Avvocato per Amministrazione di Sostegno a Pistoia

La legge n. 6/2004 ha introdotto in Italia l’istituto della amministrazione di sostegno, per la tutela dei soggetti infermi o menomati psico-fisici, e più in generale soggetti più fragili, che non siano in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi, anche temporaneamente.

Scopo di detta legge è di affiancare alla persona in difficoltà, un familiare o un professionista che aiuti loro nella interazione con enti pubblici e privati.

I beneficiari che possono accedere alla amministrazione di sostegno sono, ad esempio, soggetti affetti da demenza senile o arteriosclerosi diffusa, da paranoia acuta, depressione grave, i soggetti ciechi, sordomuti,  carcerati, neoimmigrati a disagio, affetti da sindrome di Down, soggetti spiccatamente propensi per il consumo di stupefacenti o alcolici, al gioco d’azzardo, prodighi.

Quando genitori e parenti non hanno la possibilità o la volontà di assistere questi soggetti “deboli” (o semplicemente non esiste alcun parente o genitore) il Tribunale provvede a nominare un soggetto esterno alla famiglia, che sia dotato di quelle capacità umane e professionali ad accompagnare il beneficiario nella gestione della propria quotidianità, nelle relazioni interpersonali, ma anche in atti di amministrazione straordinaria particolarmente complessi, quali la compravendita o la locazione di un immobile, l’affitto d’azienda o l’azione in giudizio.

Lo Studio offre assistenza e consulenza sia per gli atti che l’amministratore di sostegno deve presentare al Giudice Tutelare, sia nella redazione del ricorso per la nomina dell’amministratore, qualora il beneficiario ne sia sprovvisto.

Lo Studio opera nella zona di Pistoia, provincia e limitrofi.

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