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Introduzione
Quando il permesso di soggiorno non arriva, l’incertezza diventa rapidamente un problema concreto: non si sa se si può lavorare, se si può viaggiare, se si rischiano sanzioni o addirittura un’espulsione. In Italia i ritardi delle Questure sono frequenti, e chi vive, lavora o studia nel nostro Paese si trova spesso bloccato in una sorta di limbo amministrativo. Questo articolo spiega in modo chiaro cosa fare e cosa evitare quando il permesso di soggiorno tarda ad arrivare, quali diritti spettano allo straniero, quali strumenti giuridici si possono attivare e come comportarsi per evitare errori che possono compromettere la propria posizione. Il taglio è pratico e orientato alle soluzioni, con richiami a norme e sentenze utili per capire come muoversi.
Lo Studio Legale Berti e Toninelli, con sede a Pistoia e attivo in tutta la Toscana, assiste da anni cittadini stranieri in materia di immigrazione, diritto penale e diritto civile. La nostra esperienza quotidiana con Questure, Prefetture e Commissioni Territoriali ci permette di intervenire rapidamente, individuare la strategia più efficace e tutelare i diritti del cliente. Chi legge troverà quindi non solo informazioni teoriche, ma indicazioni concrete su come affrontare un ritardo nel rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, evitando rischi e cogliendo le opportunità che la legge offre.
QUANDO IL PERMESSO DI SOGGIORNO RITARDA: PERCHÉ SUCCEDE E COSA SIGNIFICA DAVVERO
I ritardi nel rilascio o nel rinnovo del permesso di soggiorno sono purtroppo molto frequenti. Le cause possono essere molteplici: carenza di personale nelle Questure, aumento delle domande, controlli più approfonditi, problemi tecnici nei sistemi informatici, richieste di documenti integrativi o verifiche presso altri enti. Per il cittadino straniero, tuttavia, ciò che conta non è tanto la ragione del ritardo, quanto le conseguenze pratiche: si può continuare a lavorare? Si può viaggiare? Si rischia di diventare “irregolari”?
La normativa italiana, in particolare l’art. 5 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), stabilisce che la domanda di rinnovo presentata nei termini mantiene valido il soggiorno fino alla decisione dell’amministrazione.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il ritardo della Questura non può ricadere sul cittadino straniero, che conserva i propri diritti finché la procedura è in corso. Tuttavia, nella pratica, molte situazioni rimangono ambigue: datori di lavoro che non conoscono la legge, compagnie aeree che non accettano ricevute, uffici pubblici che pretendono un documento definitivo. Per questo è fondamentale sapere come comportarsi e quali strumenti utilizzare per tutelarsi.
Leggi l’articolo sul rinnovo del permesso di soggiorno.
COSA FARE SUBITO DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA: CONSERVARE LE RICEVUTE E CONTROLLARE LO STATO DELLA PRATICA
Il primo passo fondamentale è conservare con cura tutte le ricevute rilasciate da Poste Italiane o dalla Questura. La ricevuta della raccomandata o del kit postale, insieme al cedolino rilasciato dalla Questura, costituisce prova dell’avvenuta presentazione della domanda e garantisce la continuità del soggiorno. La Cassazione ha chiarito che la ricevuta è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno, anche se il permesso non è ancora stato materialmente rilasciato.
È utile controllare periodicamente lo stato della pratica tramite il portale della Polizia di Stato o recandosi allo sportello immigrazione. Tuttavia, è importante evitare di recarsi troppo spesso in Questura senza motivo: non accelera la procedura e può creare confusione. Meglio invece monitorare con regolarità e, se il ritardo supera i tempi medi della zona, valutare un intervento formale tramite un avvocato
SI PUÒ LAVORARE SE IL PERMESSO DI SOGGIORNO NON ARRIVA?
Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di continuare a lavorare mentre si attende il rinnovo. La risposta è sì: l’art. 5, comma 9-bis, del Testo Unico Immigrazione stabilisce che il lavoratore può continuare l’attività lavorativa con la sola ricevuta della domanda di rinnovo.
L’art. 9-bis stabilisce che “In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno (…), lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L’attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge“.
La Cassazione ha confermato che il datore di lavoro non può sospendere o licenziare il dipendente solo perché il permesso non è ancora stato rilasciato.
Nella pratica, però, molti datori di lavoro non conoscono la norma o temono sanzioni. In questi casi è utile fornire loro un estratto della legge o una lettera redatta da un avvocato
SI PUÒ VIAGGIARE ALL’ESTERO CON LA RICEVUTA?
Viaggiare mentre il permesso è in rinnovo è una delle questioni più delicate. La ricevuta non è un documento valido per l’espatrio e non consente di rientrare in Italia se si esce dall’area Schengen. La normativa è chiara: per attraversare le frontiere serve un permesso valido o un visto.
Tuttavia, esistono eccezioni. In alcuni casi, la Questura può rilasciare un permesso provvisorio per motivi urgenti, come gravi motivi familiari o di salute. La Cassazione ha riconosciuto che il rifiuto ingiustificato di rilasciare un permesso provvisorio può essere impugnato.
È importante evitare di partire senza un documento valido: il rischio è di non poter rientrare in Italia e di compromettere la propria posizione.
QUANDO IL RITARDO DIVENTA ILLEGITTIMO: I TERMINI DI LEGGE E LA RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La legge italiana stabilisce tempi precisi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se nella pratica questi termini vengono spesso superati. L’art. 5 del d.lgs. 286/1998 e il d.P.R. 394/1999 prevedono che la Pubblica Amministrazione debba concludere il procedimento entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, salvo casi particolari che richiedano ulteriori verifiche. Questo termine, tuttavia, non è perentorio: significa che il ritardo non invalida automaticamente la procedura, ma può diventare illegittimo se eccessivo o ingiustificato.
La giurisprudenza amministrativa e la Corte di Cassazione hanno chiarito che il cittadino straniero mantiene la regolarità del soggiorno finché la domanda è pendente e che la Questura ha l’obbligo di concludere il procedimento in tempi ragionevoli.
Quando il ritardo supera diversi mesi, è possibile presentare una diffida o un ricorso al TAR per silenzio‑inadempimento, chiedendo al giudice di ordinare alla Questura di rilasciare il documento.
COSA FARE SE LA QUESTURA CHIEDE DOCUMENTI INTEGRATIVI
Durante l’istruttoria, la Questura può richiedere documenti aggiuntivi: contratti di lavoro, buste paga, certificati anagrafici, documenti del datore di lavoro, prove di convivenza, certificati medici o scolastici. È fondamentale rispondere tempestivamente e in modo completo. Ignorare la richiesta o fornire documenti incompleti può rallentare ulteriormente la procedura o portare al rigetto.
La legge non stabilisce un termine fisso per rispondere, ma è prudente farlo entro pochi giorni. Se i documenti non sono immediatamente disponibili, è utile inviare una comunicazione formale spiegando la situazione e indicando quando saranno consegnati. La Cassazione ha affermato che la Questura deve valutare la situazione complessiva dello straniero e non può rigettare la domanda per mere irregolarità formali se la sostanza dei requisiti è soddisfatta.
LA DIFFIDA ALLA QUESTURA: QUANDO SERVE E COME FUNZIONA

La legge prevede che la Pubblica Amministrazione debba concludere i procedimenti entro termini ragionevoli. Il d.P.R. 394/1999 indica un termine di 60 giorni per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, salvo casi particolari. Nella realtà, questi termini sono spesso superati, ma ciò non significa che il cittadino debba subire passivamente.
La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che ritardi eccessivi possono costituire un comportamento illegittimo della Pubblica Amministrazione. In alcuni casi, il TAR ha condannato la Questura a concludere il procedimento entro un termine perentorio. La Cassazione ha inoltre affermato che il ritardo non può pregiudicare i diritti fondamentali dello straniero, come il diritto al lavoro, alla salute e alla vita familiare.
Quando il ritardo supera i sei mesi o un anno, è opportuno valutare un intervento formale: diffida, accesso agli atti, ricorso al TAR.
Leggi anche il nostro articolo sulla diffida stragiudiziale.
IL RICORSO AL TAR PER SILENZIO-INADEMPIMENTO
Quando la diffida non basta, è possibile presentare un ricorso al TAR ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo. Il ricorso per silenzio-inadempimento serve a ottenere un ordine del giudice che obblighi la Questura a concludere il procedimento. Non si tratta di contestare il contenuto del provvedimento, ma l’inerzia dell’amministrazione.
Il TAR, se accoglie il ricorso, può imporre alla Questura un termine perentorio, spesso di 30 giorni, per rilasciare o rigettare il permesso. In alcuni casi, può nominare un commissario ad acta che sostituisca la Questura in caso di ulteriore ritardo. La giurisprudenza amministrativa è generalmente favorevole quando il ritardo è evidente e non giustificato.
COSA NON FARE: GLI ERRORI PIÙ COMUNI CHE ALLUNGANO I TEMPI
Molti ritardi sono aggravati da errori del cittadino straniero. Il primo errore è non conservare le ricevute o non presentare la domanda nei termini.
Il secondo è ignorare le richieste della Questura o consegnare documenti incompleti.
Il terzo è cambiare indirizzo senza comunicarlo: la Questura potrebbe inviare comunicazioni importanti all’indirizzo sbagliato.
Un altro errore frequente è partire all’estero senza un documento valido, rischiando di non poter rientrare.
Infine, molti cittadini attendono troppo prima di rivolgersi a un avvocato, perdendo mesi preziosi.
QUANDO IL RITARDO DIPENDE DA PROBLEMI PENALI O AMMINISTRATIVI
In alcuni casi, il ritardo non è dovuto alla Questura, ma a verifiche su precedenti penali, denunce, condanne o pendenze amministrative. L’art. 4 del Testo Unico Immigrazione prevede che il permesso possa essere negato in caso di condanne per determinati reati (previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2 e dall’articolo 381, comma 2, lettere m) e msexies), del codice di procedura penale, per i reati di cui all’articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583 bis e 583 quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonchè i reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall’articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall’articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la Questura deve valutare la situazione complessiva e non può rigettare automaticamente la domanda.
Leggi il nostro articolo sul certificato dei carichi pendenti.
COSA FARE SE IL PERMESSO VIENE RIGETTATO DOPO UN LUNGO RITARDO
Se, dopo mesi di attesa, la Questura rigetta la domanda, è possibile impugnare il provvedimento davanti al TAR o al Tribunale ordinario, a seconda del tipo di permesso. È importante non perdere tempo: i termini per il ricorso sono brevi, spesso 30 o 60 giorni. La Cassazione ha affermato che il ritardo non giustifica un rigetto immotivato: la Questura deve spiegare chiaramente le ragioni del diniego.
Dove opera BT Studio Legale
Lo Studio Legale Berti e Toninelli opera presso i Tribunali di Pistoia, Firenze, Lucca e Prato e fornisce consulenza in tutta Italia tramite i servizi online. Si trova a Pistoia in Piazza Garibaldi n. 5.
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