda dell’imposta da versare:
- In genere per tutti i debiti sociali, tra cui anche quelli tributari, il liquidatore risponde illimitatamente per mala gestio colposa o dolosa ex art 2495 comma 2 cod. civ.. L’azione di responsabilità non è limitata al debito sociale, ma più in genere al danno che i creditori sociali hanno subito dalla gestione del liquidatore, con la conseguenza che su questi incombe l’onere probatorio in punto di an, di quantum, di elemento soggettivo e di nesso causale.
- Nel caso dei tributi IRES, il liquidatore risponde ex art. 36 comma 1 del D.P.R. 602/1973, in proprio, nel limite dell’importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti (con riferimento alle cause di prelazione disciplinate dal codice civile). Secondo una interpretazione, la responsabilità vale solo per le obbligazioni tributarie già accertate al momento della estinzione della società.
La nuova formulazione del comma 1, entrata in vigore dal 13.12.2014, prevede un beneficio di non poco conto per la amministrazione tributaria, che a differenza degli ordinari creditori sociali, gode della inversione dell’onere della prova: non deve dimostrare di avere subito un danno dal comportamento del liquidatore, ma proprio su questo grava l’onere della prova liberatoria di avere soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci ed i crediti di ordine superiore a quelli tributari.
Al liquidatore non si estendono invece le sanzioni amministrative: così afferma la Cassazione nella sentenza n. 9094/2017.
Dal 13.12.2014 viene meno la distinzione tra IRES e altre imposte dirette e indirette, applicandosi anche per quest’ultime l’art. 36 comma 4 D.P.R. n. 602/1973.
Posizione dell’amministratore
Anche per la responsabilità dell’amministratore, sino al 13.12.2014, la normativa prevede un “doppio binario” a seconda dell’imposta da versare.
- In caso di tributi IRES, l’amministratore risponde ex art. 36 comma 4 D.P.R. n. 602/1973 in proprio, a condizione dell’esistenza di due presupposti, e cioè che le obbligazioni tributarie fossero già accertate al momento della estinzione della società e che l’amministratore avesse tenuto un comportamento illecito nei due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione (nello specifico, avendo compiuto operazioni di liquidazione oppure occultato attività sociali, anche mediante omissioni nelle scritture contabili).
- Nel caso di tributi come IVA e IRAP, premessa la non applicabilità dell’art. 2495 cod. civile, perché rivolto solo a soci e liquidatori, l’amministratore risponde illimitatamente per mala gestio colposa o dolosa mediante eventuale azione di responsabilità (art. 2394 e 2395 cod. civile), esperibile entro 5 anni (art. 2949 comma 2 cod. civile) dalla cessazione dell’amministratore dalla carica ovvero dal successivo momento in cui il danno si è prodotto ed esteriorizzato. Il termine di prescrizione si sospende se il debitore ha dolosamente occultato l’esistenza del debito, finché il dolo non è percepibile oggettivamente ex art. 2941 comma 1 n. 8 cod. civile.
Nel caso in cui non sia stato nominato il liquidatore, all’amministratore si applica la medesima disciplina del liquidatore.
Dal 13.12.2014 viene meno, come per i soci, la distinzione tra IRES e altre imposte dirette e indirette, applicandosi anche per quest’ultime l’art. 36.
Per ulteriori approfondimenti:
Gli effetti processuali della cancellazione delle società.
I debiti fiscali della società cancellata
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