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Il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza

Rinnovo permesso di soggiorno scaduto o in scadenza

Un caso concreto di rinnovo del permesso di soggiorno.

In questo articolo affrontiamo il tema del permesso di soggiorno scaduto, partendo dal caso di uno straniero, abitante nella provincia di Prato, che si rivolge alla Questura di Prato col permesso di soggiorno da rinnovare.
Il permesso di soggiorno è uno dei documenti che consentono allo straniero di soggiornare regolarmente in Italia. Viene rilasciato su richiesta dell’interessato ed ha un periodo di validità limitato, al termine del quale, lo straniero ha due possibilità: lasciare il territorio nazionale, oppure chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto. Il mancato rinnovo del permesso di soggiorno scaduto espone lo straniero che soggiorna irregolarmente in Italia, al pericolo di espulsione dal territorio italiano.
Diverso è il rinnovo, da richiedere alla Polizia di Stato del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno illimitata), che ha durata illimitata, ma al pari di ogni documento di identificazione personale, deve essere rinnovato ogni dieci anni.
L’articolo prende in esame anche il caso della conversione del permesso di soggiorno temporaneo ex l’art. 103 D.L. n.34/2020.
Analizziamo nei paragrafi seguenti tutta la disciplina utile e da conoscere al fine di poter richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.
I temi trattati sono:


COS’È IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Come stabilito dal Decreto Legislativo 286/98, Testo Unico Sull’Immigrazione, il permesso di soggiorno è quel documento obbligatorio per quanti intendano soggiornare in Italia. Questo è previsto per tutti i cittadini di Stati extracomunitari non facenti parte dell’Unione Europea ovvero per quanti si trovino in condizione di apolidia (ovvero le persone sprovviste di cittadinanza, in quanto è stata perduta quella d’origine e non più acquisitane un’altra).
Sono contemplate numerose tipologie di permesso di soggiorno, riportanti la motivazione per la quale il documento è stato rilasciato.
Tra le tante, evidenziamo: permesso di soggiorno per lavoro autonomo, stagionale ovvero subordinato, per motivi di studio e formazione, per motivi familiari, per cure mediche, ricerche scientifiche, volontariato, per protezione sociale ovvero per residenza elettiva.
Per esigenze di soggiorno per studio, ricerca scientifica, missione, gara sportiva, visita, affari e turismo il permesso di soggiorno inferiore a tre mesi è stato sostituito dalla dichiarazione di presenza (art. 1 legge 28 maggio 2007, n. 68).
Ad esempio, lo straniero che abbia fatto ingresso con un visto per studio o un visto turistico in Italia, ed intenda rimanerci fino a tre mesi, non deve richiedere il permesso di soggiorno, ma dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro otto giorni.
Se invece lo straniero intende soggiornare in Italia oltre tre mesi (ad esempio per motivi di soggiorno studio), deve richiedere il permesso di soggiorno.
Il rilascio del permesso di soggiorno è un compito spettante alla Questura della Provincia in cui il cittadino straniero intenda soggiornare (in base all’art. 5 comma 2 Testo Unico Immigrazione), mediante un procedimento a istanza di parte, da inoltrare presso l’Ufficio Immigrazione. Nel caso dello straniero soggiornante nella provincia di Prato, ad esempio, presso la Questura di Prato il permesso di soggiorno può essere richiesto e rinnovato.


QUANDO SCADE IL PERMESSO DI SOGGIORNO

L’art. 5 del testo unico Immigrazione stabilisce la durata del permesso di soggiorno.
In via generale, ai sensi dell’art. 5 comma 3 Testo Unico Immigrazione, la durata del permesso di soggiorno è quella indicata nel visto d’ingresso, ma non può comunque essere
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
(…)
c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall’articolo 39-bis.1; 
(…)
e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione”.
Le ipotesi particolari, sono previste nei commi seguenti. Nel caso particolare del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 5 comma 3 bis Testo Unico immigrazione), la durata “è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
Nello specifico, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è rilasciato per tre anni, o per meglio dire, per tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno, corrispondente al periodo della “stagione” lavorativa (art. 5 comma 3 ter Testo Unico Immigrazione).
Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo ha una durata massima di due anni (art. 5 comma 3 quater Testo Unico immigrazione).
Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, non può superare i due anni (art. 5 comma 3 quinques Testo Unico immigrazione).
Il permesso di soggiorno per protezione sociale ha una durata massima di 6 mesi (art. 18 comma 4 Testo Unico immigrazione).


QUANDO E DOVE RICHIEDERE IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO O IN SCADENZA

Il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza consiste nel rilascio al cittadino extracomunitario di un nuovo documento della duratanon superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale [..] sempre che, alla data di scadenza, perdurino le condizioni che determinarono il primo rilascio”, stando a quanto stabilito dal quarto comma dell’articolo 5 del D./Lgs. 286/98.
Ai sensi dell’articolo 5 quarto comma del Decreto Legislativo 286/98, la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto o prossimo alla scadenza, affinché lo straniero possa continuare a soggiornare legalmente sul territorio italiano, deve essere avanzata almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno e non oltre 60 giorni dopo la scadenza (art. 13 comma 2 lett. b) TUI).
La domanda di rinnovo deve essere indirizzata alla Questura della provincia di dimora.
In genere, la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza deve essere presentata tramite un ufficio di Poste Italiane quando si tratti di: affidamento e adozione, motivi religiosi, studio ovvero tirocinio di formazione professionale, ricerca scientifica, residenza elettiva, permesso di soggiorno per lavoro autonomo, subordinato o stagionale.
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, quando sia stato rilasciato per alcune motivazioni (ad esempio: cure mediche, motivi umanitari, affari, gara sportiva, motivi di giustizia e qualora gli interessati siano soggetti minori di anni 18), deve essere presentata direttamente in Questura. I cittadini extracomunitari soggiornanti nella provincia di Prato, devono recarsi all’ufficio della Questura di Prato col permesso di soggiorno da rinnovare e con la relativa documentazione.

La richiesta, prima dell’effettivo rinnovo, è sottoposta al controllo del permesso di soggiorno così da accertare che questo rispecchi le condizioni stabilite.
Al momento della presentazione della domanda, viene rilasciata la ricevuta, che attesta la data in cui è stato richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto e fissa il giorno in cui lo straniero dovrà recarsi presso la Questura per procedere ai rilievi foto segnaletici e per depositare le copie originali dei documenti già presentati.


QUALE DIFFERENZA TRA PROROGA E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO O IN SCADENZA

Il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza, non è da confondere con la sua proroga.
Il D.L. 125/2020 ha stabilito all’art. 3 bis comma 3 che “I permessi di soggiorno e i titoli di cui all’articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data”.
Recentemente, il Decreto-legge n. 2/2021 ha ulteriormente prorogato la validità dei permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021, alla medesima data.
Questo vuol dire che, ad esempio, la validità del permesso di soggiorno che sarebbe scaduto il 15 febbraio 2021, è prorogata sino al 30 aprile.
In questi casi, a differenza di quanto accade nelle ipotesi di rinnovo, il cittadino straniero non deve richiedere alla Polizia di Stato un premesso di soggiorno nuovo, in quanto la validità del permesso di soggiorno attuale è automaticamente prolungata sino al 30 aprile.
Tuttavia, la proroga ha importanti conseguenze sul termine per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto oppure in scadenza. Infatti, il cittadino straniero potrà chiederne il rinnovo entro la data del 29 giugno 2021.


QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE ALLEGATI ALLA DOMANDA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO O IN SCADENZA

Affinché la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza risulti adeguata e conseguentemente accolta, è obbligatorio allegarvi la seguente documentazione:

  • Una fotocopia delle pagine del passaporto in corso di validità in cui siano identificabili i dati anagrafici, i visti, i timbri e la scadenza dello stesso;
  • Una fotocopia del permesso di soggiorno in possesso;
  • Una fotocopia del codice fiscale qualora se ne sia in possesso;
  • La certificazione attestante l’attuale dimora.

Quando la tipologia del permesso di soggiorno da rinnovare rientri in quelle descritte al paragrafo precedente per cui la domanda debba essere presentata direttamente presso la Questura di Prato al permesso di soggiorno in originale, è necessario aggiungere le fototessere del richiedente, l’originale del passaporto in corso di validità, e la copia di tutti i documenti allegati.
Qualora la si tratti di richiedenti minori di anni 18, si deve allegare un documento d’identità del genitore o del tutore.
Ai documenti elencati, i cittadini stranieri che intendano procedere al rinnovo del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza dovranno presentare ulteriori specifiche certificazioni in relazione alla tipologia di permesso di soggiorno posseduto, che giustificano l’esigenza del rinnovo.
Ipotizzando che una cittadina extracomunitaria soggiornante nella provincia di Prato debba rinnovare il permesso rilasciato per cure mediche in gravidanza, la richiesta alla Questura di Prato del permesso di soggiorno rinnovato dovrà contenere la certificazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale attestante lo stato di gravidanza e la presunta data del parto. Qualora la richiesta di rinnovo sia per cure mediche post-partum, deve essere presentato l’estratto di nascita indicante la maternità e la paternità del minore.
Qualora si richieda il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, occorrerà presentare la documentazione relativa al contratto di lavoro.


COSA SUCCEDE QUANDO SI PRESENTA IN RITARDO LA RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO

Il cittadino straniero ovvero apolide non può soggiornare sul territorio nazionale senza essere in possesso del permesso di soggiorno o quando quest’ultimo sia stato revocato, annullato ovvero sia scaduto. Il permesso di soggiorno scaduto comporta, come stabilito dall’articolo 13 dello stesso Decreto Legislativo 286/98, un provvedimento di espulsione del soggetto extracomunitario che si trovi in Italia in maniera irregolare.
La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto può essere presentata anche dopo la data di scadenza indicata nel permesso di soggiorno, ma comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza. L’art. 13 comma 2 lett. b del Testo unico immigrazione stabilisce infatti che l’espulsione dello straniero è disposta, tra i vari motivi, quando il permesso di soggiorno “è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo”. Per cui, lo straniero che abbia richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto da meno di 60 giorni non può essere espulso.
Oltre il termine di sessanta giorni, la domanda di rinnovo potrebbe essere rigettata, in quanto presentata dopo i termini previsti dalla legge, ma non necessariamente.
Infatti, anche il cittadino a cui sia scaduto il permesso di soggiorno da oltre sessanta giorni, può richiedere una particolare autorizzazione per richiedere tardivamente il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto. Tornando al caso dello straniero soggiornante nella provincia di Prato, tale richiesta deve essere presentata all’ufficio della Questura di Prato col permesso di soggiorno da rinnovare, fornendo valide giustificazioni circa le cause che ne hanno comportato il ritardo.
Sul rinnovo del permesso di soggiorno scaduto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.7892/03, con la quale hanno stabilito che la presenza di una causa di forza maggiore che ha comportato il ritardo nella procedura di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto possa evitare il provvedimento di espulsione, contemplando così una deroga alla disciplina ordinaria.

rinnovo del permesso di soggiorno e rinnovo permesso soggiorno


COSA PUÒ FARE IL CITTADINO STRANIERO IN ATTESA DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO O IN SCADENZA

Ai sensi dell’art. 5 comma 9 del Testo unico immigrazione, la Questura dovrebbe rilasciare il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Onde evitare che la lunga attesa risulti particolarmente gravosa, è stata riconosciuta ai cittadini stranieri che siano in possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza, la possibilità di continuare a godere ed esercitare i diritti connessi al possesso del permesso.
Nell’attesa che venga rilasciato il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza, il cittadino extracomunitario, dunque, potrà ugualmente godere di tutti quei diritti che gli facevano capo dal momento del primo rilascio, dopo aver effettuato un controllo del permesso, tra cui: conservare l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, continuare ad esercitare la propria attività lavorativa come previsto dal D.L. n.201/2011, iscriversi alle liste dei centri per l’impiego ovvero beneficiare delle prestazioni di disoccupazione, nonché spostarsi liberamente sul territorio nazionale.


COSA FARE SE LA QUESTURA NON RISPONDE ALLA RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Come detto, per la definizione del procedimento ed il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, l’art. 5 comma 9 del D.Lgs. 286/98 prevede un termine non superiore a 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Tuttavia, di fatto le tempistiche del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno sono piuttosto lunghe.
Nel caso in cui i tempi di attesa si prolungassero di molto oltre la scadenza dei 60 giorni per la definizione del procedimento, è possibile inviare un sollecito all’ufficio immigrazione della Questura.
Inoltre, entro un anno a partire dal sessantunesimo giorno, è possibile impugnare il silenzio-inadempimento della Questura, mediante un ricorso al TAR.


QUANDO VIENE NEGATO IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO

Spesso il rinnovo del permesso di soggiorno non viene concesso perché l’istanza è stata presentata tardivamente.
Se il cittadino straniero, fino a 60 giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno, richiede il rinnovo all’ufficio postale o all’ufficio della polizia di stato il permesso di soggiorno viene rinnovato, previa verifica dei requisiti.
Al contrario, oltre il sessantesimo giorno, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, il cittadino extracomunitario deve presentare una specifica richiesta presso l’ufficio postale o l’ufficio competente della Questura di Prato per permesso di soggiorno affinché sia autorizzato a presentare tardivamente la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.
Se il ritardo nella richiesta non è stato determinato da causa di forza maggiore, per la Polizia di Stato il permesso di soggiorno non può essere rinnovato.
Come analizzato nel paragrafo precedente, il cittadino straniero con un permesso di soggiorno scaduto e non tempestivamente rinnovato, è destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo che dimostri che il ritardo nella presentazione della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno sia dipeso da causa di forza maggiore.
Per la Polizia di Stato il permesso di soggiorno per stranieri non può essere rinnovato, anche quando la richiesta è stata presentata nei termini, ma “mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato” (art. 5 comma 5 Testo unico immigrazione).


COSA FARE CONTRO IL RIGETTO DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO

Nei casi in cui, a parere della Polizia di Stato il permesso di soggiorno non possa essere rinnovato, la Questura invia al richiedente un “preavviso di rigetto” ex art. 10 bis L. 241/1990.
Il preavviso di rigetto contiene, oltre ai dati identificativi della pratica, le motivazioni per cui la Questura intende negare il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto o in fase di scadenza. Il cittadino straniero può integrare la documentazione già presente, o fornire ulteriori chiarimenti, ad esempio presentando una memoria scritta, entro dieci giorni.
L’Ufficio competente ha l’obbligo di vagliare la nuova documentazione, stabilendo se questa sia sufficiente o meno per accogliere la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza.
Al contrario, nel caso in cui lo straniero non presenti la documentazione completa per il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto on in scadenza, gli verrà comunicato il rigetto della domanda.
Al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, come stabilito dall’articolo 13 del D.lgs. 286/98, segue il provvedimento di espulsione dello straniero.
Nell’ipotesi in cui ad esempio, per la Questura di Prato il permesso di soggiorno non possa essere rinnovato, il cittadino extracomunitario può impugnane il provvedimento di rigetto, seguendo due strade: il ricorso gerarchico al Prefetto (in questo caso al Prefetti di Prato) oppure il ricorso al TAR Toscana, cioè all’autorità giurisdizionale.


COME SI PRESENTA IL RICORSO AL PREFETTO CONTO IL RIGETTO DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO

L’impugnazione può essere proposta al Prefetto (c.d. ricorso gerarchico) ai sensi del DPR 1199/1971 entro 30 giorni dalla notifica del rigetto.
Ai sensi dell’art. 2 “Il ricorso è presentato all’organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l’atto impugnato, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
L’esecuzione del provvedimento impugnato può essere sospesa, su richiesta del ricorrente, sulla base di gravi motivi. La sospensione dell’esecuzione consente quindi di non essere costretti ad uscire dall’Italia per tutta la durata del procedimento avanti al Prefetto.
Si tratta di un contraddittorio molto semplificato, all’esito del quale il Prefetto decide sul ricorso entro novanta giorni.
In caso di esito negativo del ricorso, oppure qualora il Prefetto non abbia comunicato la sua decisione entro 90 giorni, il cittadino straniero può rivolgersi al TAR (art. 6).


COME SI PRESENTA IL RICORSO AL TAR CONTRO IL RIGETTO DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO

Tornando al nostro esempio, il cittadino straniero si può rivolgere al TAR in due casi:

  • Impugnando direttamente il provvedimento della Questura di Prato sul permesso di soggiorno
  • Impugnando la decisione del Prefetto di Prato, adottata a seguito del ricorso gerarchico ex DPR 1199/1971

Il ricorso si propone dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, a decorrere dal momento della ricezione della notifica, ex decimo comma dell’articolo 6 del Testo Unico Sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/98).
Salvo i casi di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, il cittadino straniero che intenda impugnare dinanzi al TAR il provvedimento di diniego alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, deve sostenere i costi del contributo unificato per le spese giudiziarie.
Anche avanti al TAR è possibile richiedere, per gravi motivi, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Ne consegue che un eventuale decreto di espulsione, ricevuto durante il processo avanti al TAR, non potrà essere eseguito.


QUANDO NON È POSSIBILE EMETTERE UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE A CAUSA DEL MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO

In alcuni casi, pur configurandosi quale diretta conseguenza al mancato rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, il provvedimento di espulsione non può essere attuato.
L’art. 19 del testo unico immigrazione, recentemente riformato, elenca le cause di divieto di espulsione dello straniero.
Ciò avviene, ad esempio, quando il cittadino extracomunitario che abbia chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, debba sottoporsi a cure mediche d’urgenza ovvero delle quali non potrebbe godere nel proprio Paese d’origine (art. 19 comma 2 lett. d-bis).
Tale disposizione deve ritenersi in piena armonia con i diritti fondamentali dell’uomo, come sostenuto dalla Corte Costituzionale con l’emanazione della sentenza n.252/2001 con la quale stabilisce che il cittadino extracomunitario presente in Italia, anche se irregolare, gode del diritto di tutela della propria salute, potendo usufruire di tutte le prestazioni sanitarie che risultino indifferibili ed urgenti.
E’ altresì illegittimo emanare un provvedimento di espulsione a seguito del mancato rinnovo del permesso di soggiorno scaduto allorché sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero in questione rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1) e qualora si presuppone che l’espulsione dal territorio nazionale possa comportarne la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sussistano ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, ex Decreto Legge n.130/2020.


COS’È E QUANDO SI PUÒ OTTENERE UN PERMESSO DI SOGGIORNO ILLIMITATO (EX CARTA DI SOGGIORNO)

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è un documento, rilasciato dalla Prefettura, che consente al cittadino straniero di circolare e lavorare liberamente in ogni Stato membro dell’Unione Europea, a differenza di quanto avviene a seguito del rilascio da parte della Polizia di Stato del permesso di soggiorno per stranieri, che consente di spostarsi nei paesi dell’Unione Europea per un tempo limitato.
Il rilascio dell’ex carta di soggiorno illimitata di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo 286/98 è subordinato alla presenza di taluni requisiti, in particolare quello del soggiorno stabile e regolare presso un paese comunitario. Gli ulteriori requisiti sono i seguenti:

  • Possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità trascorsi almeno cinque anni dal momento del rilascio;
  • Residenza in un Comune al momento della presentazione della richiesta di rilascio dell’ex carta di soggiorno illimitata;
  • Un reddito minimo pari al valore dell’assegno sociale;
  • Un alloggio conforme investito di idoneità abitativa e dunque rispettante gli standard igienico-sanitari;
  • Assenza di pericolosità sociale;
  • Test di conoscenza della lingua italiana.

Il permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno illimitata) non può essere richiesto da chiunque. Ad esempio, sono esclusi gli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione professionale, a titolo di protezione temporanea, per cure mediche. Inoltre, non possono richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, o di un permesso di soggiorno per protezione sociale, per vittime di violenza domestica, per calamità.


QUANDO IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO DEVE ESSERE RINNOVATO

L’ex carta di soggiorno illimitata (oggi permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo) non è soggetta a scadenza, in quanto la concessione del diritto di lavorare e circolare liberamente in ogni Paese dell’Unione Europea è da considerarsi a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 testo unico immigrazione.
Tuttavia, tale documento, come qualsiasi altro documento di identificazione personale (come la carta di identità o il passaporto) deve essere aggiornato ogni dieci anni o a seguito di modifiche dei dati identificativi (ad esempio un cambio di residenza).
L’ex carta di soggiorno illimitata, seppur concessa a tempo indeterminato, può essere inoltre revocata, qualora si accerti che sia stata rilasciata a seguito di false dichiarazioni e dunque in maniera fraudolenta, quando il cittadino straniero titolare vede recapitarsi un provvedimento di espulsione (ex articolo 9 comma 7 D.Lgs. 286/98), qualora vengano meno i requisiti che ne hanno permesso la concessione, ovvero quando il cittadino straniero risulti essere assente dal territorio italiano per dodici mesi consecutivi (in tal caso è comunque ipotizzabile che venga concesso il nulla osta dalla Polizia di Stato al permesso di soggiorno ordinario).


QUANDO SI PUÒ CONVERTIRE IL PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

L’art. 103 del D.L. n.34/2020 (convertito in L. 77/2020), ha consentito ai cittadini stranieri di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo “in sanatoria” della durata di sei mesi.
Ad esempio, i cittadini stranieri dimoranti nella provincia di Prato, hanno potuto richiedere alla Questura di Prato un permesso di soggiorno temporaneo, dimostrando la possibilità di lavorare in alcuni settori economici.
In questo caso, non è possibile il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, ma i commi 2 e 16 dell’art. 103 hanno previsto la possibilità di convertirlo in un ordinario permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le modalità della conversione sono state chiarite dalla circolare n.18/2020 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per richiedere la conversione, occorre preliminarmente rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove il lavoro viene svolto (nel nostro esempio, quello di Pistoia-Prato), richiedendo la attestazione della corrispondenza del Codice ATECO del datore di lavoro ai codici di attività di cui all’articolo 4 del DM 27 maggio 2020.
In particolare, il lavoro deve rientrare in uno di questi settori di attività:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche’ non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Successivamente, assieme alla richiesta di conversione (mediante kit postale) devono inviarsi alla Questura di Prato il permesso di soggiorno temporaneo in copia, la attestazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, la copia del contratto di lavoro o delle ultime buste paga, del contratto di soggiorno, la documentazione inerente il requisito abitativo.
Ai fini della conversione, la Questura svolge un controllo sul permesso di soggiorno in corso e sulla documentazione allegata.
Così come non è possibile, ad eccezione della deroga analizzata nei paragrafi precedenti, il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, nemmeno è possibile convertire un permesso di soggiorno temporaneo già scaduto.


COSA CONSENTE DI FARE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è strettamente connesso alla sussistenza di un impiego lavorativo, regolarmente e formalmente riconosciuto dal datore di lavoro.
Tornando al nostro esempio, il cittadino extracomunitario, una volta ottenuto dalla Questura di Prato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può:

  • Circolare nei paesi di cui nel Trattato Schengen per un periodo inferiore a tre mesi senza dover essere in possesso di un visto d’entrata;
  • Presentare domanda per l’ottenimento della cittadinanza italiana qualora abbia trascorso almeno dieci anni di residenza legale e ininterrotta in Italia;
  • Richiedere il ricongiungimento familiare per i familiari di cui all’articolo 5 del Testo Unico Sull’Immigrazione;
  • Iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale presso l’Azienda Sanitaria Locale del luogo dove ha stabilito la propria residenza anagrafica ovvero l’effettiva dimora;
  • Beneficiare degli strumenti di natura previdenziale connessi alla stipulazione di un regolare contratto di lavoro.


COME PROCEDERE AL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO QUANDO QUESTO SIA STATO RILASCIATO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO

Dal momento in cui dalla Questura di Prato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato viene rilasciato, questo ha una durata differente a seconda che il contratto lavorativo sia stipulato a tempo determinato o indeterminato. Nel primo caso, la durata massima è di un anno; nel secondo caso, prima di dover procedere al rinnovo del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza, trascorreranno due anni.
Alla Questura di Prato il permesso di soggiorno in rinnovazione deve essere richiesto almeno sessanta giorni prima della scadenza del documento, ma come visto, è concesso anche il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, a condizione che la richiesta sia presentata entro sessanta giorni dopo la scadenza.

Qualora al momento del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza il cittadino straniero risulti disoccupato, questo può avanzare domanda per un permesso di soggiorno per attesa occupazione, di durata annuale, allegando la ricevuta dell’iscrizione al centro per l’impego.
La Questura, alla luce del controllo del permesso di soggiorno presentato, rilascia il rinnovo oppure rigetta la richiesta. Se, ad avviso della Questura di Prato il permesso di soggiorno non può essere rinnovato, ne deve precisare i motivi, sulla base dei quali è possibile impugnare il provvedimento di rigetto al Prefetto o al Tribunale Amministrativo Regionale.

Per richiedere una consulenza, potete contattare lo Studio degli Avv.ti Berti e Toninelli all’indirizzo info@www.btstudiolegale.it oppure tramite il form presente su questa pagina: https://www.btstudiolegale.it/contatti/
La sede dello Studio è a Pistoia, in Piazza Garibaldi n. 5. Opera fornendo assistenza, consulenza e rappresentanza in tutta Italia, in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze.

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