trasferimenti d'azienda

Trasferimenti d’azienda

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I trasferimenti d’azienda: cosa sono e che effetti producono.

Il tema dei trasferimenti d’azienda è importante soprattutto in termini di effetti che producono nei rapporti giuridici ed economici in essere.

I trasferimenti d’azienda o il trasferimento d’azienda  è un momento fondamentale nella vita dell’impresa, dovendo il vecchio ed il nuovo titolare, regolare una serie di rapporti giuridici, che coinvolgono anche il destino dei lavoratori.

In tema di trasferimenti d’azienda gli argomenti da trattare sono:


Trasferimento d’azienda: cos’è l’azienda.

Nel linguaggio comune, il termine “azienda” è spesso utilizzato come sinonimo di “impresa”, di “società” o di “ditta”.
Al contrario, se si vuole utilizzare un linguaggio giuridicamente corretto, questi termini disegnano istituti diversi.
In base all’art. 2555 codice civile, l’azienda è il complesso dei beni che l’imprenditore organizza per l’esercizio dell’attività di impresa.
Alla luce di questa definizione, emerge la differenza con l’impresa (che è l’attività economica esercitata dall’imprenditore), con la ditta (che è il nome commerciale dell’imprenditore) e con la società (che è l’insieme delle persone che si organizzano per raggiungere uno scopo comune)
Dell’azienda fanno quindi parte tutti beni materiali (ad esempio un immobile, un terreno, le auto aziendali, le macchine di produzione) e beni immateriali (ad esempio l’energia elettrica, il marchio della società ….), ed i rapporti giuridici (contratti con la clientela e con i dipendenti, contratti di noleggio dei macchinari o di locazione degli immobili, debiti e crediti con banche, finanziarie …) che siano legati dal vincolo organizzativo, al fine di permettere all’imprenditore di svolgere la sua attività. Non è necessario che l’imprenditore sia formalmente proprietario dei beni, potendo essere, ad esempio, conduttore dell’immobile o del terreno dove esercita la sua attività.
Si può pertanto parlare di azienda, se ricorrono due elementi: un elemento oggettivo, costituito dai beni (materiali o immateriali) ed un elemento finalistico, stante nel fatto che l’utilizzo dei beni è finalizzato a rendere possibile l’attività dell’imprenditore. Proprio alla luce di questo secondo elemento, i singoli beni possono essere considerati come un tutt’uno.


Cosa sono i trasferimenti d’azienda.

Tra le operazioni che riguardano l’azienda, l’imprenditore può effettuare:

  • trasferimento d’azienda a titolo definitivo, mediante la vendita;
  • trasferimenti d’azienda a titolo provvisorio, mediante la locazione, l’affitto o l’usufrutto;
  • cessione ramo d’azienda;
  • scissione d’azienda parziale o totale;
  • Fusione d’azienda, sottoposta alla disciplina del trasferimento d’azienda in virtù dell’art. 32 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

È possibile trovare una definizione dei trasferimenti d’azienda al comma 5 dell’art. 2112 codice civile, in base a cui “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda”.
Quando la vendita di azienda può dirsi trasferimento d’azienda? I trasferimenti di azienda, intesi in senso lato, comprendono pertanto le operazioni di fusione o scissione d’azienda cessione, di affitto e di usufrutto, mentre intesi in senso stretto, trasferimento d’azienda è sinonimo di cessione d’azienda.
Pertanto, la vendita d’azienda è solamente una delle ipotesi di trasferimento d’azienda, benché di fatto sia la principale.


Quali sono i requisiti del trasferimento d’azienda

Affinché si possa parlare di trasferimenti d’azienda, sono pertanto schematicamente necessari due requisiti:

  1. il mutamento del soggetto titolare dell’attività
  2. l’impresa, in seguito alla cessione, deve conservare la propria identità e deve consentire il perseguimento dell’attività economica.

La presenza dello scopo di lucro dell’attività non riveste alcuna rilevanza all’interno dei trasferimenti d’azienda, così come il tipo di contratto attraverso cui si realizza la convenzione di cui sopra.
Rimangono fuori dalla disciplina in esame solamente le organizzazioni non imprenditoriali.
Nei trasferimenti d’azienda, cedente e cessionario stipulano una convenzione, che ha per oggetto il trasferimento dei beni aziendali organizzati dall’imprenditore, in un contesto produttivo che può essere anche soltanto potenziale.
Quando la convenzione ha ad oggetto non l’intera azienda, ma una parte di essa, si parla non di trasferimento d’azienda, ma di cessione ramo d’azienda o, in senso lato, trasferimento di ramo d’azienda.


Quali casi non rientrano nei trasferimenti d’azienda

Non rientrano invece nella disciplina dei trasferimenti di azienda:

  • la cessione o la vendita dei beni aziendali
  • la vendita di quote societarie
  • la trasformazione di società, intesa come semplice modificazione dello statuto, modifica della denominazione sociale


Quale differenza tra trasferimenti di azienda e trasferimenti dei beni aziendali

I trasferimenti d’azienda non si devono confondere con i trasferimenti di singoli beni aziendali.
Invero, l’oggetto dei trasferimenti d’azienda è un complesso di beni in grado di produrre beni e servizi.
Qualora invece tale capacità produttiva è assente, allora si è in presenza di un semplice trasferimento di singoli beni aziendali, privi di autonomia organizzativa.
In considerazione di ciò, secondo concorde dottrina, si hanno trasferimenti d’azienda anche se dai negozi di cessione vengono esclusi determinati beni aziendali. Si precisa, tuttavia, come tali beni non debbano essere essenziali per la sussistenza del complesso aziendale.
In altre parole, per vendere l’azienda o comunque parlare di trasferimento d’azienda, è necessario che il bene o i beni ceduti possa integrare una struttura organizzativa aziendale, di per sé organizzata rispetto allo svolgimento di un’attività economica.


Quale differenza tra trasferimento di vendita e cessione quote societarie

Occorre poi sottolineare la differenza tra il trasferimento d’azienda ed il contratto di cessione di quote societarie (o vendita società).
Nel caso della vendita società, si trasferisce non direttamente il patrimonio aziendale, ma le partecipazioni (o una parte di esse) della società che detiene tale patrimonio.
Nel trasferimento d’azienda, il cedente e cessionario possono decidere quali elementi includere o escludere dall’accordo (ad esempio, sarà possibile includere alcuni immobili invece di altri). Al contrario, nella vendita di società o quote societarie, vengono inclusi tutti i rapporti attivi e passivi
Accertate queste differenze, vi è però un punto di contatto: “in caso di cessione totalitaria e contestuale di quote di partecipazione di una Srl, al loro valore nominale, da parte dei soci rappresentanti tutta la compagine societaria ad un medesimo soggetto si configura una cessione d’azienda” come stabilito dalla Cassazione.


Trasferimento d’azienda e trasferimento ramo d’azienda: quali differenze

Abbiamo sopra illustrato la definizione che il codice civile fornisce per il trasferimento d’azienda.
Allo stesso articolo 2112 del codice civile, viene definito anche cosa si intende per trasferimento ramo d’azienda, “intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
Elemento comune tra cessione ramo d’azienda e trasferimento d’azienda è il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, derivante da qualsiasi operazione ed indipendentemente dal trasferimento di proprietà dei beni aziendali.
La differenza tra il trasferimento d’azienda e il trasferimento di ramo d’azienda è sia quantitativa che qualitativa.
Sotto il primo aspetto, nel trasferimento del ramo d’azienda, oggetto del contratto di cessione ramo d’azienda non è l’intero complesso dei beni, ma una sua parte.
Sotto il secondo aspetto, la “fetta” dell’azienda ceduta deve comunque mantenere una sua “autonomia funzionale”.
La giurisprudenza definisce questo elemento come “capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente” (Cass. civ. n. 28593/2018).
In altre parole, per parlare di cessione di ramo d’azienda, è necessario e sufficiente che sia stata ceduta un’entità economica ancora esistente, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare con le stesse o analoghe attività economiche.
Il trasferimento del ramo d’azienda non deve pregiudicare l’attività che il “ramo” svolgeva prima della cessione, che deve mantenere gli stessi obiettivi produttivi.
In particolare, la Corte ha ravvisato questa situazione “(quando non occorrano particolari mezzi patrimoniali per l’esercizio dell’attività economica) anche rispetto ad un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva, purché dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili” (Cass. civ. n. 28593/2018).
In mancanza di questa autonomia funzionale, non si può parlare di trasferimento di ramo d’azienda, ma di trasferimento dei singoli beni.

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Trasferimento d’azienda e scissione d’azienda

La scissione d’azienda è un tipo particolare di trasferimento d’azienda, nel quale il patrimonio aziendale della società scissa viene frazionato in più società beneficiarie.
Si può ricorrere alla scissione d’azienda per svariati motivi: dal beneficiare di vantaggi fiscali, all’esistenza di situazioni conflittuali tra i soci, alla riorganizzazione dell’asset societario o produttivo.
Ai sensi dell’art. 2506 codice civile, come contropartita della scissione d’azienda, i soci della scissa acquistano quote o azioni delle società beneficiarie, in proporzione alla quota di patrimonio confluita in ogni società beneficiaria.
Esistono diverse tipologie di scissione d’azienda: si parla di scissione d’azienda totale, se l’intero patrimonio aziendale viene frazionato e attribuito alle beneficiarie, il che comporta l’estinzione della società scissa. Se invece solamente una parte dell’azienda viene divisa, senza che la società scissa si estingua, siamo in presenza di una scissione d’azienda parziale.
Nel caso di scissione parziale d’azienda, è possibile applicare la disciplina del trasferimento di ramo d’azienda solamente se viene comunque mantenuta quella autonomia funzionale di cui abbiamo parlato sopra.


Qual è la forma dei trasferimenti d’azienda

I trasferimenti d’azienda possono avvenire mediante un contratto inter vivos (e analogamente, con un contratto cessione ramo d’azienda), oppure attraverso un contratto mortis causa.
Ad esempio, si possono avere trasferimenti d’azienda mediante:

  • contratti
  • donazioni
  • testamenti

Per quanto concerne la forma, secondo quanto disposto dall’art. 2556 c.c., i trasferimenti d’azienda devono essere provati per iscritto. La forma scritta per vendere l’azienda o comunque nei trasferimenti d’azienda è richiesta “ad probationem”, ossia quale mezzo di prova del contratto.
Pertanto, è perfettamente valido ed efficace un trasferimento d’azienda a titolo definitivo (vendita d’azienda) concluso verbalmente, quando l’azienda sia composta di soli beni mobili non registrati in pubblici registri, ma l’accordo di vendere l’azienda non potrà essere dimostrato in una causa civile.
È fatta salva l’osservanza delle forme previste dalla legge per particolari contratti o beni che compongono l’azienda.
Dottrina e giurisprudenza hanno precisato, in tema di trasferimenti d’azienda, che la forma scritta ad probationem e richiesta per le imprese soggette all’obbligo di registrazione nel registro delle imprese, restando quindi esclusa per le piccole imprese, per le imprese agricole e quelle costituite in forma di società semplice.
Ad esempio, secondo la Cassazione (sentenza 1959/1982) la disposizione dell’art. 2556 codice civile non si applica per i contratti di trasferimento d’azienda da parte dei membri di una società di fatto, “essendo a questa applicabili (art. 2297 c.c.) le norme sulla società semplice, la cui costituzione è retta (art. 2251 c.c.) dal principio della libertà di forme, salve quelle richieste, ad substantiam, dalla natura dei beni conferiti”.


L’iscrizione nel Registro delle Imprese dei trasferimenti d’azienda

I contratti relativi ai trasferimenti d’azienda redatti attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere poi iscritti nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.
Occorre sottolineare che la forma degli atti per la registrazione nel registro delle imprese è quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Ne consegue che, al di fuori dei casi di trasferimento d’azienda tra soggetti non obbligati all’iscrizione nel registro delle imprese, per tutti gli altri trasferimenti d’azienda è richiesta, di fatto, la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.


Quali sono gli effetti dei contratti per trasferimenti d’azienda

Con il contratto di trasferimento d’azienda oppure con un contratto cessione ramo d’azienda, se l’imprenditore è proprietario, in seguito ai trasferimenti d’azienda l’acquirente ottiene la proprietà dei singoli beni.
Se l’imprenditore non risulta proprietario, ma è nel possesso dei beni in virtù di contratti di usufrutto o di affitto, con la cessione d’azienda o con la cessione ramo d’azienda, l’acquirente subentra in quei rapporti contrattuali.
Altro importante effetto del contratto di cessione del ramo d’azienda (oppure dell’intera azienda) è la successione, in capo all’avente causa, di tutte le posizioni debitorie e creditorie presenti in capo al titolare alienate. Questo vuol dire che il compratore (in caso di vendita società) acquista tutti i debiti e tutti i crediti del venditore.
Sono tuttavia esclusi alcuni rapporti, che rimangono al di fuori dai trasferimenti di azienda: si tratta dei rapporti aventi carattere personale. Questi possono essere inclusi nel contratto cessione ramo d’azienda, solamente se espressamente indicati. Infatti, ai sensi dell’art. 2558 codice civile, nei trasferimenti d’azienda, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, purché questi non siano di carattere personale. E salvo che le parti non abbiano disposto diversamente.
Si precisa che si considerano di carattere personale quei contratti che hanno per oggetto una prestazione infungibile.
Come vedremo nei prossimi paragrafi, il trasferimento d’azienda ha effetti diversi in base al numero dei lavoratori dipendenti. In particolare, si divide il caso della cessione d’azienda o cessione ramo azienda con meno di 15 dipendenti, da quello del trasferimento d’azienda (o di ramo d’azienda) con più di 15 dipendenti.


Come è disciplinata la successione nei rapporti giuridici nei trasferimenti d’azienda.

Nei trasferimenti d’azienda si ha, quindi, una cessione dei contratti ex lege, in base all’art. 2558 codice civile.
Qual è la posizione del contraente ceduto? Ad esempio, l’imprenditore Tizio, che intende vendere l’azienda a Caio, è conduttore di un grosso immobile industriale, dove ha sede la sua società. Sempronio, locatore e proprietario dell’immobile (c.d. cessionario), vorrebbe opporsi al trasferimento d’azienda, poiché ha paura che Caio, il nuovo titolare, non offra le stesse garanzie di solvibilità. Può farlo? La risposta è negativa. Il consenso del contraente ceduto al trasferimento di azienda è irrilevante.
Tuttavia, in presenza di giusta causa, questi può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento.
Si ha giusta causa quando, in seguito ai trasferimenti d’azienda, si verifica il mutamento di circostanze rilevanti che mettano in dubbio la regolare esecuzione del contratto, come appunto la scarsa capacità economica e patrimoniale della parte acquirente.
La norma in commento non si riferisce solo ai contratti d’azienda, ma anche ai cosiddetti contratti di impresa, cioè quelli stipulati per l’esercizio dell’impresa, non aventi ad oggetto beni aziendali singoli, ma attinenti all’organizzazione dell’impresa stessa. Si cita uno per tutti il contratto di assicurazione.
Inoltre l’art. 2558 codice civile, trova applicazione solo per i contratti a prestazioni corrispettive ancora non interamente eseguite da alcuna delle parti.
Ed invero, nel caso in cui una delle parti abbia dato completa esecuzione alla propria prestazione, si ricade nell’ambito di applicazione degli artt. 2559 e 2560 codice civile.


Qual è la sorte dei crediti e dei debiti dell’azienda ceduta

L’art. 2559 c.c. stabilisce che nei trasferimenti d’azienda, per quanto concerne la cessione dei crediti, non è necessaria la notifica al debitore ceduto, né l’accettazione da parte di questi. È difatti sufficiente l’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Ne deriva una semplificazione della procedura di opponibilità della cessione dei crediti ai terzi.
Per quanto riguarda i debiti aziendali nei trasferimenti d’azienda, il codice civile non regolamenta i rapporti interni tra cedente e cessionario, i quali restano liberi di regolarsi come vogliono.
L’art. 2560 c.c. regolamenta, invece, i rapporti tra i contraenti (cedente e cessionario) ed i creditori aziendali. Al primo comma prevede la responsabilità dell’alienante per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, a meno che i creditori non abbiano acconsentito alla sua liberazione, mentre al secondo comma stabilisce la responsabilità dell’acquirente per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento risultanti dai libri contabili obbligatori. Dal dettato normativo si evince che cedente e cessionario sono solidalmente obbligati verso i terzi per i debiti aziendali. Pertanto, l’alienante non si libera debiti aziendali con la cessione del compendio aziendale


Cos’è il divieto di concorrenza conseguente ai trasferimenti d’azienda

Altro importante effetto della cessione, locazione, usufrutto o vendita dell’azienda (id est trasferimento d’azienda) è l’obbligo per il cedente di astenersi a fare concorrenza al cessionario.
Ai sensi dell’art. 2557 codice civile, prima di vendere l’azienda, l’imprenditore deve sapere che per un periodo di cinque anni dal trasferimento, non potrà “iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”.
Questo perché, compreso nei trasferimenti d’azienda è il cosiddetto “avviamento”, cioè l’attitudine a produrre reddito, che verrebbe annullata, o comunque ridotta, nel caso dell’immediata apertura di un’impresa concorrente, nell’ambito della medesima attività mercantile, capace anche astrattamente di deviare i clienti del nuovo titolare dell’azienda.
Difficile dire, a priori, in quali casi si potrebbe realizzare questo sviamento di clientela. La disposizione normativa cita alcuni criteri valutativi (si deve guardare all’oggetto ed all’ubicazione), ma l’elenco rimane aperto.
Pertanto, il contenuto minimo del divieto di concorrenza conseguente alla vendita dell’azienda, consiste nel divieto di iniziare una nuova impresa concorrente, per un periodo di cinque anni.
È tuttavia possibile che, sull’accordo delle parti, il divieto di concorrenza sia ampliato per un periodo più lungo.
La violazione del divieto di concorrenza potrebbe portare ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria di inibizione dell’esercizio dell’attività commerciale, oltre al risarcimento del danno per danno emergente e lucro cessante, oppure alla risoluzione del contratto di vendita dell’azienda o trasferimento d’azienda.


Come sono regolati i trasferimenti d’azienda nella successione nei rapporti di lavoro

Vi sono dei particolari casi di successione che meritano, in vista dell’importanza che rivestono, una disciplina distinta da quella prevista dall’art. 2558 c.c..
Come anticipato, occorre poi dividere l’ipotesi della cessione d’azienda o cessione ramo azienda con meno di 15 dipendenti, dall’ipotesi di trasferimento d’azienda (o di ramo d’azienda) con più di 15 dipendenti.
Nello specifico ci riferiamo all’art. 2112 c.c., rubricato “mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda”, già esaminato per ricavare la nozione di trasferimenti d’azienda.
In linea generale, il lavoratore, in quanto cessionario, non ha a facoltà di opporsi al trasferimento d’azienda, ma come detto, può recedere dal contratto di lavoro, entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se vi è gusta causa. Non solo.
L’art. 2112 codice civile prevede un’ipotesi di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro dal lato datoriale.
E’ di estrema garanzia per il lavoratore, il quale non può vedere modificate le sue condizioni lavorative in seguito ai trasferimenti d’azienda. Né tanto meno essere licenziato.
Ed infatti, i trasferimenti d’azienda non costituiscono giustificato motivo di licenziamento.
Il rapporto di lavoro prosegue immutato sotto ogni punto di vista, compresi gli aspetti retributivi e previdenziali. Sono, inoltre, fatti salvi i diritti già maturarti dal dipendente.
Il cessionario poi, è obbligato ad applicare gli stessi trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo vigente alla data dei trasferimenti d’azienda.
Per quanto concerne i crediti che il lavoratore ha al tempo della cessione, la norma dispone che cedente e cessionario siano obbligati in solido, salva la possibilità che il lavoratore consenta la liberazione del cedente mediante le procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. .
Infine, nel caso in cui le condizioni di lavoro, in seguito ai trasferimenti d’azienda e nei tre mesi successivi, subiscano una modifica sostanziale, il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni. E può farlo senza preavviso e ricevendo un’indennità di importo pari a quello dell’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento (ex art. 2119 c.c.).


Quali sono le ulteriori tutele per la cessione di ramo d’azienda con meno di 15 dipendenti

Fin qui, abbiamo esaminato le garanzie per il lavoratore, in caso di cessione d’azienda o cessione ramo azienda con meno di 15 dipendenti e con più di 15 dipendenti.
In caso di trasferimento d’azienda o cessione ramo d’azienda con non meno di 15 dipendenti, la legge 428/1990 prevede garanzie ulteriori. L’art. 47 stabilisce che cedente e cessionario devono comunicare per scritto il trasferimento, alle rappresentanze sindacali, almeno 25 giorni prima dell’atto.
L’informazione deve riguardare:

  1. la data o la data proposta del trasferimento;
  2. i motivi del programmato trasferimento d’azienda;
  3. le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
  4. le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, i sindacati possono richiedere un incontro con il cedente e il cessionario, con il fine di raggiungere un accordo.
Una particolare disciplina, è stabilita per i casi in cui la cessione ramo d’azienda con non meno di 15 dipendenti coinvolge un settore in crisi (se cioè vi è stato di crisi aziendale, dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, sottoposizione all’amministrazione straordinaria).
In questo caso, l’art. 2112 del codice civile, con le relative tutele, non si applica per i lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con il nuovo titolare, a due condizioni:
la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata;
– nel corso della consultazione tra sindacati, cedente e cessionario sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione.
Negli accordi raggiunti si può prevedere che alcuni lavoratori non passino alle dipendenze dell’acquirente, dell’affittuario o del subentrante. Non solo, questi possono essere licenziati dal datore di lavoro. In tal caso, però, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che, eventualmente, saranno effettuate dall’acquirente dell’azienda entro un anno dalla data del trasferimento.

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