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LA SEPARAZIONE E IL CAMBIO DI RESIDENZA
È obbligatorio cambiare residenza dopo una separazione?
Uno dei doveri nascenti dal matrimonio è la coabitazione (art. 143 cod. civ.). La legge n. 76/2016 prevede l’obbligo di coabitazione anche per le unioni civili omosessuali e per le coppie di fatto registrate mediante un contratto di convivenza.
Tale obbligo viene meno con la separazione (o con lo scioglimento dell’unione civile o del contratto di convivenza) allorquando il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati ed assegna la casa familiare ad uno dei due coniugi.
Tuttavia può capitare che il coniuge non assegnatario non riesca a trovare subito un nuovo alloggio. Ci si chiede quindi se per lui sia obbligatorio cambiare residenza dopo la separazione.
Come detto, il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ma non li obbliga. Ciò vuol dire che formalmente non è richiesto il cambio di residenza dopo la separazione, nemmeno se consensuale, a condizione che il coniuge assegnatario della casa familiare accetti di “ospitare” l’altro per un breve periodo di tempo.
Tuttavia restare nello stesso contesto abitativo oltre il tempo strettamente necessario, risulterebbe palesemente in contrasto con l’intenzione manifestata in sede di separazione, potendo essere interpretato come comportamento riconciliativo, e facendo correre il rischio di vanificare il procedimento di separazione, poiché l’art. 157 cod. civ. stabilisce che “i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione (…) con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
Cosa succede invece se il coniuge non assegnatario, dopo avere lasciato la casa familiare, vi mantiene comunque la residenza formale? È obbligatorio in questo caso il cambio di residenza in caso di separazione?
Per chiedere un cambio di residenza dopo la separazione consensuale, il coniuge non assegnatario deve dimostrare di dimorare abitualmente nella nuova abitazione, ad esempio tramite un contratto di affitto.
Nel caso in cui ciò non avvenga, il coniuge assegnatario può comunicare al Comune che l’altro non abita più nella casa familiare, allegando il provvedimento di separazione, ed aprendo così la procedura di irreperibilità.
Inoltre in presenza di figli minorenni, è obbligatorio comunicare il cambio di residenza all’altro coniuge, entro trenta giorni (art. 337 sexies cod. civ.), tanto che “la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto”.

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