Omicidio colposo art 589 cp e omicidio stradale art 589 bis cp
L’omicidio stradale dall’art 589 cp al nuovo art 589 bis cp
L’art 589 cp descrive il reato di omicidio colposo. Si tratta di un reato contro la persona che prevede la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Nell’ambito dell’omicidio colposo, l’opinione pubblica è particolarmente “sensibile” alla normativa sull’omicidio stradale, in particolare agli incidenti mortali in cui il conducente si trova in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Non solo. Il tema degli incidenti stradali mortali è stato oggetto anche di discussioni sotto il profilo giuridico: la giurisprudenza ha collocato questi casi al confine tra le fattispecie di omicidio colposo, laddove è stata riconosciuta la colpa cosciente, e di omicidio volontario di cui all’art. 575 codice penale, laddove è stato invece riconosciuto il dolo di tipo eventuale.
Vista, tuttavia, la tendenza della Cassazione a inquadrare gli incidenti mortali causati da conducenti ubriachi o sotto l’effetto di stupefacenti, nell’ambito dell’omicidio colposo aggravato ex art 589 cp, l’opinione pubblica ha ritenuto che la pena per l’omicidio stradale indicata dall’art 589 cp fosse troppo mite, ed ha richiesto un trattamento sanzionatorio più severo, anche al fine di potenziarne l’effetto disincentivante. A ciò ha risposto il legislatore, inquadrando il reato stradale in una nuova fattispecie.
Fino al 2016 l’art 589 comma 2 cp prevedeva, accanto alla fattispecie base dell’omicidio colposo, un aumento della pena, nel caso in cui questo fosse stato commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Inoltre, il terzo comma prevedeva un ulteriore aumento qualora il fatto fosse stato commesso da soggetto in stato di ebrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
La legge 41/2016 ha trasformato il secondo e terzo comma dell’art 589 cp da circostanza aggravante a autonoma fattispecie di reato stradale, descritto all’art 589 bis.
La normativa sull’omicidio stradale colposo prevede all’art 589 bis la fattispecie di reato stradale ed alcune fattispecie aggravate, nonché l’aggravante ad effetto speciale della “fuga” di cui all’art 589 ter.
In questo articolo, dopo l’analisi della fattispecie di omicidio colposo viene esaminata quella dell’omicidio stradale, raffrontando la vecchia normativa sull’omicidio stradale ante riforma e la nuova.
Gli argomenti trattati sono:
- Cos’è l’omicidio colposo ex art 589 cp.
- Quando può configurarsi l’omicidio colposo ex art 589 cp
- Cos’è l’omicidio stradale: tra omicidio colposo ex art 589 cp e volontario ex art 575 cp
- Tra art 589 cp e art 575 cp: quando è configurabile l’omicidio stradale a dolo eventuale?
- Come siamo passati dall’art 589 cp all’omicidio stradale colposo.
- Cosa comporta il passaggio dalla circostanza aggravante dell’art 589 cp alla fattispecie autonoma
- Come è disciplinato oggi l’omicidio stradale (vecchio art 589 cp): la fattispecie base
- Come è disciplinato oggi l’omicidio stradale (vecchio art 589 cp): le aggravanti intermedie
- Quali sono oggi le ipotesi più gravi di omicidio stradale (vecchio art 589 cp)
- Come è sanzionato l’omicidio stradale del conducente “professionale”
- Art 589 cp e art 589 bis cp: come avviene l’accertamento dell’alterazione psicofisica
- Quali sono le altre circostanze per l’omicidio stradale
- Art 589 cp: cosa sono le posizioni di garanzia.
- Qual è l’elemento oggettivo dell’omicidio colposo ex art 589 bis co.1 e art 589 cp
- Qual è l’elemento soggettivo dell’art 589 bis e art 589 cp
- Come è procedibile il reato di cui all’art 589 cp
- La prescrizione dell’omicidio colposo ex art 589 cp e dell’omicidio stradale
- Come opera il principio di affidamento nei reati stradali.
- Quali sanzioni amministrative accessorie si accompagnano all’omicidio stradale.
- Quando sono previsti l’arresto ed il fermo del conducente
COS’È L’OMICIDIO COLPOSO EX ART 589 CP.
L’omicidio colposo è il reato contro la persona disciplinato dall’art 589 cp il quale prevede che “chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”
Dunque, per comprendere la portata del disposto di cui all’art 589 cp occorre precisare il concetto di “colpa” contemplato dall’ordinamento giuridico che, a sua volta, è offerto dall’art. 43, comma III, c.p. il quale definisce il delitto colposo “o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Seppur l’omicidio colposo si caratterizzi per la non volontà da parte del soggetto agente di determinare l’evento morte della vittima, è comunque severamente punito dall’art 589 cp per offrire al bene giuridico che tutela, vale a dire la vita, una tutela ampia.
Pertanto, la fattispecie contemplate dall’art 589 cp richiede che la morte di una persona sia stata determinata da un comportamento attivo od omissivo, posto in essere in violazione delle regole cautelari vigenti.
Tali regole cautelari possono essere codificate dal legislatore, come ad esempio il divietro di eccedere i limiti di velocità, ed in tal caso si parla di colpa specifica, oppure non espressamente codificate, ma ricondicubili a doveri generici di prudenza, perizia ed esperienza che sono richiesti nel compimento di attività utili, ma pericolose, quali la circolazione stradale. In tal caso, si parla di colpa generica.
QUANDO PUÒ CONFIGURARSI L’OMICIDIO COLPOSO EX ART 589 CP
Nella realtà concreta, svariate sono le ipotesi nell’ambito della quali ben può configurarsi il reato di omicidio colposo.
È il caso, ad esempio, del bambino che muore in un incidente automobilistico perché il genitore non lo ha posto in sicurezza sul seggiolino previsto come obbligatorio dalla legge; oppure del passeggero che muore a causa di un sorpasso compiuto ove era vietato da parte del conducente del veicolo.
Pertanto, l’omicidio colposo di cui all’art 589 cp, può abbracciare molteplici fattispecie concrete.
Oltretutto, è proprio da siffatta assenza di volontarietà, spesso combinata a contegni omissivi piuttosto che attivi, che sorge la difficoltà ad accertare il nesso di causalità fra condotta ed evento. Si tratta di ricorrere a un giudizio ipotetico, nel quale ci si chiede se, osservando la regola cautelare violata, l’evento nefasto si sarebbe comunque verificato.
Volendo tornare agli esempi di prima, se il bambino fosse stato nel seggiolino, sarebbe comunque morto con l’incidente verificatosi, in quelle stesse condizioni? Si tratta di accertamenti da condurre su base ipotetica anziché fattuale che, secondo l’insegnamento delle sentenza “Franzese” del 2002, possono addirittura ancorarsi a massime di esperienza consolidate nel caso in cui non vi siano leggi di copertura scientifica a potervi dare fondamento.
COS’È L’OMICIDIO STRADALE: TRA OMICIDIO COLPOSO EX ART 589 CP E VOLONTARIO EX ART 575 CP
Per omicidio stradale si intende il cagionare la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Così definito, fino al 2016 l’omicidio stradale era sanzionato dall’art 589 comma 2 cp, che prevedeva un aumento di pena alla fattispecie base dell’omicidio colposo descritto dal primo comma.
Inoltre, l’art 589 cp prevedeva una ipotesi particolarmente grave di omicidio stradale, qualora il conducente lo avesse commesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di ebbrezza alcolica.
Peraltro, soprattutto queste ultime ipotesi erano considerate al confine tra omicidio stradale colposo e omicidio stradale con dolo eventuale, a cui si sarebbe applicata la più grave fattispecie prevista dall’art. 575 cp (omicidio volontario).
Il dolo eventuale, difatti, richiede non una volontà diretta di cagionare l’evento, ma l’accettazione del rischio che questo si verifichi, come conseguenza di un proprio comportamento.
TRA ART 589 CP E ART 575 CP: QUANDO È CONFIGURABILE L’OMICIDIO STRADALE A DOLO EVENTUALE?
A lungo gli interpreti si sono confrontati in ordine alla configurabilità dell’omicidio stradale a dolo eventuale alla luce dell’art 589 bis cp.
La tematica era già stata affrontata dalla Suprema Corte con sentenza n. 37606/2015 che, con un sorprendente mutamento interpretativo, aveva aperto alla piena ammissibilità del dolo eventuale anche per i reati stradali.
Per poter giungere a siffatta conclusione, la Cassazione ha ricostruito il discrimine fra dolo eventuale e colpa cosciente, individuandolo nel differente atteggiamento psicologico da rinvenire in capo al soggetto attivo che, nel caso di dolo eventuale, consiste nell’accettazione del rischio che si realizzi un evento diverso e ulteriore rispetto a quello voluto mentre, laddove si tratti di colpa cosciente, a tale prospettazione dell’evento ulteriore e diverso si affianca la convinzione maturata nel soggetto che, grazie alle sua capacità, respingerà il rischio di verificazione, peraltro riprendendo le precisazioni sul punto già maturate dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 33343/2014.
Dunque, l’omicidio stradale a dolo eventuale è legittimamente configurabile ogni qual volta si riesca a dimostrare che “il conducente ha consapevolmente accettato il rischio di uccidere qualcuno in considerazione della sua guida sconsiderata”.
COME SIAMO PASSATI DALL’ART 589 CP ALL’OMICIDIO STRADALE COLPOSO.
Con l’avvento della l. 41/2016, il legislatore ha inserito come fattispecie autonoma nel corpus codicistico un altro reato contro la persona: l’omicidio stradale, fino ad allora contemplato nell’art 589 comma 2 cp ed oggi regolato dall’art 589 bis c.p.
Il percorso di transizione del reato stradale dall’art 589 cp al nuovo art 589 bis è stato squisitamente ricostruito dal Tribunale di Roma- sezione G.u.p. – con la pronuncia n. 1934/2021 la quale, proprio ponendo l’accento sul crescente allarme sociale determinato dal fenomeno della morte su strada che ha mosso il legislatore del 2016 a dover intervenire riformando la fattispecie in esame.
Alla base della trasformazione da ipotesi aggravata di omicidio colposo ad autonoma fattispecie di reato stradale, vi sono alcune considerazioni.
Già da tempo la giurisprudenza aveva mostrato una sedimentata tendenza a non ricondurre l’omicidio stradale nello schema dell’omicidio volontario con dolo eventuale preferendo, al più, parlare di colpa aggravata dalla previsione dell’evento ex art. 61 n. 3 c.p. per tutti quei casi nei quali l’agente con la sua condotta spregiudicata potesse aver accettato il verificarsi del rischio dell’evento. Di conseguenza, in caso di omicidio stradale veniva applicato l’art 589 cp.
Tuttavia negli ultimi anni è cresciuta la domanda, da parte dell’opinione pubblica, di un inasprimento delle sanzioni per il reato stradale, conseguente all’elevato numero dei sinistri stradali soprattutto commessi da soggetti in stato di alterazione psicotropa o alcolica. Pene più severe avrebbero avuto, si diceva, un maggiore effetto deterrente.
Già con l’avvento della legge n. 125/2008, intitolata “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, il legislatore aveva provveduto a un inasprire la pena per l’omicidio stradale, ancora ancorato all’art 589 cp, cercando di porre un deterrente al sempre più massiccio fenomeno dei killer della strada che si mettono alla guida in stato di ubriachezza o alterazione dovuta al consumo di stupefacenti, nonché per rispondere alle istanze di giustizia che avanzavano da parte di tutti coloro i quali si vedevano travolti dalla perdita di un proprio caro a causa delle condotte sconsiderate altrui.
Tuttavia, è solo con l’entrata in vigore della legge n. 41/2016 che le anzidette esigenze hanno potuto trovare compiuta voce, scostandosi dall’egida dell’art 589 cp per guadagnare un’autonoma collocazione normativa.
COSA COMPORTA IL PASSAGGIO DALLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELL’ART 589 CP ALLA FATTISPECIE AUTONOMA
In primo luogo, come già detto, la nuova collocazione del reato stradale all’art. 589 bis cp, ha determinato un inasprimento sanzionatorio rispetto a quanto previsto dalla fattispecie di omicidio colposo aggravata ex art 589 cp. Tuttavia, non per tutti i casi, ma solamente per quelli che destano maggiore allarme sociale, ovverosia quando il sinistro mortale sia stato provocato da un conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope.
Oltre ad una sanzione più severa, il legislatore, espungendo il reato stradale dalla disciplina dell’art 589 cp ha voluto sottrarre siffatta fattispecie al bilanciamento fra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all’art. 69 c.p. Si tratta di una novità essenziale, in quanto l’aggravante che qualifica
Inoltre la legge ha modificato sia l’art. 380 c.p.p. che l’art. 381 c.p.p., prevedendo l’arresto in flagranza per il reato stradale.
L’inasprimento della sanzione è anche dal raddoppio dei termini di prescrizione del reato: l’art. 589 bis cp è stato infatti inserito nell’elenco di cui al sesto comma dell’art. 157 cod. pen., dei reati per i quali il periodo di prescrizione è doppio rispetto a quanto sarebbe stato calcolato normalmente.
COME È DISCIPLINATO OGGI L’OMICIDIO STRADALE (VECCHIO ART 589 CP): LA FATTISPECIE BASE
Il reato stradale oggi contemplato nell’art. 589 bis c.p. anziché nell’art 589 cp, è costruito in modo tale da contemplare condotte differenti, di cui una fattispecie base (al comma 1) ed alcune ipotesi aggravate.
Che si tratti, appunto, di ipotesi circostanziate e non di autonome fattispecie di reato, è lo stesso legislatore a dirlo, nell’art. 590 quater cp.
Tuttavia, pur trattandosi di ipotesi aggravate, il legislatore ha comunque voluto evitare la possibilità che le aggravanti indicate potessero essere ritenute soccombenti rispetto ad altre circostanze attenuanti: “Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma (…), le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.”
Al pari di quanto già visto in ordine all’omicidio colposo di cui all’art 589 cp, anche il “nuovo” reato stradale è regolato dall’art. 589 bis in una forma base al I comma, che punisce “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale” con la reclusione da due a sette anni.
COME È DISCIPLINATO OGGI L’OMICIDIO STRADALE (VECCHIO ART 589 CP): LE AGGRAVANTI INTERMEDIE
Le fattispecie aggravate al quarto ed al quinto comma puniscono con la reclusione da 5 a 10 anni chi cagiona la morte di una persona:
- in stato di ebrezza alcolica e sia riscontrato un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, ma inferiore a 1,5 grammi per litro. Se invece il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la pena dell’omicidio stradale è la reclusione da 8 a 12 anni. La giurisprudenza ha precisato come non sia necessaria la prova del nesso causale tra lo stato di ebbrezza e l’evento morte;
- violando i limiti di velocità su strade urbane (ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h) o extraurbane (ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita);
- attraversando un’intersezione con il semaforo rosso;
- circolando contromano;
- a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
QUALI SONO OGGI LE IPOTESI PIÙ GRAVI DI OMICIDIO STRADALE (VECCHIO ART 589 CP)
Le fattispecie aggravate sanzionate più duramente sono descritte ai commi 2 e 3.
Il comma 2 dell’art 589 bis cp punisce con la reclusione da 8 a 12 anni “chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (…) cagioni per colpa la morte di un uomo”. Pertanto, oltre ad una condotta imperita, imprudente, negligente è richiesto anche che il conducente, al momento del sinistro, sia:
- in stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti;
- oppure in stato di ebrezza alcolica “gravissima” e sia stato rilevato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
COME È SANZIONATO L’OMICIDIO STRADALE DEL CONDUCENTE “PROFESSIONALE”
I conducenti “professionali” sono trattati con maggiore rigidità. Si tratta di coloro che esercitano l’attività di trasporto di persone, cose o guida di mezzi “pesanti” (autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché autoarticolati e autosnodati).
Per questi soggetti, il comma terzo dell’art 589 bis cp prevede una specifica circostanza aggravante, che prevede la reclusione da 8 a 12 anni se cagionano per colpa la morte di una persona, trovandosi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di alcol o stupefacenti.
Tuttavia, a differenza dell’ipotesi del comma 2 descritta nel precedente paragrafo, il comma 3 si riferisce all’ipotesi dell’art. 186 comma 2 lett. b), per cui per la condanna è sufficiente che venga riscontrato un tasso alcolemico anche inferiore a 1,5 grammi per litro, purché superiore a 0,8 grammi per litro.
ART 589 CP E ART 589 BIS CP: COME AVVIENE L’ACCERTAMENTO DELL’ALTERAZIONE PSICOFISICA
Come emerge dalla lettura dei precedenti paragrafi, nonché per l’applicazione dell’arresto obbligatorio di cui si dirà più avanti, è fondamentale l’accertamento delle condizioni psicofisiche del conducente.
Per la verifica dello stato di assunzione di stupefacenti o sostanze alcoliche, nel caso in cui l’autore del reato si rifiuti di sottoporvisi spontaneamente, gli operatori di Polizia giudiziaria, ogni qual volta abbia fondato motivo di ritenere che dal ritardo nel compiere gli approfondimenti diagnostici possa derivare in grave pregiudizio per le indagini, può chiedere al Pubblico Ministero l’autorizzazione a procedere coattivamente al prelievo del materiale biologico necessario, salvo successiva richiesta di convalida al Giudice per le Indagini Preliminari entro 48 ore e suo decreto nelle 48 ore successive.
Anche in caso di urgenza, deve essere data notizia all’indiziato che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia o nominato d’ufficio.
QUALI SONO LE ALTRE CIRCOSTANZE PER L’OMICIDIO STRADALE
Gli ultimi commi dell’art 589 bis cp prevedono ulteriori circostanze che aumentano o diminuiscono la pena.
Tra le aggravanti figurano l’avere commesso il fatto:
- da parte di persona non munita di patente di guida,
- da parte di persona con patente sospesa o revocata,
- da parte del conducente proprietario del veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Si tratta, in questi casi, di un’aggravante ad efficacia comune e che quindi comporta l’aumento di pena fino ad un terzo.
Se invece la morte della persona non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Deve trattarsi di una causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento.
Infine, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare diciotto anni di reclusione.
La riforma della normativa sull’omicidio stradale colposo è intervenuta, rispetto alla vecchia previsione dell’art 589 cp, anche sulla valutazione delle circostanze. Stabilisce l’art. 590 quater che “le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.”
Ad aggravare ulteriormente la pena, l’art 589 ter prevede la circostanza ad effetto speciale della fuga, che comporta un aumento della pena dell’omicidio stradale da un terzo a due terzi. In caso di fuga, inoltre, la pena non può essere inferiore a cinque anni.
ART 589 CP: COSA SONO LE POSIZIONI DI GARANZIA.
Il concetto di posizione di garanzia designa quella situazione che si viene a creare in capo a colui il quale, su base legale, negoziale o volontaria, assume un obbligo di impedimento di eventi offensivi di beni altrui, la cui tutela si giustifica alla luce del particolare rapporto di prossimità fra il garante e il bene da tutelare, nonché della impossibilità per il titolare del bene di provvedervi in via autonoma.
Le posizioni di garanzia si suddividono in due tipologie, si parla infatti di
- posizioni di controllo se il garante è onerato nei confronti di una o più specifiche attività verso tutti i beni che a vario titolo possono essere intaccate
- posizioni di protezione, che mirano a difendere determinati beni da ogni fonte di pericolo che possa lederne l’integrità.
Affinché possa dirsi effettivamente configurabile una posizione di garanzia, la Cassazione, con sentenza n. 38991/2010 ha affermato la necessità che il destinatario dell’obbligo sia dotato di poteri atti a impedire la lesione del bene garantito o che, quantomeno, venga a esso riservata la disponibilità dei mezzi occorrenti a intervenire e attivarsi per evitare che l’evento dannoso sia posto in essere.
Nel caso del reato stradale ex art 589 bis cp, la posizione di garanzia è ricoperta, in primo luogo, dal conducente del veicolo. Ma non solo. Può essere chiamato a rispondere del reato contro la persona, anche il soggetto preposto alla gestione della sicurezza della strada.
Tuttavia, “la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso” (Cassazione Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009).
QUAL È L’ELEMENTO OGGETTIVO DELL’OMICIDIO COLPOSO EX ART 589 BIS CO.1 E ART 589 CP
La fattispecie di cui all’art 589 cp individua l’elemento oggettivo nel “cagionare la morte” di una persona, mentre l’ipotesi del primo comma dell’art 589 bis specifica che la condotta deve essere realizzata “con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”.
La lettera dell’art 589 bis sembra riferirsi unicamente alla cosiddetta “colpa specifica” e cioè alla violazione di esatte disposizioni normative, tralasciando invece la cosiddetta “colpa generica” cioè la
violazione di una massima di esperienza non scritta in materia di circolazione stradale, ed in particolare una massima:
- di diligenza: che impone un obbligo di fare,
- di prudenza: che impone un obbligo di non fare,
- di perizia: che impone un obbligo di fare o non fare, qualificato da particolari nozioni tecniche.
Per cui, qualora la morte di una persona sia determinata da un comportamento imperito, imprudente o negligente, ma formalmente rispettoso del codice della strada, potrebbe trovare la sua collocazione non nella fattispecie di cui all’art 589 bis cp, ma nella “generale” disposizione sull’omicidio colposo di cui all’art 589 cp.
In realtà è stato evidenziato come il codice della strada imponga espressamente agli articoli 141 e 142 l’obbligo per gli utenti della strada e i conducenti dei veicoli di comportarsi in modo da non costituire pericolo per sé o per altri. Si tratta dunque di un obbligo molto ampio e generico, che viene tipizzato in una specifica regola di condotta. Ne consegue che un comportamento imprudente, imperito o negligente sarebbe comunque ricondotto alla colpa specifica richiesta dalla fattispecie dell’art. 589 bis cp.
Oltre alla violazione della norma specifica o del generale obbligo di cautela, è richiesta la cosiddetta concretizzazione del rischio: è necessario che la morte sia esattamente l’evento che la norma violata avrebbe dovuto evitare. La morte, quindi, deve rappresentare la concretizzazione di quel pericolo che la norma violata mirava a evitare ed in base a questa deve essere “prevedibile” ed “evitabile” qualora il soggetto attivo avesse rispettato la norma sulla disciplina della circolazione stradale (il cd comportamento alternativo lecito).
A fianco al tradizionale paradigma della condicio sine qua non dovrà compiersi un’ulteriore valutazione, ove inserire la variabile “osservanza della regola precauzionale” per verificare se l’evento morte si sarebbe o meno verificato, secondo l’insegnamento offerto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 32126/2010.
QUAL È L’ELEMENTO SOGGETTIVO DELL’ART 589 BIS E ART 589 CP
Come già affermato nei paragrafi precedenti, l’omicidio colposo di cui all’art 589 cp e l’omicidio stradale colposo ex art 589 bis cp si differenziano dalle altre ipotesi di omicidio appunto, per l’elemento psicologico della colpa, e cioè della non volontà, da parte dell’agente, di determinare la morte della vittima.
COME È PROCEDIBILE IL REATO DI CUI ALL’ART 589 CP
In materia di procedibilità, la regola generale è stabilita dall’art. 50 comma 2 del codice di procedura penale, che così recita: “Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata di ufficio”.
Orbene, né la vecchia normativa sull’omicidio stradale di cui all’art 589 comma 2 cp, né la nuova normativa sull’omicidio stradale di cui all’art 589 bis cp, prevede la condizione di procedibilità della querela di parte. Ne consegue che il delitto è procedibile d’ufficio, e non occorre alcuna denuncia da parte di terzi affinché si realizzi una condizione di procedibilità della fattispecie.
Tale costruzione legislativa è dovuta al fatto che si tratta di un reato contro la persona, volto a tutelare il bene vita che, nella gerarchia dei valori contemplati dal nostro ordinamento giuridico, assume il rango di bene primario la cui protezione risponde a un interesse non esclusivamente individuale ma collettivo.
Da questo punto di vista, nulla è cambiato nelle nuove ipotesi di omicidio stradale.
LA PRESCRIZIONE DELL’OMICIDIO COLPOSO EX ART 589 CP E DELL’OMICIDIO STRADALE
Uno degli effetti dell’avere traslato l’ipotesi aggravata di omicidio colposo (vecchio comma secondo dell’art 589 cp) in distinte ed autonome fattispecie di reato, sta nella modifica dei tempi per la prescrizione.
La regola generale, dopo la riforma Cirielli, vuole che il tempo necessario a prescrivere un delitto sia pari alla pena massima prevista dalla fattispecie, e comunque non inferiore a sei anni.
Tale termine può essere allungato se ricorrono particolari aggravanti (dette “ad effetto speciale”) come in caso di recidiva o di abitualità nel reato.
A questo, deve aggiungersi il tempo derivante dalla sospensione o dall’interruzione della prescrizione, che comunque non può complessivamente determinarne un aumento di oltre il quarto.
Non solo. Al sesto comma dell’art. 157 cod. pen. è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione per alcuni reati.
Orbene, secondo la vecchia normativa dell’omicidio stradale, la pena prevista per l’omicidio stradale colposo era la reclusione da due a sette anni, e pertanto il termine-base di prescrizione dell’omicidio colposo stradale era di sette anni.
Per le ipotesi aggravate del terzo comma dell’art 589 cp , il termine-base di prescrizione dell’omicidio colposo stradale commesso da soggetto ubriaco o sotto l’effetto di stupefacenti, era di dieci anni.
La nuova normativa sull’omicidio stradale, ha inserito nell’elenco del comma sesto dell’art. 157 codice penale anche l’art 589 bis cp. Ne consegue che per tutte le ipotesi ivi previste, il periodo necessario a prescrivere il reato è pari al doppio della pena massima prevista. Nel dettaglio, il termine di prescrizione dell’omicidio colposo stradale varia a seconda delle ipotesi descritte nei paragrafi precedenti:
- Il termine base di prescrizione dell’omicidio colposo stradale della fattispecie base di cui al primo comma, è di 14 anni;
- Il termine base di prescrizione dell’omicidio colposo stradale commesso con ubriachezza grave (tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l) è di 20 anni (art 589 bis comma 4 cp), ma se commesso dal conducente professionale, è di 24 anni (art 589 bis comma 3 cp);
- Il termine base di prescrizione dell’omicidio colposo stradale commesso con ubriachezza gravissima (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o sotto l’effetto di stupefacenti, è di 24 anni (art 589 bis comma 2 cp)
- Il termine base di prescrizione dell’omicidio colposo stradale commesso con violazione dei limiti di velocità, oppure attraversando col semaforo rosso, oppure ancora facendo una inversione di marcia pericolosa e per le altre ipotesi del comma 5 è di 20 anni
COME OPERA IL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO NEI REATI STRADALI.
In materia penale, in presenza di attività pericolose opera il principio di affidamento, applicazione del criterio del cosiddetto rischio consentito, in virtù del quale il soggetto agente può confidare che il contegno dei terzi con i quali viene in contatto sia conforme alle regole di diligenza, prudenza e perizia, di guisa che sarà sufficiente che anch’egli ispiri la sua condotta a tali criteri senza doversi preoccupare del comportamento altrui.
Tuttavia, tale principio non trova applicazione con riguardo al reato stradale, in ordine al quale vige l’opposto canone secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche dell’altrui contegno imprudente, entro i limiti della sua prevedibilità.
Pertanto, secondo la giurisprudenza più consolidata, è sufficiente la violazione di norme sulla circolazione dei veicoli, dalla quale si è determinata la morte della vittima, per potersi configurare il delitto di omicidio colposo, oltretutto secondo una visione già granitica al tempo in cui esso era sempre annoverato nella disciplina dell’art 589 cp
A controbilanciare la non piena operatività del principio di affidamento in ordine ai reati stradali, però, l’art. 589 bis cp, al comma VII, prevede una diminuzione della pena fino alla metà “qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole”, con una formulazione letterale che ben si presta a coprire anche i casi rispetto ai quali la morte del soggetto passivo, oltre che da un contegno negligente o imprudente dell’agente, sia altresì stato concausato dalla condotta spregiudicata della vittima stessa.
QUALI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE SI ACCOMPAGNANO ALL’OMICIDIO STRADALE.
Alla emanazione della sentenza di condanna o di patteggiamento per il reato di omicidio stradale, il reo viene raggiunto da una ulteriore misura accessoria a carattere amministrativo, cioè la revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 222 del Codice della strada, sanzione da doversi applicare anche laddove egli sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’applicazione della revoca in modo automatico al solo verificarsi della sentenza di condanna o patteggiamento, pur prevista dal legislatore, ha dovuto trovare un più equo temperamento alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 88/2019, ha rilavato l’irragionevolezza dell’automatismo, laddove priva il giudice del potere di valutare caso per caso se applicare la revoca della patente o solamente la sua sospensione.
Di tal guisa, attualmente la revoca della patente di guida opera in maniera automatica con la sentenza di condanna o patteggiamento per le sole ipotesi di omicidio stradale commesso dal conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto lo stato di alterazione dato dall’assunzione di sostanze droganti e ciò in virtù all’oggettivo e verosimile stato di alterazione cognitiva che siffatte circostanze comportano.
Al di fuori di tali ipotesi, dunque, in ossequio al principio di proporzionalità della pena, dovrà applicarsi la misura meno afflittiva della sospensione ogni qual volta sia ritenuta sufficiente a perseguire la finalità rieducativa della pena ex art. 27 comma III cost., relegando invece la revoca alla extrema ratio.
In ogni caso, durante le more del giudizio il Prefetto territorialmente competente sospende temporaneamente e “in via cautelare” la patente di guida sino a un massimo di cinque anni, prorogabili a dieci nel caso di condanna.
QUANDO SONO PREVISTI L’ARRESTO ED IL FERMO DEL CONDUCENTE
La legge che ha trasferito il reato stradale dall’art 589 cp all’art 589 bis cp ha anche previsto l’arresto in flagranza per alcune ipotesi di omicidio colposo stradale, ossia nell’atto di commettere il reato o immediatamente dopo, sorpreso con tracce del reato o cose a esso pertinenti.
Come anche previso per il “vecchio” omicidio stradale dell’art 589 cp, è sempre previsto l’arresto facoltativo, in base al primo comma dell’art. 381 c.p.p. Peraltro, in base all’articolo 189, comma 8 del Codice stradale, l’arresto facoltativo è consentito anche se il conducente responsabile dell’incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso.
La legge del 2016 ha poi introdotto la lettera m-quater del comma 2 dell’art. 380 c.p.p., che prevede l’arresto obbligatorio per:
- il conducente professionista che abbia, con colpa, cagionato la morte di una persona, e sia stato rilevato un tasso alcolemico almeno di 0,8 g/l (art. 589 bis comma 3);
- il conducente anche non professionista che abbia, con colpa, cagionato la morte di una persona, e sia stato trovato sotto l’effetto di stupefacenti o con un tasso alcolemico almeno di 1,5 g/l (art. 589 bis comma 2);
A inasprire ulteriormente il quadro, la giurisprudenza di legittimità ha esteso la previsione anche alla “quasi flagranza” da intendersi ogni qual volta l’agente sia stato sorpreso con tracce del reato o elementi a esso afferenti dai quali poter desumere che egli abbia commesso il fatto immediatamente prima. Per esempio, la Cassazione con sentenza n. 53553/2017 ha ritenuto legittimo l’arresto in flagranza per il reato di omicidio stradale di un soggetto che, poche ore dopo aver causato il fatto, è stato sorpreso a bordo di un’autovettura con un panno intriso di tracce ematiche.
Non cambia poi la applicazione del fermo di polizia ex art. 384 cpp, qualora vi siano gravi indizi di reato e il pericolo della fuga del conducente. Tale misura, già prevista per l’omicidio stradale aggravato del “vecchio” art 589 cp, è oggi prevista sia per le ipotesi aggravate dell’art 589 bis, sia per la fattispecie base.
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