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Pignoramento quota S.r.l.: la procedura

Nell’articolo Pignoramento quota S.r.l.: natura e competenza” abbiamo introdotto l’argomento in questione e ci siamo fermati al momento della iscrizione del pignoramento presso il Registro delle Imprese. Nel presente contributo, partiremo da questo punto per affrontare la fase successiva, sviscerando le problematiche relative al cuore della fase esecutiva.

La disciplina codicistica

Abbiamo già avuto modo di commentare l’art. 2471 cod. civ. che, come si è detto, è l’unica norma che disciplina il pignoramento in oggetto e che si sofferma esclusivamente sulla notifica del pignoramento e la sua iscrizione presso il Registro Imprese. Non esiste, infatti, alcun articolo del codice di procedura civile che, in qualche modo, possa fornire ulteriori altri elementi circa l’iter da seguire per effettuare un pignoramento di quota di S.r.l. .
Quindi se la disciplina risultava scarna fino al momento della iscrizione nel Registro Imprese, essa diventa totalmente deficitaria dopo tale momento.

Quid iuris?

Applicando i principi generali e sulla base dell’esperienza acquisita procederemo nell’illustrare punto punto i passaggi della procedura esecutiva in oggetto.
Una volta notificato il pignoramento e averlo iscritto nel Registro delle Imprese, si ricorda che è necessario iscriverlo a ruolo. Abbiamo detto che la quota societaria di S.r.l. è un bene mobile (immateriale), pertanto si applicherà il procedimento di espropriazione mobiliare, in ossequio all’art. 518, comma 6, c.p.c. . Vi è, quindi, un termine perentorio da rispettare pari a 15 giorni da quando l’ufficiale giudiziario restituisce gli atti al creditore. L’iscrizione a ruolo, in forza della l.n. 162/2014, non può che avvenire in modalità telematica, in quanto detta previsione normativa ha introdotto l’obbligo di deposito ed iscrizione a ruolo nei procedimenti di espropriazione forzata nelle citate modalità, dal 15 Marzo 2015. Tuttavia, bisogna ricordare che la novella in questione ha menzionato solamente gli artt. 518, 543 e 557 c.p.c., mancando qualsiasi riferimento al 2471 c.c. . Potremmo quindi dire che non vi sia l’obbligo di deposito ed iscrizione a ruolo telematica per il pignoramento de quo? Interrogativo non banale, dato soprattutto il fatto che, accanto all’obbligo di iscrizione telematica delle procedure esecutive incombente sull’avvocato, fa da contraltare un potere di attestazione di conformità riconosciuto al difensore. Quindi senza l’obbligo (di costituirsi telematicamente), non esiste nemmeno il potere (di attestare la conformità). Ergo, stando alla lettera della norma, il deposito telematico non sarebbe possibile, bisognerebbe procedere alla vecchia maniera, vigente prima dell’era PCT, cioè in cartaceo. Fortunatamente, però, vi è una norma che consente di risolvere la situazione, ossia l’art. 16 decies del d.l. 179 del 2012 ai sensi del quale “il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento”. Essendo una norma di carattere generale, essa trova applicazione anche nel caso di specie e, pertanto, a mente della stessa, è possibile depositare in via telematica il pignoramento e procedere, nella medesima modalità, all’iscrizione a ruolo.
Risolto il problema del deposito telematico, bisogna ricordare che un altro termine incombe sul creditore, quello di 45 giorni dalla notifica del pignoramento per presentare l’istanza di vendita (art. 497 c.p.c.), pena l’inefficacia dello stesso. L’istanza di vendita dovrà essere depositata avendo la accuratezza di allegare, oltre la ricevuta di avvenuta iscrizione al Registro Imprese, la visura camerale e l’atto costitutivo di modo che il magistrato possa determinare il valore nominale della quota, nonché appurare se vi siano vincoli riguardo la circolazione della stessa. Inoltre, appare opportuno allegare alla stessa l’ultimo bilancio d’esercizio in quanto, come vedremo successivamente, il giudice dovrà determinare il valore della quota. Quest’ultimo potrebbe essere individuato semplicemente come la frazione di patrimonio netto risultante, appunto, dall’ultimo bilancio. Tale soluzione eviterebbe la nomina di un c.t.u. ed i relativi costi per la perizia di valutazione. Ecco perché si consiglia di allegare l’ultimo bilancio all’istanza di vendita. La fase successiva al deposito dell’istanza di vendita verrà esaminata nell’ articolo “Pignoramento quota S.r.l.: la fase processuale”.

Per una consulenza in un caso concreto, lo Studio Legale Berti e Toninelli è sito in Pistoia, Piazza Garibaldi, 5. Offriamo assistenza e consulenza a Pistoia, Prato, Firenze, Lucca ed in tutta Italia. Potete scrivere la vostra richiesta nel form presente al seguente link: https://www.btstudiolegale.it/contatti/

 

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