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Pignoramento quota S.r.l.: la fase processuale

Nell’articolo precedente intitolato “Pignoramento quota S.r.l.: la procedura” abbiamo trattato le problematiche inerenti al deposito telematico del pignoramento, la relativa iscrizione a ruolo e ci siamo soffermati sui documenti da allegare (opportunamente) all’istanza di vendita. In questo articolo tratteremo la fase processuale dell’esecuzione.

Fase successiva al deposito dell’istanza di vendita

Una volta depositata l’istanza di vendita, la prosecuzione del processo esecutivo si biforca a seconda che la quota sia liberamente trasferibile o meno. Ciò lo si può evincere dall’atto costitutivo che, seguendo il consiglio riportato nel precedente articolo (“Pignoramento quota S.r.l.: la procedura”) è stato, responsabilmente, allegato all’istanza di vendita. In esso, infatti possono essere contenute clausole di prelazione o di gradimento che ne limitano la circolazione.

Quota liberamente trasferibile

Se la quota è liberamente trasferibile e non supera i 20.000,00 € di valore, allora il giudice può provvedere direttamente mediante decreto ai sensi dell’art. 530, comma 5, cod. proc. civ. . Se il valore della quota liberamente trasferibile è superiore ad € 20.000,00 allora si procederà ai sensi dell’art. 530 c.p.c., ed il Giudice dell’Esecuzione fisserà l’ apposita udienza per discutere le modalità della vendita. Si badi bene che per determinare il valore della quota, anche se si è allegato all’istanza di vendita l’ultimo bilancio e quindi è possibile stabilirne il valore reale come frazione del patrimonio netto, in questa fase del procedimento si farà riferimento al valore nominale della stessa. Infatti, del valore espresso dalla quota come frazione del patrimonio netto dell’ultimo bilancio si terrà conto solo nella fase successiva al fine di evitare la consulenza tecnica d’ufficio volta a stimare il bene.

Quota non liberamente trasferibile

Qualora, invece, la quota non fosse liberamente trasferibile, indipendentemente dal valore della stessa, il giudice fisserà sempre l’udienza per discutere le modalità di vendita. Questa ipotesi è disciplinata dall’art. 2471, comma 3, cod. civ., secondo cui in caso di partecipazione non liberamente trasferibile, si può procedere alla vendita all’incanto solo una volta fallito il tentativo di accordo sulla vendita tra il creditore, il debitore e la società. La norma non dice esplicitamente che bisogna fissare un’udienza, ma che bisogna tentare di trovare un accordo, da ciò si desume che vi deve essere una udienza all’uopo fissata (e che di questa sia necessario dare notizia alla società!).
Se non si trova l’accordo, nell’ipotesi che la partecipazione non sia liberamente trasferibile, oppure essa abbia un valore superiore ai 20.000,00 € e sia liberamente trasferibile, nell’udienza convocata il giudice può nominare un c.t.u. per far stimare il bene. È a questo punto che entra in gioco il bilancio approvato ed allegato all’istanza di vendita. Infatti, grazie a quest’ultimo, si ripete, il valore reale della quota è calcolabile semplicemente come frazione del patrimonio netto. Così facendo il giudice potrebbe evitare la nomina del c.t.u., considerando il valore della quota così come sopra calcolato.

Fase finale: vendita e assegnazione

Se la quota è liberamente trasferibile, essendo un bene mobile e stante il riferimento contenuto nell’ art. 2471, comma 3, cod. civ. alla vendita con incanto, si procederà in questa modalità e, ai sensi del 2471, comma 2, cod. civ., il creditore deve notificare alla società l’ordinanza che dispone la vendita. Detta previsione ha lo scopo di consentire alla restante compagine sociale di poter intervenire alla vendita, al fine di aggiudicarsi la quota, evitando così l’ingresso in società di terzi estranei.
Se non è liberamente trasferibile, invece, come già anticipato, ai sensi dell’art. 2471, comma 3, cod. civ. solo se parti non si accordano sulla vendita, nella apposita udienza testè citata, si procederà all’incanto. Anche, in questa ipotesi, tuttavia, al fine di evitare che terzi estranei, magari non graditi, facciano ingresso nella compagine sociale, il legislatore ha previsto all’art. 2471, comma 3, cod. civ. che la vendita resta priva di effetto se la società presenta un altro acquirente entro dieci giorni dall’aggiudicazione, disposto ad offrire lo stesso prezzo.
Se, invece, viene trovato l’accordo, allora questo dovrà essere formalizzato nell’udienza stessa, cosicchè il magistrato ne disponga l’aggiudicazione. A tal fine gli elementi essenziali da individuare sono: il nominativo del soggetto acquirente, il prezzo e le modalità di cessione della quota.
Può accadere che nessuno presenti offerte e, pertanto, l’asta risulti deserta. Ai sensi dell’art. 538 c.p.c., si procederà ad un nuovo incanto con il prezzo ribassato di un quinto. Se anche con il nuovo incanto non si riuscirà a procedere con l’aggiudicazione, allora il creditore potrà chiedere l’assegnazione del bene al prezzo di apertura. Se nessun creditore chiederà l’assegnazione, allora, ai sensi dell’art. 535, comma 2, c.p.c. sarà possibile procedere ad un nuovo incanto, questa volta senza un prezzo minimo.
Infine, qualora la quota venga aggiudicata, si ricorda che il provvedimento di aggiudicazione deve essere iscritto presso il Registro delle Imprese. Nessuna norma prescrive esplicitamente tale obbligo, ma è chiaro che, essendo un trasferimento di titolarità della quota, non può che soggiacere alle forme di pubblicità richieste a tal fine dalla legge. Onerato di ciò sarà l’aggiudicatario.

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