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Le posizioni della società cancellate

È possibile richiedere ad una società già cancellata dal Registro delle Imprese di pagare i suoi debiti sorti prima della cancellazione? Possono gli ex soci di una società cancellata esigere il pagamento dei crediti acquisiti prima della cancellazione?

 

Gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese

A partire dalla riforma societaria del 2003, la cancellazione della società a responsabilità limitata dal Registro delle Imprese ha l’effetto costitutivo della estinzione, anche se non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo sono stati definiti (in base all’art. 2495 cod. civile come modificato dal D.lgs. n. 6/2003, che recepisce le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 319 del 2000).

Nonostante la collocazione sistematica dell’art. 2495 cod. civ. (nel capo VIII, del titolo V, del libro V del cod. civile dedicato allo scioglimento e liquidazione delle società di capitali), la Cassazione a Sezioni Unite (n. 4062/2010) estende lo stesso effetto anche alla cancellazione volontaria della società di persone, (in base all’art. 10 Legge Fallimentare e alla previsione dell’art. 2312 cod. civ. ) ma con una differenza. Per le società di persone, l’iscrizione della cancellazione nel Registro non ha valore costitutivo, ma meramente dichiarativo. Si tratta quindi di una “presunzione”, superabile con la duplice prova contraria dell’esistenza di rapporti non definiti in capo alla società, e della continuazione dell’attività sociale dopo la cancellazione.

In ogni caso, l’estinzione prescinde dalla l’effettiva liquidazione di tutti i rapporti attivi e passivi.

 

Le posizioni debitorie aperte al momento della cancellazione

Per quanto riguarda i rapporti e le sopravvenienze passive, (cioè i debiti che sono stati trascurati al momento della liquidazione, o scoperti solo successivamente) i creditori insoddisfatti possono rivalersi sui soci e sugli ex liquidatori, con alcune differenze.

In caso di rivalsa sui soci. Nella società di capitali, la responsabilità del socio è limitata alle somme e ai beni percepiti in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 cod. civile.

Al contrario, nella società di persone gli art. 2312 (per la società in nome collettivo) e art. 2324 cod. civile (per la società in accomandita semplice) dispongono che i soci rispondono, a seconda della forma societaria prescelta, illimitatamente con tutto il proprio patrimonio, se questi avevano responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società ancora in vita (è il caso, ad esempio, dei soci della S.n.c. e degli accomandatari della S.a.s.). Al contrario, se avevano responsabilità limitata, (è il caso degli accomandanti della S.a.s.) rispondono nei limiti delle somme acquisite in sede di reparto finale di liquidazione, analogamente ai soci di una società di capitali.

In ogni caso, la responsabilità del socio non deriva da un nuovo rapporto obbligatorio che sostituisce il precedente in capo alla società, ma è lo stesso che si trasferisce dalla società al socio, che lo “eredita”, come se fosse una successione mortis causa.

 

In caso di rivalsa sugli ex liquidatori, questi rispondono, nelle società di persone, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa ex art. 2312 comma 2 cod. civile. Nelle società di capitali rispondono illimitatamente per mala gestio colposa o dolosa ex art. 2495 comma 2 cod. civile.

L’azione di responsabilità non è limitata al debito sociale, ma più in genere, al danno che i creditori sociali hanno subito dalla gestione del liquidatore, con la conseguenza che su questi incombe l’onere probatorio in punto di an, di quantum, di elemento soggettivo e di nesso causale.

 

Le posizioni creditorie aperte al momento della cancellazione

Per quanto riguarda i rapporti e le sopravvenienze attive, (beni e crediti che non sono stati assegnati al momento della liquidazione, perché trascurati o scoperti solo successivamente), le importanti sentenze del 2013 della Cassazione a Sezioni Unite n. 6070, 6071 e 6072 stabiliscono che:

  • per i crediti incerti e/o illiquidi al momento dello scioglimento dell’ente, vale una presunzione di rinuncia, da parte del liquidatore, che non ne ha tenuto conto nel bilancio finale di liquidazione. Egli ha preferito estinguere l’ente più rapidamente, piuttosto che caricarlo dei tempi e dei costi dell’accertamento giudiziale e stragiudiziale del credito. Gli ex soci perdono in questo modo la possibilità di far valere le pretese rinunciate, ma possono agire nei confronti del liquidatore in via risarcitoria.
  • per i cespiti e diritti ben definiti e individuabili, che se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati dal liquidatore, avrebbero dovuto essere iscritti in bilancio, si crea invece la stessa situazione vista poco prima per le sopravvenienze passive. I soci “ereditano” i crediti della società, in regime di contitolarità o comproprietà indivisa.

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