Risarcimento danno malasanità e avvocati per malasanità
Come denunciare un caso di malasanità? In caso di errori medici cosa fare? Errori medici a chi rivolgersi? Come ottenere assistenza malasanità?
L’argomento “risarcimento danno malasanità” obbliga quindi alla distinzione tra:
- Cosa si intende per Malasanità
- L’Evoluzione della natura della Responsabilità Medica
- La Responsabilità Medica e della Struttura Ospedaliera alla luce della Legge Gelli
- La responsabilità penale del medico con il DL 158/2012
- Le Novità nel Processo Civile e Penale introdotte con La Legge Gelli
- Malasanità a chi rivolgersi?
- Dove siamo
Risarcimento danno malasanità: cosa si intende per malasanità
Si parla di responsabilità medica e di risarcimento danno da malasanità quando professionisti o persone giuridiche del settore medico o sanitario, agendo in violazione delle regole sulla scienza medica, provocano un danno al paziente.
Fu il giurista inglese Blackstone che, nella seconda metà del 1700 parlò, per la prima volta, di mala praxis riferendosi all’attività medica (poi diventato malpractice).
Oggi il termine malasanità ha assunto una connotazione di natura giornalistica. Atto ad indicare le disfunzioni del sistema sanitario che danno diritto ad un risarcimento danno per malasanità.
I casi che possono far sorgere il diritto ad un risarcimento danno da malasanità sono svariati e comprendono: gli errori dei medici nella gestione del paziente (casi di errata diagnosi ad esempio), il ricorso a cure superflue o a trattamenti inutili, come l’esecuzione di un’operazione chirurgica non necessaria, le lunghe liste d’attesa per accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale.
Risarcimento danno malasanità: l’evoluzione della natura della responsabilità medica
La legge 8 marzo 2017 n. 24 ha riscritto totalmente la disciplina della responsabilità medica e conseguentemente del risarcimento danno da malasanità. Abrogando la normativa fino a quel momento vigente, ossia l’art. 3 comma 1 del d.l. 158 del 2012, noto anche come il decreto Balduzzi.
Le conseguenze in relazione al tema risarcimento danno da malasanità non sono state di scarso rilievo.
Ma facciamo un passo indietro per comprendere in maniera adeguata i termini della questione.
Inizialmente in dottrina e giurisprudenza si sosteneva la natura extracontrattuale del rapporto tra medico e paziente con tutte le conseguenze del caso: il paziente, per ottenere un risarcimento danno da malasanità, era onerato, per mezzo di un avvocato per malasanità, della dimostrazione di tutti gli elementi della responsabilità aquiliana e quindi condotta contra ius, nesso di causalità e danno ingiusto, entro un termine prescrizionale di 5 anni.
Tuttavia, con la storica sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 1999 n. 589, poi confermata con un’altra pronuncia del 2008, si affermava la responsabilità contrattuale del medico. In ragione dell’affidamento che si matura in capo al paziente una volta concluso il contratto con la struttura sanitaria ed in relazione ai medici di cui questa si serve. Da qui l’elaborazione della teoria del contatto sociale qualificato ex art. 1173 c.c..
Nelle cause di risarcimento danno da malasanità, si invertiva, quindi, l’onere probatorio.
Questo passava in capo al medico, ed il termine prescrizionale per ottenere un risarcimento danno da malasanità si estendeva a 10 anni.
La situazione, in apparenza, mutava nuovamente col Decreto Balduzzi. Visto il richiamo esplicito all’art. 2043 operato nel testo di legge, sembrava esserci un ritorno alla natura extracontrattuale della responsabilità medica, anche se tale ritorno era soltanto apparente, come precisato dalla Cassazione. Il predetto richiamo all’articolo sulla responsabilità aquiliana è di tipo atecnico, senza alcuna ripercussione quindi sulla natura della responsabilità medica.
Risarcimento danno malasanità: la responsabilità medica e della struttura ospedaliera alla luce della legge Gelli
Con la legge Gelli si cerca di porre un freno al cosiddetto fenomeno della medicina difensiva. Ossia alla pratica con la quale il medico difende sè stesso contro eventuali azioni di responsabilità, per risarcimento danno da malasanità, susseguenti alle cure prestate. Cioè astenendosi dal praticare interventi di cura pur di non incorrere in azioni per risarcimento danno da malasanità.
In primis, la legge introduce un sistema binario della responsabilità civile medica. Di natura contrattuale per l’ente ospedaliero, di natura extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria. Salvo che lo stesso agisca in forza di una obbligazione contrattuale assunta col paziente.
Alla luce di quanto detto, il paziente che, col patrocinio di un avvocato per malasanità, intenta la causa nei confronti del professionista per ottenere un risarcimento danno per malasanità dovrà dimostrare l’intero danno subito entro il termine prescrizionale quinquennale.
Discorso diverso nei confronti dell’ente ospedaliero. Il paziente che, col patrocinio di un avvocato per malasanità, intenta la causa nei confronti della struttura sanitaria per ottenere un risarcimento danno per malasanità dovrà solo dimostrare il titolo contrattuale e l’inadempimento entro il termine prescrizionale decennale.
Ad oggi, quindi, gran parte del rischio grava sulla struttura sanitaria. Mentre il medico può esercitare la professione con maggiore tranquillità.
Risarcimento danno malasanità: la responsabilità penale del medico con il DL 158/2012
Il decreto Balduzzi al suo articolo 3 comma 1 disponeva che il medico che, nello svolgimento della propria attività, si atteneva alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non rispondesse penalmente per colpa lieve nel giudizio intentato per ottenere un risarcimento danno da malasanità a causa della sua imperizia.
La giurisprudenza prevalente ha successivamente chiarito che la colpa grave medica, poteva essere ritenuta sussistente anche se il medico, pur rispettando le linee guida e le buone pratiche (stante la loro natura non di regole cautelari, ma di semplici indicazioni generali), avesse cagionato, nel caso concreto, un evento criminoso a causa della sua imprudenza o negligenza.
In assenza di una definizione normativa di colpa lieve, veniva lasciato al giudice il difficile compito di stabilire quando si fosse in presenza di un caso di colpa lieve. Al contrario, vi erano meno difficoltà a dimostrare la colpa grave medica.
Risarcimento danno malasanità: le novità nel processo civile e penale introdotte con la legge Gelli
Con la legge Gelli la responsabilità del medico viene inserita all’interno del codice penale attraverso l’art. 590 sexies c.p., rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”.
La nuova disciplina, senza operare alcuna distinzione tra colpa grave medica e colpa lieve, prevede che la punibilità sia esclusa se l’evento si sia verificato a causa di imperizia, qualora siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida così come delineate dalla legge, sempre se adatte al caso concreto, o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali (quindi prima le linee guida e solo in subordine le buone pratiche accreditate).
Pertanto non vi è responsabilità né in caso di colpa grave medica, né colpa lieve, quando il medico, pur dimostratosi imperito, (cioè privo delle conoscenze tecniche richieste) ha comunque rispettato le raccomandazioni elaborate dalla comunità scientifica, se attinenti al caso concreto.
In sintesi, non è penalmente responsabile il medico che tiene una condotta anche gravemente imperita, ma si attiene al rispetto delle linee guida attinenti al caso concreto.
Rimane invece ferma la responsabilità del medico per colpa grave medica o colpa lieve, in caso di sua negligenza o imprudenza.
Il grado di gravità della colpa dipende dal caso concreto. Ad esempio, la Corte di Appello di Roma (sentenza del 11.10.2017) ha individuato un’ipotesi di colpa grave medica nell’avere omesso gli accertamenti clinici opportuni (nello specifico una mammografia) e nel non avere diagnosticato una neoplasia, a fronte di persistenti sintomi di dolore riportati dal paziente.
Sotto il profilo civile, invece, la novità più rilevante introdotta con la legge Gelli consiste nella previsione di un doppio filtro di procedibilità ai fini dell’azione di risarcimento danno da malasanità:
- l’accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa ex art 696 bis c.p.c.
- in alternativa su scelta dell’attore, il procedimento di mediazione ex d.lgs 28/2010.
Inoltre, nel caso in cui l’attore che voglia ottenere un risarcimento danno da malasanità, per il tramite dell’avvocato per malasanità, opti per l’utilizzo dell’ATP, diviene necessario l’esperimento del procedimento sommario di cognizione ex art 702 bis e ss c.p.c..
Infine viene introdotto l’obbligo di esperibilità dell’azione di rivalsa da parte della struttura sanitaria nei confronti del medico.
Malasanità a chi rivolgersi?
Certamente, se si vuole ottenere un risarcimento danno medico o dei risarcimenti danni medici da malasanità, occorre che la specifica vicenda sia analizzata da un avvocato per malasanità e da professionisti operanti nell’ambito della medicina legale: il nostro Studio offre una consulenza preventiva gratuita senza alcun successivo impegno per il cliente.
Ed invero, grazie all’ausilio di medici del settore, in sinergia con un avvocato per malasanità, eseguiamo una preliminare valutazione di procedibilità del caso di specie.
Pertanto, qualora non dovessero ravvisarsi gli estremi per proseguire e richiedere un risarcimento danno da malasanità, non ci sarà la preoccupazione di aver investito risorse economiche invano.
Le diverse specializzazioni dei professionisti con cui collaboriamo consentono di ottenere un supporto dettagliato e globale. Nonché di raggiungere il risarcimento danno da malasanità adeguato alla specifica vicenda, grazie alla valutazione dell’equo risarcimento.
Inoltre, all’uopo, oltre alla consulenza di diritto civile, offriamo una consulenza di diritto penale. Così, in aggiunta all’aspetto risarcitorio l’avvocato per malasanità, può analizzare e portare avanti, qualora si ravvisino i presupposti di un reato, l’aspetto sanzionatorio della vicenda. Per una consulenza a 360°.
Risarcimento danno malasanità: dove siamo
Per richiedere chiarimenti sull’argomento, il nostro Studio Legale è a Pistoia, in Piazza Garibaldi, 5. Offriamo assistenza e consulenza a Pistoia, Prato, Firenze, Lucca ed in tutta Italia. Potete contattarci al seguente link: https://www.btstudiolegale.it/contatti/
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