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Cosa sapere per sposarsi all’estero e trascrivere il matrimonio in Italia

Sposarsi all’estero e trascrivere il matrimonio in Italia

Cosa sapere per sposarsi all’estero e trascrivere il matrimonio in Italia

Per svariati motivi può accadere che una coppia scelga di sposarsi all’estero.
Ad esempio, due cittadini italiani possono decidere di sposarsi all’estero perché sono particolarmente legati ad un luogo, oppure un cittadino italiano ed uno straniero possono decidere di sposarsi nel paese di appartenenza di quest’ultimo.
In questi casi, nascono due problemi: sulla validità delle celebrazioni dei matrimoni all’estero, e sul loro riconoscimento in Italia. Quando si sceglie di sposarsi all’estero, quindi, risulta necessario prendere tutte le informazioni possibili sulla normativa dello stato scelto, per comprendere anche le eventuali differenze esistenti con il matrimonio così come disciplinato nel nostro ordinamento.
Nel presente elaborato ci si sofferma, dopo una breve introduzione sulla disciplina del matrimonio in Italia, sui requisiti dei nubendi per sposarsi all’estero e sulle condizioni di validità dei matrimoni all’estero.
Ulteriore problema è quello di estendere in Italia la validità dei matrimoni all’estero, mediante il procedimento della trascrizione nei registri di stato civile.
Vengono utilizzati alcuni esempi, come quello del matrimonio in Romania o del matrimonio in Svezia.
L’articolo inoltre approfondisce alcuni aspetti delle pratiche burocratiche per sposarsi all’estero, tra tutte, quelle necessarie all’ottenimento del nulla osta per matrimonio.
I temi trattati saranno i seguenti:


SPOSARSI ALL’ESTERO: COS’È IL MATRIMONIO NEL NOSTRO ORDINAMENTO

Nell’ordinamento giuridico italiano, il matrimonio non è un contratto vero e proprio, poiché manca l’elemento patrimoniale, ma un accordo bilaterale attraverso il quale i coniugi scelgono liberamente di istaurare una comunione materiale e spirituale tra di loro, producendo in tal modo alcuni effetti giuridici, sia all’interno che all’esterno della famiglia.
La disciplina in materia si trova nel codice civile agli artt. 79 e ss., nella Carta Costituzionale agli artt. 29 e 30. Dal punto di vista giuridico, attraverso il matrimonio i coniugi acquistano diritti e assumono doveri reciprocamente, tra cui gli obblighi di coabitazione, di fedeltà, di assistenza morale e materiale e di collaborare nell’interesse della famiglia.
Inoltre, sempre in base al disposto dell’art. 143 cod. civ., i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, proporzionalmente alla situazione economica e lavorativa di ciascuno di essi.
Dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, la posizione dei coniugi è paritaria.
Nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino straniero, è richiesto il nulla osta al matrimonio, rilasciato dal Consolato Generale o dall’Ambasciata del Paese di appartenenza, che certifica che non sussistono cause ostative al matrimonio dello straniero in Italia.


QUANDO È POSSIBILE SPOSARSI ALL’ESTERO

In via generale, per l’ordinamento italiano è possibile sposarsi in un paese diverso da quello di appartenenza.
Come detto, chi intende sposarsi all’estero deve innanzitutto conoscere la normativa alla quale far riferimento, per comprendere tutti i passaggi necessari per la validità dei matrimoni all’estero.

Nell’ordinamento italiano, il punto di riferimento è la legge n. 218/1995 (art. 27) con la quale si è realizzata la riforma del diritto internazionale privato, nonché il Regolamento UE n. 2201/2003 per quanto attiene ai paesi membri (riconoscimento matrimoni e provvedimenti in materia matrimoniale pronunciati nei paesi europei). Esistono poi altre fonti, di natura amministrativa, adibite a consentire la corretta e concreta applicazione della normativa nazionale e sovranazionale (v. Direttive del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Interinazione).
In merito ai requisiti necessari per poter contrarre matrimonio, ciascun nubendo deve rispettare le condizioni previste dalla propria legge nazionale (v. art. 28 L. n. 218/1995).
La normativa di riferimento per il cittadino italiano è contenuta nel codice civile (artt. 84 e ss. cod civ.), mentre il cittadino straniero deve possedere i requisiti richiesti dalle leggi del proprio paese.
A condizione tuttavia, che la disciplina del matrimonio che si applica al coniuge non sia contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato ove viene celebrato il matrimonio, e più in generale, ai principi comuni alle nazioni civili.
È inoltre necessario che i matrimoni all’estero siano celebrati in presenza di due testimoni, per i quali sono richiesti requisiti specifici: la maggiore età e la capacità di intendere e di volere.


QUALI SONO I REQUISITI DEL CITTADINO ITALIANO PER SPOSARSI ALL’ESTERO

Il codice civile fornisce precise indicazioni relative, non solo alle modalità di celebrazione del matrimonio (che sia esso civile o religioso), ma anche alle condizioni essenziali sia per sposarsi in Italia che per sposarsi all’estero (v. artt. 84 ss. cod. civ.).
Alcuni requisiti riguardano la capacità naturale e legale del nubendo (articoli 84 e 85 codice civile): è richiesto che abbia compiuto la maggiore età, salva l’eccezione del minore emancipato debitamente autorizzato dal giudice, e che non sia interdetto per infermità di mente.
È inoltre richiesto che il nubendo italiano che intende sposarsi all’estero sia di stato “libero” (art. 86 codice civile) e cioè non attualmente vincolato da un precedente matrimonio o unione civile, non essendo ammessa la bigamia.
Inoltre, non è consentito contrarre matrimonio quando tra i nubendi vi è un rapporto di parentela, affinità o adozione (art. 87 codice civile)
Altra causa ostativa per sposarsi in Italia o per sposarsi all’estero è la sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio (art. 575 codice penale) o tentato omicidio (art. 56 codice penale), di un nubendo nei confronti dell’altro (art. 88 codice civile).

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SPOSARSI ALL’ESTERO: QUANDO SONO VALIDI IN ITALIA I MATRIMONI ALL’ESTERO

Altro problema dei cittadini italiani che intendono sposarsi all’estero, è quello di estendere la validità e l’efficacia dei matrimoni all’estero anche in Italia.
Ciò è possibile, in primo luogo, se i matrimoni all’estero rispettano la normativa del Paese in cui sono celebrati.
In via generale, i matrimoni all’estero per essere validi devono rispettare la forma prevista dalla normativa del paese ove vengono celebrati, salvo che le norme siano ritenute contrarie all’ordine pubblico nell’ordinamento italiano, oppure quella disposta dalla legge del paese di almeno uno dei coniugi, o dalla normativa in materia di matrimonio vigente nello Stato ove i coniugi risultano entrambi residenti (art. 28 L. 218/95).
La disciplina del diritto internazionale privato prevede che, affinché i matrimoni all’estero siano validi e trascrivibili in Italia, la celebrazione debba essere effettuata innanzi all’autorità straniera locale, all’autorità diplomatica o consolare oppure dinanzi ad un ministro di culto religioso (v. art. 16 D.P.R. n. 396/2000).
Oltre all’osservanza dei richiamati requisiti di forma, potrebbero essere necessari anche altri passaggi burocratici.
Alcuni Paesi, aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980 richiedono il “certificato di capacità matrimoniale”, altri Paesi potrebbero richiedere il nulla osta per il matrimonio, che certifica che sul cittadino italiano non gravano cause ostative alla celebrazione del matrimonio.
La normativa del Paese estero potrebbe poi richiedere le “pubblicazioni”, che invece sono sempre necessarie quando i nubendi intendono sposarsi presso una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero (art. 12 del decreto legislativo n. 71 del 2011). Si tratta di un periodo di 11 giorni con cui i nubendi danno pubblicità legale al matrimonio (articoli 93 e ss del codice civile) e permettono di spiegare eventuali “opposizioni”, regolate dagli articoli 102 e seguenti del codice civile.


SPOSARSI ALL’ESTERO: COME RICHIEDERE LA TRASCRIZIONE DEI MATRIMONI ALL’ESTERO

I matrimoni all’estero sono efficaci anche in Italia, nei confronti di terzi, solamente se vengono trascritti.
Chi si è sposato all’estero e intende far valere il matrimonio anche in Italia, deve procedere alla sua trascrizione nel registro di stato civile, che ha funzione dichiarativa, essendo i matrimoni all’estero del tutto validi, se celebrati nel rispetto di quanto sopra illustrato.
Attività prodromiche alla trascrizione sono la traduzione e la legalizzazione.
La traduzione dell’atto di matrimonio, può essere effettuata presso l’ambasciata italiana, oppure da un traduttore ufficiale, la cui firma viene legalizzata dall’ambasciata italiana.
L’atto di matrimonio può essere tradotto anche in Italia, presso il Tribunale o mediante traduzione giurata.
Non è richiesta la traduzione per i certificati dei matrimoni all’estero celebrati in uno dei Paesi che hanno sottoscritto la Convezione di Vienna del 1976, le cui amministrazioni forniscono già un modulo plurilingue (Paesi Bassi, Francia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Macedonia, Moldova, Montenegro, Croazia, Estonia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, e Turchia).
La legalizzazione consiste nell’attestazione della autenticità del documento, eseguita dall’autorità diplomatica italiana, che ne accerta la regolarità formale.
Ai fini della trascrizione, l’atto di matrimonio tradotto e legalizzato deve essere inviato all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno dei coniugi o del Comune di iscrizione Aire.
È possibile richiedere la trascrizione del matrimonio in Italia anche dal Paese estero, con un procedimento leggermente più complesso. A seguito di apposita istanza all’ufficio dello Stato Civile estero, i coniugi devono procurarsi l’originale dell’atto di matrimonio, tradotto e legalizzato, ed inviarlo alla Rappresentanza diplomatico/consolare italiana.
Questa inoltra l’atto alle autorità italiane e successivamente all’ufficiale di stato civile del Comune competente per la trascrizione.
Va precisato però che per i matrimoni esteri, l’atto di matrimonio da trascrivere deve essere inviato o depositato in originale e debitamente legalizzato e tradotto in lingua italiana; l’unico caso in cui non è necessaria la traduzione e la legalizzazione si ha quando il matrimonio è avvenuto in uno dei paesi che ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 in materia di rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile.

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COS’È IL NULLA OSTA PER MATRIMONIO PER SPOSARSI ALL’ESTERO

Tra gli adempimenti burocratici preliminari ai matrimoni all’estero, una coppia italiana ha l’onere di farsi rilasciare un documento che gli consenta di sposarsi all’estero. In va generale, è richiesto il c.d. certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune di residenza oppure dalla Rappresentanza diplomatico/consolare qualora si tratti di cittadini italiani residenti in un paese estero.

Tale certificato ha lo scopo di garantire allo Stato estero che i matrimonio viene celebrato tra persone dotate di tutti i requisiti richiesti dalla legge dello stato di appartenenza per poter contrarre matrimonio.

Invece, per i paesi che non hanno siglato la Convenzione di Monaco nel 5 settembre del 1980 (in materia di norme comuni per il rilascio della certificazione di capacità matrimoniale), può essere richiesto il nulla osta per matrimonio; quest’ultimo risulta essere esente da legalizzazione e viene rilasciato dall’ufficiale di stato civile del comune di residenza del proprio stato.

SPOSARSI ALL’ESTERO: COME CELEBRARE IL MATRIMONIO IN ROMANIA

Talvolta, i cittadini italiani scelgono di contrarre matrimonio in Romania, per i motivi più vari.
Il matrimonio può essere celebrato avanti all’autorità civile rumena o italiana.
Per sposarsi all’estero con un matrimonio in Romania avanti all’autorità civile rumena, occorre contattare l’autorità amministrativa del distretto in cui si intende celebrare il matrimonio. Infatti non ovunque è richiesta la stessa documentazione.
In via generale, i cittadini italiani (sia residenti in Italia che in Romania) dovranno presentare:

  • Documento di identità in corso di validità
  • Estratto dell’atto di nascita, reperibile nel Comune italiano ove è stata registrata la nascita, redatto nel modello multilingue;
  • Nulla osta per matrimonio comprovante l’inesistenza di motivi ostativi e la possibilità giuridica del nubendo di sposarsi all’estero.
  • Ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall’autorità amministrativa locale.

Ai fini della pubblicità del matrimonio in Romania, le pubblicazioni non sono richieste.
Laddove, invece, si intenda far valere il matrimonio anche in Italia, è necessaria la sua trascrizione nei registri di stato civile, rivolgendosi all’Ambasciata italiana di Bucarest (o alle sue sezioni distaccate) per la traduzione e la legalizzazione dell’estratto dell’atto di matrimonio, e/o al Comune italiano di residenza oppure ancora, se il coniuge italiano risiede all’estero, al Comune di iscrizione Aire.
Le pubblicazioni sono invece richieste laddove si intenda celebrare il matrimonio in Romania avanti alle autorità italiane. Devono effettuarsi presso l’Ambasciata italiana a Bucarest.
Il nubendo cittadino italiano deve essere residente in Romania e iscritto all’Aire, oppure, se non residente in Romania, deve fornire al Console adeguate motivazioni per la celebrazione del matrimonio in Romania. Se l’altro nubendo è cittadino non italiano, è richiesto il nullaosta al matrimonio, rilasciato dall’autorità del Paese di appartenenza, tradotto e legalizzato.


COME CELEBRARE IL MATRIMONIO IN SVEZIA: SPOSARSI ALL’ESTERO

Come il matrimonio in Romania, anche per il matrimonio in Svezia, non tutte le autorità amministrative locali richiedono i medesimi documenti.
Oltre ai documenti necessari all’identificazione dei nubendi, tramite l’Ambasciata italiana occorre reperire due diversi certificati, ovvero il nulla osta al matrimonio, sulla capacità del cittadino italiano a contrarre matrimonio, ed un ulteriore certificato rilasciato dall’ufficiale di stato civile, che attesta lo stato libero.
Per poter trascrivere in Italia un matrimonio in Svezia sarà opportuno fornirsi dei seguenti documenti:

  • il c.d. Personbevis all’interno del quale sono contenuti i dati anagrafici dei coniugi, che deve essere timbrato e firmato dall’Autorità emittente;
  • copia del certificato di matrimonio (c.d. Vigselbevis);
  • ed infine, il modulo per la richiesta di trascrizione nel proprio comune di residenza o di nascita.

QUANDO PERSONE DELLO STESSO SESSO POSSONO SPOSARSI ALL’ESTERO

In seguito alla Legge Cirinnà (l. n. 76 del 2016) nel nostro Paese sono state riconosciute e tutelate le unioni civili tra persone dello stesso sesso, con conseguenze anche sulla trascrizione nei registri di stato civile dei matrimoni all’estero. Infatti, dal 2016 risulta possibile trascrivere presso gli uffici dello stato civile del comune italiano di residenza sia le unioni civili che i matrimoni all’estero tra persone dello stesso sesso.
Tuttavia per l’ordinamento italiano, il matrimonio (disciplinato dagli articoli 79 e seguenti del codice civile) e l’unione civile sono istituti diversi, essendo il primo riconosciuto solamente se celebrato tra persone di sesso diverso. Ne consegue che il matrimonio celebrato all’estero tra persone dello stesso sesso, non può essere trascritto in italia come tale, ma come unione civile.


SPOSARSI ALL’ESTERO: È VALIDO IN ITALIA IL MATRIMONIO CELEBRATO A LAS VEGAS?

Una delle mete più “gettonate” per matrimoni all’estero è sicuramente Las Vegas. Sul punto risulta opportuno sfatare l’ormai falso mito dell’invalidità ed inefficacia assoluta di tale celebrazione in Italia. Chi decide di sposarsi a Las Vegas deve sapere che in realtà, come abbiamo visto nei precedenti paragrafi, i matrimoni all’estero tra cittadini italiani o tra un cittadino italiano ed uno straniero, sono a tutti gli effetti valido (salvo impugnazione) nel nostro ordinamento giuridico, non a caso la trascrizione ha una mera funzione dichiarativa. Chiaramente per garantire tale validità è opportuno che il matrimonio sia stato celebrato senza alcuna violazione alle norme previste dal codice civile, anche se le forme della celebrazione sono proprie dell’ordinamento dello stato ospitante. Quindi, a prescindere dalla trascrizione i matrimoni all’estero sono validi stando a quanto previsto dalla legge n. 281/95, applicandosi si da subito la normativa in materia di comunione dei beni, in quanto la trascrizione ha mero valore dichiarativo e serve ai fini del riconoscimento in Italia del fatto che i coniugi hanno deciso di sposarsi all’estero.

 

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