Cos’è il prestito tra privati
Le nuove forme del prestito tra privati
Il prestito tra privati rappresenta un fenomeno al quale quotidianamente viene fatto ricorso, nell’ambito delle relazioni amicali, affettive o familiari.
In linea di principio il prestito tra privati senza garanzie, oppure con garanzie, il prestito infruttifero o fruttifero che sia, rappresenta una fattispecie del tutto lecita e sussumibile tecnicamente nello schema del contratto di mutuo. In tal senso, infatti, depone non solo la lettera degli artt. 106 e 132 del Testo Unico Bancario ma, altresì, una decisione a carattere interpretativo della Suprema Corte di Cassazione. Nel corso del XXI secolo, oltretutto, il prestito tra privati (che prende le connotazioni di finanziamento-soci se il soggetto mutuatario è una società e quello mutuante un suo socio) ha assunto nuova linfa e dimensione, dando luogo a vere e proprie raccolte collettive, meglio note come social lending in Italia.
Tuttavia, si tratta di una prassi da effettuare con la dovuta cautela, onde scongiurare il profilarsi del reato di usura nel caso di interessi che oltrevalichino il tasso legale stabilito con cadenza trimestrale dal Ministero del Tesoro.
Seppur operino meccanismi maggiormente stringenti, il prestito tra privati è paragonabile anche al finanziamento dei soci in favore della società.
Gli argomenti di questo articolo sono:
- A quale categoria giuridica è riconducibile il prestito tra privati.
- Quando è lecito il prestito tra privati
- Quando il prestito tra privati non configura esercizio abusivo dell’attività finanziaria
- Il prestito tra privati: cosa significa prestito infruttifero.
- Quando il prestito tra privati configura il reato di usura.
- Quando l’interesse del prestito tra privati è usuraio
- Quale forma deve avere il prestito tra privati: la scrittura privata del prestito
- Come dare la “data certa” alla scrittura privata del prestito tra privati.
- Come corrispondere la somma nel prestito tra privati.
- Qual è la differenza fra un prestito tra privati e un finanziamento-soci.
- Quali altre forme può assumere il prestito tra privati: la promessa di mutuo e il mutuo di scopo.
- Quando il prestito tra privati si configura come mutuo di scopo
- Qual è l’evoluzione del prestito tra privati: il crowdfunding.
- Il nuovo prestito tra privati: cos è il lending crowdfunding.
- Cos è l’equity crowdfunding: la nuova forma di prestito tra privati
- Prestito tra privati: cos è la donatione crowdfunding.
- Prestito tra privati: cos è il reward crowdfunding.
- Social lending e prestito tra privati: quali sono le principali piattaforme di social lending in Italia.
A QUALE CATEGORIA GIURIDICA È RICONDUCIBILE IL PRESTITO TRA PRIVATI.
Nella prassi è sempre più frequente la circostanza per la quale un soggetto si rivolge a familiari, amici o conoscenti per farsi prestare denaro. Si tratta, infatti, di una casistica tanto diffusa quanto critica in ordine a una pluralità di aspetti che, seppur pienamente lecita, rischia di dar luogo a problematiche notevoli laddove non gestita e impostata correttamente. Per l’appunto, in questo articolo cercheremo di spiegare i limiti di tale facoltà e il modo più opportuno per esercitarla.
In primo luogo, occorre precisare che la figura del prestito tra privati, ovvero quella dei prestiti da privati, è assimilabile, in termini giuridici, al contratto di mutuo di cui all’art. 1813 cod. civ..
Quest’ultimo, infatti, definisce il mutuo come “il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie o qualità”. Una volta che la cosa determinata viene consegnata dal mutuante al mutuatario, questa diviene di proprietà del mutuatario, come previsto dall’art. 1814 cod. civ., con la conseguenza che egli non sarà tenuto a restituire l’esatta cosa consegnatagli dal mutuante, bensì altra cosa della stessa specie e qualità.
QUANDO È LECITO IL PRESTITO TRA PRIVATI
Nell’opinione comune il contratto di mutuo è un istituto giuridico che trova impiego in ordine ai rapporti con istituti bancari o creditizi; tuttavia, nessuna preclusione opera in ordine al suo impiego anche nel prestito dal privato. Anzi, è corretto affermare che ogni tipo di prestito tra privati deve essere inquadrato nella disciplina del mutuo di cui agli artt. 1813 e ss. cod. civ., atteso che nessuna preclusione giuridica, in linea di massima, vieta di ottenere prestiti da privati. Infatti, al riguardo occorre tenere presente il combinato disposto di cui agli artt. 106 e 132 del Testo Unico Bancario (d. lgs. n. 385/1992) i quali rendono illecita l’attività di finanziamento esercitata in via sistematica in assenza dell’autorizzazione della Banca d’Italia o di iscrizione nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. Pertanto, nessun divieto opera in ordine ai prestiti tra privati allorquando essi siano effettuati in via occasionale e per motivi di esclusiva solidarietà familiare, amicale o comunque affettiva, purché, ove si tratti di mutuo oneroso, il tasso di interesse pattuito non si configuri essere di tipo usuraio.
QUANDO IL PRESTITO TRA PRIVATI NON CONFIGURA ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITÀ FINANZIARIA
Affinché il prestito privato non configuri l’ipotesi di esercizio abusivo dell’attività finanziaria ex art. 132 Tub è necessario che si tratti di un prestito erogato a titolo occasionale e rivolto a un determinato soggetto. Si tratta del principio chiarito dalla V sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2404/2010 la quale, nel chiarire cosa debba intendersi per “attività finanziaria” e, di tal guisa, quando possa dirsi integrata la fattispecie di cui all’art. 132 Tub, ha affermato che “nel concetto di attività finanziaria rientra sicuramente l’erogazione di prestiti e finanziamenti ma per integrare la fattispecie di reato è necessario che l’attività sia svolta nei confronti del pubblico e non si tratti, quindi, di una erogazione fatta in via occasionale. A nulla rileva la quantità giacché ciò che rileva ai fini penali è la circostanza che vi sia un’attività rivolta a un numero indeterminato di persone”. Pertanto, con tale pronuncia, gli Ermellini hanno precisato l’assoluta liceità del prestito tra privati ogni qual volta esso non venga erogato in forma sistematica e organizzata, vale a dire, purché non configuri gli estremi di una vera e propria attività professionale.
Da questo punto di vista, non rileva invece la onerosità del prestito tra privati, ossia circostanza che assieme alla restituzione del prestito sia richiesta o meno la corresponsione di interessi. In altre parole, il prestito da privato a privato può essere fruttifero o meno.
IL PRESTITO TRA PRIVATI: COSA SIGNIFICA PRESTITO INFRUTTIFERO.
Il contratto di mutuo di cui all’art. 1813 cod. civ. impiegato come schema nell’ambito del prestito tra privati, è un contratto cosiddetto “reale”: non si perfeziona con il solo consenso delle parti, ma è necessaria la consegna della cosa (e cioè della “res”), eccezione fatta per l’ipotesi della promessa di mutuo.
Inoltre il mutuo è normalmente a titolo oneroso. Ciò significa che, generalmente, oltre alla restituzione della stessa quantità di cose ottenute dal mutuante, il mutuatario deve anche corrispondergli gli interessi, nella misura pattuita da contratto; interessi che, dunque, si sostanziano nel corrispettivo del mutuatario.
Tuttavia, le parti possono scegliere che, alla scadenza concordata, il mutuante debba restituire esclusivamente la somma ricevuta originariamente senza dovere alcunché a titolo di interessi. In tal caso, il contratto di mutuo è detto “a titolo gratuito”, sicché si parla di prestito infruttifero in contrapposizione, appunto, a quello fruttifero che rappresenta la tipologia ordinaria di contratto di mutuo a titolo oneroso ai sensi dell’art. 1815 cod. civ. il quale dispone che “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante”.
QUANDO IL PRESTITO TRA PRIVATI CONFIGURA IL REATO DI USURA.
Ancorché la liceità del prestito tra privati per finalità amicali o, comunque, meramente altruistiche sia oramai stata consacrata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sopra citata sentenza n. 2404/2010, sulla base di un’attenta ermeneutica del combinato disposto degli artt. 106 e 132 Tub, occorre fare molta attenzione per scongiurare eventuali profili di illiceità del prestito da privato.
Infatti, potenzialmente, il prestito tra privati rischia di sconfinare nel reato di usura ex art. 644 cod. pen. il quale punisce “chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari”.
Si tratta di una condotta criminosa ancorata a una presunzione iuris tantum pressoché di stampo oggettivo, atteso che il solo stabilire un tasso di interessi eccedenti la soglia legale dà luogo alla fattispecie de quo, la quale rappresenta una tipica ipotesi di reato in contratto.
A conferma del carattere oggettivo che regge la presunzione di illiceità del prestito tra privati, la Corte di Cassazione, in occasione della pronuncia n. 38551/2019, ha ribadito che “ai fini dell’integrazione del delitto di usura, è sufficiente l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti, essendo irrilevante sia che l’agente abbia posto in essere una condotta induttiva (…), sia che la persona offesa abbia preso l’iniziativa per avviare la negoziazione usuraria”.
Proprio per scongiurare tali eventualità, si rammenta la fondamentale rilevanza di accompagnare la dazione di denaro con una scrittura privata del prestito, come peraltro da consuetudine nel novero dei mutui bancari e preferibile anche per il prestito tra privati.
QUANDO L’INTERESSE DEL PRESTITO TRA PRIVATI È USURAIO
Le parti del contratto di mutuo possono stabilire il tasso di interessi dovuto in via convenzionale oppure secondo il tasso legale, determinato annualmente dal Ministro dell’Economia con proprio decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come previsto dall’art. 1284 cod. civ.
In ogni caso, ove gli interessi da corrispondere al mutuatario al termine del contratto di mutuo siano determinati dalle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale, essi non possono comunque eccedere la soglia fissata annualmente dal Ministro delle Finanze. Altrimenti essi si configurano come usurari ai sensi e per gli effetti dell’art. 644 cod. pen. e la relativa clausola che li prevede è nulla, come da previsione dell’art. 1815, comma II, cod. civ..
Ai sensi del comma 3 dell’art. 644 c.p. “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.”
Più nello specifico, la soglia fissata per il II trimestre del 2021 in ordine al credito personale, nel cui ambito può essere ricondotto il prestito tra privati, è del 15,8625% a fronte di un tasso medio stimato al 9,49%. Pertanto, un tasso di interesse convenzionale che ecceda il limite previsto dal Ministro del Tesoro per il trimestre di riferimento, oltre a dar luogo al reato di usura di cui all’art. 644 cod. pen., è altresì nullo con la conseguenza che niente sarà tenuto a restituire il mutuante.
Oltre all’usura definita “oggettiva” il comma 3 dell’art. 644 prevede una diversa forma di usura, definita “soggettiva”, prevedendo che sono usurari i vantaggi, i compensi e gli interessi, anche se inferiori al valore-soglia del tasso di usura, quando “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
Di usura e di usurarietà sopravvenuta, parliamo più approfonditamente in questo articolo.
QUALE FORMA DEVE AVERE IL PRESTITO TRA PRIVATI: LA SCRITTURA PRIVATA DEL PRESTITO
Alla luce della lettera dell’art. 1813 cod. civ., il contratto di mutuo è a forma libera, ossia può essere stipulato nella forma che le parti contrattuali preferiscono (dunque anche oralmente), senza che nulla in tal senso sia imposto a livello legislativo. Tuttavia, è consigliabile che anche il prestito privato, al pari di quello concesso da istituti di credito, sia documentato in forma scritta, con una scrittura privata di prestito.
La scrittura privata di prestito, sia nel caso di prestito infruttifero che in quello di prestito da privato fruttifero, offre una maggiore tutela anche in ordine a possibili accertamenti da parte dell’agenzia delle Entrate posto che, seppur animato da intenti altruistici o amicali, lo spostamento di denaro da un soggetto all’altro senza evidenti ed espressi motivi può esporre al rischio di spiacevoli accertamenti fiscali, sulla base del cosiddetto “redditometro”.
Inoltre la scrittura privata funge da strumento di garanzia, anche in relazione al rapporto obbligatorio che viene a instaurarsi fra le parti per mezzo della stipula del contratto di mutuo, laddove il mutuatario non ottemperi all’obbligo di restituzione della somma ottenuta a prestito da privato.
COME DARE LA “DATA CERTA” ALLA SCRITTURA PRIVATA DEL PRESTITO TRA PRIVATI.
Nel prestito tra privati, la scrittura privata svolge la sua funzione di tutela fra le parti coinvolte, sia verso l’amministrazione finanziaria che nell’ambito del rapporto interno, a condizione che abbia “data certa”. È cioè necessaria la prova che il documento si è formato quel giorno, non prima e non dopo.
Esistono diverse modalità con le quali attribuire data certa a una scrittura privata di prestito e, specificatamente, in via alternativa, esse sono:
- la registrazione della scrittura privata di prestito presso l’Agenzia delle Entrate (consigliata soprattutto nel caso di importi elevati di prestiti da privati);
- l’apposizione della data certa mediante timbro postale come servizio in autoprestazione;
- la raccomandata a/r;
- la firma elettronica della scrittura privata di prestito, unitamente all’apposizione di marca temporale.
Ove il contratto di mutuo del prestito tra privati venga registrato presso l’Agenzia delle Entrate, è dovuta un’imposta di bollo nella misura di 16 euro ogni 4 facciate dell’atto, nonché l’imposta di registro pari al 3% dell’importo del prestito da privato, da pagarsi entro 20 giorni dalla stipula del contratto. La somma del 3% sull’importo oggetto del mutuo si applica nel caso di prestito infruttifero mentre, ove si tratti di prestito oneroso, l’imposta di registro dovuta deve essere calcolata tenendo conto degli interessi dovuti.
COME CORRISPONDERE LA SOMMA NEL PRESTITO TRA PRIVATI.
Anche i prestiti da privati sono sottoposti al regime di tracciabilità dei pagamenti, allorquando si tratti di importi eccedenti i 3.000,00 euro; ciò significa che la somma oggetto di prestito tra privati deve essere trasferita dal mutuante al mutuatario mediante bonifico o assegno non trasferibile.
A tal fine, la causale dello strumento di pagamento prescelto per i prestiti da privati può riportare la dicitura “prestito fruttifero/infruttifero per…”.
Seppur la modalità di pagamento tracciabile sia obbligatoria esclusivamente nell’ipotesi di prestito tra privati eccedenti i 3.000,00 euro, è consigliabile prediligere fra tali modalità anche per i prestiti da privati di importi inferiori. Infatti, l’impiego del bonifico o dell’assegno non trasferibile garantisce che il prestito tra privati sia assistito da una prova certa in ordine al passaggio di denaro e consente, laddove il debitore/mutuatario contesti di aver ricevuto il prestito, di superare agilmente ogni contraria eccezione.
QUAL È LA DIFFERENZA FRA UN PRESTITO TRA PRIVATI E UN FINANZIAMENTO-SOCI.
Al pari del prestito tra privati, anche il finanziamento-soci ricalca lo schema del contratto di mutuo, atteso che esso si sostanzia in un prestito di una somma di denaro dal socio-finanziatore alla società, con il fine di accrescerne le capacità economiche, senza però incidere sul capitale sociale.
Pertanto, il finanziamento-soci si configura quale capitale di debito della società, la quale è tenuta a restituirlo al socio-finanziatore alla scadenza fissa o rinnovabile pattuita, con o senza interessi, a seconda che si tratti di prestito infruttifero ovvero fruttifero.
Da questo punto di vista, si precisa che il prestito privato del socio alla società viene restituito solamente dopo che i creditori sociali sono stati soddisfatti, come stabilisce l’art. 2467 codi. Civ..
Atteso che detta tipologia di finanziamento configura un debito della società, esso dovrà essere annotato nella posta passiva dello stato patrimoniale, ai sensi dell’art. 2424, lett. d), num. 3 cod. civ., pur non necessitando di una previa delibera assembleare.
Anche in questo caso, solitamente non è richiesta una forma particolare per il prestito del privato alla società, a meno che lo statuto sociale preveda diversamente. Ad esempio può essere richiesta la forma della scrittura privata del prestito, soprattutto se si tratta di prestito infruttifero.
Affinché il socio possa effettuare un finanziamento senza correre il rischio di dar luogo a un’ipotesi di raccolta del risparmio, permessa esclusivamente alle banche in base all’art. 11 del Testo Unico Bancario, esso deve essere iscritto nel libro dei soci da almeno 3 mesi e detenere almeno il 2% del capitale sociale. Inoltre l’atto costitutivo della società de quo deve prevedere espressamente la possibilità di finanziamenti-soci “mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento”.
In assenza di questi requisiti, stabiliti dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 19.07.2005, l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico è sanzionata penalmente, in base all’art. 11 del Testo Unico Bancario.
QUALI ALTRE FORME PUÒ ASSUMERE IL PRESTITO TRA PRIVATI: LA PROMESSA DI MUTUO E IL MUTUO DI SCOPO.
Il contratto di mutuo nel quale si annovera il prestito tra privati, oltre che la forma ordinaria e più diffusa della quale si è detto sin ora, può anche arricchirsi di due modalità particolari.
In particolare, si tratta dello schema della promessa di mutuo e di quello del mutuo di scopo.
La promessa di mutuo è un contratto preliminare di mutuo, con cui il mutuante si impegna a consegnare una somma di denaro entro un certo termine, a favore del mutuatario.
Viene considerato non solo l’interesse del mutuante alla restituzione, ma altresì quello del mutuatario a ricevere l’importo promesso.
Di tal guisa, questa tipologia di mutuo attiene al novero dei contratti consensuali che si perfezionano nel momento stesso dello scambio dei consensi fra le parti, e non, come visto per il mutuo, al momento della consegna della somma di denaro.
In base a quanto disposto dall’art. 1822 cod. civ. “chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie”.
Pertanto, se il promittente mutuante si rifiuta di consegnare la somma di denaro promessa, senza che siano cambiate le condizioni patrimoniali del mutuatario, si espone al rischio di dover risarcire il danno patito da promittente mutuatario, ma secondo costante giurisprudenza, non alla consegna forzata del denaro.
QUANDO IL PRESTITO TRA PRIVATI SI CONFIGURA COME MUTUO DI SCOPO
Consensuale è anche il mutuo di scopo, per lo più impiegato da parte degli istituti di credito e caratterizzato dalla circostanza per la quale alla erogazione della somma oggetto di prestito si accompagna un vincolo di destinazione della medesima alla realizzazione di uno scopo previamente determinato.
Se il prestito tra privati sottoforma di mutuo di scopo non viene effettivamente impiegato per lo scopo dichiarato, è nullo.
QUAL È L’EVOLUZIONE DEL PRESTITO TRA PRIVATI: IL CROWFUNDING.
Con l’avvento della crisi economica, il prestito tra privati è divenuto uno strumento sempre più impiegato, non solo per permettere l’acquisto di spese prettamente personali, ma anche per consentire la creazione e lo sviluppo di attività professionali e start-up.
In un tale contesto, i prestiti da privati si sono rinnovati e hanno assunto nuove peculiarità e dimensioni, arrivando a colorare la forma di veri e propri prestiti collettivi, cioè crowdfunding.
Infatti, il crowdfunding è uno strumento di raccolta di denaro da parte di più persone, al fine di finanziare la realizzazione di un progetto. Ai fini della sua realizzazione, una persona, azienda od organizzazione, si rivolge ad una piattaforma specializzata, dove pubblica il proprio progetto e fissa un obiettivo di raccolta. Al termine del raggiungimento della soglia stabilita, il richiedente riceve la somma così raccolta, mentre nel caso di mancato raggiungimento, il denaro viene restituito agli investitori.
Il sistema del prestito tra privati tramite crowdfunding oggi è impiegato nel mondo delle start-up non solo per finanziare, ma anche per testare un certo prodotto giacché, se il richiedente raggiunge la somma che si è prefissato, oltre a ottenere l’importo che gli occorre per dar vita al prodotto, ottiene altresì la sua validazione, ossia la dimostrazione che il mercato è pronto a recepire la sua idea.
Tra le forme di crowdfunding più diffuse vi sono:
- il lending crowdfunding;
- l’equity crowdfunding;
- la donation crowdfunding.
- il reward crowdfunding.
Tuttavia, non tutte queste forme sono inquadrabili nello schema del contratto di mutuo, come avviene per i tradizionali prestiti tra privati.
IL NUOVO PRESTITO TRA PRIVATI: COS È IL LENDING CROWDFUNDING.
Il lending crowdfunding (noto anche come social lending in Italia o con l’acronimo P2P) è una forma di prestito tra privati collettivo nella quale il prestito del privato, mediante l’intermediazione di una piattaforma, viene ricompensato, oltre alla restituzione del capitale, con una maggiorazione per gli interessi maturati. Pertanto, si tratta di un prestito tra privati fruttifero. Tuttavia, il social lending in Italia è ancora poco conosciuto a causa delle poche piattaforme esistenti a far da intermediarie fra mutante e mutuatario e della esiguità delle somme in tal modo ottenibili.
COS È L’EQUITY CROWDFUNDING: LA NUOVA FOMA DI PRESTITO TRA PRIVATI
L’equity crowdfunding è la forma di prestito da privato collettivo tipicamente riconducibile alle start-up. Con tale strumento di presto tra privati, i finanziatori ricevono una piccola quota di partecipazione (equity appunto) in tal modo divenendo soci di minoranza della start-up con diritto alla distribuzione di eventuali utili finali sotto forma di dividendi, ancorché senza diritto di voto in assemblea.
PRESTITO TRA PRIVATI: COS È LA DONATIONE CROWDFUNDING.
Questa tipologia di prestito tra privati a carattere collettivo è impiegata nell’ambito delle organizzazioni no profit per finanziare progetti afferenti al III settore. Si tratta, dunque, di progetti sociali senza scopo di lucro, sicché più che come prestiti da privati, le somme così ottenute sono inquadrabili come vere e proprie donazioni le quali, in quanto tali, non prevedono alcuna ricompensa, restituzione o partecipazione agli utili per coloro che hanno effettuato l’elargizione economica.
PRESTITO TRA PRIVATI: COS È IL REWARD CROWDFUNDING.
Il reward crowdfunding è, molto probabilmente, la tipologia di prestito tra privati collettivo di più largo impiego. In un primo tempo essa fu usata soprattutto per finanziare progetti di stampo artistico e culturale (film, libri, fumetti, video…).
Nel reward crowdfunding, come ricompensa (reward) per il prestito il privato ottiene beni o servizi, talvolta di valore simbolico.
Più che nella tipologia del mutuo, il reward crowdfunding è inquadrabile in quella della donazione modale o della compravendita di cosa futura.
SOCIAL LENDING E PRESTITO TRA PRIVATI: QUALI SONO LE PRINCIPALI PIATTAFORME DI SOCIAL LENDING IN ITALIA.
Il prestito privato nella forma di social lending, che tra le forme di crowdfunding è quella che maggiormente è inquadrabile nello schema del mutuo, in cui rientrano anche i “tradizionali” prestiti tra privati, come già accennato sopra, viene realizzato mediante l’impiego di una piattaforma che funge da intermediario fra richiedente e finanziatore.
Le piattaforme più diffuse per il crowdfunding e, in particolare, per il social lending in Italia sono:
- Mamacrowd, nata nel 2016 e autorizzata da Consob, risulta essere la piattaforma di maggior successo per il social lending in Italia con 17.5 milioni di euro raccolti fino a oggi e 51 campagne di successo;
- Crowdfundme, sorta nel 2013, quotata in borsa con un totale di 14,56 milioni di euro raccolti e ben 49 progetti di successo sostenuti;
- 200crowd, appartenente a una società italiana gestore di un portale di raccolta capitali, a differenza delle altre essa prevede un investimento minimo di 50 euro per coloro che intendono effettuare il prestito;
- Wearestarting, prende vita nel 2015 e si mostra in netta crescita avendo raccolto nel corso del 2018 1 milione di euro su un totale di 1,315 milioni raccolti;
- Opstart, ha finanziato ben 81 progetti e raccolto a far data dal 2016 oltre i 15 milioni di euro, dei quali più di 5 milioni solo nel corso del 2019; si basa su una rigida selezione dei progetti ancorata alla loro capacità di generare redditività, sì da remunerare il capitale investito;
- Eppela, è la piattaforma di social lending in Italia più antica poiché creata nel 2011 raccogliendo a oggi 28 milioni di euro. Le sue raccolte sono soggette, tuttavia, a stringenti limiti di tempo che vanno da un minimo di 15 giorni a un massimo di 40;
- Kickstarter, è una società originata a New York nel 2009 su larga scala, avendo finanziato la bellezza di 439.891 progetti, per lo più concernenti l’ambito dell’arte, della cultura e dello spettacolo;
- Indiegogo, nata a San Francisco nel 2008 e con all’attivo oltre 800.000 progetti lanciati brillantemente, ha il vantaggio di non prevedere durate minime o massime per la raccolta della somma.
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