In questo breve articolo tratteremo della successione ereditaria concentrandoci in particolar modo sui diritti dei legittimari, ossia di coloro che per legge hanno diritto ad una quota di eredità (cd. legittima) e su come calcolarla.
Chi è il “de cuius”, chi sono gli eredi e cosa è la successione ereditaria?
L’espressione “de cuius” è una porzione di una più ampia frase latina: “is de cuius hereditate agitur”, che altro non significa: “colui della cui eredità si tratta”, ossia il defunto che ha lasciato in eredità i suoi averi.
Erede è colui che succede al de cuius, ossia colui che in forza di legge o per testamento viene chiamato a succedere nell’universalità dei beni del defunto o in una quota di questi ed accetta di diventare erede.
La successione ereditaria è un istituto giuridico in forza del quale, a causa della morte del titolare di un patrimonio (de cuius), la titolarità di quest’ultimo o i singoli diritti patrimoniali facenti parte dello stesso, vengono devoluti ai successori.
Che cosa è la legittima e chi sono i legittimari?
La legittima è la quota di patrimonio ereditario del de cuius che deve, per legge, andare a beneficio dei legittimari. Questi ultimi sono una particolare categoria di familiari ( i più stretti), a cui il legislatore riconosce una forma di tutela (azione di riduzione), qualora il de cuius mediante testamento oppure, in mancanza di quest’ultimo, attraverso la successione prevista dalla legge, alcuno degli eredi abbia ricevuto una quota inferiore rispetto a quella prevista dalla legge.
Questa categoria di eredi (i cd. legittimari) hanno diritto ad una quota (cd. legittima) del patrimonio del de cuius e ciò è espressamente previsto dalla legge, tant’ è che la legittima è definita anche quota intangibile (si veda articolo “La tutela della legittima”) e la successione di tali quote viene definita “necessaria”.
L’ art 536 c.c. individua quali sono i legittimari: “Persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.”
Per il legislatore italiano solo il rapporto coniugale e quelli in linea retta (discendenza/ascendenza) determinano gli obblighi derivanti dalla successione necessaria. Quest’ultima, infatti, non si applica nei confronti dei rapporti in linea collaterale. In poche parole fratelli e cugini non sono legittimari, pertanto nessuna quota ereditaria è riservata ad essi.
Infine, bisogna ricordare che il coniuge può concorrere con i figli e gli ascendenti, mentre la presenza di figli esclude la qualità di legittimari per gli ascendenti. Ciò significa che il coniuge ed i figli sono sempre legittimari, mentre gli ascendenti vestono tale qualità solo ove non vi siano figli del de cuius.
Quali sono le quote dei legittimari?
Individuati i soggetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti), adesso è necessario indicare per ogni categoria, quali siano le quote che ad essi la legge riserva.
– Figli, (art. 537 c.c.): la quota riservata ai figli è pari ad ½ del patrimonio del de cuius se il figlio è uno; se i figli sono più di uno, essa è pari a 2/3 da dividersi in parti uguali tra loro.
– Ascendenti, (art. 538 c.c.): la riserva in favore degli ascendenti, si ricorda, è prevista solo nell’ipotesi in cui il de cuius non abbia lasciato figli. In tale ipotesi la quota ad essi riservata è pari ad 1/3.
– Coniuge, (art. 540 C.C.): la quota di legittima spettante al coniuge è pari ad ½ del patrimonio del de cuius. Al coniuge spetta per legge, oltre alla legittima, il diritto di uso ed abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. La quota di riserva è riconosciuta anche al coniuge separato legalmente, a meno che la separazione non sia stata addebitata a quest’ultimo con sentenza passata in giudicato. In tale ipotesi, l’unico diritto che può vantare sull’eredità è quello degli alimenti, semprechè godesse di tale credito al momento della morte del de cuius. In caso di divorzio vige, per il coniuge superstite, il solito status del coniuge separato con addebito, quindi solo ove godesse degli alimenti al momento dell’apertura della successione al coniuge superstite può essere riconosciuto un assegno periodico a carico dell’eredità.
Riassumendo:
Status | Diritti | Qualifica |
Coniuge separato | Stessi diritti del coniuge | Erede |
Coniuge separato con addebito | Assegno in caso di alimenti | Creditore verso l’eredità |
Coniuge divorziato | Assegno in caso di alimenti | Creditore verso l’eredità |
E se concorrono più legittimari?
Può capitare che categorie diverse di legittimari siano presenti alla morte del de cuius. Per es. coniuge e figli oppure coniuge e ascendenti. Si ricorda che qualora siano presenti figli, gli ascendenti non assumono la qualità di legittimari e quindi niente è riservato loro. Seguono le tipologie di concorso tra legittimari:
– concorso coniuge e figli, (art. 542 c.c.): se il figlio è uno solo, a questo spetta una quota pari ad 1/3 dell’eredità e la stessa quota spetta al coniuge; nell’ipotesi che vi siano più figli ¼ del patrimonio ereditario va al coniuge mentre ½ è riservato ai figli in parti uguali tra loro
– concorso coniuge e ascendenti (art. 544 c.c.): nel caso in cui non vi siano figli del de cuius e siano presenti coniuge ed ascendenti, questi concorrono rispettivamente per le quote di ½ e ¼ sul patrimonio ereditario.
Riassumendo:
Eredi | Legittima | Disponibile |
Solo coniuge | 1/2 | 1/2 |
Coniuge e un figlio | 2/3 | 1/3 |
Coniuge e più figli | 3/4 | 1/4 |
Solo un figlio | 1/2 | 1/2 |
Più figli | 2/3 | 1/3 |
Coniuge e ascendenti | 3/4 | 1/4 |
Solo ascendenti | 1/3 | 2/3 |
Cosa è la quota disponibile? Come viene calcolata?
La quota disponibile è semplicemente la parte di cui il de cuius può liberamente disporre e si ricava in funzione di quanti e quali legittimari concorrono nella successione. Per es. nel caso in cui il de cuius abbia lasciato il coniuge e due figli, la legittima spettante e quest’ultimi è pari a 3/4 , quindi egli poteva disporre liberamente di 1/4 del proprio patrimonio.
Essa viene calcolata formando una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al momento della morte detraendone i debiti. Alla massa ereditaria così ottenuta si riuniscono in modo fittizio i beni di cui il de cuius ha disposto in vita mediante donazione. Così facendo si ottiene il valore complessivo dell’asse ereditario e su questo si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre in funzione dei legittimari presenti al momento dell’apertura della successione, applicando le frazioni nella tabella sopra riportata.
Il tutto è riassumibile nella seguente formula aritmetica:
Relictum – Debiti + Donatum
(Relictum: beni presenti nel patrimonio del de cuius al momento dell’apertura della successione)
(Donatum: beni donati in vita dal de cuius)
Infine è importante considerare che per determinare il valore dei beni donati in vita dal de cuius (Donatum) si deve tener conto del valore degli stessi al momento dell’apertura della successione (ART. 556), cioè della morte, e non il valore che questi avevano quando sono stati donati.
Per una consulenza specifica, il nostro Studio Legale si trova a Pistoia, in Piazza Garibaldi n. 5. Offriamo assistenza a Pistoia, Prato, Firenze, Lucca ed in tutta Italia. Potete scrivere la vostra richiesta nel form presente al seguente link: https://www.btstudiolegale.it/contatti/
- L’usucapione - Agosto 4, 2022
- Il pignoramento delle autovetture - Luglio 23, 2022
- Il contest online - Luglio 23, 2022