Siti e commerce e vendite online
I siti e commerce e le vendite online fanno oramai parte della nostra quotidianità.
Quando si parla di siti e commerce, ad oggi, è molto comune e quasi immediato fare riferimento a siti di vendite on line. In effetti il commercio elettronico (e-commerce sta per “electronic commerce”), ovvero il commercio che ha per oggetto servizi e/o prodotti messi a disposizione in rete, ha vissuto una diffusione tale da aver inciso fortemente sul classico modo di effettuare acquisti. Basti pensare a piattaforme web di colossi quali Amazon, Alibaba, Ebay.
La crisi economica ha inciso in misura molto minore nel settore del commercio elettronico. Aprire sito ecommerce si è ultimamente rivelato un buon investimento, grazie all’incremento degli acquisti online in seguito al recente periodo di lockdown.
In questo articolo parliamo di:
- Vendite on line su siti e commerce: premessa
- Cosa comprendono i siti e commerce
- I siti e commerce non si limitano alle vendite on line su internet
- Come i siti e commerce vengono intesi nel senso comune
- Vendere on-line e tipi di e commerce rispetto all’oggetto
- Quali tipi di siti e commerce esistono, rispetto ai soggetti
- Qual è la normativa per aprire un sito e commerce
- Cosa impone il d.lgs 70/2013 per i siti e commerce
- Quali sono le informazioni generali obbligatorie sui siti e commerce
- Quali sono le prescrizioni sulle comunicazioni pubblicitarie per i siti e commerce
- Cosa stabilisce la normativa civilistica sulla contrattazione telematica e le vendite on line
- Quali sono le differenze tra l’offerta al pubblico e l’invito ad offrire
- Come sono regolate le clausole vessatorie nelle vendite on line
- Quali sono le altre disposizioni sulla contrattazione telematica e vendita on line
- Qual è la disciplina riferibile alle vendite on line a tutela dei consumatori
- Quali sono gli ulteriori obblighi di informativa per i consumatori dei siti e commerce nelle vendite online
- Come funziona il diritto di recesso per le vendite on line sui siti e commerce
- Come viene tutelata la privacy nelle vendite on line
- Quali adempimenti burocratici sono necessari per aprire sito e-commerce
- Serve una partita iva per aprire sito e commerce?
- Qual è il costo di iscrizione alla camera di commercio
- Quali altri adempimenti burocratici sono necessari per aprire sito e commerce
VENDITE ON LINE SU SITI E COMMERCE: PREMESSA
Associare siti e commerce ad operazioni di vendita on line può ritenersi corretto ma alla luce delle seguenti precisazioni. Per vendite on line si intendono vendite effettuate tramite Internet mediante l’accesso dell’acquirente al sito web del venditore. Le vendite on line fanno parte del più ampio ambito dell’e-commerce, ossia in quell’insieme di pratiche dirette alla commercializzazione di un bene o di un servizio per via elettronica.
Non sempre aprire un sito e commerce implica effettuare vendite on line come comunemente conosciute. Se è immediato associare l’e-commerce ai siti che vendono beni materiali, meno lo è quando si parla di aprire un sito e commerce di compravendita di azioni.
COSA COMPRENDONO I SITI E COMMERCE
A livello europeo è stata attribuita al termine e commerce definizione ampia, come emerge dalla Comunicazione della Commissione europea n. 157 del 15/04/1997 (“Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”) secondo cui: “Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica. Basato sull’elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso comprende attività disparate quali: commercializzazione di merci e servizi per via elettronica; distribuzione on-line di contenuti digitali; effettuazione per via elettronica di operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all’asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; on-line sourcing; appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita. Il commercio elettronico comprende prodotti (ad es., prodotti di consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi (ad es., servizi d’informazione, servizi giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (ad es. l’assistenza sanitaria e l’istruzione) e di nuovo tipo (ad es., centri commerciali virtuali)”.
L’ampiezza del termine non cambia dando a e commerce definizione come quella riscontrabile nel documento “Linee di politica industriale per il Commercio Elettronico” emanato dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato in data 30 luglio 1998. Nel documento si legge che per commercio elettronico si intende “lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni o servizi per via elettronica, la distribuzione online di contenuti digitali, l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni”.
I SITI E COMMERCE NON SI LIMITANO ALLE VENDITE ON LINE SU INTERNET
Peraltro, attribuire a e commerce significato di operazioni commerciali svolte “in via elettronica” comporta che Internet rappresenti, ad oggi, il canale assolutamente principale ma non per questo esclusivo. Infatti l’e-commerce comprende anche “applicazioni nella banda stretta (videotex), di radiodiffusione (televendita) come pure contesti off-line (vendita tramite cataloghi su CD-ROM) e reti d’impresa “proprietarie” (servizi bancari)”. Quindi l’espressione non sarebbe di per sé limitata alla sola vendita on line su internet.
Non solo, a ben vedere attribuire a e commerce significato di “attività commerciali e transazioni” non preclude il fatto che possano essere coinvolte fattispecie negoziali diverse dalla vendita quali, ad esempio, locazione, spedizione, noleggio, ecc…
Come è possibile notare e-commerce assume una dimensione globale e un significato eclettico che ben si addice, nel contesto europeo, con l’obiettivo di favorire la libera circolazione e lo sviluppo dei “servizi della società dell’informazione”, vale a dire delle “attività economiche svolte (on line)”.
COME I SITI E COMMERCE VENGONO INTESI NEL SENSO COMUNE
L’ampiezza dell’espressione fin qui evidenziata si scontra tuttavia con una sua concezione assai più limitata e più comune. Infatti molti osservano che se da un lato il fenomeno si è prevalentemente diffuso tramite Internet e che, dall’altro lato, questo è stato conosciuto dal pubblico degli utenti prevalentemente attraverso operazioni di compravendita, allora può essere concesso al termine e commerce significato ben più circoscritto, almeno nel parlare comune, coincidente con quello di vendita e acquisto di prodotti e servizi tramite internet.
In questi termini si spiega il motivo per cui il commercio elettronico viene immediatamente associato alle vendite on line.
In ogni caso resta fermo che, attribuendo a e commerce definizione dell’uno o l’altro tipo, non viene meno un elemento caratteristico del fenomeno. Vale a dire la possibilità di concludere accordi senza la necessità della presenza simultanea delle parti nello stesso luogo fisico e attraverso lo scambio di documenti informatici a mezzo della rete Internet (o altra via telematica) alla quale tutti possono potenzialmente accedere.
VENDERE ON-LINE E TIPI DI E COMMERCE RISPETTO ALL’OGGETTO
Stabilito il rapporto tra vendere on-line e e-commerce è opportuno procedere mettendo in evidenza una prima distinzione.
Vendere on-line comporta che, in base ai prodotti e/o servizi ed in base alle modalità di vendita on line, sia possibile distinguere due tipi di e-commerce:
1 – commercio elettronico indiretto (off line): il vendere on-line comporta l’esecuzione del contratto tramite la consegna materiale del bene. Si tratta quindi della forma di commercio più vicina a quella tradizionale. All’interno dei siti e commerce i beni sono visibili tramite un catalogo on line nel quale vengono descritte le caratteristiche, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. A seguito dell’ordine il prodotto viene spedito o consegnato all’acquirente (spedizione postale, vettore, corriere). Il pagamento può avvenire in via elettronica direttamente al momento dell’ordine (carta di credito o altri sistemi elettronici di pagamento) oppure alla consegna.
2 – commercio elettronico diretto (on line): dove tutta l’operazione si esaurisce on-line. In questi casi il vendere on-line implica che l’utente ottenga il bene immateriale esclusivamente in via telematica. Come ad esempio avviene quando l’acquirente, dopo aver proceduto all’ordine e al pagamento con sistema elettronico, effettua il download del prodotto acquistato (ad esempio software, consulenze, e-book).
Una rapida ricerca svolta su Internet, attraverso formule “chiave” quali e commerce come funziona, oppure e commerce significato, e commerce definizione, o ancora e-commerce cos’è ecc… può condurre il lettore, presto o tardi, ad imbattersi in altre espressioni ed acronimi finendo col chiedersi: b2c, c2c, b2b cosa significa? Ecco che allora, oltre alla distinzione prima accennata sulla base della modalità di vendita e dell’oggetto, è possibile individuare ulteriori distinzioni che, questa volta, riguardano il profilo dei soggetti partecipanti a una vendita on line.
QUALI TIPI DI SITI E COMMERCE ESISTONO, RISPETTO AI SOGGETTI
In base al fatto che la transazione coinvolga aziende piuttosto che singoli individui, si differenziano quattro principali tipi di rapporti.
I rapporti “business to business” (B2B): i soggetti coinvolti sono imprese o professionisti (si pensi ad esempio ai rapporti tra imprese e fornitori). In questi casi, anche se non è detto che nel medesimo settore professionale tutti i soggetti operanti abbiano la stessa capacità economica (tanto che a volte si distingue ulteriormente tra B2B e B2b, dove la “b” minuscola indicherebbe una minore “forza” di una delle parti), non sono avvertite particolari esigenze di tutela della c.d. parte debole, come invece accade quando una parte del rapporto contrattuale è il consumatore.
I rapporti “business to consumer” (B2C): questo è il modello di rapporto più comune e conosciuto e comporta che la parte contrattuale che procede all’acquisto di beni e servizi sia qualificabile come consumatore. Attraverso le vendite on line e i siti e commerce, da un lato le imprese possono raggiungere direttamente e nel minor tempo possibile il maggior numero di consumatori, dall’altro i consumatori godono del vantaggio di acquistare prodotti e servizi da qualsiasi luogo, offerti da aziende dislocate in tutto il mondo e senza limiti di orario. Come vedremo questo tipo di rapporto è oggetto di specifica attenzione da parte del nostro ordinamento.
I rapporti “consumer to consumer” (C2C): ossia rapporti negoziali che si svolgono tra i consumatori stessi. Esempio ne sono le vendite on line mediante le aste, che avviene su siti dove il compratore e venditore si incontrano per prendere parte ad un’asta che può riguardare qualsiasi tipo di prodotto. In questi casi i siti gestiscono principalmente l’ambiente dove le parti interagiscono.
Infine i rapporti Public Administration-to-citizen: il rapporto è instaurato fra Pubblica Amministrazione e cittadini come ad esempio in occasione di pagamenti alla PA per via telematica.
QUAL È LA NORMATIVA PER APRIRE UN SITO E COMMERCE
Riscontrare nel termine e commerce significato di attività commerciale per via elettronica può rappresentare un primo tentativo di approcciare il tema. Per avere un quadro generale più completo occorre interrogarsi in ordine a quale sia la legge sul commercio elettronico, cosa conviene sapere prima di aprire un e commerce e tutta una serie ulteriori argomenti che permettano, in definitiva, di vedere l’ecommerce come funziona.
La diffusione di strumenti software, anche tramite server web, ha reso apparentemente facile e veloce aprire un sito e commerce. Se da un lato tutto questo ha favorito una propagazione capillare del sistema del commercio elettronico, dall’altro ha fatto emergere una serie di problematiche.
Non mancano infatti casi di micro imprese intenzionate ad aprire un sito e commerce senza un’adeguata preparazione tecnica e senza l’opportuna conoscenza delle normative. Si corre così il rischio di aprire un e commerce “fai da te” semplicemente pubblicando il proprio sito e trascurando completamente le prescrizioni di legge sul commercio elettronico.
La normativa da considerare per aprire un sito e commerce è assai variegata.
In primo luogo va ricordato il d.lgs. n. 70 del 2003, che ha recepito una direttiva comunitaria 2000/31/CE.
Vi sono poi le disposizioni del codice civile in tema di contratto in generale e le norme dirette alla specifica tutela dei consumatori contenute nel c.d. Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206).
Inoltre chi intende aprire un sito e commerce dovrà considerare anche le regole in materia di protezione dei dati personali.
Come si vede, aprire un sito e commerce e vendere on-line sono attività che richiedono una certa attenzione su più fronti e quindi, per sapere dell’e-commerce cos’è che non può essere trascurato e per evitare il rischio di incorrere in violazioni, la conoscenza della normativa appare necessaria. Con la rapida rassegna che sarà presentata, sarà possibile anche dare contezza in tema di normativa siti web, posto che alcune delle norme sul commercio elettronico dettano prescrizioni relative al contenuto dei siti e commerce e dunque al modo in cui debbano presentarsi davanti all’utente.
COSA IMPONE IL D.LGS 70/2013 PER I SITI E COMMERCE
Il decreto legislativo n. 70/2003 è “diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione fra i quali il commercio elettronico” (art.1).
L’area maggiormente interessata è quella del commercio B2B e B2C (per vedere B2B cosa significa, si rimanda a quanto scritto nei paragrafi precedenti). In ogni caso la normativa detta una disciplina generale per qualsiasi tipo di servizio (anche non remunerato) fornito in via elettronica.
I servizi della “società dell’informazione” comprendono una vasta gamma di attività economiche, che non sempre portano a stipulare contratti di vendite on line o accordi remunerati dal destinatario. Ciò che importa è la presenza di un’attività economica sottesa al servizio, potendo anche includere pertanto l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali, la fornitura di strumenti per la ricerca o l’accesso e reperimento dei dati.
La disciplina del D. Lgs. 70/2003 coinvolge, da un lato, tutti i “prestatori” dei servizi di commercio elettronico, intesi come qualsiasi “persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione” e, dall’altro, qualsiasi “destinatario del servizio”, inteso come il “soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni” (art. 2).
In questo articolo, tuttavia, si darà principalmente attenzione alle vendite on line di beni o servizi, posto che, come sopra precisato, attribuire a e commerce definizione così ristretta non risulta erroneo. Sono escluse dal campo di applicazione del decreto alcune attività specifiche quali, tra le altre, il gioco d’azzardo, i rapporti con l’amministrazione finanziaria, il trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni (art. 1).
Alcune delle previsioni più rilevanti sancite nel d.lgs. 70/2003 riguardano:
– La necessità di fornire informazioni generali obbligatorie sui siti e commerce
– prescrizioni in materia di comunicazioni pubblicitarie per i siti e commerce
– alcune regole in materia di contrattazione telematica per i siti e commerce
QUALI SONO LE INFORMAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE SUI SITI E COMMERCE
In materia di ecommerce come funziona, l’obbligo di informazioni generali è indicato nell’art. 7 del decreto (altri obblighi di informativa sono contenuti negli artt. 8, 9, 10 e 12).
Chi intende aprire uno o più siti e commerce deve indicare “ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti”, in modo chiaro, facilmente accessibile e aggiornato, informazioni quali: nome, denominazione o ragione sociale; il domicilio o la sede legale; possibili contatti come elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; numero di iscrizione al REA o al registro delle imprese, nonché partita IVA; gli estremi delle concessioni, licenze o autorizzazioni; indicazione chiara dei prezzi; indicazione delle attività consentite all’utente.
In base all’art. 21, la mancata indicazione sui siti e commerce delle informazioni è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 10.000,00.
A quanto detto si aggiungono ulteriori previsioni in tema di informativa. Ad esempio, quelle contenute:
– nell’art. 2250 comma 7 c.c. con riferimento alle società di capitali;
– nell’art. 35 del Decreto IVA D.P.R. 633/1972 secondo cui la partita IVA deve sempre essere pubblicata sull’home page di siti web (anche laddove i siti e commerce siano meramente pubblicitari – c.d. siti vetrina);
Inoltre il prestatore di servizi deve fornire ai clienti oltre all’e-mail (non necessariamente un numero di telefono) altre informazioni che consentano una comunicazione diretta ed efficace (CGCE decisione 16.10.2008, causa n. C-298/07).
Questi obblighi di informazione, determinando un certo modo di configurare il contenuto di siti e commerce, rientrano in tema di normativa siti web. La possibilità di conoscere tali previsioni è certamente opportuna per chi intenda aprire un sito e commerce e vendere on-line.
QUALI SONO LE PRESCRIZIONI SULLE COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE PER I SITI E COMMERCE
L’art. 2 del D.Lgs. 70/2003 definisce le comunicazioni commerciali come “tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione”.
In tema di normativa siti web e di e commerce come funziona il sistema di promozione delle comunicazioni pubblicitarie, è indicato agli artt. 8 e 9.
In base all’art. 8, le comunicazioni commerciali promosse da chi gestisce siti e commerce devono essere subito chiaramente identificabili come tali e, sin dal primo invio, devono contenere, in modo chiaro e inequivocabile, una specifica informativa diretta ad evidenziare il fatto che si tratti di comunicazione commerciale, la persona fisica o giuridica per conto del quale è inviata, le offerte promozionali di qualsiasi natura (es: sconti, premi, omaggi ecc.) e le condizioni di accesso, i concorsi o giochi promozionali e le relative condizioni di partecipazione.
L’art. 9 prevede che le comunicazioni commerciali non sollecitate (c.d. spamming) “devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni”. Restano peraltro salve, in quanto prevalenti, le specifiche discipline dettate dal Codice Privacy e dal Codice del Consumo.
COSA STABILISCE LA NORMATIVA CIVILISTICA SULLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA E LE VENDITE ON LINE
Certamente chi intende aprire un e commerce non può prescindere dal conoscere le regole riferibili alle vendite on line.
Il terzo punto in tema di contratto telematico e quindi anche di vendite on line è quello più articolato. La vendita su internet non sfugge certo alle generali regole civilistiche. Infatti ai contratti telematici, dottrina e la giurisprudenza riconoscono la disciplina dei contratti in generale contenuta nel Codice Civile agli artt. 1321-1469.
La legge sul commercio elettronico investe questioni giuridiche inerenti alla formazione e il perfezionamento di contratti conclusi a distanza, cioè tra parti non presenti fisicamente nello stesso luogo.
In ordine allo scambio di proposta e accettazione, anche per la vendita su internet, vale l’art. 1326 c.c. secondo cui “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”.
Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. La “conoscenza dell’accettazione” va intesa come conoscibilità: proposta, accettazione e loro revoche si considerano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.).
Nella vendita su internet, accertare che un soggetto sia effettivamente chi dichiari di essere, può rappresentare un problema. Chi si appresta a vendere on-line può non riuscire a verificare chi sia il singolo acquirente, ad esempio se sia un minore oppure no. A tale proposito va detto che, laddove non vi sia l’impiego di firme elettroniche, la questione dell’imputabilità delle dichiarazioni negoziali va risolta sul principio dell’affidamento che caratterizza tutta la contrattualistica telematica.
QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA L’OFFERTA AL PUBBLICO E L’INVITO AD OFFRIRE
Il perfezionamento del contratto di vendita on line potrà avvenire attraverso lo schema dell’offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) oppure tramite l’invito ad offrire. Per le vendite on line di prodotti esposti in alcune famose piattaforme web e siti e commerce è possibile riscontrare entrambe le modalità.
La differenza sta nel fatto che l’invito ad offrire non contiene tutti gli estremi essenziali (ad esempio, l’indicazione del prezzo può mancare, oppure a fronte di un prezzo indicativo si invita a fare un’offerta). Tale schema viene impiegato con l’intenzione di provocare offerte e non di effettuarne. Le vendite on line non sono istantaneamente concluse: ci sono diversi scambi di comunicazioni tra le parti e quindi l’efficacia dell’accettazione dipenderà da una ulteriore determinazione volontaria dell’offerente.
Al contrario, l’offerta al pubblico, che rappresenta la modalità più diffusa di conclusione delle vendite on line, oltre ad essere diretta ad un numero indefinito di soggetti, contiene tutti gli elementi necessari al sorgere del contratto: è a tutti gli effetti una proposta. Le vendite on line si concludono con la semplice dichiarazione di accettazione del destinatario.
L’offerta al pubblico avviene tramite il cosiddetto “point and click” o “tap-touch”, ovvero la selezione del “tasto negoziale virtuale” che va a sostituire le classiche modalità di conclusione dell’accordo e che rappresenta accettazione espressa del contratto nel suo complesso. Detto altrimenti, all’interno di siti e commerce, l’utente sceglie i beni o servizi di suo interesse inserendoli in un carrello virtuale. Per inviare l’ordine e manifestare la propria volontà di acquistare, l’utente deve selezionare un’icona, un tasto o una funzione analoga che devono riportare in modo leggibile le parole “ordine con obbligo di pagare” o espressioni simili.
COME SONO REGOLATE LE CLAUSOLE VESSATORIE NELLE VENDITE ON LINE
Le clausole vessatorie sono quelle clausole contrattuali che determinano un forte vantaggio per una parte contrattuale (il venditore) rispetto all’altra (l’acquirente) e per le quali la normativa generale impone una sottoscrizione specifica (cd doppia sottoscrizione).
Anche per i contratti telematici trova applicazione la disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c. In materia di e commerce come funziona il meccanismo della doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie resta oggetto di discussione.
Si registrano forti dubbi in relazione alla possibilità che la modalità point and click, impiegata per stipulare vendite on line, valga anche come specifica sottoscrizione di certe clausole. Detto in altri termini, pur essendo possibile effettuare un “espresso richiamo” in via telematica delle clausole vessatorie (mediante riempimento di una web form contenente diciture del tipo “accetto” o simili), diventa difficile affermare che tale presa di conoscenza e di specifica “approvazione” da parte dei clienti di siti e commerce sia assimilabile ad una vera e propria sottoscrizione.
Per ovviare tale problema, è stato ipotizzato il sistema di attribuire all’acquirente una user id ed una password previa registrazione dei dati personali ed anagrafici. In questo modo, costituendo l’attribuzione della user id e della password una forma embrionale di firma elettronica, sarebbe possibile far sottoscrivere le condizioni generali di contratto contenute nella web form mediante l’autenticazione del cliente, nonché, in aggiunta, l’accettazione delle clausole vessatorie attraverso separato form. Il meccanismo finirebbe con “l’equivalere” a una doppia sottoscrizione.
In conclusione, nelle vendite on line, il requisito della specifica approvazione per iscritto si tradurrebbe con l’autenticazione tramite username e password, in modo che l’utente possa registrarsi al sito e ricevere poi una mail di conferma.
Oltre a questo, vi è la necessità di esplicita accettazione delle clausole vessatorie con un secondo form specifico. Sono pertanto da ritenersi invalide quelle clausole vessatorie approvate con spunta ma senza la previa registrazione al sito da parte dell’utente. Si aggiunga, inoltre, che l’esistenza in rete di un testo contrattuale preordinato alla stipulazione di una vendita on line, deve comunque comportare la possibilità per il consumatore di riprodurre e memorizzare il testo negoziale stesso.
QUALI SONO LE ALTRE DISPOSIZIONI SULLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA E VENDITA ON LINE
Oltre alla disciplina generale del codice civile, per vendere on-line è necessario anche il rispetto di quella specificamente dettata per il commercio elettronico con il D.Lgs. 70/2003. Aprire un sito e commerce comporta saper fare riferimento alle disposizioni di legge sul commercio elettronico.
Nel corso di un contratto telematico sono previsti, infatti, una serie di obblighi informativi e operativi. In materia di e commerce come funziona il meccanismo di inoltro dell’ordine e di informazioni dirette alla conclusione del contratto, è indicato dagli artt. 12 e 13.
Tale disciplina prevede anzitutto delle esclusioni, vale a dire il decreto non trova applicazione per i:
- contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili diversi da quelli in materia di locazione;
- contratti che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l’esercizio di pubblici poteri;
- contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
- contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione;
- contratti conclusi esclusivamente tramite posta elettronica (art. 12 e 13).
Prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario, il prestatore deve fornire informazioni sui seguenti aspetti:
- fasi tecniche per la conclusione del contratto;
- modalità di archiviazione e di accesso;
- mezzi tecnici per la correzione degli errori;
- codici di condotta; lingue ulteriori all’italiano a disposizione;
- strumenti di composizione delle controversie.
Le condizioni generali di contratto devono essere messe a disposizione del destinatario in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione (download).
Una volta ricevuto l’ordine da parte del cliente, è necessario, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, inviare una ricevuta dell’ordine, contenente un riepilogo delle condizioni contrattuali, le informazioni essenziali sul bene o sul servizio, l’indicazione del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso e di come esercitarlo, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.
Opera, inoltre la c.d. “presunzione di conoscenza” nel senso che, nel comma 3 dell’art. 13, viene ulteriormente specificato che “l’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi “: si tratta di una scelta peculiare del nostro legislatore, che rimanda implicitamente agli schemi dell’art. 1335 c.c. prima ricordato.
In conclusione i titolari di siti di e commerce dovranno, quindi, predisporre la loro vendita on line in modo da consentire all’utente di avere piena consapevolezza del suo acquisto, sia nella fase precontrattuale (con i doveri di informazione previsti nell’art. 12) sia nella fase successiva all’inoltro dell’ordine.
QUAL È LA DISCIPLINA RIFERIBILE ALLE VENDITE ON LINE A TUTELA DEI CONSUMATORI
Richiamiamo brevemente b2b cosa significa e quale la differenza rispetto a b2c: se il primo sta per “business to business” e il secondo per “business to consumer”, dovrebbe essere chiaro che la disciplina del Codice del Consumo trovi applicazione soltanto in ordine al secondo tipo di rapporti.
Secondo le previsioni di legge sul commercio elettronico, qualunque utente che accede ad attività commerciali on line per scopi personali è qualificabile come consumatore. Più precisamente l’art. 2 del D.Lgs. 70/2003 definisce consumatore “qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. Aprire un sito e commerce impone saper far riferimento anche a tale disciplina.
Come prima conseguenza da accennare vi è che le condizioni generali di contratto pubblicate su siti e commerce saranno soggette alla rigorosa disciplina in materia di nullità delle clausole vessatorie contenuta negli artt. 33 e ss. Codice del Consumo.
I rapporti commerciali conclusi nella vendita on line con i consumatori sono regolati dalle norme in tema di contratti a distanza (artt. 49 e ss.).
La stipulazione di una vendita su internet, di fatto, avviene alla stregua di comunicazioni a distanza che consentono il perfezionamento dell’accordo senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore.
QUALI SONO GLI ULTERIORI OBBLIGHI DI INFORMATIVA PER I CONSUMATORI DEI SITI E COMMERCE NELLE VENDITE ONLINE
Prima della conclusione di una vendita su internet, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile alcune informazioni:
– identità e indirizzo del professionista;
– caratteristiche del bene o del servizio;
– prezzo del bene o del servizio, con separata indicazione dei costi delle imposte;
– modalità di pagamento e consegna;
– la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi;
– il diritto di recesso e modalità di esecuzione dello stesso;
– durata della validità dell’offerta e del prezzo;
– durata minima del contratto ad esecuzione continuata o periodica;
– riferimento alle norme del Codice del Consumo.
Le informazioni devono essere fornite “in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato” e “nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili” (art. 51 Codice del Consumo). Pertanto in tema di normativa siti web, non sembra essere sufficiente la messa a disposizione di tali informazioni su una pagina, alla quale il cliente può accedere selezionando un link. Al consumatore deve essere data la possibilità di memorizzazione e riproduzione (tramite ad es. download) di tali informazioni.
Oltre a quanto detto, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto di vendita on line, devono essergli forniti anche l’indirizzo a cui rivolgere eventuali reclami e le informazioni sui servizi di assistenza e garanzie. Sui siti e commerce devono poi essere indicati “in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati” (art.51).
COME FUNZIONA IL DIRITTO DI RECESSO PER LE VENDITA ON LINE SUI SITI E COMMERCE
Il consumatore ha diritto di recedere (art. 52 del Codice del Consumo) senza alcuna penalità e senza dover specificarne il motivo. Fatti salvi i casi di esclusione del diritto di recesso (indicati all’art.59), il consumatore può esercitarlo entro 14 giorni che decorrono:
1) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
2) nel caso di contratti di vendita on line, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni.
Come visto, rientra tra gli obblighi di informativa sui siti e commerce esplicitare le modalità di recesso, restituzione del prodotto/servizio e rimborso del denaro.
Qualora non fossero adempiuti tali obblighi, i termini del diritto di recesso si estendono a 12 mesi e 14 giorni dalla ricezione del bene/stipula del contratto (art.53).
L’esercizio del diritto avviene tramite comunicazione della esplicita volontà di recedere (art.54) mediante apposito modulo o mediante qualsiasi altra comunicazione idonea.
Nei siti e commerce è necessario specificare espressamente le modalità di esercizio del diritto stesso, ma il consumatore non è vincolato ad esse.
La manifestazione di avvalersi del recesso può essere effettuata mediante modalità tradizionali (ad es. lettera raccomandata) o mediante comunicazioni elettroniche. In particolare, il professionista può prevedere la compilazione elettronica del modulo per l’esercizio del diritto di recesso (si tratta di un modello allegato al Codice del consumo) o prevedere tale comunicazione mediante altre forme, come ad esempio tramite la compilazione di apposito form predisposto all’interno degli stessi siti e commerce.
Il professionista è tenuto a fornire al consumatore, su un supporto durevole, la conferma del ricevimento della comunicazione con cui è stato esercitato il recesso. Il valido esercizio del diritto comporta la risoluzione dello stesso contratto di vendita on line (art. 55 Codice del Consumo), ma al contempo determina l’insorgere di specifiche obbligazioni in capo a ciascuna parte.
Il consumatore ha l’obbligo di restituire il bene in caso di vendita on line (art. 57) entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di esercitare il diritto di recesso. I costi per la restituzione sono a carico del consumatore, salvo che non vi sia stata diversa pattuizione e purché il consumatore sia stato informato di tali costi prima della conclusione del contratto. Il professionista, dal canto suo, è tenuto al rimborso del pagamento ricevuto entro 14 giorni decorrenti dal momento in cui è informato della decisione del consumatore di esercitare tale diritto. Può, tuttavia, trattenere il rimborso fino al momento in cui non abbia ricevuto i beni o finché il consumatore non dimostri di averli spediti (art.56).
Per tutte le controversie civili relative alla conclusione di contratti a distanza è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Tale competenza è inderogabile e non può quindi essere modificata neppure con l’accettazione del consumatore.
COME VIENE TUTELATA LA PRIVACY NELLE VENDITE ON LINE
Chi intende aprire un sito e commerce dovrà considerare anche le regole in materia di protezione dei dati personali. Il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR in inglese General Data Protection Regulation), ha portato a un nuovo livello di trasparenza nell’approccio delle aziende rispetto ai processi di trattamento dei dati personali. In estrema sintesi, l’impresa che si avvicinerà al commercio elettronico dovrà forzatamente, come è ovvio, trattare dei dati. In tal senso si troverà di fronte a una serie di obblighi. In tema di normativa siti web, i siti e commerce devono presentare (in genere linkati a piè pagina così da risultare facilmente accessibili):
1) una privacy policy, per spiegare come sono trattati i dati personali degli utenti, altrimenti detta “informativa sulla privacy” o “informativa sul trattamento dei dati personali”
2) una cookie policy, per descrivere le tipologie di cookie utilizzati (ad esempio tecnici, statistici e/o di profilazione).
Nella “informativa sulla privacy” sono indicati quali dati personali sono trattati, a che scopo (ad esempio il fatto di chiarire che l’email del consumatore può essere usata per inviare comunicazioni pubblicitarie) e come sono protetti. In concreto, l’obbligo di informativa nell’ambito del commercio elettronico viene adempiuto prevedendo un’area del sito che è dedicata, appunto, ad illustrare al soggetto gli aspetti relativi al trattamento dei suoi dati da parte del titolare. Quindi la policy sulla privacy dovrebbe essere facilmente accessibile agli utenti di siti e commerce e formulata in un linguaggio chiaro e semplice.
A seguito della presa visione dell’informativa da parte dell’interessato, si passa all’acquisizione del consenso mediante la firma di un modulo. Ovviamente dovranno essere indicate anche l’identità del titolare del trattamento (di solito lo stesso titolare del sito/applicazione), quindi la ragione sociale, sede legale e email di contatto. Tutte informazioni che, come visto, dovrebbero comunque essere già presenti sui siti e commerce.
Aprire e commerce significa anche prestare attenzione alla Direttiva ePrivacy (direttiva 2009/136/CE altresì nota come “Cookie Law“).
La direttiva sui cookie prevede in sostanza che i visitatori di siti e commerce vengano informati sull’uso di cookie in una forma comprensibile e semplice e per la cui memorizzazione è necessario l’esplicito consenso degli utenti. Secondo la direttiva, i cookie che possono essere inseriti senza chiedere il consenso sono solo quelli necessari per motivi tecnici: ad esempio per implementare un servizio desiderato dall’utente. La Cookie Law obbliga a mostrare sul sito un’informativa di primo livello, il cosiddetto “cookie banner”, che informi l’utente della presenza di tali cookie alla prima visita della pagina web. Nei siti e commerce deve poi sempre essere integrato un link che rinvia a una pagina di approfondimento, dove si spiega chiaramente che cosa sono i cookie e quali vengano utilizzati. Tale pagina di approfondimento contiene l’informativa estesa che, oltre a spiegare quanto appena citato, permette all’utente di negare il consenso all’uso dei cookie. In Italia la legge che obbliga i gestori di siti e commerce a fare uso di cookie è in vigore dal 1 giugno 2012 con decreto legislativo 69/2012 e 70/2012.
QUALI ADEMPIMENTI BUROCRATICI SONO NECESSARI PER APRIRE SITO E-COMMERCE
Il decreto legislativo n.70 del 9 aprile 2003 stabilisce all’art. 6 che “l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva”, fatti salvi però i requisiti professionali necessari per lo svolgimento di attività specifiche. Infatti, la vendita on line può essere sia di tipo professionale che di tipo occasionale.
Per vendita on line occasionale si intende un’attività commerciale non organizzata e non effettuata con regolarità e continuativamente nel tempo. Si pensi ad esempio ai rapporti c2c. Questa forma recente di commercio elettronico è sempre più popolare grazie ai numerosi siti che gestiscono aste e annunci online, dove compratori e venditori si incontrano per prendere parte a un’asta che può riguardare qualsiasi tipo di prodotto.
Il sito che permette questo scambio tra consumatori finali, in assoluto più noto è eBay. Sul sito vi è anche una sezione dedicata agli annunci che prevede lo scambio di prodotti fra consumatori.
Di per sé, quindi, tale attività non necessita di aprire siti e commerce dedicati e non presuppone la pubblicazione di cataloghi.
Altro invece sarebbe l’apertura di un negozio virtuale all’interno di tali piattaforme web. Le vendite on line per professione sono quelle esercitate ad esempio da un “prestatore stabilito”. Ossia “il prestatore che esercita effettivamente un’attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato” (art.2).
SERVE UNA PARTITA IVA PER APRIRE UN SITO E COMMERCE?
Ogni soggetto che svolge abitualmente un’attività economica e che crea un’organizzazione definita e stabile è obbligato a richiedere all’Agenzia delle Entrate l’apertura di una propria partita Iva. Quindi, posto che i siti e commerce sono nella maggior parte dei casi riferibili a veri e propri negozi on-line, aprire un sito e commerce richiede la partita Iva (si ricorda che ai sensi dell’art.7 del decreto, tra le informazioni generali obbligatorie che devono comparire sui siti e commerce vi è proprio tale l’indicazione).
Ad ogni partita IVA è associato un codice attività, ossia un codice che permette di individuare l’attività economica svolta da ogni soggetto. Per le attività compiute attraverso siti e commerce si tratta del codice Atecofin 47.91.10, che identifica il “commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotti effettuato via internet”. Occorre comunque comunicare all’Agenzia delle Entrate l’Internet service provider (Isp) di riferimento, un indirizzo di posta elettronica, i recapiti telefonici e l’URL dedicato alla vendita on line, classificato come proprio se la vendita si svolge su un sito web di proprietà, oppure classificato come ospitante se la vendita si svolge su marketplace come Amazon o eBay.
QUAL È IL COSTO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
Per aprire un sito e commerce, contestualmente alla partita Iva, deve essere effettuata l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di competenza. Il costo iscrizione alla Camera di Commercio è variabile (comprende varie voci quali: il diritto camerale annuale, i diritti di segreteria, i bolli, il costo della PEC, il costo della firma digitale e degli oneri annuali).
QUALI ALTRI ADEMPIMENTI BUROCRATICI SONO NECESSARI PER APRIRE SITO E COMMERCE
Altro adempimento è quello che riguarda la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), indicante il settore merceologico di vendita on line e l’attestazione di possesso dei requisiti morali e professionali, da depositare presso lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune fiscale di appartenenza.
Altri adempimenti nell’aprire e commerce sono quelli previdenziali e assicurativi. I gestori di siti e commerce sono tenuti all’iscrizione alla gestione commercianti dell’Inps e la denuncia di iscrizione (o di esercizio) presso l’Inail.
Gli adempimenti fin qui richiamati possono essere assolti attraverso un’unica pratica informatica “Comunicazione Unica d’Impresa”, ovvero un insieme di file costituito da un modello riassuntivo (contenente i dati del richiedente, l’oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti), e da uno o più dei seguenti modelli:
- modello per il Registro Imprese;
- modello per l’Agenzia delle Entrate;
- modello per l’INPS; modello per l’INAIL;
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive).
Nel caso in cui si intenda aprire un sito e commerce nella prospettiva di effettuare vendite on line anche in altri Paesi dell’Unione europea, scatta l’obbligo di iscrizione alla Vat information exchange system (Vies). La richiesta di iscrizione alla banca dati Vies può avvenire contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita IVA, indicando gli estremi dell’ipotetico volume d’affari nel mercato intracomunitario.
Per una consulenza in un caso concreto, lo Studio Legale Berti e Toninelli si trova in Piazza Garibaldi n. 5 , Pistoia. Offriamo assistenza e consulenza in tutta Italia, in particolare a Pistoia, Prato, Firenze, Lucca ed in tutta Italia. Per contattarci, potete utilizzare questo link.
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