Lo scorso 28 marzo, il legislatore è intervenuto a modificare l’art. 52 cod. penale, ampliando l’area della legittima difesa domiciliare e l’art. 55, riducendo l’area della responsabilità penale in caso di eccesso colposo di legittima difesa.
Per vedere l’articolo sulla legittima difesa (art. 52 c.p.) prima dell’ultima riforma, clicca QUI.
Il nuovo testo risulta essere questo:
Art. 52 – Difesa legittima
1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
2. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
3. Le disposizioni di cui al secondo e quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
4. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
La nuova legittima difesa domiciliare
Il secondo ed il terzo comma, che individuano la cosiddetta “legittima difesa domiciliare” sono stati introdotti nel 2006. L’elemento di specializzazione di questa figura particolare, era e rimane la presunzione della proporzione tra aggressione e difesa, che è ritenuta “proporzionata” a prescindere di una verifica da parte del giudice, una volta che questi abbia accertato l’esistenza degli altri requisiti (attualità del pericolo, necessità, inevitabilità).
In questa ultima riforma, l’aggiunta dell’avverbio “sempre” al secondo comma, al di là dell’incarnare in legge uno slogan politico-elettorale (“la difesa è sempre legittima”), non fa altro che mettere il cappello sulla interpretazione che la giurisprudenza maggioritaria ha dato della presunzione di proporzionalità come “assoluta”, escludendo cioè la possibilità per il Pubblico Ministero di fornire la prova di una sproporzione, nel caso concreto, tra aggressione e difesa.
Pertanto, su questo punto, la modifica non è destinata ad apportare rilevanti novità sul piano applicativo.
Il nuovo quarto comma: una ipotesi particolare di legittima difesa?
Al centro della discussione vi è soprattutto il quarto comma, a cui si riferiscono le critiche di legittimazione del “far west” e cioè della possibilità per il cittadino di farsi giustizia da sé.
A prima vista, la nuova disposizione sembra introdurre una ulteriore ipotesi di legittima difesa domiciliare, in cui l’aggressione consiste nella sola intrusione, qualificata dalla violenza o minaccia dell’uso di qualsiasi mezzo di coazione fisica.
Null’altro è richiesto per far scattare la causa di giustificazione: né la presenza di un pericolo, né la sua attualità. La reazione è “sempre legittima” e cioè a prescindere non solo dalla proporzione tra offesa e difesa, ma anche dalla necessarietà e inevitabilità di quest’ultima.
Basta l’intrusione violenta e illegittima a giustificare tutte queste presunzioni, per di più assolute, per la quali non c’è la possibilità di dimostrazione contraria.
In realtà, secondo alcuni commentatori, anche questo quarto comma è destinato a modificare ben poco la situazione attuale: quello che il legislatore ha fatto uscire dalla porta, lo fa rientrare dalla finestra, almeno in parte.
La scelta del verbo “respingere”, che letteralmente vuol dire “ricacciare indietro qualcuno o qualcosa”, postula che l’azione aggressiva, cioè l’intrusione, sia in essere nel momento in cui viene realizzata la difesa: non si può respingere qualcuno che è già uscito. La scelta del verbo pertanto richiama il requisito dell’attualità del pericolo, che dovrà essere valutato dal giudice.
Resta comunque eliminato il requisito della inevitabilità della reazione.
Il nuovo eccesso colposo di legittima difesa
Per vedere l’articolo sull’eccesso di legittima difesa (art. 55 c.p.) prima di questa riforma, clicca QUI.
Passando all’analisi dell’art. 55 cod. penale, il nuovo testo risulta essere questo:
Art. 55 – Eccesso colposo
1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
2. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
La norma si rivolge sia alla legittima difesa domiciliare del 2006 (art. 52 comma 2 e 3 cod. pen.) sia alla nuova fattispecie (comma 4). A chi si difende non è contestabile alcun reato, nemmeno in forma colposa, quando venga dimostrato che l’aggressore abbia approfittato della “minorata difesa” della vittima, oppure che questa si trovasse in uno stato di grave turbamento, derivante dal pericolo, e infine che l’aggredito abbia agito per salvaguardare la propria o altrui incolumità fisica, e quindi non semplicemente per tutelare un bene materiale.
Se applicata al secondo comma dell’art. 52 cod. pen., la nuova disposizione riduce effettivamente ed ulteriormente la responsabilità penale dell’aggredito.
Discorso diverso, invece, se applicata al comma 4. È problematico configurare un eccesso colposo, se la difesa è “sempre legittima”.
Anzi, il riferimento alla “situazione di pericolo in atto” fa rientrare dalla finestra il requisito dell’attualità del pericolo. La difesa non è sempre legittima, lo è solo se vi è un pericolo in atto.
Particolarmente problematico è poi l’accertamento, in concreto, del “grave turbamento psichico” e di come questo debba essere, da un lato, derivante dall’aggressione e dall’altra parte, causa della eccessività della difesa.
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