Il ricongiungimento familiare del cittadino italiano
La tutela dei parenti stranieri del cittadino italiano
L’istituto del ricongiungimento familiare del cittadino italiano è disciplinato dal D.Lgs. 30/2007, mentre, più in generale, il ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario soggiornante regolarmente in Italia trova tutela nel Testo Unico Sull’Immigrazione (dlgs n. 286/1998). L’unità familiare rappresenta uno dei principi cardini della società odierna nonché un diritto ampiamente tutelato da norme dell’ordinamento italiano e da disposizioni comunitarie.
Il ricongiungimento familiare del cittadino italiano può configurarsi quale strumento idoneo a ristabilire o, in alternativa, mantenere l’integrità familiare tutelata dall’articolo 28 dello stesso D./Lgs. 286/1998. In base a tale disposizione, il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari, mentre “ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.”
Per poterne usufruire, il cittadino italiano che chiede ricongiungimento familiare è tenuto al soddisfacimento di determinati requisiti individuati dal legislatore.
In questo articolo approfondiremo le modalità e le tempistiche necessarie per completare l’iter burocratico volto all’ottenimento del ricongiungimento familiare del cittadino italiano. Nello specifico, saranno oggetto di trattazione i seguenti argomenti:
- Cos’è il ricongiungimento familiare del cittadino italiano
- Quali sono i documenti richiesti per l’accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare del cittadino italiano
- Chi sono i destinatari del ricongiungimento familiare del cittadino italiano
- Qual è la disciplina vigente circa il rilascio del visto per ricongiungimento familiare del cittadino italiano
- Quali sono i documenti da presentare al fine di ottenere il visto per ricongiungimento familiare del cittadino italiano
- Qual è la differenza tra il ricongiungimento familiare del cittadino italiano ed il ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario
- Quale deve essere il reddito per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario
- Come richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario
- Quali sono i documenti per ricongiungimento familiare di extracomunitari
- Chi sono i destinatari del ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario
- Quali sono i motivi ostativi al ricongiungimento familiare del cittadino italiano
- Cos’è il visto per familiare al seguito e come ottenerlo:
- Quando e come è possibile ottenere il rilascio della carta di soggiorno del familiare del cittadino italiano.
- Chi e quando può richiedere la carta di soggiorno dopo matrimonio con un cittadino italiano:
- A cosa ha diritto il coniuge straniero del cittadino italiano dopo il matrimonio:
- Come ottenere il nulla osta alla cittadinanza dopo aver contratto matrimonio con cittadino italiano
- Cosa cambia tra coesione familiare e ricongiungimento familiare del cittadino italiano
- Qual è la differenza tra le tempistiche richieste per coesione familiare e quelle per ricongiungimento familiare del cittadino italiano:
- In cosa differiscono i requisiti richiesti per la coesione familiari da quelli richiesti per ricongiungimento familiare del cittadino italiano
- Qual è la differenza tra i documenti necessari da presentare per l’accoglimento della richiesta di coesione familiare e quelli per il ricongiungimento familiare del cittadino italiano
Cos’è il ricongiungimento familiare del cittadino italiano
Il ricongiungimento familiare del cittadino italiano rappresenta lo strumento idoneo al mantenimento ovvero al ripristino dell’integrità del nucleo familiare di cui all’articolo 28 D./Lgs. 286/98 “Testo Unico Sull’Immigrazione”.
La normativa di riferimento è da rintracciarsi nel decreto sopra citato, qualora la richiesta di ricongiungimento familiare sia avanzata da un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia; in alternativa, qualora la domanda di ricongiungimento familiare sia presentata da un cittadino comunitario ovvero cittadino italiano, la fonte di riferimento è rappresentata anche dal D./Lgs.30/2007.
Nello specifico, il ricongiungimento familiare del cittadino italiano consente a quest’ultimo di ottenere un titolo per la permanenza regolare sul territorio nazionale dei propri familiari residenti all’estero qualora il soggetto richiedente si dimostri in possesso dei requisiti descritti dalla legge sul ricongiungimento familiare.
Il ricongiungimento familiare del cittadino italiano incontra esplicite limitazioni dettate dalla legge sul ricongiungimento familiare: sono circoscritte le categorie di familiari per i quali è possibile inoltrare richiesta di ricongiungimento familiare ed i requisiti subordinati all’accoglimento di quest’ultima.
Quali sono i documenti richiesti per l’accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare del cittadino italiano
La procedura burocratica volta all’accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare del cittadino italiano si presenta di gran lunga più snella e rapida se confrontata con quanto previsto per il ricongiungimento familiare di un cittadino straniero in Italia, in quanto nell’ipotesi di ricongiungimento familiare del cittadino italiano non è previsto il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura.
Il cittadino italiano che chiede ricongiungimento familiare deve allegare alla domanda avanzata presso gli Uffici competenti la seguente documentazione:
– Certificati attestanti il rapporto matrimoniale ovvero l’unione civile ed il rapporto di parentela fino al secondo grado con il cittadino italiano;
– Copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del coniuge straniero di cittadino italiano, della persona unita civilmente ovvero del familiare del cittadino italiano circa lo stato di convivenza con il richiedente il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con cittadino italiano;
– Fotocopia di un documento d’identità del coniuge, della persona unita civilmente ovvero del familiare con il quale il cittadino italiano chiede ricongiungimento familiare.
Chi sono i destinatari del ricongiungimento familiare del cittadino italiano
La legge sul ricongiungimento familiare, all’articolo 2 del D./Lgs. 30/2007, esplicita quelli che sono i soggetti per cui è consentito avanzare domanda di ricongiungimento familiare con cittadino comunitario.
Il ricongiungimento familiare del cittadino italiano è possibile richiederlo per le seguenti categorie di soggetti:
– Il coniuge straniero di cittadino italiano ovvero il partner unitosi con questo civilmente;
– I discendenti diretti di età inferiore agli anni 21 nonché quelli a carico del cittadino italiano;
– I discendenti diretti di età inferiore agli anni 21 del coniuge del cittadino italiano ovvero del partener nonché a carico di questo;
– Gli ascendenti diretti a carico del cittadino italiano che chiede ricongiungimento familiare (esempio: i genitori);
– Gli ascendenti diretti del coniuge ovvero del partner del cittadino italiano.
Stando a quanto stabilito dal secondo comma lettera a) e b) dell’articolo 3 del D./Lgs. 30/2007, il ricongiungimento familiare del cittadino italiano, o per meglio dire l’ingresso ed il soggiorno in Italia, è agevolato:
a) per ogni altro familiare non definito all’articolo 2, primo comma, lettera b) del D./Lgs. 30/2007 se risulta essere a carico o convive nel paese di provenienza con il cittadino per il quale è accolta la domanda di ricongiungimento familiare con cittadino italiano o se gravi motivi di salute impongono che il familiare ricongiungente lo assista personalmente
b) per il partner con cui il cittadino comunitario abbia una relazione stabile debitamente attestata.
Qual è la disciplina vigente circa il rilascio del visto per ricongiungimento familiare del cittadino italiano
Ex articoli 28 e 29 del D./Lgs. 286/98, il visto per ricongiungimento familiare consente l’ingresso nel territorio nazionale dei familiari del cittadino non italiano che chiede ricongiungimento familiare.
La normativa che regola la materia in questione è rinvenibile negli articoli 2, 5 e 7 del D./Lgs. 30/2007 disciplinante l’istituto del ricongiungimento familiare del cittadino italiano.
La legge prevede l’obbligo dell’ottenimento del visto per i familiari non comunitari per i quali è stata avanzata domanda di ricongiungimento familiare, ex articolo 5 comma due del decreto sopra menzionato. Il quarto comma del medesimo articolo esclude tale obbligo nel caso in cui i familiari del cittadino italiano che chiede ricongiungimento familiare siano titolari della carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D./Lgs. 30/2007, che sarà oggetto di trattazione nei paragrafi seguenti.
Il visto per ricongiungimento familiare viene rilasciato gratuitamente entro 30 giorni a decorrere dalla data di richiesta, con priorità rispetto alle altre richieste ex terzo comma dell’articolo 5.
I familiari destinatari del ricongiungimento familiare con cittadino italiano hanno successivamente a disposizione 8 giorni di tempo a decorrere dal loro ingresso in Italia per presentare richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Quali sono i documenti da presentare al fine di ottenere il visto per ricongiungimento familiare del cittadino italiano
Il rilascio del visto per ricongiungimento familiare è subordinato alla presentazione di una certa documentazione. Occorre infatti munirsi di un modulo di domanda compilato correttamente e portante la firma dei soggetti richiedenti il ricongiungimento familiare con cittadino italiano;
– Due fotografie dei soggetti richiedenti il visto per ricongiungimento familiare in formato tessera;
– Fotocopia delle pagine del passaporto dei familiari del cittadino italiano che chiede ricongiungimento familiare recanti i dati anagrafici e le fototessere;
– Fotocopia della carta d’identità o delle pagine del passaporto recanti i dati anagrafici e la forma del cittadino italiano ovvero cittadino comunitario;
– Certificati di stato civile che dimostrino il legame di parentela con il cittadino italiano;
– Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la residenza, lo stato di famiglia e di matrimonio, sottoscritta dal cittadino italiano;
A quanti richiedano un visto per ricongiungimento familiare con cittadino comunitario verrà rilasciato un visto turistico Schengen di breve durata (di un massimo di 90 giorni). La richiesta per il rilascio del visto per ricongiungimento familiare è da presentare presso la Rappresentanza consolare e diplomatica italiana; i familiari per i quali è stata presentata domanda di ricongiungimento familiare potranno convertire tale visto d’ingresso, una volta giunti in Italia, in un permesso di soggiorno presso la Questura competente.
Qual è la differenza tra il ricongiungimento familiare del cittadino italiano ed il ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario
Il ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario risulta essere maggiormente gravoso rispetto a quanto analizzato finora circa il ricongiungimento familiare del cittadino italiano, presentando requisiti maggiormente stringenti.
L’istituto è disciplinato dal D./Lgs. 286/98 “Testo Unico Sull’Immigrazione”.
Lo straniero in Italia che intenda presentare richiesta per ricongiungimento familiare è tenuto a dimostrare di essere regolarmente in possesso dei seguenti requisiti: abitazione adeguata e reddito minimo annuo, ex articolo 29, comma 3 D./Lgs. 286/98 (non previsti nell’ipotesi di ricongiungimento familiare del cittadino italiano).
Per abitazione adeguata è da intendersi la disponibilità di un immobile conforme ai requisiti igienico-sanitari e riportante la certificazione di idoneità abitativa accertata dai competenti Uffici Comunali.
Per quanto concerne il requisito economico, il reddito per ricongiungimento familiare non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dello stesso per ogni familiare da aggiungere.
I requisiti del ricongiungimento familiare sopra indicati, dei quali si terrà conto altresì in fase di verifica per nulla osta al ricongiungimento, sono da ritenersi esclusi qualora la domanda sia stata presentata da un soggetto avente status di rifugiato.
L’elemento imprescindibile per l’autorizzazione al ricongiungimento familiare dello straniero in Italia è il nulla osta per ricongiungimento familiare, che viene rilasciato a seguito di un’attenta analisi dei documenti per ricongiungimento di extracomunitari presentati al momento della domanda.
Quale deve essere il reddito per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario
Il reddito per ricongiungimento familiare – come esplicitato nel paragrafo precedente – deve provenire da fonti lecite e non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo per ogni familiare da ricongiungere.
Al fine di dimostrare la disponibilità del reddito minimo rilevante per l’accoglimento della domanda, è da vagliare non solo quanto prodotto dal soggetto richiedente bensì è da prendere in considerazione anche quanto prodotto da eventuali familiari conviventi.
La documentazione dichiarante il reddito minimo stabilito dalla legge sul ricongiungimento familiare deve essere consegnata al momento della presentazione della domanda allo Sportello Unico. Nello specifico, è necessario presentare:
– Qualora si tratti di lavoratori dipendenti sono richieste l’ultima dichiarazione dei redditi e le ultime tre buste paga in aggiunta alla fotocopia del contratto lavorativo nonché all’autocertificazione del datore di lavoro che attesi il vigente rapporto lavorativo;
– La certificazione di iscrizione presso la Camera di Commercio e la fotocopia dell’attribuzione della Partita IVA qualora si tratti di lavoratori autonomi;
– In caso di collaborazione a progetto è obbligatorio presentare la fotocopia del contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione e la retribuzione prevista;
– Nell’ipotesi di lavoratori libero professionisti è necessario presentare l’iscrizione all’albo professionale e il modello unico con ricevuta di prestazione.
Il requisito del reddito non rileva nell’ipotesi di richiesta di ricongiungimento familiare del cittadino italiano.
Come richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario
L’autorizzazione al ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario, oltre ad essere subordinata alla verifica dei requisiti previsti dal Testo Unico Sull’Immigrazione (tra cui il reddito per ricongiungimento familiare), è preceduta dal rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.
La domanda per il rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare, a partire dal mese di Aprile 2008, deve essere presentata online, con modalità telematiche, seguendo la procedura riportata di seguito:
– Collegarsi al sito web www.interno.it ed inserire i propri dati all’interno dell’apposita sezione “Ricongiungimenti familiari”;
– La registrazione avrà esito positivo al momento della ricezione di una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicata dal soggetto richiedente il nulla osta per ricongiungimento familiare;
– Scaricare il programma “Sportello Unico Immigrazione” dal sito web sopra indicato e provvedere al login con l’inserimento delle proprie credenziali;
– Compilare il modello idoneo per le specifiche esigenze;
– Compilare tutti i campi restati vacanti ed inoltrare la richiesta.
Né la verifica del nulla osta per ricongiungimento familiare né il conseguente rilascio è rilevante ai fini dell’autorizzazione al ricongiungimento familiare del cittadino italiano.
Quali sono i documenti per ricongiungimento familiare di extracomunitari
Qualora la domanda per l’ottenimento del visto per ricongiungimento familiare sia presentata da cittadini extracomunitari, la documentazione da presentare presso lo Sportello Unico Immigrazione al fine di soddisfare i requisiti per ricongiungimento familiare è la seguente:
– Due fotocopie del passaporto del richiedente nonché ulteriori due copie a colori del passaporto dei familiari per cui questo ha provveduto a presentare domanda per l’ottenimento del visto per ricongiungimento familiare;
– Due fotocopie della carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno in corso di validità; qualora questi siano scaduti è obbligatorio allegare la ricevuta di presentazione dell’istanza di richiesta del rinnovo della documentazione in oggetto;
– Fotocopia dei documenti anagrafici del cittadino extracomunitario che ha provveduto alla presentazione della domanda (carta d’identità e codice fiscale);
– Certificato dello stato di famiglia del richiedente;
– Documentazione attestante le condizioni lavorative del soggetto richiedente;
– Documentazione attestante il soddisfacimento del requisito del reddito per ricongiungimento familiare;
– Documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, quale il contratto d’affitto ovvero di comodato d’uso o atto di proprietà dell’immobile.
La quantità di documenti per ricongiungimento familiare di extracomunitari è dunque maggiore in relazione a quelli previsti per il ricongiungimento familiare del cittadino italiano.
Chi sono i destinatari del ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario
Il Testo Unico Sull’Immigrazione non solo stabilisce quelli che sono i requisiti per il ricongiungimento familiare con cittadino non italiano ed i documenti per ricongiungimento di extracomunitari, ma circoscrive altresì la categoria dei soggetti per cui può essere avanzata richiesta di ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario. I possibili destinatari ricalcano quelli descritti all’articolo 2 lettera b) del D./Lgs. 30/2007 disciplinante il ricongiungimento familiare del cittadino italiano:
– Il coniuge straniero di cittadino italiano o il partner unito civilmente con età maggiore agli anni 18, purché il richiedente non sia legalmente separato;
– I figli minori di anni 18 con parere favorevole espresso dell’altro genitore. Rientrano tra i familiari ricongiungibili anche i figli del coniuge e quelli nati al di fuori del matrimonio; sono equiparati a tale condizione i figli adottati e/o affidati;
– I figli maggiorenni a carico del richiedente che presentino un’invalidità totale a causa di motivi di salute e pertanto impossibilitati a provvedere al proprio mantenimento;
– I genitori a carico del richiedente ovvero quelli ultrasessantacinquenni qualora non vi siano altri figli, nel Paese di origine o di provenienza, che possano provvedere al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute;
Nell’ipotesi in cui il richiedente sia un minore di anni 18 regolarmente soggiornante in Italia con un genitore, è possibile richiedere il ricongiungimento familiare dell’altro genitore.
Ex articolo 29 bis D./Lgs. 286/98 rientra tra i soggetti per cui è possibile avanzare domanda di ricongiungimento familiare il genitore naturale del minore non accompagnato al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato.
Quali sono i motivi ostativi al ricongiungimento familiare del cittadino italiano
La domanda per ricongiungimento familiare del cittadino italiano non può essere declinata qualora non siano soddisfatti i requisiti per ricongiungimento familiare analizzati nei paragrafi precedenti. In particolare: non può essere richiesto il ricongiungimento familiare con cittadino italiano per il coniuge qualora il richiedente sia da questo legalmente separato.
In aggiunta, stando a quanto stabilito dalla legge sul ricongiungimento familiare – ex articolo 4 comma 3 Testo Unico Immigrazione – : “Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero […] che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone […]”. Disposizione ribadita dal primo comma dell’articolo 20 del D./Lgs. 30/2007 disciplinante l’istituto del ricongiungimento familiare del cittadino italiano: “Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.
Cos’è il visto per familiare al seguito e come ottenerlo:
Il visto per familiare al seguito consente al familiare del cittadino italiano di cui all’articolo 2 lettera b) del D./Lgs. 30/2007 di farvi ingresso contestualmente con questo al fine di soggiornare nel territorio nazionale a tempo determinato o indeterminato.
Il visto per familiare al seguito è previsto dall’articolo 29 del Testo Unico Immigrazione (D./Lgs. 286/98), il quale ne subordina la concessione al soddisfacimento dei medesimi requisiti per ricongiungimento familiare di cittadino extracomunitario (certificazione del legame di parentela, un reddito minimo annuo, idoneità abitativa dell’alloggio di cui si è in possesso ovvero oggetto del contratto di locazione o di comodato d’uso).
La differenza tra il visto per familiare al seguito e il visto per ricongiungimento familiare con cittadino italiano è da ricondurre alla sola contestualità dell’arrivo su territorio italiano del cittadino italiano del familiare a cui il visto è stato concesso, a seguito della verifica del nulla osta per ricongiungimento familiare.
Il visto per familiare al seguito, una volta rilasciato, verrà apposto sul passaporto del familiare prima che questo faccia ingresso in Italia.
Quando e come è possibile ottenere il rilascio della carta di soggiorno del familiare del cittadino italiano.
Ex articolo 10 D./Lgs. 30/2007 i familiari extracomunitari del cittadino italiano, trascorsi tre mesi dal loro ingresso in Italia, posseggono la facoltà di richiedere alla Questura competente per il luogo di residenza la carta di soggiorno del familiare di cittadino italiano.
La carta di soggiorno del familiare del cittadino italiano si configura quale un diritto spettante al familiare non comunitario di primo grado, nonché al familiare di primo grado del coniuge straniero di cittadino italiano di cui all’articolo 2 lettera b) del D./Lgs. 30/2007.
La carta di soggiorno del familiare di cittadino italiano ha validità quinquennale a partire dal momento del rilascio ed il possesso consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione ai corsi di studi ovvero di formazione professionale nonché lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo. I documenti permettenti il rilascio della carta di soggiorno del familiare del cittadino italiano sono esplicitati all’articolo 10 del decreto sopra menzionato e sono pressocché simili a quelli richiesti per il ricongiungimento familiare del cittadino italiano: Passaporto o documento equivalente in corso di validità; Visto di ingresso del familiare del cittadino comunitario; Documento attestante la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico; Attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare; Foto in formato tessera dell’interessato in numero di quattro copie.
Chi e quando può richiedere la carta di soggiorno dopo matrimonio con un cittadino italiano:
Il cittadino straniero in Italia che abbia contratto matrimonio con un cittadino italiano è autorizzato a presentare richiesta per il rilascio della carta di soggiorno dopo matrimonio per motivi familiari, stando a quanto stabilito dal D./Lgs. 30/2007 il quale ha provveduto a colmare il vuoto normativo presente in materia nel D./Lgs. 286/98.
Il richiedente della carta di soggiorno dopo matrimonio con un cittadino italiano deve provare, al fine del rilascio di quest’ultima e nel momento della presentazione della domanda presso la Questura del luogo di residenza, la qualità di coniuge. Nello specifico, è richiesta la presentazione dei seguenti documenti: Fotocopia del passaporto; Documentazione attestante il rapporto coniugale (certificato di matrimonio); Foto in formato tessera.
Il rinnovo della carta di soggiorno dopo matrimonio è consentito anche qualora non sussista una convivenza effettiva tra il coniuge straniero di cittadino italiano e quest’ultimo, in quanto si ritiene sufficiente l’esistenza del vincolo matrimoniale.
A cosa ha diritto il coniuge straniero del cittadino italiano dopo il matrimonio:
Il cittadino extracomunitario che abbia contratto matrimonio con un cittadino italiano rientra nella categoria di soggetti ai quali è permesso presentare richiesta per il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano. E’ altrettanto possibile, per il coniuge in questione, presentare domanda per la concessione del permesso di soggiorno dopo matrimonio, rilasciato per motivi familiari.
La richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno dopo matrimonio con un cittadino italiano deve essere presentata direttamente in Questura, presso l’Ufficio Competente. E’ obbligatorio presentare al momento della domanda per l’ottenimento del permesso di soggiorno dopo matrimonio i seguenti documenti: quattro foto in formato tessera; certificazione dell’avvenuto matrimonio; fotocopia del passaporto del cittadino straniero.
Il rilascio del permesso di soggiorno dopo matrimonio avverrà solo dopo aver compiuto i dovuti accertamenti circa la reale convivenza presso l’abitazione dichiarata al momento della presentazione della domanda.
Qualora il permesso di soggiorno dopo matrimonio con un cittadino italiano non venga rilasciato, il richiedente ha la facoltà di presentare ricorso al Tribunale competente per il luogo in cui risiede senza dover provvedere al pagamento di tasse o di imposte di bollo.
Al coniuge straniero di cittadino italiano è concessa la possibilità di richiede, dopo un determinato periodo di tempo e a seguito della verifica di requisiti ben stabiliti, la cittadinanza italiana.
Come ottenere il nulla osta alla cittadinanza dopo aver contratto matrimonio con cittadino italiano
Stando a quanto stabilito dagli articoli 5 e seguenti della legge n.91 del 1992, il coniuge straniero di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana qualora, a seguito del matrimonio, risieda sul territorio nazionale almeno da due anni.
Nell’ipotesi in cui il coniuge risieda all’estero, i tempi idonee per ottenere il nulla osta alla cittadinanza italiana giungono a tre.
I termini sopra indicati sono dimezzati ogniqualvolta i coniugi abbiano figli nati durante il matrimonio ovvero adottati.
L’istanza volta all’accoglimento della domanda per la concessione della cittadinanza italiana deve essere presentata nella Prefettura competente per il luogo di residenza del richiedente ovvero presso l’Ufficio Consolare Italiano competente qualora il coniuge richiedente si trovi all’esterno.
I requisiti volti alla concessione del nulla osta alla cittadinanza italiana sono i seguenti:
– Comprovata regolarità della durata biennale del soggiorno in Italia (tre in caso di residenza del coniuge all’estero);
– Regolarità del matrimonio, il quale deve essere trascritto presso il Comune italiano (al momento della concessione della cittadinanza italiana il matrimonio non deve essere stato dichiarato annullato ovvero sciolto e non devono essere venuti meno gli effetti civili);
– Conoscenza della lingua italiana (ex articolo 9.1 legge n.91/1992, introdotto nel 2018, è necessario essere in possesso di un attestato non inferiore al livello B1 rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario ovvero da un ente certificatore);
– Assenza di condanne penali passate in giudicato.
Dal 1 Agosto 2015, la procedura volta all’ottenimento del nulla osta alla cittadinanza italiana deve essere presentata dal richiedente in via telematica presso il portale del Ministero dell’Interno ed essere soggetta alla medesima verifica del nulla osta per ricongiungimento familiare.
Cosa cambia tra coesione familiare e ricongiungimento familiare del cittadino italiano
Qualora il familiare straniero richiedente il ricongiungimento familiare con cittadino italiano sia già soggiornante su territorio nazionale, l’istanza prende il nome di coesione familiare.
E’ possibile presentare domanda di coesione familiare con documenti necessari senza la preventiva richiesta di rilascio del nulla osta allo Sportello Unico, come – al contrario – avviene nel caso di ricongiungimento familiare dello straniero in Italia.
La normativa vigente in materia di coesione familiare, alla stregua di quella dettata per il ricongiungimento familiare, è presente nel D./Lgs. 286/98.
Lo straniero già presente su territorio italiano – e dunque già in possesso di un permesso di soggiorno – che voglia provvedere alla richiesta di coesione familiare, vedrà convertito il permesso in suo possesso in un permesso di soggiorno per motivi familiari, della medesima validità del permesso di soggiorno dopo matrimonio con un cittadino italiano.
La domanda per l’ottenimento della coesione familiare con i documenti necessari deve essere presentata mediante la compilazione dell’apposito modello 209, il quale andrà successivamente spedito presso l’ufficio postale abilitato.
Alla stregua di quanto accade per il ricongiungimento familiare del cittadino italiano, non è previsto l’iter volto alla verifica del nulla osta per ricongiungimento familiare, in quanto questo non è richiesto in caso di coesione familiare.
Qual è la differenza tra le tempistiche richieste per coesione familiare e quelle per ricongiungimento familiare del cittadino italiano:
Il D./Lgs. 286/98, meglio conosciuto come Testo Unico Immigrazione stabilisce quelli che sono i termini entro cui poter presentare domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare. Il termine da rispettare è fissato a 60 giorni a decorrere dalla data prevista per la scadenza del permesso originariamente posseduto dal richiedente, stando a quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 13 del Testo Unico Immigrazione. Una deroga a tale termine è stabilita dall’articolo 30 dello stesso D./Lgs. 286/98, il quale esplicita che la domanda di coesione familiare con documenti necessari allegati possa essere presentata altresì entro un anno dalla data di scadenza del permesso di soggiorno originariamente posseduto dal richiedente; in tal caso sarà necessario richiedere alla Questura, presso l’Ufficio Immigrazione e direttamente nel momento in cui si provvederà a presentare domanda per coesione familiare con documenti necessari allegati, un’apposita autorizzazione che legittimi la spedizione tardiva.
In cosa differiscono i requisiti richiesti per la coesione familiari da quelli richiesti per ricongiungimento familiare del cittadino italiano
Il ricongiungimento familiare del cittadino italiano ovvero dello straniero in Italia e la coesione familiare sono due istituti alquanto similari: i requisiti per ricongiungimento familiare sono pressocché i medesimi individuati per il buon esito della domanda di coesione familiare.
Il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, tuttavia, non è subordinato il rilascio di un nulla osta né di un visto, in quanto il soggetto che godrà della coesione è già stanziato su territorio italiano; per tale motivo l’iter burocratico risulta essere più rapido e snello in proporzione a quanto previsto nell’ipotesi di richiesta per ricongiungimento familiare.
I familiari per i quali è possibile richiedere un permesso di soggiorno per coesione familiare ricalcano quelli indicati nei paragrafi precedenti per il ricongiungimento familiare del cittadino italiano ed individuati all’articolo 2 lettera b) del D./Lgs. 30/2007.
– Il coniuge straniero di cittadino italiano;
– Figli minorenni – non coniugati – che siano questi stati concepiti durante il matrimonio o che siano stati adottati;
– Figli maggiorenni a carico del richiedente solo qualora questi vertano in condizioni di totale invalidità;
– Genitori a carico che non abbiano altri figli nel Paese di residenza;
– Genitori ultrasessantacinquenni di cui ulteriori figli non possono prendersene cura.
Qual è la differenza tra i documenti necessari da presentare per l’accoglimento della richiesta di coesione familiare e quelli per il ricongiungimento familiare del cittadino italiano
La domanda di coesione familiare con documenti necessari presentati contestualmente all’avanzamento della richiesta ricalca pressocché l’iter descritto nei paragrafi precedenti per gli istituti fin qui analizzati. I documenti necessari alla coesione familiare sono i medesimi documenti necessari per ricongiungimento di extracomunitari:
– Titolo di soggiorno del cittadino richiedente;
– Fotocopia del passaporto del familiare di cui si richiede la coesione;
– Documentazione certificata attestante il legale di parentela per nascita o per matrimonio;
– Documentazione attestante l’idoneità abitativa dell’alloggio in cui il nucleo familiare abiterà;
– Documentazione attestante il reddito minimo annuo volto al mantenimento del nucleo familiare, da riferirsi al reddito complessivo familiare;
– Assicurazione sanitaria per i genitori ultrasessantacinquenni.
Una volta presentata domanda per l’ottenimento del permesso di soggiorno per coesione familiare, sarà necessario recarsi in Questura per il rivelamento delle impronte.
In qualsiasi momento è possibile provvedere alla consultazione della propria pratica tramite l’accesso al portale www.portaleimmigrazione.it.
Per una consulenza in materia, potete trovare lo Studio Legale Berti e Toninelli a Pistoia, in Piazza Garibaldi n. 5. Offriamo consulenza ed assistenza in particolare a Pistoia, Prato, Firenze, Lucca ed in tutta Italia. Per contattarci, potete utilizzare questo link: https://www.btstudiolegale.it/contatti/