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Differenze tra separazione e divorzio sul piano personale
Separazione e divorzio sono due istituti differenti.
La principale differenza tra separazione e divorzio consiste nel fatto che la prima è il rimedio ad una crisi momentanea del ménage familiare, con cui i coniugi sospendono temporaneamente alcuni dei doveri e diritti reciproci, mentre il divorzio segna la rottura definitiva del legame matrimoniale, con lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Non sempre i coniugi chiedono il divorzio dopo la separazione, potendo anche decidere di riconciliarsi e ricomporre l’unità familiare. Viceversa esistono casi, a dire il vero eccezionali, in cui è possibile procedere al divorzio senza separazione.
Il divorzio è regolato dalla legge n. 898/1970. Con la sentenza di divorzio si accerta la cessazione della c.d. affectio maritalis e di conseguenza l’impossibilità di consentire la prosecuzione della vita coniugale.
Dal divorzio, oltre alla caducazione degli obblighi reciproci tra coniugi (ma non nei confronti dei figli), scaturiscono importanti effetti sul piano personale:
- riacquisto dello stato libero,
- perdita del cognome del coniuge, salvo istanza per mantenerlo in presenza di specifici motivi,
oltre all’assegnazione della casa familiare e l’affidamento e collocazione dei figli minorenni o non autosufficienti, previsti anche all’esito della separazione.

Differenze tra separazione e divorzio sul piano patrimoniale
Sul piano patrimoniale, a differenza della separazione, il divorzio comporta:
- la perdita reciproca dei diritti successori (salvo casi in cui è previsto l’assegno successorio, ma tale diritto viene meno qualora il coniuge passi a nuove nozze o con il venir meno dello stato di bisogno),
- l’acquisto del diritto a percepire una quota del TFR dell’ex coniuge e, a determinate condizioni, anche la pensione di reversibilità,
- il coniuge economicamente debole acquista il diritto al mantenimento “divorzile”.
Invero, l’assegno di mantenimento è già previsto, a determinate condizioni, anche all’esito della fase di separazione, ma con funzioni diverse: l’assegno di mantenimento post separazione (art. 156 del codice civile), deve garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, invece con il divorzio, l’assegno divorzile ha una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa e nello specifico “…all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Ai fini del riconoscimento dell’assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale” (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 25 gennaio 2022, n. 2140).
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