Un nuovo modello di business: le societa’ benefit.
Lo sviluppo delle imprese sostenibili.
Le societa’ benefit (o imprese benefit) sono particolari modelli organizzativi di società, frutto di una nuova concezione di business, che mette in luce le influenze reciproche tra le aziende ed il tessuto sociale, economico ed ambientale in cui sono calate. Le societa’ benefit, sono aziende “sostenibili”, che hanno, oltre allo scopo di lucro, anche quello di realizzare un vantaggio per la collettività (ad esempio, tramite l’utilizzo di energie rinnovabili, oppure tramite il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti), senza che questo pregiudichi il profitto, ma al contrario, costituisca un vantaggio rispetto alle imprese concorrenti.
Le societa’ benefit in Italia (primo paese europeo a offrirne una disciplina) sono una innovazione relativamente recente: sono state disciplinate per la prima volta dalla legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208).
È possibile costituire una società benefit in Italia sia che si abbia intenzione di creare una nuova società sia che si voglia trasformare una società già esistente.
Al momento attuale, le societa’ benefit, nonostante la loro innovatività ed utilità per l’intera collettività, non godono di nessun tipo di incentivo e beneficio, né di tipo economico, né di tipo fiscale. Evidentemente il legislatore vuole disincentivare la costituzione di societa’ benefit quando non sostenuta da un effettivo perseguimento dell’utilità sociale, ma al solo fine di ottenere vantaggi economici o fiscali. Questo rappresenta certamente un limite per la diffusione del modello di societa’ benefit, il cui regime fiscale è soggetto alla stessa normativa prevista per gli altri tipi societari.
Il vero vantaggio nella costituzione di societa’ benefit sta nel maggiore “appeal” che questa hanno nel mercato, tanto è che il comportamento delle società che formalmente sono qualificate come imprese benefit, senza tuttavia apportare un effettivo beneficio sociale, è sanzionato come pubblicità ingannevole.
I temi trattati sono:
- Cosa sono le societa’ benefit
- Come sono nate le società benefit in italia
- Quale forma legale deve avere la societa’ benefit
- Quali requisiti deve avere la societa’ benefit
- Come costituire una societa’ benefit
- Come è possibile operare la trasformazione in societa’ benefit
- Cos’è il bilanciamento dell’oggetto sociale della societa’ benefit
- Cosa deve contenere l’atto costitutivo di una societa’ benefit
- Cos’è l’obbligo di trasparenza delle societa’ benefit
- Cos’è la valutazione d’impatto della societa’ benefit
- Quali sono i requisiti dello standard di valutazione delle societa’ benefit
- Come si complica la responsabilità degli amministratori nella societa’ benefit
- A quali controlli è soggetta la societa’ benefit
- Quali sono le sanzioni del garante della concorrenza per una falsa societa’ benefit
- Quali sono i vantaggi fiscali per le societa’ benefit
- Quale differenza c’è tra una societa’ benefit e una b-corp ® certificata
- Societa’ benefit e terzo settore
COSA SONO LE SOCIETA’ BENEFIT
I due modelli “tradizionali” di società sono: la Società for Profit, e la Società Non Profit.
La società for profit si caratterizza per il fatto di essere una società a scopo di lucro e il cui scopo principale è quello di distribuire gli utili tra gli azionisti. Ai sensi dell’art. 2247 cod. civ “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
La associazione non profit invece è un tipo di organizzazione “senza scopo di lucro” che non persegue uno scopo economico, ma “ideale” (sportivo, culturale, filantropico, assistenziale…). Le associazioni no profit possono svolgere attività economica, ma non possono ripartire gli utili tra i soci, nemmeno al momento dello scioglimento.
A differenza delle tradizionali società, le societa’ benefit (o imprese benefit) sono quelle che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse” (art. 1 comma 376 L. 208/2015).
Si caratterizzano quindi per la previsione, nel proprio oggetto sociale, accanto allo scopo di realizzazione di un utile, anche quello di avere un impatto positivo sulla società o sull’ambiente, il che rende la societa’ benefit una forma di impresa assolutamente innovativa e attenta ai bisogni collettivi.
A beneficiare delle aziende sostenibili, non sono quindi solamente i soci, ma i “portatori di interesse” ossia “soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società (…), quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile” ex comma 378 lett. b).
Peraltro, il perseguimento dello scopo di lucro da parte delle societa’ benefit, comporta che queste non abbiano bisogno di ricorrere alla raccolta di fondi o a donazioni esterne per la realizzazione dei propri scopi sociali.
Per bilanciare i diversi interessi in gioco (ovverosia il profitto da una parte e l’attenzione ai bisogni sociali e ambientali dall’altra), la societa’ benefit deve, per legge, nominare un management, che assuma la responsabilità dell’impatto dell’azienda e che è obbligato a redigere una relazione annuale sulle attività già svolte e sui progetti e programmi per il futuro.
COME SONO NATE LE SOCIETÀ BENEFIT IN ITALIA
L’Italia è stato il primo paese europeo a dotarsi di una disciplina in materia di societa’ benefit, dopo gli Stati Uniti, e pertanto le società benefit in Italia hanno rappresentato il primo esempio di società europea ad operare nella tutela dell’ambiente ed a vantaggio della collettività.
Le prime società benefit in Italia esistono a partire dal 26 febbraio 2016, quando cinque aziende hanno deciso di procedere alla trasformazione della propria società da “società for profit” a “societa’ benefit”.
Nel marzo 2018 AFAM (l’azienda che gestisce le Farmacie Comunali di Firenze) è diventata la prima società europea a capitale misto pubblico (20% Comune di Firenze) – privato (80% Apoteca Natura Spa) ad operare per il raggiungimento del beneficio comune.
Le società benefit in Italia trovano la loro disciplina nella legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità 2016) che è entrata in vigore dal 1 gennaio 2016. Questa legge all’art.1, nei commi da 376 a 384 detta la disciplina generale delle imprese benefit.
QUALE FORMA LEGALE DEVE AVERE LA SOCIETA’ BENEFIT
Ai sensi dell’art. 1 comma 377 L. 208/2015 “Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina”.
In altre parole, forma legale societaria prevista dal nostro ordinamento può diventare una società benefit in Italia, sia le società di persone, sia le società di capitali.
In particolare, possono essere societa’ benefit (o imprese benefit):
- Società semplice ex art. 2251 cod. civ;
- Società in nome collettivo ex art. 2291 cod. civ;
- Società in accomandita semplice ex art. 2316 cod. civ.;
- Società per azioni ex art. 2325 cod. civ.;
- Società in accomandita per azioni ex art. 2452 cod. civ;
- Società a responsabilità limitata ex art. 2462 cod. civ;
- Cooperative ex art. 2511 cod. civ.;
- Mutue assicuratrici ex art. 2546 cod. civ..
Difatti, quando si parla di società benefit non ci si riferisce ad una nuova forma legale di società, accanto a quelle già conosciute e disciplinate dal codice civile, ma a un modello di business.
La disciplina della societa’ benefit, pertanto, non sostituisce, ma si aggiunge a quella dettata dal libro V e VI del codice civile.
QUALI REQUISITI DEVE AVERE LA SOCIETA’ BENEFIT
I commi 376 e 377 dell’art. 1 della L. 208/2015 stabiliscono i requisiti delle societa’ benefit in Italia:
- esercizio di una attività economica,
- scopo di lucro e di beneficio comune,
- gestione volta al bilanciamento tra l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.
- attività sociale svolta in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
COME COSTITUIRE UNA SOCIETA’ BENEFIT
Per quanto riguarda le società di nuova costituzione, esse possono essere costituite sotto la forma legale di societa’ benefit fin dall’inizio. Per la costituzione di una nuova società benefit in Italia è necessario seguire le regole previste per ciascun tipo societario, con l’obbligo di inserire, all’interno dello statuto o del contratto sociale, la descrizione dell’oggetto sociale con i requisiti sopra trattati.
COME È POSSIBILE OPERARE LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ BENEFIT
Le società già esistenti possono assumere la qualifica di imprese benefit semplicemente operando una modifica del loro statuto o dell’atto costitutivo “nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società” (art. 1 comma 379).
Ad esempio, per la modifica del contratto sociale della società semplice è richiesta la unanimità dei soci (art. 2252 cod. civ.), per la s.r.l. è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (art. 2479 bis cod. civ.), per le s.p.a. sono richieste maggioranze diverse dell’assemblea straordinaria (articoli 2368 e 2369 cod. civ).
Le modifiche devono essere poi depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252 cod. civ. per le società semplici, art. 2300 cod. civ. per le società in nome collettivo e art. 2436 cod. civ. per le s.p.a..
Alla luce di queste modifiche, “La societa’ benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Societa’ benefit» o l’abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi” (art. 1 comma 379).
Esistono dubbi e limiti alla trasformazione di alcuni tipi societari in imprese benefit.
Nello specifico, si ritiene che non possano assumere la qualifica di societa’ benefit le s.r.l. semplificate, poiché si dubita sulla modificabilità del loro atto costitutivo, che deve essere redatto in conformità al modello standardizzato, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tuttavia la Circolare 3657/C del ministero dello Sviluppo Economico del 2012 ha già chiarito che il modello standard ministeriale è un testo vincolante solo per quanto riguarda le clausole minime essenziali, e che «nulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipico mediante la pattuizione di un diverso contenuto».
COS’È IL BENEFICIO COMUNE PERSEGUITO DALLE SOCIETA’ BENEFIT
Il “beneficio comune“, previsto dall’art. 1 comma 378 lett. a) della Legge n. 208 del 2015, deve essere inteso come “il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle societa’ benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie”.
Il beneficio comune, che la società benefit in Italia si appresta a realizzare, deve rispondere ad una reale esigenza della collettività di riferimento, anche con riferimento agli obiettivi della societa’ benefit stessa.
Per questo motivo, il beneficio comune deve essere calato nella “mission” della societa’ benefit, ed in riferimento al ruolo che l’azienda riveste all’interno della realtà che la circonda.
Da questo punto di vista, destinatari del beneficio comune devono essere:
- le «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni» (comma 376);
- in «altri portatori di interesse», che possono essere correttamente identificabili nei lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile, (comma 378) ossia qualunque soggetto, coinvolto nell’attività posta in essere dalla societa’ benefit, anche indirettamente
In ogni caso, purché compatibili con la mission aziendale, alle imprese benefit è concessa ampia discrezionalità nell’individuare il beneficio comune, potendo questo variare dal campo economico, al campo sociale, a quello ambientale.
Nemmeno è necessario che l’utilità extra economica si concretizzi nella creazione di impatti positivi “diretti” nei confronti dei portatori di interessi (stakeholder): il beneficio comune perseguito dalle imprese benefit può limitarsi alla riduzione degli impatti negativi che l’azienda ha nel tessuto socio-ambientale (inquinamento, rischi per la salute dei lavoratori … ).
Purché effettiva e concreta, ai fini del riconoscimento dello status di societa’ benefit, l’utilità extra economica perseguita può essere generica (ad esempio il sostegno economico dei cittadini che abbiano un reddito basso; il reinserimento sociale di persone fragili o in esecuzione penale, il miglioramento delle condizioni ecologiche e ambientali, la promozione della cultura e dello sport) o specifica (ad esempio la riduzione dell’inquinamento prodotto dall’azienda del 50%, il restauro di un determinato monumento storico, la promozione di un particolare evento culturale).
COS’È IL BILANCIAMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA’ BENEFIT
L’oggetto sociale della società benefit in Italia deve indicare in modo determinato e specifico due elementi:
- lo scopo del profitto,
- gli scopi di beneficio comune. Questi, pertanto, entrano a far parte della mission aziendale anche da un punto di vista formale, in maniera stabile e certa.
Tale doppia anima dell’oggetto sociale, vincola gli amministratori ad effettuare, nella gestione della societa’ benefit, un bilanciamento tra l’interesse del profitto e l’interesse sociale. Ai sensi del comma 380 “La societa’ benefit e’ amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalita’ di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto”.
In altre parole, le societa’ benefit quindi, proprio per la particolarità del loro oggetto sociale si trovano a dover contemperare i diversi interessi: quello dei soci alla realizzazione di un profitto, da un lato, e quello di coloro sui quali l’attività sociale può avere un impatto, dall’altro (art. 1 comma 377 della legge n. 208 del 2015).
Chiamati alla individuazione del punto di equilibrio sono gli amministratori delle societa’ benefit.
COSA DEVE CONTENERE L’ATTO COSTITUTIVO DI UNA SOCIETA’ BENEFIT
Oltre alla particolare determinazione dell’oggetto sociale, l’atto costitutivo di una società benefit in Italia deve contenere i seguenti elementi, redatti secondo le modalità previste dalla legge secondo il modello societario prescelto.
In primo luogo, come già detto, nella denominazione sociale è previsto l’inserimento (facoltativo) della denominazione “societa’ benefit” o comunque l’abbreviazione “SB” spendibili anche nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi (Art. 1 Comma 379 legge n. 208 del 2015).
In secondo luogo, l’atto costitutivo o lo statuto devono prevedere l’indicazione del soggetto responsabile delle funzioni per il perseguimento del beneficio comune (cosiddetto “benefit director”), individuato dall’organo amministrativo. Ai sensi del comma 380 “La societa’ benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di societa’ prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità”.
Tale figura può essere individuata tra gli amministratori oppure in un soggetto esterno alla societa’ benefit, che si aggiunge all’organo amministrativo della societa’ benefit, ad esempio come institore ex art. 2203 cod. civ. o come procuratore ex art. 2209 cod. civ..
Si tratta di una figura necessaria, a tal punto che la mancata individuazione del responsabile di funzioni è fonte di responsabilità per gli amministratori, potendo “costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto”(comma 381).
In terzo luogo, l’organo amministrativo deve elaborare una relazione annuale “concernente il perseguimento del beneficio comune”, da allegare al bilancio e pubblicare nel sito internet (comma 382). Si tratta di un elemento che, come vedremo in seguito, risponde all’esigenza di trasparenza nella gestione e nel perseguimento del beneficio comune, finalizzato a garantire che il “benefit” perseguito non sia solo di facciata. L’obbligatorietà della relazione, al fine di mantenimento dello status di societa’ benefit, rende opportuno che lo statuto preveda espressamente tale obbligo, tra le attività obbligatorie dell’organo amministrativo.
Le eventuali modifiche allo statuto o all’atto costitutivo devono essere depositate, iscritte e pubblicate nel registro delle imprese, secondo le norme che disciplinano il tipo di società. Ad esempio, nel caso della s.p.a., la società che decide di diventare una benefit in Italia, il socio che non abbia acconsentito al mutamento, è libero di recedere dalla società, secondo la previsione contenuta nell’art. 2437 lett. a) c.c..
COS’È L’OBBLIGO DI TRASPARENZA DELLE SOCIETA’ BENEFIT
Le società benefit in Italia (o imprese benefit) sono tenute, per fini di trasparenza nei confronti dei soci e dei terzi, a redigere annualmente la relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio, che deve poi essere allegata al bilancio e pubblicata sul sito aziendale delle societa’ stessa (comma 383).
L’allegazione al bilancio e la pubblicazione sul sito internet sono strumenti necessari per certificare le attività svolte e quelle da svolgere così da mostrarle a consumatori e investitori.
In particolari, ai sensi del comma 382 la relazione annuale include:
- a) “la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalita’ di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell’impatto generato (…);
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la societa’ intende perseguire nell’esercizio successivo”.
L’adempimento degli obblighi di pubblicità permette non solo ai soci ed alla collettività di individuare l’effettivo impatto nel contesto socio-economico-ambientale di riferimento, ma anche di fornire ai potenziali investitori una fotografia dettagliata delle attività benefiche svolte dalla società benefit.
Elemento centrale della relazione annuale è la valutazione dell’impatto generato dall’attività dell’impresa sul beneficio comune.
COS’È LA VALUTAZIONE D’IMPATTO DELLA SOCIETA’ BENEFIT
L’obbligo di trasparenza richiede di auto-valutare l’impatto che la societa’ benefit determina nel contesto sociale, economico ed ambientale di riferimento.
L’oggetto e i criteri di tale documento sono regolati dagli allegati 4 e 5 della legge 208/2015.
In particolare, l’allegato 5 individua quattro aree di analisi della valutazione d’impatto della societa’ benefit: governance, lavoratori, stakeholder e ambiente.
- Governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
- Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
- Altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
- Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.
QUALI SONO I REQUISITI DELLO STANDARD DI VALUTAZIONE DELLE SOCIETA’ BENEFIT
I requisiti della valutazione d’impatto della società benefit sono regolati dall’allegato 4 alla legge 208/2015, che impone uno “standard” di valutazione, che deve essere esterno alla societa’ benefit (comma 2: “Sviluppato da un ente che non è controllato dalla societa’ benefit o collegato con la stessa” ) e deve essere esauriente, credibile e trasparente:
- “Esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalita’ di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attivita’ culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
- (…)
- Credibile perché’ sviluppato da un ente che; a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.
- Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare: a) i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; c) l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione; d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard; e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per escludere eventuali conflitti di interesse”.
COME SI COMPLICA LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NELLA SOCIETA’ BENEFIT
La responsabilità degli amministratori della società benefit in Italia, si complica principalmente sotto due aspetti, rispetto al caso della società che non persegue il beneficio comune.
In primo luogo, l’interesse sociale da perseguire si articola, come visto, in una dimensione “profit” ed in una dimensione “benefit”, che gli amministratori sono chiamati a bilanciare.
In secondo luogo, a carico degli amministratori sono posti specifici obblighi di gestione e di trasparenza.
Gli amministratori delle societa’ benefit, alla pari degli amministratori di qualunque altra forma legale di società, sono tenuti, in generale, al rispetto del dovere di agire con diligenza e in modo informato e a quello di perseguire l’interesse sociale, senza conflitti di interesse.
Gli amministratori delle società benefit (o imprese benefit) hanno innanzitutto una responsabilità contrattuale verso i soci, per violazione del generico dovere di perseguire l’interesse sociale se, nella gestione della societa’ benefit non tengono conto dell’impatto che le proprie decisioni possono avere sulle diverse categorie di interessi.
L’art. 1 comma 381 della legge n. 208 del 2015 stabilisce che “l’inosservanza degli obblighi previsti può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto”, e che tale inadempimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal codice civile in relazione al tipo di società prescelto, in tema di responsabilità degli amministratori.
La legge prevede la responsabilità degli amministratori della società benefit in Italia per la violazione degli specifici obblighi
- di bilanciare gli interessi perseguiti dalla società,
- di individuare il responsabile cui attribuire i compiti e le funzioni relative al perseguimento del beneficio comune,
- di allegare al bilancio la relazione periodica sul raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune.
Profilo critico della responsabilità degli amministratori è la presenza di un danno patrimoniale in capo alla società, invero difficile da individuare (e provare) quando questo derivi dal mancato perseguimento del beneficio comune, se non nei termini di danno all’immagine.
Nessuna tutela può essere riconosciuta ai terzi stakeholders, per il mancato raggiungimento del beneficio sociale, salvo in caso di danneggiamento diretto (art. 2395 cod. civ.) o indiretto (art. 2043 cod. civ.) da atti dolosi o colposi degli amministratori. La loro posizione è quella di un mero interesse di fatto, in quanto titolari di una aspettativa del conseguimento degli effetti positivi (o riduzione degli effetti negativi).
A QUALI CONTROLLI È SOGGETTA LA SOCIETA’ BENEFIT
La società benefit in Italia, alla pari di qualunque altra forma legale di società, ha l’obbligo di garantire una corretta comunicazione, circa il reale perseguimento del beneficio comune.
Per questo motivo, la societa’ benefit, è sottoposta al controllo interno, riguardante l’impatto generato dalla propria attività sugli interessi dei diversi soggetti. Tale controllo avviene mediante l’indicazione nello statuto del bilanciamento tra interessi “profit” e “benefit” e mediante lo strumento, già esaminato, della relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune.
Al controllo interno dei soci si aggiunge, laddove previsto in base alla forma legale, quello dell’organo di controllo.
Il collegio sindacale vigila “sull’osservanza della legge e dello statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento” (art. 2403 cod. civ.) compresa la correttezza dell’operato degli amministratori anche in relazione all’attività posta in essere dalla societa’ benefit per bilanciare l’interesse dei soci con il perseguimento del beneficio comune.
La societa’ benefit è altresì sottoposta al controllo esterno dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) nel perseguimento delle finalità di beneficio comune.
QUALI SONO LE SANZIONI DEL GARANTE DELLA CONCORRENZA PER UNA FALSA SOCIETA’ BENEFIT
Da un lato, il potere di spendere la denominazione “societa’ benefit” conferisce alle imprese benefit un appeal maggiore sul mercato.
D’altro lato, quando il beneficio non ritrova un riscontro effettivo, la società che si avvantaggia indebitamente di un vantaggio reputazionale in danno dei consumatori, subisce le sanzioni previste per la pubblicità ingannevole (comma 384) contenute nel decreto legislativo del 2 agosto 2007 n. 145 nonché quelle contenute nel decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, (cd. codice del consumo) in caso di pratiche commerciali scorrette.
QUALI SONO I VANTAGGI FISCALI PER LE SOCIETA’ BENEFIT
Ad oggi, nessuna norma prevede espressamente vantaggi o agevolazioni fiscali ad hoc per le societa’ benefit in Italia.
L’art. 38 ter del decreto legge del 29 maggio 2020 n. 34 cosiddetto “decreto rilancio” ha stanziato un fondo specifico per promuovere la costituzione o la trasformazione in societa’ benefit di qualsiasi forma legale e ha riconosciuto “un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in societa’ benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020” fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro”
In assenza di una disciplina specifica concernente il regime fiscale al quale deve essere sottoposta la societa’ benefit, la possibile deducibilità dei costi sopportati per la “sostenibilità” deve essere ricavata dalle altre leggi presenti nel nostro ordinamento.
L’art. 109 comma 5 TUIR afferma che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
Secondo il principio di inerenza, sono deducibili solamente i costi sostenuti nello svolgimento dell’attività di impresa e funzionali alla formazione del reddito
Anche per la giurisprudenza l’inerenza va intesa come “accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l’impresa) che determina un’imprescindibile e indissolubile correlazione fra le entità medesime”. Pertanto, il componente negativo del reddito “assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili per l’impresa” (così Cassazione sentenza n. 6502/2000; Cassazione sentenze 21 gennaio 2009, n. 1465, e 24 novembre 2011, n. 24930).
QUALE DIFFERENZA C’È TRA UNA SOCIETA’ BENEFIT E UNA B-CORP ® CERTIFICATA
Societa’ benefit e B-Corp ® (acronimo di Benefit Corporation) possono sovrapporsi, ma non necessariamente.
La societa’ benefit, come abbiamo detto, è un particolare tipo di società innovativa, che include nell’oggetto sociale, oltre allo scopo profit, anche uno scopo di benefit, ossia di beneficio comune. Per essere una societa’ benefit non è necessario essere per forza in possesso di certificazione
La B-Corp ® o B-Corporation ® è una società che riceve una certificazione all’esito della valutazione circa la performance di sostenibilità ambientale e sociale, sulla base di criteri che differiscono da quelli indicati nella L. 208/2015. La certificazione è rilasciata dalla società statunitense B-Lab.
Tale certificazione è spendibile sul mercato, al fine di attrarre clienti ed investimenti.
È quindi possibile che una societa’ benefit sia anche una B-Corp certificata.
Viceversa, è altrettanto possibile che una B-Corp non sia una societa’ benefit.
Tuttavia, una B-corp Cerificata deve, entro 2-3 anni dall’ottenimento della certificazione, essere necessariamente trasformata in una società benefit, per mantenere la certificazione acquisita, che altrimenti va persa. Attualmente si contano oltre 400 societa’ europee B-Corp Certificate.
SOCIETA’ BENEFIT E TERZO SETTORE
Secondo una definizione approssimativa, il terzo settore è l’insieme delle attività produttive che si inseriscono nel sistema del welfare privatistico.
Per gli enti del terzo settore, gli artt. 58 e seguenti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii (che ha riordinato la normativa civilistica e fiscale in materia di terzo settore) prevedono alcuni incentivi economici e fiscali (accedere ai finanziamenti comunitari; utilizzare gratuitamente beni mobili ed immobili dello Stato delle Regioni o degli enti locali; fruire di concessione di immobili demaniali culturali a canone agevolato …. ).
Tuttavia, stante il dettato normativo dell’art. 4, appartengono al terzo settore “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
Ne sono pertanto escluse le società costituite con fine di lucro. Ne consegue che, tra le societa’ benefit, è possibile individuare come enti del terzo settore solamente le società di mutuo soccorso.
Lo studio degli Avv.ti Berti e Toninelli fornisce attività di assietenza e consulenza in materia di diritto commerciale. Per inviare richiesta, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@www.btstudiolegale.it, oppure scrivere nel form presente al seguente link https://www.btstudiolegale.it/contatti/
Lo Studio si trova a Pistoia, in Piazza Garibaldi n. 5 ed opera in tutta Italia, in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze.
- L’usucapione - Agosto 4, 2022
- Il pignoramento delle autovetture - Luglio 23, 2022
- Il contest online - Luglio 23, 2022