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La separazione consensuale con figli minorenni

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La separazione consensuale con i figli minorenni

Se da un lato il procedimento di separazione “sospende” alcuni degli obblighi reciproci tra i coniugi, ciò non può dirsi per quanto riguarda gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli, soprattutto se minorenni (art. 315 bis cod. civ.).

Posto che la presenza di un figlio minorenne prelude la possibilità della separazione avanti all’ufficiale di stato civile di cui all’art.12 del d.l. 132/2014, un procedimento meno traumatico per i figli minorenni è la separazione consensuale. Peraltro, la recente riforma cd Cartabia ha velocizzato (almeno sulla carta) il procedimento di separazione consensuale, prevedendo la possibilità di celebrare la “prima udienza” (cd presidenziale) anche in forma cartolare ed in assenza delle parti.

Orbene, alla separazione consensuale con figli minorenni si può giungere in due modi:

  • Quando la separazione nasce consensuale: prima del processo, i coniugi trovano un accordo sulle condizioni di separazione con i figli e tra di loro.
  • Quando la separazione nasce giudiziale, ma in pendenza del processo i coniugi riescono ad accordarsi.

Condizione per chiedere la separazione consensuale è che i separandi siano capaci di addivenire ad un accordo non solo sulle condizioni economiche (assegno di mantenimento, assegnazione della casa familiare…) ma soprattutto sul rapporto con la prole.

In cosa consiste l’accordo di separazione consensuale in presenza di figli? In sintesi, i punti sui quali i separandi devono trovare un accordo sono:

  • le condizioni di affidamento del figlio,
  • la collocazione del figlio presso un genitore,
  • il diritto di visita dell’altro genitore,
  • le condizioni del mantenimento economico a favore del figlio da parte del genitore non convivente.
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Quali sono le condizioni della separazione consensuale con i figli minorenni

L’affidamento (art. 337 ter cod. civ.) è l’istituto che determina le modalità con cui ciascun genitore esercita sul figlio la propria responsabilità genitoriale. Può essere congiunto (quando le decisioni sulla vita del figlio sono adottate da entrambe i genitori), esclusivo (art. 337 quater cod. civ., quando le decisioni ordinarie vengono prese da un solo genitore) o super esclusivo (quando ad un solo genitore sono demandate anche le decisioni più importanti sulla vita del figlio)

La collocazione stabilisce, a prescindere dall’affidamento, con quale genitore il figlio vive prevalentemente, salvo il diritto di visita dell’altro. Dalla decisione sul collocamento discende sia l’assegnazione della casa familiare, che viene appunto assegnata al genitore “collocatario” (cioè presso cui il minore stabilisce la residenza prevalente) e l’obbligo del mantenimento, a carico del genitore non collocatario.

L’accordo di separazione consensuale con figli deve essere sottoposto al vaglio del pubblico ministero e del giudice. L’esito del controllo può essere:

  • Il giudice può ordinare alle parti di modificare l’accordo di separazione consensuale se l’interesse dei figli non è sufficientemente tutelato. Nel caso in cui, nonostante la modifica, permanga il conflitto, il giudice può rigettare il ricorso.
  • Qualora l’accordo di separazione consensuale sia compatibile con l’interesse dei figli, il giudice omologa il ricorso.

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