pignoramento

Pignoramento quota S.r.l.: natura e competenza

Il pignoramento di quota di Società a responsabilità limitata ha delle peculiarità proprie che in questo articolo andremo ad individuare e che è importante ricordare, in quanto incidono sul procedimento di espropriazione da seguire che verrà trattato nell’ articolo “Pignoramento quota s.r.l. : la procedura” .

La partecipazione sociale in S.r.l. è da considerarsi un unicum, infatti, a differenza della S.p.A. in cui il capitale è frazionato in azioni e ciascun socio detiene una precisa quantità di queste, nella S.r.l. le quote sociali si determinano in funzione del numero dei soci: ciascun socio è titolare di una partecipazione sociale.

Detta quota può essere oggetto espropriazione, è lo stesso art. 2471 c.c. a riconoscere esplicitamente tale possibilità. E allora sorgono spontanee alcune domande: la quota di S.r.l. è un bene mobile? Quali forme/tipologie di pignoramento bisogna seguire? È un pignoramento presso terzi o diretto al debitore?

Natura del bene

Innanzi tutto, relativamente alla natura della quota della S.r.l., possiamo senza dubbio affermare che, pur essendo un bene immateriale, possa essere equiparato ai beni mobili materiali. Detta considerazione è conseguente a quanto previsto dall’art. 2471 bis. c.c. . Infatti, quest’ultima disposizione riconosce che la quota può essere oggetto di pegno, usufrutto o sequestro, quindi non può che essere una cosa mobile.

Quanto alle forme da seguire, possiamo far rientrare la disposizione di cui all’art. 2471 c.c. nell’ambito del un pignoramento diretto, però con alcune peculiarità. Infatti, è lo stesso articolo del codice civile a stabilire che “il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese”. Soffermandosi su quest’ultimo inciso, in particolare sull’obbligo di notificare alla Società,  si sarebbe portati a pensare che ci si trovi nell’ambito del pignoramento presso terzi. Non mancano, al riguardo, sostenitori di ciò, ma la giurisprudenza e dottrina dominante ritengono che la natura giuridica del pignoramento de quo sia quella di pignoramento mobiliare diretto, perché la Società, non svolge nella procedura in questione alcun ruolo nell’ identificare il bene (la quota) da pignorare. Si ricorda, infatti, che nel pignoramento presso terzi è proprio questo il ruolo del terzo. Tutto risulta pubblicamente consultando il Registro Imprese. Inoltre, altro elemento che depone a favore della natura diretta del pignoramento, non vi è alcun richiamo all’art. 543 c.p.c. (pignoramento presso terzi) e alla sua disciplina.

Semmai il contenuto dell’atto di pignoramento e le formalità da seguire successivamente alla notifica ricordano maggiormente il pignoramento immobiliare.

Infatti esso dovrà contenere i dati delle parti, del titolo esecutivo, del precetto, l’indicazione precisa della partecipazione ed il suo ammontare a livello nominale, la sede della società e la sua denominazione, nonché l’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. . Dopo la notifica deve essere iscritto nel Registro delle Imprese, affinchè la pubblicità dichiarativa lo renda opponibile ai terzi. Come nel pignoramento immobiliare, legittimati a tale adempimento possono essere sia il creditore procedente che l’ufficiale giudiziario, di fatto sarà, però, sempre il primo a curarne l’iscrizione che, si ricorda, dovrà per forza avvenire in via telematica.

Competenza

Infine, è importante soffermarsi su come individuare la competenza territoriale del pignoramento de quo. Il problema sorge dal fatto che non si applica alla fattispecie l’art. 26 c.p.c., ossia la competenza del giudice del luogo in cui la cosa si trova. Questo perché, come si è detto, si tratta di bene immateriale. E allora come si individua il giudice territorialmente competente? Per rispondere al quesito bisogna riferirsi all’art. 2470 c.c., secondo cui, riferendosi all’atto di trasferimento di quote societarie, individua l’ufficio del registro delle imprese competente in quello nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Ed allora si ritiene competente, per la procedura esecutiva de qua, il Tribunale del luogo in cui si trova la sede della Società.
Potete richiedere una consulenza su un caso specifico, il nostro Studio Legale ha sede in Pistoia, alla Piazza Garibaldi, 5. Offriamo assistenza e consulenza a Pistoia, Prato, Firenze, Lucca ed in tutta Italia. Potete contattarci al seguente link: https://www.btstudiolegale.it/contatti/