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La posizione del socio per i debiti tributari della società estinta

La cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, anche se non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo sono stati definiti, ha l’effetto costitutivo della estinzione della società (nuovo art. 2495 cod. civile ma già prima Cassazione, sentenza n. 319/00). Ne abbiamo parlato in QUESTO ARTICOLO.

Tale evento non determina, tuttavia, la cancellazione dei debiti insoddisfatti, che si trasferiscono in capo ai successori (Cassazione SS.UU. sentenze n. 6070, 6071 e 6072 del 2013).

Vale lo stesso anche per i tributi non pagati dalla società cancellata? Nei confronti dell’amministrazione finanziaria rispondono i soci ? In quale misura?

 

Società di persone e in accomandita semplice

Nelle società commerciali di persone, i soci rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio, una volta esaurita l’escussione del capitale sociale.

Nelle società in accomandita semplice, deve distinguersi tra soci accomandatari e accomandanti. I primi, analogamente ai soci delle società di persone, rispondono illimitatamente con il patrimonio personale. La posizione dei secondi, invece, è analoga a quella delle società di capitali, che viene descritta qui di seguito.

 

Società di capitali: posizione del socio

Il socio risponde per tributi non pagati e per gli interessi.

Fino al 13.12.2014, la normativa prevedeva un “doppio binario” a seconda dell’imposta da versare.

  • Nel caso dell’IRES, si segue la disciplina particolare dell’art. 36 del DPR n. 602/1973. A norma del comma 3, il socio rispondeva a titolo derivativo (si parla di una successione “sui generis”), nei limiti del valore dei beni o denaro che aveva ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Restava a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare se ed in qual misura (pur potendo presumere una ripartizione proporzionale al valore delle quote detenute dal socio), al socio fossero stati assegnati beni o denaro.
  • Nel caso di imposte diverse, come IVA e IRAP, che seguono la disciplina ordinaria del codice civile, il socio risponde a titolo derivativo, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 cod. civile. I diritti e i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, vengono trasferiti ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con l’esclusione dei crediti incerti o illiquidi e delle mere pretese azionabili o già azionate in giudizio (questi vengono esclusi dal bilancio per ragioni di opportunità, poiché il loro accertamento avrebbe rallentato le operazioni di cancellazione della società).

Dopo tale data, l’art. 28 comma 7 del D.lgs. 175/2014 ha modificato l’art. 19 del D.lgs. n. 46/1999, facendo diventare l’art. 36 non solo applicabile alle imposte sui redditi, ma di carattere generale, e quindi riferentesi a tutte le imposte dirette e indirette.

 

E se ai soci non viene ripartito nulla?

Anche se ai soci non è stato ripartito alcunché al momento della liquidazione, il fisco ha comunque interesse ad agire, in virtù di un eventuale riparto futuro: è del tutto irrilevante, ai fini della legittimazione attiva o passiva, che il socio abbia percepito un attivo in sede di liquidazione, rappresentando quest’ultimo solo il limite della responsabilità del socio per i debiti della società estinta. (Cassazione sentenza n. 15035/2017). Tale nuova interpretazione giurisprudenziale supera il tradizionale orientamento contrario, in base a cui in caso di assenza di attivo di liquidazione, si avrebbe avuto anche una mancanza di legittimazione, attiva e passiva, in capo ai soci, con la conseguente impossibilità, sotto il profilo tributario, di proporre ricorsi o proseguirli (Cass. n. 23916/2016; Cass. n. 13259/2015; Cass. n. 2444/2017).

 

Per ulteriori approfondimenti:

Gli effetti processuali della cancellazione delle società.

I debiti fiscali della società cancellata

 

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