guida in stato di ebbrezza

Quando è possibile l’arresto per la guida in stato di ebbrezza

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Chi guida in stato di ebbrezza rischia l’arresto?

Il codice della strada (decreto legislativo 285/1992) vieta la guida in stato di alterazione psicofisica al fine di salvaguardare l’incolumità dello stesso guidatore, dei passeggeri e degli altri utenti della strada: in particolare l’art. 186 c.d.s. prescrive il divieto di guida in stato di ebbrezza, mentre l’art. 187 c.d.s. il divieto di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

A ben vedere, il nostro ordinamento non vieta per chiunque l’assunzione di alcolici prima di mettersi alla guida, ma pone un limite: la concentrazione di alcol nel sangue non deve essere a 0,5 grammi per litro. Ciò è vero con l’eccezione di alcune categorie di conducenti, per i quali non vale tale limite: si tratta dei conducenti di età inferiore a 21 anni, oppure neopatentati, oppure che svolgono professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose (art. 186 bis c.d.s.).

Oltre tale valore, le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono graduate a seconda del tasso alcolemico riscontrato e nei casi più gravi hanno natura penale.

Sanzioni particolarmente severe sono comminate a:

Oltre alla guida in stato di ebbrezza, è punito anche chi rifiuta di sottoporsi all’alcol test (art. 186 comma 7 c.d.s.).

Per alcune categorie di conducenti (ad esempio i neopatentati) il codice della strada non prevede alcuna tolleranza: le sanzioni vengono applicate anche per valori di alcolemia inferiori a 0,5 g/l.

L’arresto per guida in stato di ebbrezza è previsto sotto due forme diverse:

  • come sanzione, e cioè come pena principale. In questo caso, all’esito di un procedimento penale e ricorrendeone i presupposti di legge, l’arresto è convertito in pena pecuniaria.
  • come misura pre cautelare, qualora chi guida in stato di ebbrezza determini un incidente che causa la morte o gravi ferite ad una o più persone. In questo caso, non si attende lo svolgimento del processo penale, ma il guidatore ubriaco può essere (ed in alcuni casi deve essere) posto immediatamente in stato di arresto.

Infine, la guida in stato di ebbrezza non esclude che l’assicurazione intervenga a risarcire i danni cagionati dal guidatore ubriaco, ma salvo che la compagnia assicurativa non rinunci, potrà chiedere all’assicurato la rivalsa, ovverosia il rimborso di quanto risarcito al terzo danneggiato.

guida in stato di ebbrezza

COS’ È IL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Di regola non è di per sé vietato mettersi alla guida anche dopo avere assunto alcolici.

Salvo che il guidatore sia neopatentato, o minore di 21 anni, o autista professionale, il codice della strada infatti permette, o per meglio dire, tollera l’assunzione di bevande alcoliche purché non comporti una concentrazione di alcol nel sangue (cosiddetto tasso alcolemico) di 0,5 grammi per litro.

Tale valore non è identificabile “a priori”, ma solamente attraverso macchinari e procedure specializzate (esame del sangue o dispositivi per alcol test) che misurano la concentrazione dell’alcol nel sangue. Il tasso alcolemico è infatti influenzato da numerosi fattori quali ad esempio il peso e perfino il sesso dell’assuntore, la gradazione alcolica della bevanda, se è stata assunta a stomaco pieno o a stomaco vuoto.

In alcuni casi, l’assunzione di un bicchiere di vino può superare la soglia, in altri no.

Perché la legge ha scelto questo valore-soglia? Si tratta di un bilanciamento di interessi. Da una parte, punire qualsiasi assunzione di alcolici (e quindi punire il guidatore per qualsiasi valore alcolemico riscontrato, anche minimo) avrebbe certamente dato maggior certezza alla norma: se devo guidare, non bevo punto e basta. Tuttavia, si sarebbe finiti per punire anche un solo innocuo cioccolatino al liquore.

Dall’altra parte, il legislatore ha considerato studi ed analisi scientifiche secondo cui a partire dal tasso di 0,5 g/l, si riscontrano significative alterazioni della capacità di guida (allungamento dei tempi di reazione, restringimento del campo visivo laterale, diminuzione della resistenza all’abbagliamento …).

Chi è stato fermato con un tasso alcolemico superiore alla soglia, non può difendersi dicendo di avere comunque mantenuto la piena lucidità, poiché il legislatore ha valutato ex ante questo comportamento come pericoloso, similmente a quanto accade per il passaggio col semaforo rosso.

Ciò detto, l’art. 186 del codice della strada disciplina più ipotesi di guida in stato di ebbrezza, cui corrispondono differenti valori soglia:

  • Fino a 0,5 g/l non è prevista alcuna sanzione per la guida in stato di ebbrezza,
  • Da 0,5 g/l a 0,8 g/l è prevista una sanzione amministrativa,
  • Da 0,8 a 1,5 g/l è prevista una sanzione penale: in questi casi la guida in stato di ebbrezza costituisce reato,
  • Sopra 1,5 g/l è prevista una sanzione penale particolarmente grave.

QUANDO SI RISCHIANO LE SANZIONI PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

L’art. 186 c.d.s. punisce chi guida in stato di ebbrezza, ovvero chi viene sorpreso alla guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze alcoliche.

La nozione di conducente, come statuito dalla Cassazione, “deve intendersi riferita anche a chi abbia guidato fino a poco prima. La Corte di Cassazione, oltre a confermare il principio che la “fermata” costituisce una fase della circolazione, ribadisce che la condotta del conducente sanzionata ex art. 186 c. 7 del C.d.S. debba correttamente ricondursi a chiunque si desuma abbia fino a poco prima movimentato un veicolo, che manifesti i sintomi di uno stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool e che abbia opposto rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui al medesimo articolo. A nulla vale il ricorso per violazione di legge, in quanto non rileva che la persona sia stata fermata in un momento in cui non era alla guida e che il mezzo sia in moto ovvero fermo, al momento del controllo. Ciò che rileva è, invece, che la persona abbia movimentato il veicolo in precedenza. Nel caso di specie, il ricorrente era stato videoripreso alla guida di un motociclo ape in movimento nella piazza dove il mezzo era stato parcheggiato con le quattro luci accese, pochi minuti prima che gli agenti di polizia lo fermassero per chiedergli di sottoporsi all’alcoltest, avendolo notato in evidente stato di ebbrezza. La Corte ha ritenuto inammissibile l’affermazione che chi era alla guida avesse perso la sua qualità di conducente, diventando mero pedone, non appena parcheggiato il veicolo” (Cass. pen., sent. n. 41457 del 9 ottobre 2019).

QUALI SONO LE SANZIONI PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

L’art. 186 c.d.s. comma 2 c.d.s. esordisce con una clausola di riserva: salvo che il reato non costituisca più grave reato. Ci si riferisce, ad esempio, alle ipotesi di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) o lesioni personali stradali (art. 590 bis c.p.) qualificate dallo stato di ebbrezza del conducente.

  • Come già anticipato, chi viene sorpreso alla guida con un tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, non incorre in alcuna sanzione, salvo che non sia neopatentato, o minore di 21 anni, o autista professionale.
  • Chi viene sorpreso alla guida con un tasso alcolemico tra gli 0,5 e 0,8 g/l dovrà pagare una sanzione da € 543 a 2.170, con sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. In tali casi, il codice prevede solamente una sanzione amministrativa, e non dovrà affrontare un processo penale (art. 186 comma 2 lett. A c.d.s.).

Le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza sono di natura penale e comportano anche la celebrazione di un processo, quando si viene sorpresi con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

  • In particolare per la fascia tra 0,8 e 1,5 g/l, è previsto l’arresto per guida in stato di ebbrezza fino a sei mesi, oltre ad un’ammenda tra € 800 a 3.200, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno (art. 186 comma 2 lett. B c.d.s.).
  • Chi è sorpreso con un tasso alcolemico superiore allo 1,5 g/l, rischia l’arresto per guida in stato di ebbrezza da sei mesi ad un anno, nonché un’ammenda tra € 1.500 ai 6.000 €, la sospensione patente di guida da 1 a 2 anni, o la revoca in caso di recidiva nel biennio, e la confisca del veicolo (art. 186 comma 2 lett. C del c.d.s.).

Vi sono poi ulteriori circostanze che determinano aggravamenti delle sanzioni.

  • Se durante la guida in stato di ebbrezza si provoca un incidente, le pene vengono raddoppiate, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni e, in caso di guida in stato di ebbrezza superiore 1,5 g/l la patente è sempre revocata. (art. 186 comma 2 bis c.d.s.).
  • Se i reati di cui alla lett. b) e c) del comma 2 sono commessi in orario notturno (dalle 22.00 alle 06.00) la pena pecuniaria è aumentata da un terzo alla metà (art. 186 comma 2 sexies c.d.s.).

LE SANZIONI PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA PER MINORENNI, NEOPATENTATI E AUTISTI PROFESSIONALI

Come già anticipato, per queste categorie di conducenti non esiste un tasso alcolemico tollerato. La loro posizione è regolata dall’art. 186 bis c.d.s. e riguarda i conducenti:

  • di età inferiore a ventuno anni;
  • neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
  • che esercitano l’attività di trasporto di persone (artt.85, 86 e 87 c.d.s.) e cose (artt.88, 89 e 90 c.d.s.);
  • di autoveicoli “pesanti”.

Per questi soggetti, le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono:

  • chi viene sorpreso alla guida con un tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, incorre nella sanzione amministrativa da 168 a 672 euro, che raddoppia in caso di incidente (art. 186 bis comma 2 c.d.s.).
  • chi viene sorpreso alla guida con un tasso alcolemico tra gli 0,5 e 0,8 g/l dovrà pagare una sanzione amministrativa da € 722 a 2.886, con sospensione della patente di guida da 4 a 8 mesi (art. 186 bis comma 3 c.d.s.).
  • per la fascia tra 0,8 e 1,5 g/l, le pene previste dall’art. 186 comma 2 lett. B (arresto per guida in stato di ebbrezza fino a sei mesi, ammenda tra € 800 a 3.200 e sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno) sono aumentate da un terzo alla metà.
  • Per chi è sorpreso con un tasso alcolemico superiore allo 1,5 g/l, le pene previste all’art. 186 comma 2 lett. C del c.d.s. (arresto per guida in stato di ebbrezza da sei mesi ad un anno, ammenda tra € 1.500 ai 6.000 €, sospensione patente da 1 a 2 anni e confisca del veicolo) sono aumentate da un terzo alla metà. In alcuni casi (art. 186 bis comma 5 c.d.s.) è disposta la revoca della patente

QUALI SONO LE SANZIONI PER IL MINORENNE CHE GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

L’art. 186 bis comma 7 sexies c.d.s. considera anche l’ipotesi in cui chi guida in stato di ebbrezza sia minorenne. In tali casi, la sanzione è solamente di carattere amministrativo (non penale) e consiste il divieto di conseguire la patente:

  • prima del diciannovesimo anno, se viene accertato un tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l,
  • prima del ventunesimo anno, se viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: COSA SI RISCHIA IN CASO DI RIFIUTO DELL’ALCOL TEST

Il rifiuto di sottoporsi all’alcol test (art. 186 comma 7 c.d.s.) è punito quanto la guida di ebbrezza in fascia più grave (art. 186 comma 2 lett. C c.d.s.) e cioè con l’arresto per guida in stato di ebbrezza da sei mesi ad un anno, nonché un’ammenda tra € 1.500 ai 6.000 €, la sospensione patente di guida da sei mesi a due anni, o la revoca in caso di recidiva nel biennio, e la confisca del veicolo.

Per i conducenti dell’art. 186 bis c.d.s., le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

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COSA SONO I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

La celebrazione del processo penale (e quindi limitatamente alle ipotesi sub b e c dell’art. 186 comma 2 c.d.s.), comporta la possibilità, per una sola volta, di sostituire la pena detentiva (l’arresto per lo stato di ebbrezza) e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità, mediante una specifica richiesta al giudice penale (art. 186 comma 9 bis c.d.s.).

La durata dei lavori di pubblica utilità è calcolata ragguagliando ogni 250 euro di pena pecuniaria (l’ammenda) ad un giorno di lavoro di pubblica utilità, ed un giorno di pena detentiva (l’arresto per guida in stato di ebbrezza) ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

Lo svolgimento dei lavori è “monitorato” dall’ufficio locale di esecuzione penale esterna (ULEPE) che relaziona al giudice sull’esito.

In particolare, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilita’, il giudice dichiara estinto il reato, dimezza la sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo. Invece, in caso di esito negativo, ripristina la pena originaria.

LA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PATENTE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Come descritto nei paragrafi precedenti, la guida in stato di ebbrezza comporta in molti casi la sospensione della patente di guida.

Tuttavia, il codice prevede due “forme” di sospensione. Quella di cui abbiamo parlato sino ad ora è la sospensione come sanzione amministrativa accessoria, disposta dal prefetto o dal giudice, ed applicata dal prefetto in conseguenza dell’accertamento della violazione.

La seconda tipologia è la sospensione “cautelare”: ancor prima che sia accertata la responsabilità per la guida in stato di ebbrezza, il prefetto dispone, per evitare che il conducente possa creare ulteriore pericolo, che la patente venga immediatamente sospesa, in attesa dell’esito dell’accertamento.

Questo tipo di sospensione cautelare è prevista dal comma 9 dell’art. 186 c.d.s. solamente per l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l).

Tuttavia, l’art. 223 c.d.s. prevede che la patente possa essere cautelativamente sospesa in tutte le ipotesi di reato per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, e quindi anche nell’ipotesi di guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l.

Nonostante esistano alcune pronunce della Cassazione che limitano la sospensione cautelare alle ipotesi della lett. c) dell’art. 186 c.d.s. (v. Corte Cass, sez. II civ, Ordinanza 18 aprile 2018, n. 9539) essa tuttavia viene applicata anche per le ipotesi della lett. b), proprio in base al disposto dell’art. 223 c.d.s.

QUANDO È POSSIBILE L’ARRESTO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Per rispondere a questa domanda, è necessario distinguere due tipi di arresto.

L’arresto come pena principale detentiva (art. 25 cod. pen.) viene disposto solamente dall’autorità giudiziaria, e non dal prefetto, all’esito di un procedimento penale o di un decreto penale di condanna.

Ad esempio, quando il tasso alcolemico supera i 1,5 g/l, il giudice può disporre l’arresto fino ad un anno.

Tuttavia, come avviene la maggior parte delle volte, l’arresto per la guida in stato di ebbrezza può essere convertito in pena pecuniaria: lo prevede, ad esempio l’art. 459 comma 1 bis c.p.p. se irrogato in un decreto penale di condanna, oppure l’art. 53 della legge 689/1981 recentemente riformato dalla “riforma Cartabia” se irrogato con una sentenza di condanna.

Orbene, il nostro ordinamento conosce anche un diverso tipo di arresto, inteso come misura pre cautelare: cosiddetto arresto in flagranza di reato (art. 380 e 381 cod. proc. pen.). Questo vuol dire che in alcuni casi, la polizia che accerta il superamento del tasso alcolemico può procedere immediatamente all’arresto.

In quali casi è possibile? Per l’arresto “in flagranza” per guida in stato di ebbrezza non è sufficiente essere sorpresi ubriachi al volante, ma è necessario aver causato un incidente da cui sia derivata la morte o lesioni gravi o gravissime ad una persona.

In particolare, l’art. 590 bis cod. pen. prevede che l’autorità abbia la facoltà di arrestare il conducente, qualora abbia causato lesioni gravi o gravissime ad una persona e sia stato rinvenuto con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

L’art. 589 bis cod. pen. in materia di omicidio stradale, prevede:

  • l’arresto obbligatorio in flagranza di chi sia stato rinvenuto con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (comma 2) oppure, se guidatore professionale o conducente di mezzi pesanti, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (comma 3);
  • l’arresto facoltativo per guida in stato di ebbrezza per chi sia stato rinvenuto con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l

COSA SUCCEDE NEL CASO DI OMICIDIO STRADALE O LESIONI PERSONALI STRADALI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Nel paragrafo precedente abbiamo accennato ai reati di omicidio stradali (art. 589 bis c.p.) e lesioni statali (590 bis c.p.) che vengono applicati al posto degli articoli 186 e 186 bis del codice della strada, quando il conducente in stato di ebbrezza abbia cagionato un incidente da cui sia derivata la morte o lesioni gravi o gravissime delle persone.

In tali casi, oltre all’aspetto sopra trattato dell’arresto per guida in stato di ebbrezza, il codice prevede anche pene più severe.

In particolare, nel caso di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.):

  • se il tasso alcolemico è tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, è prevista la reclusione da cinque a dieci anni;
  • se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, è prevista la reclusione da otto a dodici anni;
  • per il guidatore professionale o conducente di mezzi pesanti, rinvenuto con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, è prevista la reclusione da otto a dodici anni;

Nel caso di lesioni stradali (art. 590 bis cod. pen.):

–           se il tasso alcolemico è tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, è prevista reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime

–           se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, è prevista la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

– per il guidatore professionale o conducente di mezzi pesanti, rinvenuto con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, è prevista la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Per entrambe i reati, la pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria; la pena è diminuita in caso di concorso di colpa della vittima.

L’ASSICURAZIONE PAGA ANCHE IN CASO DI SINISTRO CAUSATO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA?

In Italia è obbligatoria l’assicurazione per la responsabilità civile sui veicoli a motori, che ha l’obbligo di risarcire i danni provocati dal proprio assicurato in stato di ebbrezza con la possibilità di rivalersi sul guidatore assicurato, chiedendogli il rimborso dell’importo erogato per risarcire i danni provocati dalla sua condotta incauta.

I terzi danneggiati dovranno essere risarciti e l’assicurazione potrà esercitare la c.d. azione di rivalsa verso l’assicurato entro il limite del massimale della polizza assicurativa. Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12900 del 13 aprile 2021, “se il contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore attribuisce all’impresa di assicurazione il diritto di rivalsa verso l’assicurato per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, senza specificazioni convenzionali di quest’ultimo stato, esso va identificato con lo stato di ebbrezza previsto dal Codice della strada”. Nello specifico, la Cassazione ha chiarito che la rivalsa può realizzarsi solo quando il sinistro è stato causato dal guidatore del quale si è accertato un tasso alcolemico superiore alle soglie previste dalla normativa analizzata in apertura.

È possibile però, tramite accordo tra i contraenti che venga inserita una clausola opzionale in sede di stipula del contratto di assicurazione, prevedendo la rinuncia alla rivalsa, con un costo chiaramente superiore rispetto al contratto standard. Solo in questo modo l’assicuratore rinuncia alla rivalsa in caso di incidente.

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