certificato dei carichi pendenti

Il certificato dei carichi pendenti

  • Categoria dell'articolo:Diritto penale
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Cosa sono il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario

Il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario

Cosa sono il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziario?

Nel linguaggio comune, quando sentiamo parlare di “fedina penale”, facciamo riferimento al certificato del casellario giudiziale, che contrariamente a quanto si pensi, non riporta unicamente le condanne penali, ben potendo anche far menzione delle vicende civilistiche di un soggetto.

Il certificato del casellario giudiziale non è solamente di tipo penale, ma anche civile, o penale e civile assieme (il cosiddetto certificato generale del casellario giudiziale), a seconda del tipo di provvedimenti che annota.

Esistono poi alcuni casi, nei quali anche le condanne passate in giudicato non vengono trascritte nel certificato del casellario giudiziale penale: si tratta delle condanne a cui è stato concesso il beneficio della “non menzione“.

Esiste poi il certificato dei carichi pendenti, che indica i procedimenti penali in corso e non ancora conclusi con un accertamento definitivo di colpevolezza o non colpevolezza.

La disciplina del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario è contenuta nel codice penale sostanziale e di procedura, e soprattutto nel Decreto del Presidente della Repubblica 313/2002.
Il procedimento per fare richiesta del casellario giudiziale è reso molto più snello grazie alla modulistica online, fermo restando la competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale che, nel caso di certificato dei carichi pendenti, dovrà essere individuata con quella nel cui circondario è iscritta la notizia di reato a carico dell’interessato.

 


QUALI TIPI DI CERTIFICATI GIUDIZIALI ESISTONO: IL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI E DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Come già accennato in apertura del presente elaborato, vi sono diversi tipi di certificato del casellario giudiziario, a seconda del tipo di provvedimento che riporta. Pertanto, il certificato del casellario giudiziale può essere:

  • certificato del casellario giudiziario civile, il quale menziona tutte le eventuali sentenze civili passate in giudicato,
  • certificato del casellario giudiziario penale, che riporta tutte le sentenze penali divenute definitive,
  • certificato generale del casellario giudiziale, cioè la forma più completa che riunisce certificato civile e penale assieme,
  • certificato dei carichi pendenti, nel quale sono registrati i procedimenti penali in corso (e quindi non definitivi) a carico di un certo soggetto.

Tutti i provvedimenti sono iscritti nelle varie tipologie di casellari giudiziari “per estratto”, cioè con la sola indicazione degli elementi essenziali e non nel loro contenuto integrale.


COS’È LA NON MENZIONE NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Tuttavia, per quanto concerne il certificato penale e il certificato generale del casellario giudiziale, non tutte le sentenze penali di condanna sono riportate, atteso che ve ne sono alcune che godono del cosiddetto beneficio “della non menzione” ex art. 175 cod. pen. che può essere concesso dal giudice, nel caso si tratti di una prima condanna.
Il beneficio della non menzione opera anche per le sentenze emesse dal Giudice di pace, quelle relative a reati estinti ai sensi dell’art. 556 cod. pen. e quelle per contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda; ancora, non sono menzionate nel casellario giudiziario penale le condanne in ordine alle quali è stata applicata in via definitiva l’amnistia, quelle per le quali è stata concessa la riabilitazione, ovvero le condanne per fatti che sono stati depenalizzati.


CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI E DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO: COSA È IL CASELLARIO GIUDIZIARIO.

L’art. 2 del Testo unico definisce il «casellario giudiziale» come il registro  nazionale  che  contiene    l’insieme  dei  dati  relativi  a   provvedimenti   giudiziari   e    amministrativi riferiti a soggetti determinati.

Il casellario giudiziario è una specie di archivio nel quale sono conservate e aggiornate tutte le informazioni relative a provvedimenti giudiziari e amministrativi che interessano ogni singolo cittadino ed è conservato presso la Procura della Repubblica del Tribunale nel cui circondario il soggetto risiede o ha il domicilio.
Pertanto, volendo sintetizzare, possiamo definire il casellario giudiziario come un’anagrafegiudiziaria, nella quale sono registrate tutte le vicende giudiziarie che interessano o hanno interessato un determinato individuo.
La materia è organicamente disciplinata dal d.p.r. n. 313/2002, Testo Unico delle disposizioni in materia di casellario, con il quale sono state abrogate le previsioni di cui agli artt. 685 e ss. cod. proc. Pen., che sino quel momento regolavano la materia.

L’elenco dei provvedimenti che vengono iscritti nel casellario giudiziario sono incicati all’art. 3 del testo unico.

Le iscrizioni vengono eliminate nei casi dell’art. 5 del testo unico, tra cui:

  • quando siano decorsi 15 anni dalla morte della persona, o 100 anni dalla nascita,
  • quando il provvedimento sia revocato a seguito di revisione, rescissione del giudicato, revoca per abolizione del reato, bis in idem,
  • provvedimenti  giudiziari  dichiarati  mancanti   o   non esecutivi o dei quali e’ stata sospesa  l’esecuzione  o  disposta  la restituzione nel termine


COS’ È IL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Il certificato dei carichi pendenti consente di conoscere quali procedimenti penali sono in corso a carico di un determinato soggetto, nonché se vi sono taluni giudizi di impugnazione in sospeso.

In particolare, in base all’art. 6 nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto:

  1. i provvedimenti  giudiziari  con cui si assume la qualità di imputato ex articolo 60, comma 1 c.p.p.  e art.  3  del  decreto legislativo n. 274/2000
  2. il provvedimento  di revoca della sentenza  di non luogo a procedere,
  3. il decreto di citazione del giudizio di revisione di cui all’articolo  636,  comma  1 c.p.p.,
  4. ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull’imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

Pertanto, quando si parla di certificato dei carichi pendenti, facciamo riferimento a un documento ufficiale contenente informazioni inerenti a processi in corso e relativi giudizi di impugnazione, instaurati dinanzi al tribunale al quale accede la Procura presso la quale il certificato dei carichi pendenti è richiesto.
Da quanto si qui esposto, si evince come il certificato dei carichi pendenti debba essere richiesto presso la Procura della Repubblica nel cui territorio di competenza si teme possa essere in corso un qualche procedimento penale. Dunque, nel caso in cui si ipotizzi che siano pendenti più procedimenti presso uffici giudiziari diversi, sarà necessario rivolgere la richiesta di certificato dei carichi pendenti presso tutte le Procure interessate. Non esiste infatti un archivio nazionale del certificato dei carichi pendenti e ogni Procura della Repubblica ha un proprio archivio, nel quale sono registrati i procedimenti in attesa di definizione entro il suo circondario di competenza territoriale. Al momento non esiste un automatico interscambio di informazioni in tal senso fra i diversi uffici sicché, se un soggetto è gravato da una pendenza penale a Roma ma fa richiesta del casellario giudiziale a Firenze, il certificato dei carichi pendenti risulterà “vuoto”.

certificato dei carichi pendenti


QUANTO DURANO LE ISCRIZIONI NEL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI.

La disciplina del certificato dei carichi pendenti e, più in generale, quella del casellario giudiziario, è oggi contenuta nel d.p.r. n. 313/2002 (al quale si aggiunge il d.m. del 25.01.2007 volto a fissare le regole tecniche di funzionamento del sistema informativo automatizzato, oltre che a permettere la completa operatività dei sistemi di interconnessione fra le varie articolazioni degli uffici giudiziali e le Pubbliche Amministrazioni) il quale dispone che le annotazioni presenti nel certificato dei carichi pendenti vengono eliminate con (art.8):

  • il decesso della persona alla quale si riferiscono,
  • ovvero al compimento del suo ottantesimo anno di età,
  • oppure al venir meno della sua qualità di imputato.

Malgrado l’interessato possa aver interesse a che non venga annotata la pendenza di un procedimento penale a suo carico, diversamente da quanto previsto per il casellario penale o per il certificato generale del casellario giudiziale, le iscrizioni nel certificato dei carichi pendenti non possono essere cancellate né oscurate, sino ad uno delle condizioni sopra indicate.
Da tenere distinta dalla durata delle iscrizioni presenti nel certificato dei carichi pendenti è la validità del medesimo, che è pari a sei mesi a far data dal giorno nel quale è rilasciato, esattamente come previsto per il certificato del casellario giudiziale.


COME RICHIEDERE IL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI.

Il certificato dei carichi pendenti può essere richiesto tramite apposito modulo che le Procure mettono a disposizione sui propri siti internet o che forniscono direttamente tramite i propri uffici.
Al momento della richiesta del certificato dei carichi pendenti, è necessario che il richiedente fornisca un proprio documento di riconoscimento mentre non occorre indicare il motivo della richiesta, fatta eccezione per la precisazione dell’uso al quale il certificato dei carichi pendenti è destinato.
Soggetto legittimato a richiedere il certificato dei carichi pendenti è non solo il diretto interessato o un terzo da lui delegato ma, altresì, il certificato dei carichi pendenti può essere richiesto da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi in vista dell’esercizio di talune loro questioni.
Nel caso in cui il certificato dei carichi pendenti (al pari del certificato generale del casellario giudiziale) riguardi un soggetto minore degli anni 16, la richiesta deve essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale; nel caso si tratti di un soggetto interdetto, la richiesta al casellario giudiziale deve essere fatta dal tutore, previa esibizione del decreto di nomina. Se il richiedente è detenuto o inserito in una comunità terapeutica, la richiesta al casellario giudiziale ben può essere inoltrata per posta e la produzione del documento d’identità (o permesso di soggiorno per soggetti extracomunitari privi di passaporto) può essere validamente sostituita dal visto del Direttore dell’istituto o dall’Ufficio matricole del carcere.
In ogni caso, il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, atteso che a tali soggetti l’interessato deve fornire una dichiarazione sostitutiva di certificazione da redigere sotto la sua responsabilità, di guisa che laddove fosse dichiarato il falso, integrerebbe in reato penale.


QUANTO PUÒ COSTARE IL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI.

Il rilascio del certificato dei carichi pendenti, al pari di ogni tipo di certificato del casellario giudiziario, compreso il certificato generale del casellario giudiziale, comporta una spesa per diritti di cancelleria, da versare sotto forma di marca da bollo.
In particolare, le singole voci di costo sono:

  • euro 3,87 per i diritti di certificato,
  • euro 16,00 di bollo ogni due pagine di certificato.

Laddove la richiesta del casellario giudiziale sia di tipo “urgente”, ossia con rilascio nella medesima giornata, occorre pagare un ulteriore somma pari a euro 3,87 per i cosiddetti “diritti di urgenza”.
Accanto a tali ipotesi per così dire tipiche, nelle quali il rilascio è a pagamento, vi sono taluni casi esenti da costo, sia di bollo che di diritti di certificato; si tratta della richiesta di casellario giudiziale finalizzata:

  • alle procedure di adozione e affidamento di minori,
  • alle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria,
  • ai procedimenti rispetto ai quali l’interessato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato,
  • alle procedure volte alla domanda di riparazione da errore giudiziario.

In ogni caso, per poter godere dell’esenzione, occorre che al momento della richiesta del casellario giudiziale l’interessato fornisca tutta la documentazione idonea a dimostrare che il procedimento in vista del quale essa è formulata rientra nel novero di quelli per i quali il T.U. in materia prevede la gratuità del rilascio.


QUANDO IL DATORE DI LAVORO PUÒ RICHIEDERE IL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI E DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO

A lungo dibattuta in dottrina come in giurisprudenza è stata la tematica inerente alla facoltà del datore di lavoro di chiedere al dipendente, in aggiunta al casellario giudiziario, anche il certificato dei carichi pendenti.
La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19012/2018, la quale prende le mosse dall’analisi dell’art. 8 Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) che pone “divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché sui fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore” argomentando poi, nel proseguo della pronuncia, come anche la richiesta del casellario giudiziale configuri in astratto un limite rispetto al divieto posto dalla predetta norma che, tuttavia, ben può essere superato ogni qual volta il certificato del casellario giudiziale risulti essere prodromico ai fini della valutazione, da parte del datore di lavoro, “dell’attitudine professionale del lavoratore”.

Al contrario del ragionamento seguito per il casellario giudiziario, la Suprema Corte circoscrive la legittimità della richiesta del certificato dei carichi pendenti alle sole ipotesi nelle quali sia legittimata dal contratto collettivo nazionale di riferimento: le notizie relative a eventuali procedimenti penali in corso a carico di un soggetto si scontrano con la presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva di cui all’art. 27, comma II, cost.


COME FARE LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI DALL’ESTERO.

Il cittadino italiano o straniero residente all’estero può fare richiesta per il casellario giudiziale civile, penale, certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti con domanda in carta libera, da indirizzare presso la Procura della Repubblica del Tribunale nel cui circondario ha avuto il periodo di residenza o domicilio più lungo ovvero, per i nati all’estero, presso l’Ufficio del casellario centrale delle Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
La domanda deve contenere:

  • le generalità dell’interessato,
  • l’attuale indirizzo di residenza o domicilio,
  • il motivo per il quale è formulata la richiesta,
  • la tipologia di certificato richiesta,
  • la firma autografa dell’interessato.

I costi per il rilascio variano a seconda della convenzione stabilita con il singolo Stato di residenza.
Per le domande formulate da soggetti residenti in Paesi membri dell’Unione Europea la procedura per la richiesta del casellario giudiziale è oggi resa più snella grazie alla istituzione del Sistema ECRIS il quale riporta tutti i provvedimenti e i procedimenti pendenti gravanti su di un determinato soggetto entro gli Stati U.E.
Tuttavia, per le ipotesi nelle quali non vige il meccanismo ECRIS, al fine di poter conoscere l’anagrafe giudiziaria di un soggetto occorre richiedere il certificato del casellario giudiziale europeo.


COS’È IL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI.

In aggiunta al certificato dei carichi pendenti penali, sussiste anche un’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art.9 testo unico). In essa sono riportati i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato a un ente o persona giuridica un illecito amministrativo dipendente da reato, nonché ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell’illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
Il certificato dei carichi pendenti per illeciti amministrativi delle persone giuridiche (art. 12 testo unico), in maniera non dissimile a quanto già detto in ordine al certificato dei carichi pendenti per le persone fisiche, può essere richiesta da colui il quale ha la rappresentanza legale dell’ente (unitamente a copia dell’atto dal quale essa risulta), dalle Pubbliche Amministrazioni o esercenti pubbliche funzioni, ovvero dall’Autorità giudiziaria che provvede direttamente alla sua acquisizione. La richiesta deve essere inoltrata alla Procura presso il Tribunale nel cui circondario ha sede l’ente ovvero si presume essere in corso un procedimento per un illecito amministrativo del medesimo.
Anche in tal caso, la validità del certificato è pari a sei mesi a decorrere dal giorno del rilascio e il costo è lo stesso previsto per il certificato dei carichi pendenti delle persone fisiche.
Laddove la richiesta si destinata alla produzione del certificato a una Pubblica Amministrazione, anche in tal caso colui avente la rappresentanza legale della persona giuridica non potrà produrre direttamente il certificato del casellario giudiziale, bensì la dichiarazione sostitutiva autografa e veritiera.
Oltre al certificato dei carichi pendenti, anche per le persone giuridiche sussiste il casellario penale, quello civile e il certificato generale del casellario giudiziale.

 

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