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Legittima difesa putativa ed eccesso di legittima difesa

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Legittima difesa putativa ed eccesso di legittima difesa

Le ultime modifiche dell’istituto della legittima difesa e il significato di legittima difesa putativa

La modifica dell’istituto della legittima difesa, nel maggio 2019, ha suscitato vive polemiche. Punto centrale del dibattito è stato l’introduzione di una presunzione di legittimità dell’autodifesa in casa (o difesa domestica) a determinate condizioni.
L’intenzione del legislatore è stata quella di tutelare maggiormente la difesa domestica, semplificando la dimostrazione della sussistenza della legittima difesa.
In questo articolo ci soffermiamo sulla differenza tra legittima difesa putativa, eccesso colposo di legittima difesa ed eccesso doloso di legittima difesa e quali sono, tra gli articoli per difesa personale, gli oggetti per difesa personale legali.
In particolare, gli argomenti trattati sono:

Quando si parla di legittima difesa

La legittima difesa è una “scriminante” o “causa di giustificazione” e cioè una situazione al verificarsi della quale, un comportamento inizialmente ritenuto criminoso (ad esempio uccidere qualcuno o cagionargli lesioni) è, eccezionalmente, giustificato dall’ordinamento giuridico e pertanto non comporta alcuna sanzione penale, civile o amministrativa.
I requisiti della legittima difesa sono descritti all’articolo 52 cod. penale e sono, sinteticamente:
– l’offesa o aggressione ingiusta
– il pericolo attuale, non volontariamente causato
– la reazione legittima, necessaria, inevitabile e proporzionata
Ne abbiamo parlato più approfonditamente in questo articolo.

Cos’è la legittima difesa putativa

In genere, le scriminanti sono quelle situazioni, al verificarsi delle quali, è esclusa la sussistenza del reato.
Le scriminanti putative sono regolate dall’art. 59 comma quarto del codice penale. Sono considerate tali, quelle situazioni per le quali il soggetto ritiene, in buona fede, che esista una delle cause di giustificazione di cui agli articoli 52 e seguenti del codice penale, che tuttavia è inesistente.
“Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”. Sebbene la norma parli di “circostanze”, lo fa in senso atecnico, riferendosi invece alle scriminanti putative. Difatti le circostanze, di per sé, sono situazioni che aumentano o attenuano il disvalore del reato (ossia la antigiuridicità del fatto), mentre le scriminanti putative, come detto, escludono in toto la colpevolezza del fatto.
Con le scriminanti putative, la legge equipara due situazioni:
– la situazione in cui la causa di giustificazione sussista realmente,
– la situazione in cui il soggetto agisce ritenendo, erroneamente ma incolpevolmente, i presupposti di fatto di una causa di giustificazione, in realtà inesistenti.
In particolare, si parla di legittima difesa putativa, in caso di una errata percezione delle circostanze oggettive inerenti il pericolo attuale o l’aggressione ingiusta. Se l’aggredito ritiene erroneamente di trovarsi in pericolo, mentre in realtà il pericolo non esiste, la legittima difesa putativa viene comunque applicata come causa di giustificazione. A condizione, tuttavia, che l’errore sia giustificato da elementi oggettivi, e che non sia comunque determinato da negligenza, imprudenza o imperizia.
Al contrario, qualora l’errore sia “colpevole”, ed il fatto è previsto come delitto colposo, allora il soggetto è punibile.

In cosa consiste l’eccesso colposo e doloso di legittima difesa

L’articolo 55 codice penale disciplina invece l’eccesso colposo di legittima difesa, cioè il caso in cui l’aggredito ponga in essere una reazione che eccede i limiti sopra descritti (se cioè è stata sproporzionata, oppure era possibile la fuga), rispetto al percolo dell’aggressione.
Se la reazione eccessiva è causata da un errore nella valutazione del pericolo o nell’utilizzo dei mezzi di difesa, da un comportamento negligente, imprudente, imperito e dalla violazione di regole cautelari, l’aggredito risponde penalmente, solamente se il fatto è previsto come delitto colposo.
Si sottolinea la differenza tra la legittima difesa putativa e l’eccesso colposo: in entrambe i casi la reazione è sproporzionata rispetto all’aggressione, a causa di un errore del soggetto aggredito, ma nel primo caso l’errore è giustificato da circostanze oggettive, che avrebbero indotto in errore chiunque, e che attengono solamente al pericolo di aggressione. Nel secondo caso, l’errore è determinato da un comportamento non “corretto” dell’aggredito, sia nella percezione dell’aggressione, che nell’utilizzo dei mezzi difensivi.
Secondo una tesi la legittima difesa putativa è ravvisabile anche nel caso in cui l’errore sia condizionato da infermità mentale (ad esempio, nel soggetto afflitto da manie persecutorie, che uccide un’altra persona, ritenendo di doversi difendersi da questa).
Sebbene la riforma del 2019 non abbia coinvolto direttamente la disciplina delle scriminanti putative, con la riforma della legittima difesa ed in particolare, nel caso di autodifesa in casa (difesa domestica) la separazione tra legittima difesa putativa ed eccesso colposo, sembra meno marcata.
Infatti è stato introdotto il secondo comma dell’art. 55 del codice penale, ai sensi del quale, nei casi di legittima difesa domestica “la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Quando, cioè, l’errore nasce da una circostanza soggettiva (il grave turbamento, a sua volta determinato dalla oggettiva situazione di pericolo) la punibilità viene comunque esclusa.

Non è invece espressamente previsto il caso di eccesso doloso di legittima difesa, che sussiste quando la reazione eccessiva è posta in essere non con colpa, ma con dolo, cioè con la volontà di cagionare un danno maggiore di quello necessario per difendersi. L’aggredito risponde penalmente.

La differenza con i primi due casi qui è netta: l’aggredito non commette alcun errore, né nella percezione del pericolo, né nell’utilizzo dei mezzi.

legittima difesa putativa

Facciamo alcuni esempi di difesa domestica

Esempio n. 1. Un rapinatore entra nel negozio di Tizio (la legittima autodifesa in casa si estende anche ai luoghi di lavoro) brandendo una pistola. Tizio, temendo per la propria incolumità personale e non avendo possibilità di fuga, reagisce esplodendo alcuni colpi di fucile contro il rapinatore, uccidendolo. Successivamente, si scopre che l’arma utilizzata dal rapinatore è un giocattolo, del tutto uguale ad una vera pistola, ma inoffensiva. In questo caso, il rapinatore non ha realmente attentato alla vita di Tizio, che comunque ha erroneamente percepito un pericolo, a causa dell’arma giocattolo impugnata dal rapinatore. Siccome l’errore del negoziante è dovuto ad una causa a lui non imputabile, ricorre la legittima difesa putativa e quindi il comportamento di Tizio è pienamente giustificato.

Esempio n. 2. Caio, nel mezzo della notte, si accorge che un ladro, in casa sua, sta tentando di aprire la cassaforte. Impugnato un fucile, che detiene nell’armadio degli articoli di difesa personale legittimamente detenuti, vuole esplodere un colpo in aria per spaventarlo, ma essendo poco pratico dell’utilizzo di armi, sbaglia mira e lo colpisce, uccidendolo. Caio ha inconsapevolmente oltrepassato i limiti della legittima difesa: l’uccisione del ladro, pur non voluta, è una reazione eccessiva rispetto al pericolo di subire un danno patrimoniale. Ed è derivata dall’utilizzo imprudente, imperito e negligente del fucile, da parte di Caio, che quindi risponderà del reato di omicidio colposo previsto all’art. 589 cod. penale.

Esempio n. 3. Mevio si accorge che alcuni ladri stanno entrando nel piazzale della sua azienda, per rubare alcune merci di esiguo valore. Prende quindi un fucile con l’intenzione di esplodere alcuni colpi in aria per spaventare i malintenzionati, ma colpisce il furgone nuovo di zecca, che i ladri volevano utilizzare per portare via il bottino.
In questo caso la reazione è eccessiva, perché non vi è un pericolo imminente al patrimonio di Mevio e perché il danno al furgone è ben maggiore del danno che sarebbe derivato dal furto. Inoltre Mevio ha danneggiato il furgone dei ladri a causa della sua imperizia, imprudenza e negligenza nell’uso del fucile.
Tuttavia il reato di danneggiamento di cui all’articolo 635 cod. penale è previsto solamente come doloso. Non esiste, nel nostro ordinamento, il reato di danneggiamento colposo. Per cui, in questo esempio, non è ravvisabile alcuna responsabilità penale in capo a Mevio.

Esempio n. 4. Sempronio vede che qualcuno sta cercando di entrare in casa sua. Guardando meglio, si rende conto che si tratta di Filano, suo acerrimo nemico. Sempronio imbraccia dunque il fucile ed esplode alcuni colpi verso Filano, uccidendolo.
In questo caso non solo la reazione è eccessiva, ma lo è volutamente: non vi è alcun errore nel comportamento di Sempronio, ma una precisa volontà di eliminare il suo nemico, con il mero pretesto di difendersi da una violazione della sua proprietà. Ne consegue che Sempronio risponderà del reato di omicidio di cui all’articolo 575 cod. penale.

Quali sono gli oggetti per difesa personale legali

Tema strettamente legato alla legittima difesa domestica è la liceità della detenzione di armi, presso la propria abitazione, che consentano all’aggredito una efficace autodifesa in casa.
Quali armi è possibile conservare legittimamente in casa, senza incorrere nel rischio di sanzioni? Quali sono gli oggetti per difesa personale legali?
Il codice penale identifica le “armi” in qualsiasi oggetto in grado di “offendere” (cioè procurare un danno fisico) una persona, dividendo tra:
armi proprie: quelle la cui destinazione naturale è di offendere una persona (ami da fuoco come fucile o pistola; armi da taglio come spada o pugnale; armi da botta come una mazza o una clava eccetera)
armi improprie: oggetti che non sono finalizzati ad uccidere o ferire, ma possono essere utilizzati come armi (ad esempio un bastone, una catena, un martello, un coltello da cucina…)
Per detenere in casa o nel luogo di lavoro (ad esempio una gioielleria) armi proprie o simili articoli per difesa personale, è necessario il nullaosta per l’acquisto di armi, mentre per potere portare le armi all’esterno dall’abitazione è necessaria la licenza di porto d’armi per difesa personale.
Entrambe le autorizzazioni sono rilasciate dalla questura ai soggetti maggiorenni in possesso di determinati requisiti.

Quali autorizzazioni sono necessarie per utilizzare gli articoli di difesa personale

Per il nullaosta è necessaria l’attestazione di idoneità psicofisica da parte dell’Asl (dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool) ed il certificato di idoneità tecnica al maneggio di armi.
Una volta acquistata l’arma, occorre denunciarla all’autorità competente, anche se è finalizzata esclusivamente all’autodifesa in casa.

Per richiedere la licenza di porto d’armi per difesa personale, si deve dimostrare di avere un valido motivo per andare armato e per possedere un’arma per autodifesa in casa, (ad esempio perché si necessita di uno strumento di autodifesa in casa poiché si è a rischio di sequestri) oppure nel luogo di lavoro (ad esempio, perché si svolge una professione, quale quella del gioielliere, esposta al rischio di aggressioni).
È inoltre necessaria la certificazione rilasciata dall’Asl comprovante la idoneità psicofisica ed il certificato di idoneità tecnica al maneggio di armi.
La licenza è necessaria anche per trasportare mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.

Discorso diverso per le armi improprie, per le quali, ai fini di autodifesa in casa non è richiesta nessuna autorizzazione, trattandosi di oggetti di utilizzo comune (martelli, coltelli da cucina, catene eccetera). Tuttavia, questo non vuol dire che si possa portarli con noi sempre e comunque. Le armi improprie quali bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e puntatori laser possono essere portate al di fuori dell’abitazione soltanto se vi è un giustificato motivo.
A questi oggetti, sono equiparati gli “strumenti riproducenti armi”.

Tirapugni, spray al peperoncino e taser sono oggetti per difesa personale legali?

Il tirapugni (o noccoliere) rientra tra gli articoli di difesa personale considerati armi proprie. Questo vuol dire che non può essere acquistato senza il nullaosta della questura, né trasportato senza il porto di armi per difesa personale.
Tra le “armi” che possono essere utilizzate per la difesa domestica e liberamente portati in giro, vi sono le bombolette spray al peperoncino (il cui utilizzo è regolato dal DM n. 103/2011) e i dissuasori elettrici.
Nel primo caso, le bombolette devono avere alcuni requisiti:
-) contenere una miscela non superiore a 20 ml priva di sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
-) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 %, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5%;
-) essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale;
-) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
Sono invece considerati veri e proprie armi i taser elettrici.
Il taser (acronimo di Thomas A. Swift’s Electric Rifle: che si riferisce al libro di Victor Appleton “Tom Swift and His Electric Rifle”) è una pistola che, attraverso il lancio di dardi collegati da fili elettrici alla pistola, che agganciano i vestiti o la pelle del bersagli, emette scariche elettriche in grado di paralizzare il sistema nervoso del bersaglio, provocandone una momentanea paralisi muscolare.
Ne consegue che chi porta un taser fuori dalla propria abitazione senza le autorizzazioni sopra descritte, rischia una denuncia ex art. 699 codice penale e l’arresto fino a diciotto mesi.

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