Prescrizioni dei crediti: termini e condizioni.
Consideriamo due situazioni. Tizio riceve una raccomandata in cui la società Alfa gli chiede il pagamento di un servizio, erogato molti anni prima, tanto che quasi nemmeno se ne ricorda. Caio viene raggiunto da una cartella esattoriale da parte di Equitalia, dove gli vengono richieste tasse che avrebbe dovuto pagare venti anni prima.
In queste situazioni, Tizio e Caio devono davvero pagare nonostante che sia trascorso un notevole arco di tempo? Oppure potrebbero essere maturate le prescrizioni dei crediti?
In questo articolo, esaminiamo cosa si intende quando si parla di prescrizioni dei crediti. Gli argomenti trattati sono:
- Prescrizioni dei crediti: introduzione.
- Cos’è la prescrizione di un credito e la prescrizione del debito.
- A cosa servono le prescrizioni dei crediti.
- Quando non si applicano le prescrizioni dei crediti.
- In che modo maturano le prescrizioni dei crediti.
- Cosa vuol dire che le prescrizioni dei crediti sono causate dal mancato esercizio del credito.
- Da quando inizia a decorrere la prescrizione dei crediti.
- Quando decorre il termine iniziale delle prescrizioni dei crediti in casi particolari.
- Quanto tempo è necessario per le prescrizioni dei crediti: il termine ordinario.
- Quanto tempo è necessario per le prescrizioni dei crediti: il termine breve. .
- Quanto tempo è necessario le prescrizioni dei crediti: la prescrizione presuntiva.
- Cosa sono la sospensione e l’interruzione delle prescrizioni dei crediti.
- Quali sono le cause della sospensione delle prescrizioni dei crediti.
- Quali sono le cause dell’interruzione delle prescrizioni dei crediti.
- Quale differenza tra le decadenze e le prescrizioni dei crediti.
- Quando è possibile rinunciare alle prescrizioni dei crediti.
- Quali sono le conseguenze in caso di rinuncia delle prescrizioni dei crediti.
Prescrizioni dei crediti: introduzione.
Il credito è il diritto di un soggetto, chiamato creditore, a ricevere una prestazione (ad esempio il pagamento di una somma di danaro, la consegna di un bene, oppure la fornitura di un servizio) da parte di un altro soggetto, chiamato debitore, in virtù di un rapporto giuridico pre-esistente.
Questo rapporto giuridico, ad esempio, può essere un contratto oppure un atto unilaterale.
Le parti di un contratto sinallagmatico (e cioè con cui le parti si scambiano reciprocamente prestazioni) sono entrambe, al tempo stesso, creditrici e debitrici le une delle altre. Chi compra un immobile è debitore per il prezzo pattuito e creditore per la consegna del bene stesso.
Il credito può nascere anche da una certa situazione, un fatto al verificarsi del quale la legge collega obblighi giuridici in capo a determinati soggetti: il figlio, per il solo fatto di essere nato, è creditore nei confronti del genitore, degli obblighi di educazione, mantenimento e istruzione.
La legge prevede che il diritto di credito debba essere esercitato entro limiti temporali, superati i quali, il creditore non può più pretendere la prestazione da parte del debitore. Si tratta dell’istituto della prescrizione.
Cos’è la prescrizione di un credito e la prescrizione del debito.
La prescrizione di un credito è l’istituto del nostro ordinamento giuridico in base al quale, se il titolare del diritto (e cioè il creditore) non lo esercita entro un determina arco di tempo determinato dalla legge, questo diritto si estingue. È la regola dettata dall’articolo 2934 del codice civile.
Questo vuol dire che superato il temine delle prescrizioni i crediti non potranno più essere riscossi.
Più precisamente, non è il credito ad estinguersi, ma il diritto del creditore di ottenerne la soddisfazione (tanto è vero che l’articolo 2940 codice civile ammette che il debitore possa adempiere ad una prestazione già prescritta, in attuazione di un obbligo morale, ma senza che vi sia tenuto giuridicamente).
Parlare di prescrizione dei crediti o di prescrizione di debiti è la stessa identica cosa, poiché una certa prestazione è considerata al tempo stesso come credito (in base al punto di vista del creditore) o come debito (dal punto di vista del debitore).
A cosa servono le prescrizioni dei crediti.
Il fatto che la legge impedisca al creditore la possibilità, mediante la prescrizione di un credito, di soddisfare il suo diritto, trova fondamento in diverse motivazioni.
In primo luogo, se per un certo periodo di tempo il diritto non viene esercitato, la legge presume che il titolare se ne sia disinteressato. Ritenendo perciò che il creditore non abbia più interesse nel ricevere la prestazione, prevede la prescrizione dei crediti per “liberare” il debitore dal suo obbligo. Si tratta di un vantaggio che la legge accorda al debitore, che come vedremo in seguito, vi può anche rinunciare.
Ancora, con la prescrizione dei crediti la legge vuole evitare di vincolare il debitore, per un tempo indeterminato. Si preferisce tutelare la stabilità della situazione giuridica che si è venuta a creare a causa dell’inerzia del creditore, piuttosto che il diritto del creditore.
Peraltro, il fatto che sia trascorso un rilevante arco di tempo da quando l’obbligazione è sorta, potrebbe privare il debitore, di fatto, della possibilità di contestare la pretesa del creditore, o rendere tale contestazione eccessivamente difficoltosa. Le prescrizioni dei crediti servono quindi a impedire al debitore di difendersi, a causa del semplice trascorrere del tempo.
Infine, la prescrizione dei crediti può essere considerata come una sorta di “sanzione” all’inerzia, cioè alla pigrizia del creditore, che non si è attivato per ottenere quello che gli spetta. Pertanto la legge previlegia la posizione del debitore, concedendogli la prescrizione del debito.
L’interesse pubblico che giustifica la prescrizione non può essere svilito dagli interessi privatistici delle parti di un contratto. Infatti ai sensi dell’art. 2936 del codice civile stabilisce il divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione: le clausole contrattuali pattuite tra le parti, per aggirare la normativa della prescrizione del credito (o, a seconda di come lo si vede, prescrizione dei debiti), sono considerate nulle.
Quando non si applicano le prescrizioni dei crediti.
Occorre precisare che la prescrizione non riguarda tutti i diritti. Ne sono esclusi i diritti indisponibili e quelli indicati dalla legge (come ad esempio il diritto di proprietà).
In particolare, i diritti indisponibili sono quelli di cui il titolare non può disporre, cioè non può cedere, comprare o essere oggetto di azioni giuridiche. Generalmente, sono tali i diritti a cui non è possibile attribuire un valore economico (o come si dice, che non hanno un contenuto patrimoniale), come ad esempio la vita, la salute, il nome o la libertà personale.
Tuttavia, sono considerati dalla legge come indisponibili anche alcuni diritti “patrimoniali” come ad esempio il diritto del lavoratore ad essere retribuito, il diritto al versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, oppure il diritto agli alimenti.
Infatti il lavoratore dipendente non può rinunciare al proprio stipendio, al diritto alle ferie, al trattamento di fine rapporto, ai contributi previdenziali ed assistenziali eccetera, eccetto che in determinate circostanze (ad esempio quando, in una trattativa stragiudiziale, la sua posizione è assistita da un difensore).
I diritti di credito (o come si dice, i crediti) sono disponibili. Il creditore può sempre, ad esempio, rinunciarvi, o cedere il proprio credito a favore di un terzo, oppure venderlo.
Pertanto, i crediti sono soggetti a prescrizione, eccetto che nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
In che modo maturano le prescrizioni dei crediti.
Perché possano maturare le prescrizioni dei crediti, sono necessari alcuni elementi:
– l’effettiva esistenza di un diritto di credito,
– il mancato esercizio del diritto di credito
– il decorrere di un certo periodo di tempo.
Non per tutti i diritti è previsto lo stesso tempo per la prescrizione. Il codice stabilisce:
– le prescrizioni dei crediti “brevi”, per il diritto al risarcimento del danno e per altre ipotesi previste dagli articoli 2948 e seguenti del codice civile,
– le prescrizioni dei crediti “presuntive” per le ipotesi previste agli articoli 2954 del codice civile,
– per tutte gli altri casi, si applicano le prescrizioni dei crediti “ordinarie”, di dieci anni.
In questi casi speciali, dice l’art. 2953 cod. civ. che “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.”
Nel calcolo del periodo di tempo necessario per far maturare la prescrizione dei pagamenti, ad esempio, dovranno essere considerate anche le cause di sospensione e di interruzione.
Il conteggio si tiene in base al calendario comune, senza contare (art. 2963 codice civile) il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine.
La prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.
Inoltre “Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese”
Cosa vuol dire che le prescrizioni dei crediti sono causate dal mancato esercizio del credito.
Al fine di evitare le prescrizioni dei crediti di cui si è titolari, occorre esercitare questi diritti. Esercitare un diritto di credito, in particolare, vuol dire farlo valere nelle modalità previste dall’ordinamento giuridico, cioè chiedere al debitore di adempiere alla propria prestazione.
Occorre precisare che la richiesta di adempimento equivale ad esercitare il diritto, anche se a questa non segue poi l’esecuzione della prestazione.
Ad esempio con l’intimazione di pagamento di Equitalia prescrizione viene evitata, o come vedremo meglio nei prossimi paragrafi, “interrotta”, a prescindere dal fatto che la cartella venga effettivamente pagata.
Un modo alternativo di esercitare un diritto è quello di azionarlo, cioè di chiedere ad un giudice, tramite appunto un’azione legale, di obbligare il debitore ad adempiere.
Da quando inizia a decorrere la prescrizione dei crediti.
Ai sensi dell’articolo 2935 codice civile, dal primo momento in cui i crediti possono essere esercitati, inizia il termine per la prescrizione dei crediti.
Ci si riferisce, in questo caso, ad una possibilità giuridica e non materiale. Dal primo momento in cui il creditore può, legittimamente, richiedere al debitore l’adempimento della prestazione.
Se, ad esempio, il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il termine della prescrizione dei crediti decorre dal momento in cui si realizza l’evento (futuro ed incerto) previsto nella condizione.
Ancora, se il contratto è sottoposto a termine, la prescrizione dei crediti inizia dal momento in cui si è verificato l’evento (futuro e certo) che le parti hanno previsto come termine.
Non rileva il fatto che vi siano ostacoli materiali per far valere il diritto, ad esempio a causa della incapacità temporanea del creditore. Come afferma la Cassazione nella sentenza numero 22072/2018 “L’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto”. Ad esempio, non sono cause idonee a posticipare il decorso del termine di prescrizione di un credito, la ignoranza dello stesso credito da parte del titolare (a meno che questa ignoranza non derivi da un fatto doloso altrui), oppure il dubbio sull’esistenza del diritto ed il ritardo causato dalla necessità dell’accertamento.
Nel linguaggio giuridico, si indica con il nome di “dies a quo” il momento in cui il termine inizia a decorrere, mentre il termine finale (cioè quello ai sensi dell’art. 2962 codice civile quando è compiuto l’ultimo giorno del termine) è chiamato “dies ad quem”.
Il dies a quo per la prescrizione delle cambiali non pagate, o per meglio dire, dell’azione cambiaria, è la data di scadenza della cambiale.
Il termine iniziale per la prescrizione del credito commerciale (fattura) relativa ad una prestazione periodica, come ad esempio le bollette delle utenze domestiche, decorrono dall’emissione di ciascuna fattura.
Quando decorre il termine iniziale delle prescrizioni dei crediti in casi particolari.
Aprendo una piccola parentesi, occorre considerare che non è sempre facile stabilire il dies a quo, cioè il momento iniziale da cui il diritto può essere fatto valere.
Il contratto potrebbe infatti prevedere un termine per l’adempimento, rimesso alla mera volontà del creditore. In questo caso, stando a quanto fino ad ora detto, la prescrizione del debito sarebbe di fatto eterna, poiché il creditore potrebbe pretendere l’adempimento in qualsiasi momento. Ecco allora che l’articolo 1183 del codice civile stabilisce che “Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi”.
Peraltro, sul punto occorre citare anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 14345/2009 secondo cui “La prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell’adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell’art. 1183, comma terzo, c.c. ”.
Nel rapporto di lavoro, la prescrizione delle retribuzioni decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, a meno che il lavoratore sia tutelato in base all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato. In tal caso, la prescrizione decorre anche durante la pendenza del rapporto lavorativo.
Tuttavia, una interpretazione giurisprudenziale, alla luce delle ultime importanti riforme (legge 92/2012 cd. Riforma Fornero e d.l. n. 23/2015 cd. Jobs Act) che hanno sostituito la reintegrazione nel posto di lavoro con una semplice indennità monetaria, tende a posticipare il termine iniziale della prescrizione dei pagamenti degli stipendi, anche nei casi dove l’art. 18 sia applicabile.
In tema di prescrizione di debiti bancari, e più precisamente delle rate del mutuo non pagate prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata. Lo stesso può dirsi per la prescrizione dei debiti finanziari, ed in particolare per la prescrizione delle rate del finanziamento.
Se invece è stato stipulato un mutuo non rateale, la prescrizione del debito bancario decorre dalla data in cui la somma fu prestata.
Il termine di prescrizione di un credito di risarcimento del danno, decorre da quando il danno si realizza, ma nel caso di illecito permanente, quando cioè la condotta dannosa si protrae nel tempo, la prescrizione del credito di risarcimento decorre da quando la condotta dannosa viene a cessare.
In tema di prescrizione del credito commerciale, la prescrizione degli interessi di mora decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (art. 4, D. Lgs. n. 231/2001).
Ancora in materia di prescrizione del credito commerciale, il termine per le prescrizioni dei crediti in materia di spedizione e trasporto (art. 2951 codice civile) decorre “dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione”.
Quanto tempo è necessario per le prescrizioni dei crediti: il termine ordinario.
Il termine ordinario per le prescrizioni dei crediti è di dieci anni.
Questo si applica nelle ipotesi non previste nei paragrafi successivi, che identificano il termine breve e il termine di prescrizione presuntiva.
È questo il termine che in genere si applica alla prescrizione del credito commerciale, alle prescrizioni dei debiti bancari, alla prescrizione dei debiti finanziari ed a qualsiasi altro credito, salvo le eccezioni che vedremo.
Quanto tempo è necessario per le prescrizioni dei crediti: il termine breve.
L’art. 2947 codice civile prevede il termine di cinque anni per le prescrizioni dei crediti inerenti il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito.
Il termine è di soli due anni se il danno è prodotto dalla circolazione dei veicoli.
Se il fatto dannoso integra gli estremi del reato, si applica, anche all’azione civile, il termine di prescrizione del reato, corrispondente al massimo della pena “edittale” cioè stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto (cioè se sono previste la reclusione o la multa) e a quattro anni se si tratta di contravvenzione (cioè se sono previste l’arresto o l’ammenda), ancorché puniti con la sola pena pecuniaria (ex art. 157 codice penale). Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini sopra indicati, dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile
Le altre ipotesi del termine quinquennale per le prescrizioni dei crediti, ai sensi dell’art. 2948 e 2949 codice civile sono:
– le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
– il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
– le annualità delle pensioni alimentari;
– le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
– gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Secondo la Cassazione (sentenza n. 7127/2013) la prescrizione degli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento di una pena pecuniaria, costituendo l’oggetto di un’obbligazione autonoma da quella principale, rientra nel termine quinquennale ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c.
– le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
– i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese.
– l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge
Ancor più breve, ai sensi dell’art. 2950 e 2951 del codice civile, il termine di un solo anno per prescrivere:
– il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.
– i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto (diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa)
– i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall’articolo 1679
Particolare disciplina è dedicata dall’art. 2952 codice civile alla prescrizione in materia di assicurazione.
Quanto tempo è necessario le prescrizioni dei crediti: la prescrizione presuntiva.
La prescrizione presuntiva, disciplinata dagli articoli 2954 e seguenti del codice civile, è un istituto per il quale decorso un certo periodo di tempo, il diritto di credito si estingue, non per la inerzia del creditore, ma perché si presume che il debitore abbia pagato.
Si tratta di una presunzione che può essere superata dalla prova contraria del mancato pagamento, a differenza della ordinaria prescrizione dei debiti, per la quale non è ammessa alcuna prova contraria.
Il codice applica questa prescrizione presuntiva per una serie di rapporti giuridici che spesso vengono alla luce nella vita quotidiana e che non sono, di solito, economicamente molto onerosi (il vitto e l’alloggio degli albergatori, le retribuzioni degli insegnanti per le lezioni che impartiscono a mesi, giorni od ore, il prezzo dei medicinali venduti dai farmacisti eccetera …). Vi rientra anche la prescrizione del credito commerciale per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio.
Altra differenza con la prescrizione dei debiti ordinaria è che il termine per la prescrizione presuntiva è molto breve: si va da sei mesi a tre anni.
Cosa sono la sospensione e l’interruzione delle prescrizioni dei crediti.
Abbiamo detto nei paragrafi precedenti, che il termine di prescrizione di un credito decorre dal primo momento in cui esso può essere giuridicamente esercitato, senza che assumano rilevanza eventuali situazioni che ne impediscono la possibilità di farlo valere.
A tale indicazione, la legge prevede alcune eccezioni, che sono tassativamente elencate, come cause di sospensione e di interruzione della prescrizione.
Conoscere queste cause è determinante per calcolare il tempo complessivamente necessario, ad esempio, per la prescrizione dei debiti bancari, oppure per la prescrizione del credito commerciale, oppure ancora per la prescrizione delle rate di finanziamento.
Quando si parla di sospensione della prescrizione dei debiti, ci si riferisce al fatto che il decorso del tempo necessario a far maturare la prescrizione, si ferma al verificarsi di un certo evento, per poi continuare quando viene meno la causa di sospensione. È come se le lancette di un orologio si bloccassero per un certo periodo di tempo, per poi riprendere da dove si sono fermate. La sospensione permette di cumulare il tempo eventualmente trascorso prima e quello successivo.
Le cause di sospensione delle prescrizioni dei crediti possono essere legate ad elementi oggettivi (un particolare rapporto giuridico tra debitore e creditore) oppure a elementi soggettivi del creditore.
Quando invece si parla di interruzione della prescrizione dei debiti, ci si riferisce al fatto che il termine necessario a farla maturare, non semplicemente si blocca, ma viene azzerato e ri-comincia a decorrere dall’inizio. Il tempo trascorso prima dell’interruzione, non deve essere considerato ai fini delle prescrizioni dei crediti.
Ai sensi dell’art. 2945 codice civile, se la prescrizione si è interrotta per mezzo di una domanda giudiziale o di un atto introduttivo (come vedremo nei prossimi paragrafi), il termine ri-comincia solamente al momento del passaggio in giudicato della sentenza. Se il processo si estingue, il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo. Nel caso di arbitrato, la prescrizione non corre dalla notifica della domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull’impugnazione.
Quali sono le cause della sospensione delle prescrizioni dei crediti.
Le cause di sospensione sono degli impedimenti giuridici a far valere il diritto e che pertanto giustificano il fatto che il termine di sospensione si “congeli” fino a quando non sono cessati.
La sospensione è può essere causata da una situazione oggettiva, o per meglio dire per l’instaurarsi, tra il creditore ed il debitore, di un particolare rapporto giuridico (sono le cause dell’art. 2941 codice civile: coniugio, responsabilità genitoriale, amministrazione di una persona giuridica eccetera), oppure anche da una situazione soggettiva del titolare (sono le cause dell’art. 2942 del codice civile).
Ai sensi dell’art. 2941 del codice civile, le prescrizioni dei crediti sono sospese:
“1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall’articolo 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato;
5) tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario;
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”
Per quanto riguarda le cause “soggettive”, ai sensi dell’art. 2942 le prescrizioni dei crediti sono sospese:
“1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità;
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra”.
Per la giurisprudenza, le cause di sospensione sono tassativamente elencate e non possono essere interpretate in maniera estensiva, né tantomeno in via analogica. Ad esempio, la causa relativa all’infermità di mente, non comprende anche l’ipotesi dell’incapacità naturale (Cassazione, sentenza n. 11004/2018).
Quali sono le cause dell’interruzione delle prescrizioni dei crediti.
Se nei casi esaminati ad esso, il decorrere del tempo necessario per le prescrizioni dei crediti si sospende, cioè si ferma, per poi continuare quando la causa di sospensione cessa di esistere, vi sono altri casi in cui la legge prevede che il termine per le prescrizioni dei crediti si interrompa.
Al verificarsi di una delle cause di interruzione della prescrizione del credito, il termine per far valere il diritto ri-comincia da zero.
La più frequente delle case di interruzione delle prescrizioni dei crediti è l’atto con cui il creditore richiede l’adempimento della prestazione, costituendo in mora il debitore.
Ai sensi dell’art. 2943 e 2944 codice civile interrompono le prescrizioni dei crediti:
– ogni atto stragiudiziale che valga a costituire in mora il debitore. Questo deve contenere la chiara indicazione del debitore, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, da cui si possa ricavare l’inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio diritto, nei confronti del debitore, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.
– l’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri
– la notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, di cognizione, conservativo o esecutivo.
– la domanda proposta nel corso di un giudizio, anche se il giudice adito è incompetente.
– il riconoscimento volontario del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Il riconoscimento può avvenire anche tacitamente, purché inequivocabilmente. Si tratta di atto ricettizio, per cui il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione dei debiti quando giunge a conoscenza legale del creditore.
Secondo la Cassazione sentenza 12658/2018, gli atti che interrompono le prescrizioni dei crediti, quali meri atti unilaterali recettizi, producono effetti anche quando il destinatario sia un incapace naturale, purché gli pervenga nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.
In particolare, l’atto stragiudiziale di messa in mora deve avere precisi requisiti. Non sono idonee ad interrompere le prescrizioni dei crediti le semplici sollecitazioni, prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento.
Nemmeno interrompe le prescrizioni dei crediti la riserva scritta in forma generica ed ipotetica, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati. Questo caso si potrebbe verificare con riferimento, ad esempio, alla lettera spedita dagli istituti di credito per la prescrizione dei debiti finanziari o la prescrizione dei debiti bancari.
Al contrario, ad esempio, la ricezione (e non semplicemente l’invio) di una raccomandata con cui un fornitore richiede il pagamento del debito derivante dalla consegna di merci, interrompe la prescrizione del credito commerciale.
Ancora, con la lettera di sollecito con cui la banca invita a corrispondere le rate del mutuo non pagate prescrizione ricomincia da zero.
La prescrizione dei debiti finanziari si interrompe con il richiamo della società finanziaria inviato al soggetto finanziato.
Similmente, con l’intimazione di pagamento Equitalia prescrizione si interrompe e il conteggio del termine riparte da capo.
Quale differenza tra le decadenze e le prescrizioni dei crediti.
Quando si parla di prescrizione, occorre stare a tenti a non confonderla con la decadenza.
In effetti, la questa presenta alcune similitudini con la prescrizione dei pagamenti (ed in genere dei crediti) essendo legata al decorso del tempo. Ma a differenza delle prescrizioni dei crediti, i termini di decadenza non sono legate all’inerzia del titolare del credito.
Si parla ad esempio di decadenza del termine per esercitare la garanzia. La legge impone che la garanzia sia esercitata, appunto a pena di decadenza, entro un certo periodo.
Tanto è vero che per la decadenza, non si applicano né le cause interruzione, né “salvo che sia disposto altrimenti”, le cause di sospensione previste per le prescrizioni dei crediti.
Inoltre, a differenza della prescrizione dei pagamenti, il termine di decadenza può essere modificata dalle parti di un contratto, che possono concordare, ad esempio, un termine per esercitare la garanzia più lungo di quello previsto dalla legge. Oppure, al contrario, possono rinunciare alla decadenza.
Oltre a questo tipo di decadenza, detta negoziale, ne esiste una detta “legale”, cioè prevista direttamente dalla legge.
Quando è possibile rinunciare alle prescrizioni dei crediti.
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, uno dei motivi per cui l’ordinamento prevede le prescrizioni dei crediti (o prescrizioni dei debiti) è quella di liberare il debitore da un obbligo, cioè quello di effettuare una certa prestazione nei confronti del creditore, a cui non può essere legato in eterno. Si tratta, in sintesi, di un vantaggio per il debitore.
Tuttavia, il debitore può abbandonare questo vantaggio, rinunciando alla prescrizione del debito.
L’art. 2937 del codice civile disciplina questa eventualità. Esso stabilisce che “Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione”.
Per rinunciare alla prescrizione del credito, occorre che questa sia maturata, cioè che sia decorso il tempo stabilito dalla legge senza che il creditore abbia fatto valere il diritto. Non è possibile rinunciare alla prescrizione del pagamento, ad esempio, prima di questo termine. Né tanto meno è possibile rinunciarvi immediatamente nel contratto da cui nasce il credito stesso: sarebbe una clausola nulla ai sensi dell’art. 2936 del codice civile. Prima del termine della prescrizione del debito, il debitore può, tuttalpiù, interrompere la prescrizione, riconoscendo l’esistenza del suo debito nei confronti del creditore.
In secondo luogo, la rinuncia alla prescrizione dei debiti può essere espressa, ma anche tacita. La si può infatti dedurre implicitamente, purché in maniera non equivocabile, da un comportamento del debitore che sia incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione del credito, come avviene nel caso in cui il debitore, spinto da un dettame morale, paghi il suo debito anche se prescritto.
Quali sono le conseguenze in caso di rinuncia delle prescrizioni dei crediti.
La rinuncia alla prescrizione di debiti finanziari, ad esempio, comporta conseguenze non solamente per il debitore, che dovrà pagare, ma anche per alcuni soggetti terzi. Gli altri creditori del debitore, infatti, possono vedere depauperare il patrimonio di questo, e ridurre le probabilità di essere soddisfatti a loro volta.
Facciamo un esempio. La finanziaria Alfa richiede a Tizio 5.000 euro a titolo di pagamento di un prestito pattuito venti anni prima, e quindi prescritto. Tizio, nonostante abbia difficoltà economiche, spinto dalla sua etica personale, decide di rinunciare alla prescrizione e di pagare Alfa. A questo punto si fa avanti Caio, a cui Tizio deve 4.000 euro, che teme che questo gesto di nobiltà d’animo possa compromettere la soddisfazione del suo credito.
Tizio non può chiedere indietro la somma pagata alla finanziaria: lo stabilisce l’art. 2940 codice civile.
L’art. 2939 del codice civile stabilisce che il creditore (Caio nel nostro esempio) può sostituirsi (o come si dice, surrogare) al debitore (Tizio) nel far valere la prescrizione dei pagamenti (contro la finanziaria Alfa) non solo quando questo rimane negligentemente inerte, ma addirittura anche se vi ha rinunciato. In questo modo, il creditore può ripristinare il patrimonio del debitore, depauperato senza una giustificazione legale.
La prescrizione quindi può essere eccepita:
– dal debitore;
– dal creditore del debitore;
– da chi vi abbia interesse, pur non essendo creditore del debitore.
In ordine a questi ultimi due soggetti, la giurisprudenza ricollega effetti diversi. Come afferma la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 4779/1981 “La proponibilità in via surrogatoria dell’eccezione di prescrizione di un diritto azionato verso il proprio debitore da parte del creditore, in luogo del predetto debitore che sia rimasto inerte o abbia rinunciato a proporla, mira ad assicurare al creditore la conservazione della garanzia generica offertagli dal patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.) con l’estinzione del diritto del terzo nei confronti del debitore inerte o rinunciante, nei limiti, peraltro, della somma che questi deve al creditore. Invece, la proponibilità della stessa eccezione da parte di qualsiasi altro terzo «che vi abbia interesse» non produce l’estinzione del diritto, né paralizza l’azione del creditore inerte o rinunciante, ma tale risultato, relativo e limitato, determina esclusivamente nell’ambito del rapporto tra il terzo interessato e detto debitore, attribuendo al primo, quando per la duplicità dei rapporti sostanziali vi sia una dipendente duplicità di rapporti processuali, una legittimazione ad eccepire la prescrizione (e ad impugnare la decisione di primo grado, che abbia escluso la prescrizione, per gli effetti che spiega sul rapporto di cui sono parti il soggetto che vi abbia interesse e il debitore) nei confronti della sua controparte di tale rapporto e nell’ambito di esso. Ne consegue che l’eccezione di prescrizione del diritto dell’attore principale, che, ove non proposta dal convenuto garantito, può essere formulata dal chiamato nell’ambito del rapporto di garanzia, non può essere dallo stesso soggetto proposta nei confronti dell’attore principale al fine di paralizzare la pretesa da questo fatta valere nei confronti del convenuto garantito”.
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