Risarcimento incidente stradale:
secondo uno studio Istat pubblicato nel 2019 , nel 2018 in Italia ci sono stati 172.553 casi di risarcimento da incidente stradale con danni fisici a persone, che hanno provocato 3.334 morti e 242.919 feriti, soprattutto a danno di pedoni e ciclomotoristi.
Prima di affrontare le modalità per ottenere un risarcimento incidente stradale, occorre fare una piccola premessa.
Cagionare un sinistro stradale con danni alle persone determina l’avvio di un procedimento stragiudiziale e/o giudiziale, finalizzato ad ottenerne il risarcimento.
Non solo. In alcuni casi, il responsabile potrebbe incorrere anche in una sanzione penale. Infatti nel 2016 sono stati introdotti nel codice penale due reati commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Si tratta dei reati di omicidio stradale (art. 589 bis del codice penale), che sanziona con la reclusione da due a sette anni chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona e di lesioni stradali gravi e gravissime (art. 590 bis del codice penale), che punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni chi cagiona ad altri e per sua colpa, una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se ricorrono particolari circostanze (ad esempio se il conducente è sotto l’effetto di alcol o stupefacenti o se viola alcune disposizioni del codice della strada).
Se dal sinistro stradale derivano per il danneggiato lesioni lievi e lievissime, la norma di riferimento è l’art. 590 codice penale, che sanziona con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00 chi cagiona ad altri una lesione personale.
Ad oggi, solamente per quest’ultimo reato si procede se il danneggiato presenta denuncia/querela, mentre i primi due (omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime) si procede d’ufficio. È tuttavia in esame al Parlamento un disegno di legge che, se approvato, condizionerà il procedimento penale per l’art. 590 bis codice penale a querela di parte. Questo al fine di velocizzare le procedure di risarcimento incidente stradale anche nei casi più gravi.
In questo articolo non ci soffermiamo oltre sulla responsabilità penale derivante da sinistro stradale, ma affrontiamo solamente l’aspetto risarcitorio del recupero danni incidenti stradali.
Gli argomenti trattati sono:
- Risarcimento danno da incidente stradale: procedura stragiudiziale o giudiziale?
- Risarcimento incidente stradale: casistica
- Indennizzo diretto per il risarcimento incidente stradale: presupposti
- Indennizzo diretto per risarcimento incidente stradale: procedimento
- La richiesta di rimborso assicurazione per incidente e l’indennizzo diretto
- Indennizzo diretto: quando riparare il veicolo danneggiato?
- Procedimento ordinario: risarcimento causato da veicolo identificato e assicurato
- Casi esclusi dal procedimento ordinario
- Procedimento ordinario di risarcimento incidente stradale: la denuncia
- La richiesta di indennizzo incidente stradale nel procedimento ordinario
- Procedimento ordinario: quando si può riparare il veicolo?
- L’azione diretta di risarcimento incidente stradale
- Risarcimento diretto o ordinario, quali differenze?
- Risarcimento causato da auto con targa straniera.
- Indennizzo diretto e risarcimento incidente stradale per i danni al terzo trasportato
- Risarcimento incidente stradale causato da veicolo non identificato
- Esempi di risarcimento causato da veicolo non identificato
- Procedimento per risarcimento causato da veicolo non identificato
- Risarcimento incidente stradale causato da veicolo non assicurato
- Procedimento per il risarcimento incidente stradale causato da veicolo non assicurato
- Altri casi coperti dal FGVS per il risarcimento incidente stradale
- Calcolo risarcimento della incapacità lavorativa specifica
- Calcolo risarcimento del danno biologico
- Danni fisici da inabilità temporanea: calcolo risarcimento
- Calcolo risarcimento danni fisici da invalidità permanente
- Calcolo risarcimento per danno morale e danno esistenziale
- Riepilogo: tabella risarcimenti incidenti stradali
- Calcolo rimborso assicurazione per incidente
- Riepilogo calcolo rimborso assicurazione incidente stradale
RISARCIMENTO DANNO DA INCIDENTE STRADALE: PROCEDURA STRAGIUDIZIALE O GIUDIZIALE?
In generale, per richiedere e ottenere un risarcimento incidente stradale, sono possibili tre strade:
- Rimborsi incidenti stradali in via stragiudiziale, cioè al di fuori di un processo,
- Risarcimenti incidenti stradali in via giudiziale in un processo civile,
- Risarcimenti incidenti stradali in via giudiziale in un processo penale.
Il modo più agevole, più veloce e più economico per ottenere i rimborsi incidenti stradali è stragiudizialmente, cioè senza la necessità di adire un Giudice (stragiudiziale significa appunto senza dovere ricorrere ad un “giudizio”). In genere, risarcimenti incidenti stradali vengono liquidati ed erogati direttamente dalla compagnia assicurativa che, valutata la richiesta da parte del danneggiato (o di un suo delegato) elabora una proposta conciliativa. Se questa viene ritenuta adeguata dal danneggiato, il procedimento di rimborso incidente stradale si chiude con il pagamento.
Se invece la compagnia assicurativa non ritiene di offrire alcuna somma di denaro a titolo di indennizzo incidente stradale, oppure se il rimborso incidente stradale offerto viene valutato non adeguato dal danneggiato, l’unico modo per ottenere un risarcimento incidente stradale è quello di adire le vie giudiziali.
Lo si può fare, a seconda dei casi, in un procedimento civile oppure in un procedimento penale.
Qualora le trattative stragiudiziali siano naufragate, è opportuno iniziare subito un processo avanti al giudice civile. Se tuttavia il sinistro stradale comporta responsabilità penali, il processo civile per il risarcimento incidente stradale verrà sospeso, in attesa delle determinazioni del giudice penale.
Infatti, se il responsabile del sinistro ha commesso uno dei reati previsti agli articoli 589 bis, 590 e 590 bis del codice penale, a suo carico viene celebrato un procedimento penale.
Proprio all’interno del processo penale, il danneggiato può richiedere il risarcimento incidente stradale. In alternativa, può attendere la fine del processo penale e successivamente richiedere il rimborso incidente stradale ad un giudice civile.
Se il danneggiato sceglie di chiedere il risarcimento incidente stradale nel processo penale, deve nominare un difensore di fiducia e costituirsi parte civile, richiedendo in seguito l’intervento dell’assicurazione dell’imputato in qualità di responsabile civile. Questi è il soggetto co-obbligato in solido con l’imputato ai rimborsi incidenti stradali.
L’assicurazione, in quanto responsabile civile, non è obbligata a partecipare al processo solo per il fatto di essere stata citata. D’altra parte potrebbe intervenire volontariamente nel processo penale per il risarcimento incidente stradale, cioè anche in assenza della chiamata.
Il giudice penale, all’esito del processo, si pronuncia anche sulla richiesta di rimborso incidente stradale avanzata dalla parte civile. Tuttavia, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del risarcimento incidente stradale, il giudice pronuncia condanna generica e rimette le parti avanti al giudice civile, liquidando altresì una provvisionale, cioè una parte del risarcimento danno incidente stradale, per la quale ritiene raggiunta la prova.
Per la parte rimanente del risarcimento incidente stradale, il danneggiato dovrà aprire un ulteriore processo avanti al giudice civile, a meno che riesca ad accordarsi con l’assicurazione in via stragiudiziale, forte, questa volta, di una sentenza favorevole del giudice penale.
RISARCIMENTO INCIDENTE STRADALE: CASISTICA
Occorre anche considerare che l’iter per ottenere i rimborsi incidenti stradali è diverso e può essere più o meno difficoltoso, a seconda dei casi:
– Risarcimenti incidenti stradali per i quali è previsto l’indennizzo diretto,
– Risarcimenti incidenti stradali se il veicolo danneggiante è stato identificato e risulta coperto da assicurazione, per i quali non è previsto l’indennizzo diretto (procedimento ordinario),
– Rimborsi incidenti stradali se il veicolo danneggiante non è stato identificato,
– Risarcimenti incidenti stradali se il veicolo danneggiante è stato identificato, ma non risulta coperto da assicurazione,
– Rimborsi incidenti stradali in altre ipotesi.
INDENNIZZO DIRETTO PER IL RISARCIMENTO INCIDENTE STRADALE: PRESUPPOSTI
Secondo l’art. 149 del codice delle assicurazioni private, in caso di sinistro tra due veicoli identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento incidente stradale all’assicuratore che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
Si tratta del cosiddetto procedimento per “risarcimento diretto” (regolato dal DPR 254/2006), che consente di ottenere rapidamente il risarcimento incidenti stradali dalla propria compagnia assicurativa e non da quella del danneggiante. Per essere precisi, il risarcimento incidente stradale viene solo anticipato dall’assicuratore del danneggiato, il quale successivamente richiede all’assicurazione del responsabile un rimborso quantificato sulla base di un meccanismo di compensazione forfettaria.
Del procedimento di indennizzo diretto per ottenere il risarcimento incidente stradale, parleremo nel paragrafo successivo. Prima ci soffermiamo sui presupposti e sull’oggetto.
Quali sono i presupposti?
– Il richiedente non deve essere totalmente responsabile del sinistro.
– Il sinistro consiste in una “collisione” occorsa in territorio italiano. Sono esclusi i sinistri “da turbativa” cioè senza uno scontro tra i veicoli (ad esempio nel caso in cui un veicolo taglia la strada ad un altro che perde il controllo e urta un palo della luce) e quelli avvenuti all’estero.
– I veicoli coinvolti sono quelli a motore, immatricolati in Italia, identificati (i ciclomotori devono avere la “nuova targa”) e assicurati. Possono essere anche più di due, ma a condizione che i conducenti degli altri veicoli coinvolti (oltre cioè a quello di chi richiede il risarcimento incidente stradale e a quello nei cui confronti è richiesto) non siano responsabili. Di contro, non possono avvalersi dell’indennizzo diretto per i rimborsi assicurativi incidenti stradali i veicoli non a motore (es. biciclette), quelli immatricolati all’estero, non identificati o non assicurati. Sono esclusi anche i veicoli speciali e le macchine agricole.
– Le compagnie assicurative devono avere aderito alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD).
– Il danno fisico incidente stradale è di lieve entità. Per essere più precisi, è contenuto nelle “microlesioni”, ovverosia è pari o inferiore alla soglia del 9% di invalidità permanente.
Per quali danni è possibile ottenere il risarcimento incidente stradale con indennizzo diretto?
– risarcimento incidente stradale per il danno materiale occorso al veicolo e in genere alle cose trasportate, di proprietà dell’assicurato.
– risarcimento incidente stradale per il danno fisico incidente stradale subito dal conducente non responsabile, ma solo se di lieve entità. Per essere più precisi, il risarcimento danni fisici da incidente stradale è possibile se rientra nelle cosiddette “microlesioni”, che si risolvono in una percentuale di danno biologico permanente inferiore al 9%.
Quali danni sono invece esclusi dalla procedura di risarcimento diretto?
– risarcimento danni fisici da incidente stradale inquadrabile nelle “macrolesioni”, che si risolvono in un danno biologico pari o superiore al 10%.
– risarcimento incidente stradale per la morte dell’assicurato.
– rimborso assicurazione incidente stradale per i danni materiali subiti dal terzo trasportato.
– risarcimento danni fisici da incidente stradale patiti dal terzo trasportato.
INDENNIZZO DIRETTO PER RISARCIMENTO INCIDENTE STRADALE: PROCEDIMENTO
L’indennizzo diretto è quel procedimento che consente al danneggiato di richiedere il risarcimento alla propria assicurazione (e non a quella del responsabile civile), abbreviando i tempi di risarcimento incidente stradale.
Legittimato ad avviare la procedura in esame è il danneggiato: l’assicurato o il conducente del veicolo. I terzi trasportati devono invece ricorrere alla diversa procedura ex art. 141 codice assicurazioni.
Se ricorrono i presupposti esaminati, si tratta di un percorso alternativo: è possibile scegliere tra il procedimento ordinario nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, oppure richiedere il rimborso assicurativo per incidente stradale attraverso l’iter che stiamo per esaminare.
Tuttavia, per prassi le compagnie assicurative invitano ad avvalersi della procedura semplificata, almeno nella fase stragiudiziale, per il rimborso assicurativo per incidente stradale. Il danneggiato può quindi vedersi arrivare dall’assicuratore una raccomandata dove viene invitato a richiedere il risarcimento del danno fisico alla propria compagna assicurativa ex art. 149 codice assicurazioni.
L’assicuratore del danneggiato, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, liquida i risarcimenti danni incidenti stradali per conto dell’assicuratore del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le compagnie.
LA RICHIESTA DI RIMBORSO ASSICURAZIONE PER INCIDENTE E L’INDENNIZZO DIRETTO
La possibilità di ricorrere all’indennizzo diretto al fine di ottenere celermente il risarcimento incidente stradale, dipende in parte dalla dinamica del sinistro. Nell’immediatezza dell’incidente è quindi consigliabile ottenere una ricostruzione documentata con il modello CAI sottoscritto dai conducenti oppure con il verbale delle forze dell’ordine eventualmente intervenute.
La denuncia/richiesta di risarcimento danno incidente stradale (o lettera di intervento) contiene (art. 6 del DPR 254/2006):
• i dati del danneggiato, dei soggetti coinvolti, dei testimoni.
• I dati dei veicoli coinvolti e gli estremi delle polizze assicurative.
• l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di Polizia.
• la descrizione del sinistro e dei danni. Nei casi di risarcimento danni fisici da incidente stradale (che, si ricorda, devono essere contenuti nel limite di 9% di invalidità permanente), occorre indicare l’età, l’attività e il reddito del danneggiato e l’entità delle lesioni subite.
• l’indicazione di dove e quando (almeno cinque giorni) le cose danneggiate sono poste a disposizione del perito per l’esame.
• Eventuali allegati. Allegare il modello CAI sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro, consente di accorciare i tempi del risarcimento per i danni materiali e i danni fisici da incidente stradale. Nei casi di risarcimento danni fisici sinistro stradale, occorre allegare la relativa documentazione. Se la certificazione medica comprovante il danno è incompleta (ad esempio perché il ferito non è ancora guarito), è necessario integrarla in un secondo momento per ottenere la liquidazione del complessivo risarcimento danni fisici da incidente stradale.
La richiesta viene trasmessa mediante raccomandata o pec al proprio assicuratore (e per conoscenza all’assicuratore del danneggiante, che verifica la copertura assicurativa) che entro sessanta giorni (novanta se vengono denunciati danni fisici da incidente stradale) svolge la sua “istruttoria”, ricerca ulteriori documenti e incarica un perito di stimare i danni alle cose e i danni fisici incidente stradale. Se viene compilato e inviato il CAI sottoscritto dai conducenti, il termine per accertare i danni materiali e i danni fisici da incidente stradale, è di trenta giorni (anziché sessanta).
Completata l’istruttoria oppure decorso il termine, l’assicuratore comunica una congrua e motivata offerta per il risarcimento, oppure i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta.
Nel primo caso, l’assicuratore corrisponde il risarcimento incidente stradale sia se il danneggiato accetti la somma, sia se non la accetti o non risponda (nei due ultimi casi la somma viene versata come anticipo della liquidazione definitiva del risarcimento incidente stradale).
Nel caso in cui il danneggiato non ottenga un adeguato risarcimento danni fisici da incidente stradale e un congruo indennizzo per i danni materiali in via “stragiudiziale”, deve adire le vie legali mediante la c.d. “azione diretta” nei confronti della propria assicurazione, a condizione che:
– il sinistro si sia verificato entro la scadenza della polizza assicurativa che copre il veicolo del danneggiato. Si precisa che anche il veicolo del danneggiante deve essere coperto da polizza assicurativa al momento del sinistro, altrimenti non è possibile ricorrere alla procedura di indennizzo diretto.
– sia decorso il termine (30, 60 o 90 giorni) per l’istruttoria dell’assicurazione del danneggiato, oppure che quest’ultima abbia comunque risposto alla richiesta di risarcimento incidente stradale.
INDENNIZZO DIRETTO: QUANDO RIPARARE IL VEICOLO DANNEGGIATO?
È necessario attendere la liquidazione del risarcimento prima di fare riparare il veicolo danneggiato? Posto che il danneggiato ha diritto al risarcimento danni incidenti stradali anche se non intende accomodare il veicolo, questi può procedere alla riparazione:
• dopo che il perito ha svolto le operazioni o comunque dopo il termine (60 o 30 giorni) previsto per l’istruttoria dell’assicurazione (se il veicolo è stato messo a disposizione per almeno cinque giorni).
• immediatamente dopo il sinistro e senza mettere il veicolo a disposizione del perito, ma allegando alla richiesta di risarcimento incidente stradale le fatture della riparazione.
In quest’ultimo caso, l’impresa di autoriparazione può proporre al danneggiato due servizi: la delega di pagamento (se convenzionata con l’assicuratore) o la cessione del credito. Di tali servizi parliamo al paragrafo Procedimento ordinario: quando si può riparare il veicolo?
PROCEDIMENTO ORDINARIO: RISARCIMENTO CAUSATO DA VEICOLO IDENTIFICATO E ASSICURATO
Esaminiamo qui il procedimento ordinario di risarcimento incidente stradale, applicabile alle ipotesi che non rientrano nel meccanismo dell’indennizzo diretto (si veda paragrafo Indennizzo diretto per il risarcimento incidente stradale: presupposti).
L’art. 2043 codice civile disciplina in via generale l’obbligo di risarcire un danno da parte di chi lo cagiona. Più specificatamente, nel caso di recupero danni incidenti stradali, si fa riferimento all’art. 2054 codice civile, secondo cui il conducente di un veicolo e il proprietario sono di norma obbligati “in solido” al rimborso incidente stradale, a meno che dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nell’ambito del risarcimento incidente stradale la legge prevede che l’onere della prova liberatoria gravi sul danneggiante e sull’obbligato in solido.
L’art. 122 codice delle assicurazioni private e l’art. 193 codice della strada vietano i porre in circolazione i veicoli a motore senza guida di rotaie, su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, non coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 codice civile e dall’art. 91 codice della strada. La legge impone di guidare muniti di copertura assicurativa, per garantire ai soggetti coinvolti in sinistri un recupero danni incidenti stradali anche nel caso in cui il proprietario e/o conducente non abbiano le capacità economiche per pagare l’intero danno patrimoniale sinistro stradale.
Cosa copre il risarcimento incidente stradale offerto dall’assicurazione? In linea di massima tutti i danni subiti dal danneggiato, entro il massimale previsto dal contratto. Sono poi possibili casi “particolari” previsti per legge, ad esempio:
– l’indennizzo incidente stradale dei danni alla persona causati ai soggetti trasportati sia a titolo di cortesia che professionale, anche a bordo del veicolo del responsabile e anche per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo norme stabilite dalle relative legislazioni.
– il risarcimento incidente stradale anche il caso di sinistro senza scontro tra veicoli, ad esempio quando Tizio per imprudenza omette di dare precedenza a Caio, che per evitare lo scontro con questi, urta un palo della luce.
– il risarcimento incidente stradale dei danni alle persone e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada (art. 142 ter d.lgs. 209/2005).
– Il risarcimento dopo incidente stradale causato da guidatore sotto l’effetto di alcol o stupefacenti.
– L’indennizzo incidente stradale causato da guidatore senza patente.
CASI ESCLUSI DAL PROCEDIMENTO ORDINARIO
L’assicurazione non interviene per il danno patrimoniale incidente stradale dei danni subiti dallo stesso guidatore responsabile del sinistro, né dal proprietario del veicolo, né dai loro parenti.
L’assicurazione RCA del responsabile non è tenuta al risarcimento incidente stradale nei casi di:
– Danno patrimoniale sinistro stradale causato da veicolo non identificato,
– Indennizzo incidente stradale causato da veicolo non assicurato,
– Danno patrimoniale sinistro stradale in caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, che ad esempio abbia denunciato il furto del veicolo con cui è stato causato l’incidente,
– Risarcimento dopo incidente stradale causato da veicolo assicurato con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa,
– Recupero danni incidenti stradali causati da veicoli spediti in Italia da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo,
– Risarcimento dopo incidente stradale causato da veicoli esteri con targa non corrispondente allo stesso veicolo.
In questi casi il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS) di cui parleremo in seguito.
PROCEDIMENTO ORDINARIO DI RISARCIMENTO INCIDENTE STRADALE: LA DENUNCIA
Nell’immediatezza dell’incidente, è opportuno che il danneggiato raccolga i dati del responsabile, della vettura ed eventualmente dei testimoni.
Riempire il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI) non è necessario, ma opportuno, poiché può ridurre tempi per la liquidazione del risarcimento dopo incidente stradale. Nel modulo occorre inserire:
– Data, luogo e descrizione anche grafica del sinistro;
– Eventuali danni a cose o persone;
– Dati di assicurati, conducenti ed eventuali testimoni;
– Dati di ciascun veicolo;
– Dati delle polizze e delle compagnie assicurative;
– Indicazione dell’eventuale intervento della pubblica autorità;
– Sottoscrizione di almeno un conducente.
Nei (tre, secondo l’art. 1913 codice civile) giorni successivi, l’assicurato denuncia il sinistro al proprio assicuratore (art. 143 del codice delle assicurazioni ), presentando il CAI.
LA RICHIESTA DI INDENNIZZO INCIDENTE STRADALE NEL PROCEDIMENTO ORDINARIO
Il danneggiato deve poi richiedere all’assicuratore del danneggiante il risarcimento del danno patrimoniale sinistro stradale per i danni subiti da cose e persone, a condizione che il sinistro si sia verificato entro la scadenza della polizza assicurativa. Per il recupero danni incidenti stradali negli altri casi, è competente il FVDS.
La lettera con la richiesta di risarcimento incidente stradale, trasmessa mediante raccomandata o pec, deve indicare i dati degli aventi diritto, il luogo e il tempo in cui il veicolo può essere ispezionato dal perito dell’assicurazione ai fini della liquidazione del danno patrimoniale sinistro stradale (art. 148).
Per i danni subiti dalle persone, occorre allegare alcuni documenti, tra cui la certificazione medica comprovante il danno. Se questa è incompleta (ad esempio perché il ferito non è ancora guarito), per la liquidazione del complessivo risarcimento dopo incidente stradale, sarà necessario integrarla in un secondo momento.
Nella richiesta di risarcimento incidente stradale, il modello CAI è opportuno ma non determinante (anche se sottoscritto da tutti i conducenti/proprietari dei veicoli coinvolti), né per l’assicurazione, che potrebbe ritenere di non liquidare comunque il danno, né per il giudice, per il quale il CAI ha valore probatorio di presunzione relativa nei confronti dell’assicurazione, superabile se questa riesca a fornire una (difficile, in realtà) prova contraria.
In ogni caso, fornire il CAI sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti, obbliga l’assicurazione a rispondere alla richiesta di risarcimento danno patrimoniale sinistro stradale entro trenta giorni anziché sessanta (art. 148).
Ricevuta la richiesta di rimborso assicurazione incidente stradale, la compagnia apre un’“istruttoria”, in cui raccoglie i documenti presentati con la domanda di rimborso assicurativo per incidente stradale, ne ricerca eventualmente altri, incarica un perito di valutare se il sinistro si è effettivamente svolto nelle modalità indicate e quali danni sono meritevoli di risarcimento incidente stradale. Il perito effettua una perizia “meccanica” sul veicolo e sulle cose danneggiate, ed una “medico legale” sulle persone ferite.
L’istruttoria ha una durata massima di:
– sessanta giorni per il recupero danni incidenti stradali di soli danni alle cose,
– trenta giorni per i risarcimenti danni incidenti stradali di soli danni alle cose quando le è stato trasmesso anche il CAI sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti,
– novanta giorni per il recupero danni incidenti stradali di danni a cose e persone.
Entro questo temine l’assicurazione comunica (art. 148 comma 2-bis):
• un’offerta motivata di risarcimento incidente stradale. In tal caso l’assicuratore corrisponde il risarcimento incidente stradale sia se il danneggiato accetta la somma, sia se non la accetta o non risponde (in questi due ultimi casi la somma viene versata come anticipo della liquidazione definitiva del risarcimento incidente stradale).
• i motivi per cui ritiene necessari ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro;
• i motivi per cui ritiene di non fare alcuna offerta di risarcimento incidente stradale.
PROCEDIMENTO ORDINARIO: QUANDO SI PUÒ RIPARARE IL VEICOLO?
Il danneggiato ha diritto al risarcimento danni incidenti stradali anche se non intende accomodare il veicolo.
Nel caso in cui voglia riparare il veicolo, è necessario attendere la liquidazione del risarcimento incidente stradale? Nella richiesta di risarcimento incidente stradale il danneggiato indica dove e quando il veicolo può essere esaminato dal perito ai fini della liquidazione del rimborso assicurazione per incidente (art. 148). Pertanto può procedere alla riparazione:
• dopo l’esame del perito o comunque dopo il termine previsto per l’istruttoria dell’assicurazione.
• immediatamente dopo il sinistro, ma dovrà allegare alla richiesta di risarcimento incidente stradale le fatture della riparazione.
In quest’ultimo caso, la impresa di autoriparazione può proporre al danneggiato due servizi: la delega di pagamento (se convenzionata con l’assicuratore) o la cessione del credito.
Con la delega di pagamento, il danneggiato autorizza l’assicuratore a pagare direttamente all’autoriparazione il risarcimento incidente stradale previamente concordato con il perito.
Con la cessione del credito, l’autoriparazione (anche se non convenzionata con l’assicuratore ex art. 148 comma 11 bis) acquista il diritto di incassare i risarcimenti danni incidenti stradali, evitando ai danneggiati i costi e i tempi della procedura di rimborso assicurativo per incidente stradale, anche in caso di disaccordo con il perito dell’assicurazione.
È cedibile anche il danno da c.d. fermo tecnico: il costo del noleggio dell’auto sostitutiva per il tempo della riparazione, in quanto parte del risarcimento incidente stradale.
L’autoriparazione (anche tramite il proprio legale) si incarica di gestire le pratiche di risarcimenti danni incidenti stradali, sostituendosi al danneggiato, che ottiene subito la riparazione del veicolo. Occorre tuttavia distinguere se la cessione del diritto al rimborso assicurazione incidente stradale è “pro solvendo” o “pro soluto”. Nel primo caso, qualora l’assicurazione non liquidasse alcun risarcimento incidente stradale all’autoriparazione, questa potrebbe chiedere al danneggiato il pagamento dei lavori effettuati. Nel secondo caso, invece il rischio per il mancato riconoscimento del risarcimento danni incidenti stradali grava totalmente sul cessionario.
L’AZIONE DIRETTA DI RISARCIMENTO INCIDENTE STRADALE
Se il danneggiato non ottiene il risarcimento incidente stradale in via “stragiudiziale” (dalla propria Compagnia di assicurazioni, in caso di indennizzo diretto, oppure da quella di controparte, qualora nel caso di specie non vi siano i presupposti per il primo) deve adire le vie legali, mediante la c.d. “azione diretta” nei confronti dell’assicurazione (art. 144) e dell’assicurato, come litisconsorte necessario (artt. 144, 149 e 141), a condizione che:
– il sinistro si sia verificato entro la scadenza della polizza assicurativa del responsabile, altrimenti per il risarcimento incidente stradale causato dal veicolo non assicurato si dovrà ricorrere al FVDS di cui parliamo sotto.
– sia decorso il termine (60 o 90 giorni) per l’istruttoria dell’assicurazione del responsabile, oppure che l’assicurazione abbia comunque risposto alla richiesta di risarcimento incidente stradale (art. 145).
L’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. L’azione diretta per il risarcimento danni incidenti stradali si prescrive nello stesso termine previsto per l’azione contro il responsabile.
All’azione diretta può cumularsi la distinta azione di risarcimento incidente stradale ex art. 2054 co. 1 codice civile contro il conducente del veicolo e l’azione ex art. 2054, comma 3, codice civile contro il proprietario (Cassazione, sentenza n. 10436/1994).
Successivamente l’assicuratore può esercitare la rivalsa contro l’assicurato, opponendogli sia la sentenza di condanna del processo di risarcimento incidente stradale (a cui ha partecipato come litisconsorte) sia le eccezioni e le clausole fondate sul contratto di assicurazione, che non ha potuto opporre al danneggiato nell’azione diretta, per evitare o limitare il risarcimento incidente stradale.
RISARCIMENTO DIRETTO O ORDINARIO, QUALI DIFFERENZE?
A conclusione dei paragrafi sulle due principali modalità di risarcimento incidente stradale (ordinario e diretto), possiamo sintetizzarne le differenze in questo schema:
– A chi inviare la denuncia e la richiesta?
o procedimento ordinario di risarcimento incidente stradale: alla compagnia assicurativa del responsabile civile.
o procedimento “diretto” di risarcimento incidente stradale: alla compagnia assicurativa del danneggiato, se aderente alla CARD.
– Vi sono presupposti applicativi?
o procedimento ordinario di risarcimento incidente stradale: no, vale per qualsiasi sinistro.
o procedimento “diretto” di risarcimento incidente stradale: si: è possibile solo per alcuni sinistri in circostanze particolari (si veda Indennizzo diretto per il risarcimento incidente stradale: presupposti).
– È possibile richiedere il risarcimento danni fisici incidente stradale?
o procedimento ordinario di risarcimento incidente stradale: sì.
o procedimento “diretto” di risarcimento incidente stradale: solamente per danni fisici di lieve entità.
– Contro chi si deve agire in giudizio?
o procedimento ordinario di risarcimento incidente stradale: contro l’assicurazione del responsabile civile e lo stesso responsabile civile (litisconsorzio necessario)
o procedimento “diretto” di risarcimento incidente stradale: contro l’assicurazione del danneggiato
RISARCIMENTO CAUSATO DA AUTO CON TARGA STRANIERA.
Nel caso di sinistro sul territorio italiano causato da auto immatricolata all’estero, per semplificare l’iter di risarcimento incidente stradale entra in gioco l’Ufficio Centrale Italiano (UCI).
L’UCI rilascia la “carta verde” che garantisce la copertura assicurativa dei veicoli immatricolati in Italia che intendono circolare nei Paesi extracomunitari aderenti al “sistema carta verde”. Gestisce anche i sinistri causati in Italia dai veicoli immatricolati in un paese aderente al Sistema Economico Europeo o comunque muniti di carta verde. Non è competente invece per il risarcimento incidente stradale causato da veicoli immatricolati in Italia ma di proprietà di società straniere.
All’UCI occorre inviare la richiesta di risarcimento incidente stradale per i danni subiti da cose e persone, tramite pec o raccomandata, a condizione che il sinistro si sia verificato entro la scadenza della polizza assicurativa, altrimenti per il risarcimento incidenti stradali è competente il FVDS.
La richiesta di risarcimento incidente stradale (a cui si allega il CAI e se possibile la carta verde), contiene i dati dei soggetti, dei mezzi coinvolti e dell’assicurazione estera, la dinamica del sinistro e, per i danni alle persone, la relativa certificazione medica. Se questa è incompleta (ad esempio perché il ferito non è ancora guarito), per la liquidazione del complessivo risarcimento incidente danno stradale, sarà necessario inviare l’integrazione in un secondo momento.
Successivamente l’UCI ricerca l’assicuratore estero, che a sua volta incarica una compagna assicurativa italiana della gestione del sinistro, il che può allungare i tempi del risarcimento incidente stradale. In caso di esito negativo della ricerca, occorre rivolgersi al FVDS.
Ricevuto l’incarico, la compagnia apre un’“istruttoria”, in cui raccoglie i documenti presentati con la domanda di risarcimento incidente stradale, ricerca eventualmente altri documenti, incarica un perito di valutare se il sinistro si è effettivamente svolto nelle modalità indicate dal richiedente e quali danni sono meritevoli di risarcimento incidente stradale. Il perito effettua due perizie: una “meccanica” sul veicolo e sulle cose danneggiate, ed una “medico legale” sulle persone ferite.
Entro tre mesi dalle richieste di risarcimento incidenti stradali, l’UCI comunica (art. 125 comma 5-bis):
– un’offerta motivata di risarcimento incidente stradale. In tal caso l’impresa provvede al pagamento del risarcimento incidente stradale sia se il danneggiato accetta la somma, sia se non la accetta o non risponde (in questi due ultimi casi la somma viene versata come anticipo della liquidazione definitiva del risarcimento incidente stradale).
– i motivi per cui ritiene di non fare alcuna offerta di risarcimento incidente stradale;
Se il danneggiato non ottiene il risarcimento incidente stradale in via “stragiudiziale”, deve adire le vie legali, citando in giudizio l’UCI, l’assicuratore estero e l’assicurato, entrambe domiciliati presso l’UCI. L’azione è subordinata alla condizione che sia decorso il termine (60 o 90 giorni) dell’istruttoria di cui abbiamo parlato prima, oppure che l’assicuratore abbia comunque risposto alla richiesta di risarcimento incidente stradale.
INDENNIZZO DIRETTO E RISARCIMENTO INCIDENTE STRADALE PER I DANNI AL TERZO TRASPORTATO
Non è previsto l’indennizzo diretto per i risarcimenti danni incidenti stradali subiti dalle persone trasportate, per le quali il risarcimento incidente stradale è liquidato dall’assicurazione del veicolo sul quale sono trasportati, indipendentemente dalla responsabilità del sinistro (art. 141 codice assicurazioni).
Se tuttavia il terzo trasportato riporta rilevanti danni fisici da incidente stradale e richiede un rimborso assicurativo per incidente stradale superiore al massimale dell’assicurazione del veicolo che lo trasportava, può comunque richiedere il risarcimento del maggior danno all’assicuratore del responsabile del sinistro, se il suo veicolo è coperto per un massimale superiore al minimo.
Il terzo trasportato deve comunque avvalersi della procedura di risarcimento incidente stradale ex art. 141, sia nella fase stragiudiziale che giudiziale (azione diretta), contro l’assicuratore del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo. L’ assicuratore del responsabile ha la facoltà di intervento nel processo, estromettendo così la società che ha assicurato il veicolo, qualora ne riconosca la responsabilità. Se, invece, l’assicurazione del veicolo su cui il terzo era trasportato ha pagato, quest’ultima avrà il diritto di rivalsa.
RISARCIMENTO INCIDENTE STRADALE CAUSATO DA VEICOLO NON IDENTIFICATO
Passiamo all’ ipotesi del risarcimento incidente stradale causato da un veicolo non identificato.
Per ottenere un rimborso incidente stradale, il primo passo da fare è identificare il veicolo, il proprietario e il conducente danneggiante. Non sempre però questo è possibile. Il danneggiante infatti potrebbe continuare la sua corsa non essendosi accorto di avere causato un sinistro, oppure addirittura fuggire, oppure ancora il soggetto coinvolto semplicemente potrebbe non avere la possibilità oggettiva di raccogliere i dati.
In questi casi il danneggiato può comunque ottenere il recupero danni incidenti stradali, attingendo al fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS).
Si tratta di un fondo istituito con la legge n. 990 del 1969 per garantire i rimborsi incidenti stradali derivanti dalla circolazione di veicoli, oggi regolato dal codice delle assicurazioni private (Dlgs 209 del 2005).
Il fondo è amministrato da Consap S.p.A. e la liquidazione dei danni è effettuata da un’impresa designata dall’IVASS, ex art. 286 codice assicurazioni. Quindi il danneggiato dovrà rivolgersi sia a Consap che alla società liquidatrice (che ad esempio in Toscana, è Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.) per ottenere il risarcimento incidente stradale.
Tra le varie situazioni coperte dal fondo di garanzia, indicate all’art. 283 codice assicurazioni, vi sono i casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
Tuttavia esistono delle limitazioni per richiedere il risarcimento incidente stradale secondo questa modalità.
In primo luogo, il FGVS non copre qualsiasi risarcimento dopo incidente stradale. Nel caso di sinistro determinato da veicolo non identificato, l’art. 283 comma 2 codice assicurazioni limita i rimborsi incidenti stradali solo per i danni alla persona. È possibile il recupero danni incidenti stradali per danno alle cose solamente a due condizioni. Da un lato il sinistro deve avere determinato danni gravi alle persone (cioè qualificabili come “macrolesioni” e quantificabili da un medico legale almeno nel 9% di invalidità permanente). Altro elemento da considerare per richiedere al FGVS il risarcimento incidente stradale per danni alle cose, è che l’indennizzo incidente stradale prevede una franchigia di € 500,00. Quindi il fondo concede il recupero danni incidenti stradali solamente per i danni alle cose superiori a € 500,00 e solamente per la differenza tra il valore del danno e il limite della franchigia.
È inoltre previsto un massimale per sinistro (indipendentemente dai richiedenti), che attualmente (dal 11 giugno 2017) ammonta a € 6.070.000,00 per i danni alle persone, e €1.220.000,00 per i danni alle cose.
ESEMPI DI RISARCIMENTO CAUSATO DA VEICOLO NON IDENTIFICATO
Possiamo fare alcuni esempi di risarcimento causato da veicolo non identificato. In un tamponamento “a catena” causato da un veicolo non identificato (perché è fuggito subito dopo), Caio ha subito gravi ferite, riportando una invalidità permanente del 10% e un danno al proprio veicolo per € 1.500,00. L’assicuratore riconoscerà un pieno risarcimento per i danni alla persona, ma un massimo di € 1.000,00 per i danni al veicolo.
Nello stesso tamponamento “a catena”, anche Tizio ha subito gravi danni alla persona, ma la sua automobile ha subito un danno per € 300,00. Il FGVS coprirà il risarcimento delle lesioni personali, ma non dei danni al veicolo, poiché inferiori alla soglia di franchigia di € 500,00.
Sempre nello stesso sinistro, Sempronio ha riportato lievi danni personali. In questo caso il risarcimento dopo incidente stradale si limita ai danni alla persona.
PROCEDIMENTO PER RISARCIMENTO INCIDENTE STRADALE CAUSATO DA VEICOLO NON IDENTIFICATO
Qual è il procedimento per ottenere il rimborso incidente stradale nel caso di veicolo non individuato?
Nell’immediatezza del sinistro, se le condizioni fisiche lo permettono, occorre informare le forze dell’ordine e richiederne l’intervento. È poi consigliato, se possibile, raccogliere i dati dei testimoni.
Successivamente occorre presentare denuncia/querela indicando i nomi dei testimoni, ed eventualmente, dopo qualche settimana, estrarre le copie dei documenti delle indagini dal fascicolo relativo al sinistro stradale, depositato presso l’ufficio giudiziario competente.
Dopodiché si può procedere alla richiesta di risarcimento incidente stradale.
L’istanza di risarcimento lesioni sinistro stradale deve essere inviata sia a Consap che alla società liquidatrice (per la Toscana è Unipol Sai Ass.ni. S.p.A.), allegando la copia di un documento di riconoscimento del richiedente e la documentazione comprovante il sinistro. Viene inoltre richiesta la prova del fatto che sia stato oggettivamente impossibile identificare il veicolo danneggiante.
In caso di richiesta di rimborso incidente stradale causato da veicolo non identificato, occorre allegare anche la copia della denuncia/querela, del referto del pronto soccorso ed eventualmente dei documenti delle indagini relative al procedimento penale.
Le richieste di recupero danni incidenti stradali devono essere inviate entro due anni dalla data del sinistro oppure, in caso di decesso, entro dieci anni. Questi sono i termini di prescrizione.
Entro sessanta giorni dall’invio dell’istanza, l’assicuratore invia una proposta conciliativa di risarcimento incidente stradale. Se entro questo termine non ha avuto luogo l’indennizzo oppure se la proposta non è ritenuta adeguata, il danneggiato può esperire l’azione civile per il risarcimento incidente stradale nei confronti dell’impresa disegnata per la liquidazione, davanti al Giudice competente.
Dopo che la compagnia liquidatrice ha versato i risarcimenti incidenti stradali, può proporre azione di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile del sinistro.
RISARCIMENTO INCIDENTE STRADALE CAUSATO DA VEICOLO NON ASSICURATO
Passiamo all’ipotesi del risarcimento incidente stradale causato da un veicolo non assicurato.
La guida di un veicolo sprovvisto di polizza assicurativa è severamente sanzionata dall’art. 193 codice della strada, che prevede una elevata sanzione amministrativa, la sospensione della patente di guida, il sequestro e/o il fermo del veicolo, il pagamento delle spese.
Ciò nonostante, un elevato numero di automobilisti circolano senza polizza assicurativa. L’Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (ANIA) ha stimato che nel 2017 il 6,3% dei veicoli circolanti (con punte fino al 10% nelle regioni meridionali) non possedevano una copertura assicurativa.
Non essendo possibile rivolgersi all’assicuratore del responsabile, a chi si deve richiedere il risarcimento dopo incidente stradale?
Anche in questo caso, come nel precedente, interviene il fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS): l’art. 283 codice assicurazioni private al comma 1 lettera b) prevede la possibilità di risarcimento dopo incidente stradale nel caso in cui il danneggiante non sia coperto da assicurazione.
Tuttavia, rispetto al rimborso incidente stradale causato da veicolo non identificato (ipotesi che abbiamo analizzato sopra) esistono alcune differenze.
Il comma 2 garantisce il recupero danni incidenti stradali sia per i danni alle persone che per i danni alle cose, a prescindere dalla gravità del danno occorso alle persone.
I massimali per il recupero danni incidenti stradali occorsi dal 11 giugno 2017 con danni a persone ammontano a € 6.070.000 per sinistro (cioè si considerano tutti i danni derivanti dal singolo sinistro), mentre per il risarcimento incidente stradale con danni a cose ammontano a € 1.220.000 per sinistro.
I massimali per il recupero danni incidenti stradali occorsi dal 11 giugno 2012 al 11 giugno 2017 con danni a persone ammontano a € 5.000.000 per sinistro, mentre per il risarcimento incidente stradale con danni a cose ammontano a € 1.000.000 per sinistro.
Ricapitolando, le differenze tra il risarcimento incidenti stradali causati da veicoli non identificati e il risarcimento danni incidenti stradali causati da veicoli non assicurati sono:
• Possibilità di richiedere il rimborso dei danni al veicolo e alle cose trasportate:
o Risarcimento incidente stradale causato da veicolo non identificato: solo in caso di danni gravi alla persona (macrolesioni) e danni materiali superiori a € 500,00 , con franchigia di pari importo;
o Risarcimento incidente stradale causato da veicolo non assicurato: solo in caso di danni (gravi o non gravi) alla persona.
PROCEDIMENTO PER IL RISARCIMENTO CAUSATO DA VEICOLO NON ASSICURATO
Qual è il procedimento per ottenere il rimborso incidente stradale nel caso di veicolo non assicurato?
Nell’immediatezza del sinistro, occorre annotare i dati del veicolo, del conducente e dei testimoni. Inoltre è opportuno richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, per permetterle di contestare subito la violazione dell’art. 193 codice della strada.
Se questo è impossibile, nei giorni successivi al sinistro occorre chiedere a Consap una certificazione che attesti che il veicolo non è coperto da assicurazione (cd. scopertura). Questa documentazione è essenziale per richiedere il risarcimento determinato da veicolo non assicurato.
È poi possibile procedere con la richiesta di risarcimento incidente stradale. L’istanza deve essere inviata a Consap e alla società liquidatrice (per la Toscana è competente Unipol Sai Assicurazione S.p.A.), allegando la copia di un documento di riconoscimento del richiedente, la documentazione comprovante il sinistro.
In caso di richiesta di rimborso incidente stradale causato da veicolo non assicurato, è necessario allegare la copia del verbale di contestazione dell’art. 193 codice della strada redatto dall’autorità eventualmente intervenuta (Polizia stradale, Carabinieri …) oppure in alternativa la copia della documentazione Consap che certifica la scopertura.
Le richieste di recupero danni incidenti stradali devono essere inviate entro due anni dalla data del sinistro oppure, in caso di decesso, entro dieci anni. Questi sono i termini di prescrizione.
Entro sessanta giorni dall’invio dell’istanza, l’ente assicurativo invia una proposta conciliativa di risarcimento incidente stradale. Se entro questo termine non ha avuto luogo l’indennizzo incidente stradale oppure se la proposta non è ritenuta adeguata, il danneggiato può esperire l’azione civile per il risarcimento nei confronti dell’impresa disegnata per la liquidazione, davanti al Giudice competente.
Dopo che la società liquidatrice ha versato i risarcimenti incidenti stradali, la stessa può proporre azione di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile del sinistro.
ALTRI CASI COPERTI DAL FGVS PER IL RISARCIMENTO INCIDENTE STRADALE
Oltre alle ipotesi di veicolo non identificato e veicolo non assicurato, vi sono altre ipotesi di rimborso incidente stradale che sono coperte dal fondo di garanzia per le vittime della strada.
Queste sono identificate all’art. 283 codice delle assicurazioni private al comma 1 lettere c), d), d-bis) e d-ter):
• risarcimento incidente stradale se il veicolo è assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
• risarcimento incidente stradale se il veicolo è posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
• risarcimento incidente stradale se il veicolo è stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all’articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
• risarcimento incidente stradale per il sinistro cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
CALCOLO RISARCIMENTO DELLA INCAPACITÀ LAVORATIVA SPECIFICA
Passiamo adesso ad analizzare la qualificazione e la quantificazione dei danni.
Oltre al danno prodotto al veicolo e alle cose trasportate c.d. “danno emergente”, il sinistro stradale potrebbe provocare un altro tipo di danno economicamente valutabile, cioè il mancato guadagno derivante dall’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa in conseguenza delle lesioni riportate, altrimenti detto “lucro cessante” (art. 1223 codice civile) o più specificamente “danno da incapacità lavorativa”.
Occorre precisare la differenza tra danno per incapacità lavorativa e danno biologico. Quest’ultimo consiste nella lesione all’integrità psicofisica e nella riduzione della capacità di svolgere in astratto qualsiasi lavoro, a prescindere dal reddito e dall’attività effettivamente svolta dal danneggiato. Il danno per incapacità lavorativa consiste invece nel mancato guadagno che il danneggiato subisce proprio in virtù dell’attività lavorativa (appunto, specifica) svolta nel caso concreto e del reddito che, di conseguenza, percepisce.
Ad esempio, per un operaio una lesione alla mano comporta, oltre che un danno biologico (di cui al paragrafo successivo) anche l’impossibilità di svolgere le mansioni.
CALCOLO RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO
Con l’intento di tutelare l’integrità psicofisica delle persone, la legge pone a carico di chi commette un fatto illecito, l’obbligo di risarcire non solo i danni alle cose, ma anche quelli alle persone, che si risolvono in una incapacità parziale o totale, temporanea o permanente, di attendere alle ordinarie occupazioni. La compromissione dell’integrità psicofisica “di per sé” è chiamata “danno biologico”, che vale per ciascuno a prescindere dal reddito o dalla capacità produttiva: è un danno diverso da quello da incapacità lavorativa.
Anche il risarcimento incidente stradale copre sia il danno alle cose che il danno “biologico” alle persone, definito dall’art. 139 codice assicurazioni come “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
La legge considera il danno biologico nella sua interezza: chi viene ferito in un incidente stradale deve affrontare un periodo di tempo necessario per guarire dalle lesioni. Ma non tutti i danni fisici sono guaribili: alcuni postumi più o meno gravi possono durare tutta la vita.
Pertanto, nei procedimenti di rimborsi assicurativi incidenti stradali, sia giudiziali che stragiudiziali, devono considerarsi due voci di risarcimento danni fisici sinistro stradale: inabilità temporanea e invalidità permanente.
DANNI FISICI DA INABILITÀ TEMPORANEA: CALCOLO RISARCIMENTO
La inabilità temporanea consiste nella diminuzione della capacità psicofisica a svolgere le attività quotidiane per un tempo limitato, corrispondente al periodo della malattia derivante dal sinistro stradale e fino alla completa guarigione.
Viene individuata dal medico legale, che indica un numero di giorni di malattia, divisi a seconda della gravità della inabilità temporanea, secondo questo schema:
• Risarcimento giornaliero per incidente stradale per giorni di inabilità assoluta o al 100%.
• Risarcimento giornaliero per incidente stradale per giorni di inabilità al 75%.
• Risarcimento giornaliero per incidente stradale per giorni di inabilità al 50%.
• Risarcimento giornaliero per incidente stradale per giorni di inabilità al 25%.
Ad esempio, se vengono prognosticati 10 giorni di inabilità al 100%, 5 giorni al 75%, 3 giorni al 50% e 2 giorni al 25%, sarà possibile richiedere un risarcimento per 20 giorni di prognosi.
Tuttavia non sempre la prognosi, che è una previsione sulla possibile durata della malattia, coincide con la durata effettiva, valutabile solo quando il ferito è guarito. Ad esempio, una richiesta di risarcimento per 20 giorni di prognosi non necessariamente coincide con un risarcimento per 20 giorni di effettiva malattia. Pertanto, alla richiesta di risarcimento incompleta (perché inviata quando il ferito non è ancora stato dichiarato guarito) deve seguire una integrazione della certificazione medica comprovante la guarigione. Solo in questo modo si può ottenere l’integrale liquidazione del risarcimento danni fisici incidente stradale.
CALCOLO RISARCIMENTO DANNI FISICI DA INVALIDITÀ PERMANENTE
La invalidità permanente consiste nella irrimediabile perdita della capacità psicofisica a svolgere le attività quotidiane e a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Rappresenta il danno biologico in senso stretto e viene “quantificata” dal medico legale in punti percentuale sulla base di tabelle ministeriali.
Ad esempio, la perdita del dente canino determina un’invalidità del 1,5%, un danno estetico del 5%, la limitazione di un quarto del movimento dell’anca determina un’invalidità del 8%, la paraplegia di origine midollare determina un’invalidità del 85%, una forma lieve di disturbo post traumatico da stress cronico determina una invalidità tra il 10% e il 20%.
Fondamentale è la soglia del 9%, che separa le microlesioni (fino a 9%) dalle macrolesioni (da 10% a 100%). La differenza tra micro e macro lesioni non è solo quantitativa, ma anche qualitativa: ricevono infatti una disciplina parzialmente diversa.
Nei casi di indennizzo diretto, è possibile richiedere il risarcimento danni fisici incidente stradale solo se questo è di lieve entità, cioè è contenuto nel 9% di invalidità (microlesioni).
Al contrario, laddove si intenda richiedere il risarcimento danni fisici sinistro stradale per lesioni superiori al 9% di invalidità (macrolesioni), occorre avvalersi del procedimento ordinario. Lo stesso può dirsi nel caso di risarcimento incidente mortale.
Inoltre, per la liquidazione del danno fisco da incidente stradale di lieve entità (inferiore al 9%) si fa riferimento alla tabella indicata all’art. 139 codice assicurazione, vincolante per tutti gli Uffici Giudiziali.
Per quanto concerne il risarcimento incidente stradale per danni fisici di non lieve entità (superiori al 9%) e il risarcimento incidente mortale, si fa tendenzialmente riferimento alle tabelle elaborate dai Tribunali di Roma e soprattutto Milano.
In realtà non tutte le lesioni di lieve entità sono indennizzabili. È infatti consentito richiedere un risarcimento solo per le lesioni di lieve entità che siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo o visivo. Ad esempio le cicatrici sono oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, quindi il danno è risarcibile.
Possiamo quindi sintetizzare le differenze tra micro e macro lesioni con questo schema:
Percentuale di invalidità:
- Risarcimento incidente stradale per microlesioni: inferiore o pari al 9%.
- Risarcimento per macrolesioni: superiore al 9% o in caso di morte.
Possibilità di ricorrere all’indennizzo diretto:
- Risarcimento per microlesioni: sì.
- Risarcimento incidente stradale per macrolesioni: no.
Parametri di calcolo rimborso assicurazione incidente:
- Risarcimento incidente stradale per microlesioni: tabella unica (art. 139 codice assicurazioni)
- Risarcimento incidente stradale per macrolesioni: Tabella Tribunale Milano (o Roma).
CALCOLO RISARCIMENTO PER DANNO MORALE E DANNO ESISTENZIALE
Nei paragrafi precedenti abbiamo illustrato il danno biologico quale componente del risarcimento incidente stradale. Occorre tuttavia precisare che oltre a questo e al danno patrimoniale, il risarcimento comprende altre due tipologie di danno:
- risarcimento del danno morale. Il danno morale consiste nella sofferenza interiore patita in conseguenza della lesione del diritto alla salute, diverso dal dolore fisico provocato dal trauma. Si tratta ad esempio del “dolore dell’animo”, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione.
- risarcimento del danno esistenziale. Il danno esistenziale consiste nel peggioramento delle condizioni dinamico-relazionali all’interno della famiglia o negli altri contesti sociali.
Danno biologico, morale ed esistenziale sono strettamente connessi e vengono unitamente indicati sotto la voce di danno non patrimoniale (art. 2059 codice civile).
L’art. 139 comma 3 codice assicurazioni stabilisce che se la menomazione accertata (cioè il danno biologico) incide su specifici aspetti dinamico-relazionali personali (cioè il danno esistenziale) o causa una sofferenza psicofisica di particolare intensità (cioè un danno morale), l’ammontare del risarcimento può essere aumentato dal Giudice fino al 20% per le microlesioni e 30% per le macrolesioni (art. 138 comma 3).
A differenza del danno biologico, che viene liquidato in base a criteri predeterminati, il risarcimento del danno morale e del danno esistenziale è stabilito da Giudice secondo equità, in proporzione all’entità del risarcimento lesioni sinistro stradale, cioè del danno biologico. Quindi la base da cui partire per calcolare i rimborsi assicurativi incidenti stradali è il danno biologico in senso stretto, prescindendo da ulteriori riflessi economici, poiché la salute è un bene che la Costituzione riconosce a tutti gli individui eguale misura, tramite il sistema del “punto variabile”. Dopodiché il danno non patrimoniale viene “personalizzato” attraverso le componenti del danno morale ed esistenziale.
Tuttavia i rimborsi assicurativi incidenti stradali da danno morale e danno esistenziale devono essere rigorosamente dimostrati, per potere ottenere la “personalizzazione” che può incrementare il risarcimento incidente stradale fino al 20% o 30%. Non rientrando nella valutazione medico-legale (che riguarda solamente il danno biologico), occorre provare che il sinistro stradale ha determinato nel danneggiato una sofferenza soggettiva particolarmente intensa (cioè più grave di quella che ci si sarebbe aspettata) e più in generale un eccezionale peggioramento della qualità della vita.
RIEPILOGO: TABELLA RISARCIMENTI INCIDENTI STRADALI
Possiamo così sintetizzare tutte le voci dei rimborsi assicurativi incidenti stradali:
1) risarcimento incidente stradale per danno patrimoniale si divide in:
- per danno emergente danno al veicolo e alle cose trasportate
- per lucro cessante consistente nel mancato guadagno per incapacità lavorativa.
2) risarcimento incidente stradale per danno non patrimoniale: copre il danno alle persone. Si divide in:
- per danno biologico: copre i danni all’integrità psicofisica della persona e si divide a sua volta in:
- risarcimento incidente stradale per danno biologico: copre i danni all’integrità psicofisica della persona e si divide a sua volta in:
a) risarcimento per inabilità temporanea. Si divide a sua volta in:
• risarcimento per inabilità assoluta o al 100%.
• risarcimento per inabilità al 75%.
• per inabilità al 50%.
• risarcimento per inabilità al 25%.
b) risarcimento per invalidità permanente, che a sua volta consente di distinguere:
• risarcimento incidente stradale per microlesioni: se la invalidità permanente è individuata al di sotto del 9%. In tal caso è possibile avvalersi del procedimento per indennizzo diretto e si applicano le tabelle di cui all’art. art. 139 codice assicurazioni;
• risarcimento per macrolesioni: se la invalidità permanente è individuata al di sopra del 9%. Non ci si può avvalere dell’indennizzo diretto e si applicano le tabelle del Tribunale di Milano. - risarcimento per danno morale.
- per danno esistenziale.
CALCOLO RIMBORSO ASSICURAZIONE PER INCIDENTE
Vediamo adesso come calcolare i rimborsi assicurativi incidenti stradali, con alcuni esempi.
Il rimborso del danno patrimoniale viene calcolato sulla base delle fatture o preventivi del costo di riparazione e del “fermo tecnico” (ad esempio il noleggio dell’auto sostitutiva).
Il danno per incapacità lavorativa specifica viene calcolato sulla base di tre fattori (Cassazione, sentenza n. 16913/2019): il reddito perduto, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza (determinata da parametri normativi oppure in via equitativa) e coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti (ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali).
Per l’inabilità temporanea delle lesioni non gravi sono liquidati € 47,49 per giorno di inabilità assoluta al 100%; € 35,61 per giorno di inabilità al 75%; € 23,74 per giorno di inabilità al 50%; € 11,87 per giorno di inabilità al 25%. Ad esempio, se vengono prognosticati 10 giorni di inabilità al 100%, 5 giorni al 75%, 3 giorni al 50% e 2 giorni al 25%, sarà possibile richiedere un risarcimento per 20 giorni di prognosi per un importo complessivo di € 747,98.
Per l’inabilità temporanea delle lesioni gravi (superiori al 9%) sono liquidati € 98,00 (personalizzabile fino a un massimo di: € 147,00) per giorno di inabilità assoluta al 100%; € 74,50 per giorno di inabilità al 75%; € 49,00 per giorno di inabilità al 50%; € 25,50 per giorno di inabilità al 25%. Ad esempio, se vengono prognosticati 10 giorni di inabilità al 100%, 30 giorni al 50% e 10 giorni al 25%, sarà possibile richiedere un risarcimento per 50 giorni di prognosi per un importo complessivo di € 2’695,00.
Per l’invalidità permanente da microlesioni è liquidato un importo in relazione a ogni punto percentuale di invalidità (a partire da € 795,91 per 1% di invalidità) e crescente in misura più che proporzionale. Sul coefficiente incide anche l’età del danneggiato. Ad esempio, se una persona di trenta anni riporta un danno estetico cui vengono assegnati 5 punti, il corrispettivo economico delle microlesioni è di € 3’664,22. Per lo stesso danno estetico riportato su un ventenne, il corrispettivo è di € 3’867,78.
Per l’invalidità permanente da macrolesioni si seguono gli importi valutati dai Tribunali di Roma e soprattutto Milano. Ad esempio, se il danneggiato ha 18 anni e riporta la paraplegia di origine midollare e un’invalidità del 85%, gli verranno liquidati € 937.921,00.
Il danno morale e il danno esistenziale sono normalmente compresi nel danno biologico. Se tuttavia il danneggiato ha subito un danno morale e esistenziale eccezionalmente grave, occorre aumentare l’importo liquidato a titolo di danno biologico del 20% in caso di microlesioni e del 30% in caso di macrolesioni.
RIEPILOGO CALCOLO RIMBORSO ASSICURAZIONE INCIDENTE STRADALE
È possibile riassumere le modalità di calcolo rimborso assicurazione incidente con questo schema:
- risarcimento per danni a cose e veicolo: fatture ditta autoriparazione
- risarcimento per danno da incapacità lavorativa specifica: valutazione prognostica del Giudice sul reddito medio della categoria lavorativa
- per danno biologico di lieve entità e inabilità temporanea: rif. tabella risarcimenti incidenti stradali ex art. 139 codice assicurazioni
- risarcimento incidente stradale per danno biologico di non lieve entità e inabilità temporanea: rif. tabella risarcimenti incidenti stradali del Tribunale di Milano
- per danno morale ed esistenziale: aumento percentuale del risarcimento del danno biologico, valutato dal Giudice
Per una consulenza specifica in un caso concreto, il nostro Studio Legale ha sede in Pistoia, alla Piazza Garibaldi, 5. Offriamo assistenza a Pistoia, Prato, Firenze, Lucca ed in tutta Italia. Per contattarci, potete utilizzare questo link: https://www.btstudiolegale.it/contatti/
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