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Introduzione
Il lavoro agile, o smart working, è ormai una realtà consolidata anche in Italia, ma molti lavoratori e datori di lavoro non sanno che per attivarlo correttamente serve un patto di lavoro agile ben strutturato. Questo accordo, previsto dalla legge, è il cuore del rapporto in modalità flessibile e deve tutelare entrambe le parti. Lo Studio Legale Berti e Toninelli, che opera a Pistoia e in tutta la Toscana, offre assistenza completa nella redazione e nella verifica di questi accordi, garantendo che siano conformi alla normativa e alle più recenti sentenze della Corte di Cassazione. L’obiettivo di questo articolo è spiegare in modo pratico cosa fare e cosa evitare per stipulare un patto di lavoro agile valido, utile e sicuro, evitando errori che possono generare contenziosi o sanzioni. Con un taglio concreto e discorsivo, vedremo passo dopo passo come impostare correttamente il patto e quali clausole non devono mai mancare.
COS’È IL PATTO DI LAVORO AGILE
Il patto di lavoro agile è l’accordo scritto tra datore e lavoratore che regola le modalità di svolgimento del lavoro in smart working. È previsto dall’art. 19 della Legge n. 81/2017, che disciplina il lavoro agile come una forma di lavoro subordinato svolto in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, senza vincoli di orario o luogo, ma nel rispetto degli obiettivi concordati.
Il patto non modifica la natura subordinata del rapporto: il lavoratore resta soggetto al potere direttivo del datore, ma con maggiore autonomia organizzativa. In sostanza, il patto serve a bilanciare flessibilità e tutela, definendo regole chiare su tempi, strumenti, sicurezza e controllo. Senza questo documento, il lavoro agile non può essere attivato in modo legittimo.
Leggi anche la nostra panoramica sulla normativa dello smart working.
QUANDO È OBBLIGATORIO STIPULARE IL PATTO
Il patto di lavoro agile è sempre obbligatorio quando si vuole attivare lo smart working. Non basta una comunicazione informale o una semplice email: serve un accordo scritto, firmato da entrambe le parti, che deve essere comunicato al Ministero del Lavoro tramite la piattaforma online dedicata.
L’assenza di un patto scritto rende illegittima la modalità agile ai fini della prova e può comportare sanzioni per il datore. Il patto è necessario anche nei casi di lavoro agile temporaneo, come per motivi di salute o esigenze familiari.
COSA DEVE CONTENERE IL PATTO DI LAVORO AGILE
Un patto valido deve contenere alcuni elementi essenziali:
la durata dell’accordo (a tempo determinato o indeterminato);
le modalità di esecuzione della prestazione;
i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione;
le modalità di controllo e di verifica dell’attività;
le misure di sicurezza e protezione dei dati;
le regole per l’utilizzo degli strumenti tecnologici.
Il patto deve essere chiaro e dettagliato, per evitare interpretazioni ambigue. Inoltre, deve rispettare le norme sulla privacy (Regolamento UE 2016/679) e sulla sicurezza sul lavoro (art. 22 della Legge 81/2017).
COME SI REDIGE UN PATTO EFFICACE
La redazione del patto richiede attenzione e competenza giuridica. Non basta copiare modelli generici: ogni accordo deve essere adattato al tipo di attività, alle mansioni e agli strumenti utilizzati.
È consigliabile inserire clausole che definiscano chiaramente gli obiettivi, i criteri di valutazione e le modalità di comunicazione tra le parti. La mancanza di chiarezza può generare conflitti interpretativi e contenziosi. Un patto efficace deve essere equilibrato: non deve limitare eccessivamente la libertà del lavoratore, ma neppure lasciare il datore privo di strumenti di controllo.
COSA FARE PRIMA DI FIRMARE IL PATTO
Prima di firmare, il lavoratore deve leggere attentamente ogni clausola e verificare che siano rispettati i propri diritti.
È importante controllare le disposizioni su orari, reperibilità, strumenti di lavoro e diritto alla disconnessione. La Cassazione, civ. n. 25732/2021 ha stabilito che il datore non può imporre controlli invasivi:«Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto»
Il lavoratore deve anche verificare che il patto preveda la copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali, come previsto dall’art. 23 della Legge 81/2017.
COSA NON FARE: GLI ERRORI DA EVITARE
Molti datori di lavoro commettono errori nel predisporre il patto di lavoro agile. Uno dei più comuni è utilizzare modelli standard senza adattarli alla realtà aziendale. Altro errore è omettere la clausola sul diritto alla disconnessione, obbligatoria per legge. La Cassazione (v. sentenza n. 34125/2019 secondo cui “il servizio di pronta disponibilità prestato dal dirigente medico in giorno festivo- sulla base al CCNL 5 dicembre 1996, art. 20, e del CCNL 3 novembre 2005, art. 17, – obbliga la azienda sanitaria alla concessione del riposo compensativo, indipendentemente dalla domanda del dipendente, se esso- in relazione al vincolo derivante, da un punto di vista geografico e temporale, dalla disciplina aziendale sull’obbligo di essere fisicamente presente nel luogo di lavoro- limita in modo oggettivo le possibilità del dirigente medico di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali”) ha confermato che la mancanza di tale clausola può comportare violazioni dei diritti del lavoratore e sanzioni per il datore. Non bisogna inoltre trascurare la sicurezza informatica: il patto deve prevedere misure adeguate per la protezione dei dati e delle reti aziendali.
IL RUOLO DELLA PRIVACY NEL PATTO DI LAVORO AGILE
La privacy è un elemento centrale del patto. Il datore deve garantire che i sistemi di controllo siano proporzionati e non invasivi, nel rispetto del GDPR e dello Statuto dei Lavoratori (art. 4 della Legge 300/1970). La Cassazione (sentenza n. 24204 del 29 agosto 2025 ) ha stabilito che il monitoraggio delle attività digitali è legittimo solo se finalizzato alla sicurezza dei dati e non alla sorveglianza personale. Il lavoratore, dal canto suo, deve utilizzare gli strumenti aziendali in modo corretto e non condividere informazioni riservate.
DURATA, PROROGA E RECESSO DAL PATTO
La durata del patto di lavoro agile non è imposta dalla legge, ma deve essere concordata. Si può prevedere un periodo di prova del lavoro agile, ad esempio alcuni mesi, con possibilità di proroga. È importante che il patto indichi se, alla scadenza, l’accordo si rinnova automaticamente o cessa senza bisogno di disdetta. Ancora più delicata è la disciplina del recesso: la legge consente a entrambe le parti di recedere, ma occorre stabilire un congruo preavviso, salvo giustificato motivo. La Cassazione ha più volte sottolineato che il recesso non può essere arbitrario o ritorsivo, soprattutto quando il lavoro agile è connesso a esigenze di salute o familiari.
Leggi il nostro articolo su quello che non ti dicono prima di firmare.
LUOGO DI LAVORO, ORARI E FASCE DI REPERIBILITÀ
Uno dei punti più sensibili del patto riguarda il luogo di lavoro e gli orari. Il lavoro agile, per definizione, non è legato a una sede fissa, ma questo non significa che il lavoratore possa operare ovunque e comunque. Il patto dovrebbe indicare se il lavoro può essere svolto solo dal domicilio, da altri luoghi concordati o anche da spazi di coworking. Allo stesso modo, pur non essendoci un orario rigido, è opportuno definire fasce di reperibilità, durante le quali il lavoratore deve essere contattabile e operativo. La giurisprudenza ha chiarito che la flessibilità non può trasformarsi in disponibilità illimitata: il lavoratore ha diritto a tempi di riposo effettivi. Per questo, il patto deve trovare un equilibrio tra esigenze organizzative e tutela della vita privata.
STRUMENTI DI LAVORO, COSTI E RESPONSABILITÀ
Un altro aspetto pratico fondamentale riguarda gli strumenti di lavoro: computer, software, connessione internet, telefono. Il patto deve chiarire chi fornisce cosa, chi sopporta i costi e chi risponde in caso di guasti o malfunzionamenti. In molti casi, è il datore a fornire gli strumenti aziendali, mantenendone la proprietà e il controllo. In altri, si consente l’uso di dispositivi personali, ma con regole precise. La legge e la Cassazione hanno più volte richiamato l’esigenza di tutelare sia il patrimonio aziendale sia la riservatezza del lavoratore. È opportuno prevedere clausole su manutenzione, assistenza tecnica, uso corretto degli strumenti e divieto di utilizzo per fini estranei al lavoro. Anche i costi della connessione e dell’energia elettrica possono essere oggetto di pattuizione.
Leggi il nostro articolo su chi risponde degli errori commessi dal dipendente.
SICUREZZA SUL LAVORO E OBBLIGHI DEL DATORE
Anche nel lavoro agile, il datore resta responsabile della sicurezza sul lavoro. L’art. 22 della Legge 81/2017 prevede che il datore garantisca la salute e la sicurezza del lavoratore anche quando opera fuori dai locali aziendali. Questo non significa che il datore debba “controllare” la casa del lavoratore, ma che deve informarlo sui rischi generali e specifici e fornirgli indicazioni per organizzare una postazione adeguata. Il patto di lavoro agile dovrebbe richiamare queste informazioni e prevedere che il lavoratore collabori, ad esempio segnalando situazioni di rischio. La Cassazione ha riconosciuto che l’infortunio avvenuto durante l’attività in smart working può essere considerato infortunio sul lavoro, se collegato all’esecuzione della prestazione. Per questo, è importante che il patto non sia solo un documento formale, ma uno strumento reale di prevenzione.
INFORTUNI, MALATTIA E COPERTURE ASSICURATIVE
Il lavoratore agile mantiene tutti i diritti in materia di infortuni e malattia. Il patto non può ridurre queste tutele. È però importante che l’accordo chiarisca come vengono gestite le comunicazioni in caso di infortunio avvenuto durante l’attività da remoto e quali sono le modalità per documentare l’accaduto. La giurisprudenza ha riconosciuto che anche l’infortunio domestico può essere coperto, se avviene nel tempo e nel luogo in cui il lavoratore svolge la prestazione. Il patto dovrebbe richiamare la copertura assicurativa e le procedure interne da seguire. Allo stesso modo, la malattia va gestita come nel lavoro in presenza, con gli stessi obblighi di comunicazione e certificazione. Un patto ben scritto evita equivoci, ad esempio sulla reperibilità durante la malattia o sull’uso degli strumenti aziendali in quei periodi.
GENITORI, LAVORATORI FRAGILI E CLAUSOLE DI TUTELA
Negli ultimi anni, il lavoro agile è stato spesso utilizzato come strumento di tutela per genitori e lavoratori fragili. La normativa ha previsto, in varie fasi, priorità o facilitazioni per chi ha figli minori o condizioni di salute particolari. Anche se il quadro normativo è cambiato nel tempo, resta l’idea che il lavoro agile possa essere uno strumento di conciliazione vita-lavoro. Il patto può contenere clausole specifiche per queste categorie, ad esempio prevedendo maggiore flessibilità di orario, possibilità di rientro graduale in presenza o periodi di smart working intensivo. La Cassazione ha più volte richiamato il divieto di discriminazione e l’obbligo di valutare con attenzione le richieste di lavoro agile legate a esigenze familiari o sanitarie.
Dove opera BT Studio Legale
Lo Studio Legale Berti e Toninelli opera presso i Tribunali di Pistoia, Firenze, Lucca e Prato e fornisce consulenza in tutta Italia tramite i servizi online. Si trova a Pistoia in Piazza Garibaldi n. 5.
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