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Le intercettazioni telefoniche ed ambientali

  • Categoria dell'articolo:Diritto penale
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Le intercettazioni telefoniche ed ambientali

Come si svolgono le intercettazioni telefoniche ed ambientali

Quella delle intercettazioni telefoniche ed ambientali – strumento volto a conoscere e acquisire scambi di comunicazione tra due o più soggetti – è una materia molto spesso dibattuta, sia in giurisprudenza che nell’opinione pubblica.
La problematica più importante derivante dall’utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali è la violazione della privacy che queste comportano, giacché costituiscono una vera e propria intrusione nella sfera privata del cittadino.
Le registrazioni ambientali sono volte all’acquisizione di dialoghi e dichiarazioni tra persone presenti in uno stesso luogo e che successivamente possono avere valenza probatoria.
Le intercettazioni telefoniche ed ambientali possono prevedere o meno l’utilizzo di un “captatore informatico”, tipicamente un virus trojan, del quale il legislatore ha consentito l’utilizzo per ogni reato soggetto ad intercettazione.
Proprio per fare fronte alla grande invadenza delle intercettazioni telefoniche e ambientali, il legislatore ha promulgato una normativa alquanto specifica e tassativa.
Lo strumento probatorio delle intercettazioni telefoniche e ambientali trova implicita giustificazione nella disposizione di cui all’articolo 15 della Costituzione, il quale afferma che “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili” ammettendo però che “la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.
Il legislatore non ha mai fornito una definizione dettagliata delle intercettazioni telefoniche e ambientali, tuttavia possiamo definirle come la cognizione di una conversazione riservata tra più persone messa in atto con strumenti tecnologici.
Quali sono i reati per cui la legge ammette il ricorso alle intercettazioni dei cellulari e alle registrazioni ambientali? Da chi devono essere autorizzate e come funzionano le intercettazioni telefoniche? Per quanto tempo un cittadino può essere intercettato? Le intercettazioni ambientali come funzionano? Approfondiamo questo strumento investigativo tanto importante quanto delicato per l’invasività che comporta nella quotidianità delle persone coinvolte.

Gli argomenti trattati in questo articolo sono:


COSA SONO LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI

La intercettazione ambientale “tra persone presenti” viene utilizzata grazie alle piccole dimensioni degli strumenti d’ascolto impiegati, facilmente occultabili, che permettono inoltre, il più delle volte, un ascolto chiaro e non disturbato.
L’intercettazione tra presenti è svolta mediante l’impiego delle cosiddette “microspie”, in gergo più comune conosciute come “cimici”.
Oltre alle microspie che consentono l’ascolto, vengono utilizzate quelle che permettono di acquisire sia audio che video, le telecamere nascoste, i registratori, i rilevatori GPS con microspia annessa e il microfono direzionale laser volto a captare le conversazioni a distanza. Per quanto concerne le intercettazioni ambientali con apparecchiature tipo microspie, le più diffuse sono le GSM e le UMTS, le quali hanno un raggio d’azione illimitato.
Spesso le registrazioni ambientali sono svolte anche mediante l’utilizzo di un captatore informatico (virus trojan) conforme ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, ed installato in un dispositivo elettronico che permette di ascoltare, attraverso il microfono di questo, le conversazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.
Grazie a questo software è possibile ascoltare, tramite il microfono del dispositivo, quanto succede nelle vicinanze del telefono in cui è stato inserito; questo rende possibile non solo visionare in tempo reale tutto ciò che il soggetto sente e vede sul proprio dispositivo, ma anche accedere ai messaggi, visionare le password digitate, conoscere la geo localizzazione.


COSA SONO LE INTERCETTAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

L’art. 266 bis cod. proc. pen. consente “l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi”.
Possono essere disposte, oltre che per i reati nell’art. 266 cod. proc. pen, anche per quei reati commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, come ad esempio l’accesso abusivo ad un sistema telematico (art. 615 ter c.p.) o la frode informatica (art. 640 ter c.p.).
Anche tali intercettazioni avvengono tramite captatore informatico.


LA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ED AMBIENTALI.

La materia è stata oggetto di due recenti interventi normativi: la legge n. 103/2017 (riforma Orlando) e il decreto legge n. 161/2019.
Accanto alla disciplina generale contenuta nel codice di procedura penale, il decreto legge 152/1991 prevede alcune deroghe quando si procede per reati di criminalità organizzata


QUALI SONO LE PIÙ RECENTI RIFORME IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI

Il 1° settembre del 2020 è entrata in vigore la riforma sulle intercettazioni telefoniche e ambientali, contenuta nel Decreto Legge n.161/2019 convertito nella Legge n.7/2020; l’iter normativo è stato alquanto tortuoso. Le principali novità introdotte in materia di intercettazioni hanno riguardato il potenziamento del ruolo del Pubblico Ministero (il quale può valutare quali intercettazioni siano rilevanti o meno per le indagini ex art 268 cpp), la creazione dell’archivio digitale di cui all’articolo 269 c.p.p. presso ogni Procura, l’estensione della possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate purché si tratti di risultati rilevanti e indispensabili, l’estensione per le intercettazioni ambientali con captatore informatico ai reati contro la Pubblica Amministrazione, la possibilità per l’indagato di procedere all’ascolto delle telefonate intercettate e delle registrazioni ambientali .


QUANDO LA LEGGE AUTORIZZA L’UTILIZZO DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI

L’articolo 15 della Costituzione – come già accennato nell’introduzione  – sancisce l’inviolabilità della libertà e la segretezza delle comunicazioni, la cui limitazione è consentita soltanto se motivata dall’autorità giudiziaria e nel pieno rispetto delle garanzie stabilite dalla legge. All’art. 266 cod. proc. pen., il legislatore processuale ha provveduto a stilare un elenco tassativo dei reati per i quali può essere consentita l’intercettazione telefonica del cellulare o del telefono fisso:

  • delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;
  • delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;
  • delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
  • delitti di contrabbando;
  • reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
  • reato di pornografia minorile ex art. 600-ter comma 3 del codice penale [..];
  • commercio di sostanze alimentari nocive ex art. 444 c.p.,
  • delitti contro la tutela dei marchi di cui agli articoli 473, 474 c.p.,
  • delitti contro l’industria ed il commercio di cui agli articoli 515, 516, 517 quater c.p.,
  • reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 secondo comma del codice penale;
  • reato di atti persecutori ex articolo 612 bis del codice penale;
  • delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale delle associazioni mafiose, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”.

In questi stessi casi, il secondo comma dell’articolo 266 c.p.p. prosegue disciplinando l’ammissibilità dell’intercettazione di comunicazioni tra presenti – la c.d. intercettazione ambientale – anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile.


COME FUNZIONANO LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI

Le intercettazioni telefoniche e ambientali vengono autorizzate dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero oppure, in caso di urgenza, dallo stesso pubblico ministero (spesso su richiesta della polizia giudiziaria, tramite annotazioni di servizio), salva la convalida del giudice.
Una volta autorizzate, l’esecuzione è affidata alla polizia giudiziaria, che provvede a registrare e verbalizzare le intercettazioni, che vengono poi depositate in un apposito archivio e messe a disposizione del pubblico ministero ed infine, del difensore, che può ascoltarle, ma non estrarne copia, sino al momento dell’acquisizione.
Gli atti depositati rimangono nel fascicolo fino a sentenza definitiva, salvo che il giudice, nel corso del processo, ne disponga la distruzione.
Le registrazioni acquisite previo accordo tra PM e difensore oppure su decisione del GIP, vengono trascritte, ed in tal modo acquisite al fascicolo per il dibattimento.
Al contrario, quelle irrilevanti e quelle inutilizzabili vengono distrutte, salvo che possano essere utilizzate in un procedimento diverso.
In ogni caso, tutte le intercettazioni vengono distrutte quando viene emessa la sentenza che chiude definitivamente il processo.


CHI DEVE AUTORIZZARE LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI

Normalmente, le intercettazioni sono disposte dal Pubblico Ministero solo, però, dopo aver ottenuto l’autorizzazione con decreto motivato da parte del Giudice per le indagini preliminari, come descritto dal primo comma dell’articolo 267 del codice di procedura penale: “il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato [..]”.
Le intercettazioni telefoniche ed ambientali non possono essere invece richieste dal difensore.
Nei casi d’urgenza, le intercettazioni possono essere disposte direttamente dal Pubblico Ministero ex secondo comma dell’articolo 267: “quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1 [..]”: il decreto motivato del Pubblico Ministero deve essere convalidato da parte del GIP, pena la sospensione e l’inutilizzabilità dell’intercettazione telefonica del cellulare.
Oltre alla intercettazione telefonica del cellulare, il Pubblico Ministero può disporre, sempre con decreto motivato e indicando le ragioni dell’urgenza, l’intercettazione ambientale mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile, ma solamente per i delitti di cui all’articolo 51 comma 3-bis e 3-quater  c.p.p. e quelli commessi dai pubblici ufficiali ovvero dagli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore nel massimo a cinque anni.


QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER DISPORRE LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI

Perché le intercettazioni telefoniche e ambientali siano autorizzate, è necessario che vi siano taluni presupposti individuati dalla legge.
Il primo comma dell’articolo 267 c.p.p. stabilisce che “l’autorizzazione è data con decreto motivato quando vi siano gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini [..]”; l’intercettazione telefonica del cellulare è da intendersi quale estrema ratio, la condizione senza la quale non si potrebbe proseguire la fase investigativa, che deve essere già in corso e deve reggersi anche su ulteriori elementi già raccolti dalla Polizia Giudiziaria.
Il comma 1-bis dell’articolo 267 specifica che “nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l’articolo 203”, dunque non è possibile servirsi delle informazioni confidenziali riferite dalla PG ovvero dai servizi di sicurezza, se questi non sono stati esaminati come testimoni.
Questi presupposti, in base all’ art. 13 d.l. n. 152/1991 sono attenuati quando si procede per i reati di criminalità organizzata  e per i reati dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. In questi casi, vengono richiesti sufficienti indizi di reato (e non i gravi indizi normalmente richiesti) e la necessità (non la assoluta indispensabilità) per lo svolgimento delle indagini.


LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI MEDIANTE CAPTATORE INFORMATICO

Per quanto concerne le registrazioni ambientali con captatore informatico, il legislatore ha predisposto un ulteriore onere motivazionale, ex primo comma dell’articolo 267 del codice di procedura penale: “[..] il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informativo su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini [..]”.
Ancora, quando si procede per i reati diversi da quelli di cui all’articolo 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p., è obbligatorio indicare altresì “i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono”.
Infine, nei casi di urgenza tale per cui è impossibile attendere il provvedimento del GIP, il Pubblico Ministero può disporre un’intercettazione ambientale mediante captatore informatico, solamente per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, indicando altresì deve indicare le ragioni d’urgenza che hanno reso impossibile attendere il provvedimento del GIP.
Particolari requisiti sono poi richiesti quando esso venga utilizzato all’interno del domicilio.


L’INTERCETTAZIONE AMBIENTALE PRESSO IL DOMICILIO O LA PRIVATA DIMORA

Ai sensi del comma 2 dell’art. 266 cod. proc. pen., le registrazioni ambientali che devono svolgersi presso i luoghi di dimora privata e le loro pertinenze, possono essere effettuate “solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa”.
In tal caso, le esigenze investigative vengono temperate dal diritto alla riservatezza, la cui tutela è maggiormente avvertita nei luoghi dove si svolge la vita privata delle persone. Le c.d. intercettazioni domiciliari godono di una disciplina particolare: possono essere autorizzare soltanto se giustificate da elementi concreti ed attuali che possono far ritenere che in quei luoghi si stia commettendo un reato, ed in particolare uno di quei reati indicati al primo comma.
Questa garanzia risulta attenuata quando si procede per reati particolarmente gravi: l’intercettazione ambientale domiciliare è sempre consentita nei procedimenti per criminalità organizzataanche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa” (art. 13 del decreto legge 152/1991), mentre per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, le intercettazioni domiciliari sono consentite previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo.


QUAL È LA DURATA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI

La durata delle intercettazioni telefoniche, così come delle registrazioni ambientali, è a termine: queste possono essere autorizzate per un massimo di quindici giorni; tuttavia, qualora sussistano sempre i presupposti analizzati nel precedente paragrafo, queste possono essere prorogate come descritto dal terzo comma dell’articolo 267 del codice di procedura penale: “[..] Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindi giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1”.
Per i reati di criminalità organizzata, in base all’art. 13 del decreto legge 152/1991 la durata delle intercettazioni telefoniche è di 40 giorni, con possibilità di proroga di 20 giorni.
La proroga è richiesta dal pubblico ministero, alla luce delle annotazioni di servizio provenienti dalla polizia giudiziaria sull’esito delle indagini.
La durata delle intercettazioni telefoniche, dunque, non è determinabile a priori nel suo complesso: si prosegue di proroga in proroga, finché persistono i presupposti sopra analizzati. Questa modalità di durata delle intercettazioni telefoniche rende possibile le operazioni anche per anni, a fronte di un grosso dispendio economico.


COME FUNZIONANO LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE: L’ESECUZIONE

Le intercettazioni dei cellulari, che sono più frequenti, necessitano – dopo essere state autorizzate dal GIP – di una specifica richiesta della Polizia Giudiziaria indirizzata agli operatori che gestiscono la rete di telefonia generale (RTG).
Gli operatori telefonici duplicano le linee telefoniche oggetto di intercettazione verso il Centro Intercettazioni Telefoniche (CIT) della Procura della Repubblica da cui è partita la richiesta.
Le intercettazioni dei cellulari avvengono in maniera completamente invisibile all’utilizzatore così che questo non si possa insospettire e accorgere di essere ascoltato.
Le intercettazioni telefoniche, oltre a rendere possibile l’ascolto delle telefonate cellulari, permettono di acquisire i contenuti degli SMS e il traffico dati. Il materiale oggetto delle intercettazioni dei cellulari è fornito al Pubblico Ministero in forma criptata e solo chi è in possesso della chiave di decriptazione può prendere visione delle registrazioni.
Della comunicazione intercettata e registrata, la Polizia Giudiziaria riporta sul verbale (cd. brogliaccio), ai sensi dell’art 268 cpp e art. 89 disp. att. cpp:

  • il contenuto sommario delle comunicazioni, evitando di riportare espressioni offensive e dati personali “particolari” che non siano rilevanti ai fini delle indagini (articoli 2 e 2bis dell’art 268 cpp) al fine di salvaguardare la reputazione e la privacy delle persone coinvolte nell’intercettazione telefonica del cellulare ovvero nell’intercettazione ambientale,
  • gli estremi del decreto che ha autorizzato le intercettazioni telefoniche o ambientali e i nominativi di chi ha preso parte alle operazioni,
  • la descrizione delle modalità di registrazione, nonché l’eventuale programma impiegato per la captazione informatica,
  • i riferimenti di tempo e di luogo dell’inizio e fine delle operazioni.

I verbali e le registrazioni ambientali e telefoniche sono depositati in un apposito registro presso la Procura, entro cinque giorni oppure, per ragioni investigative, entro la chiusura delle indagini preliminari (commi 4 e 5 dell’art 268 cpp), oppure ancora, con la richiesta di giudizio immediato.
Queste sono poste a disposizione dei difensori, che possono ascoltarle (art. 89 bis disp. att. c.p.p.).


QUALI SONO GLI STRUMENTI DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, AMBIENTALI E INFORMATICHE

Le operazioni vengono svolte tramite impianti in utilizzo alla Procura della Repubblica o, qualora questi siano inadeguati, mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria nonché, nel procedere ad intercettazioni informatiche o telematiche, anche mediante impianti appartenenti a privati (commi 3 e 3-bis dell’art 268 cpp).


ANNOTAZIONI DI SERVIZIO ED INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ED AMBIENTALI

I verbali delle intercettazioni telefoniche ed ambientali possono essere accompagnati da annotazioni di servizio della polizia giudiziaria. Le annotazioni di servizio, periodicamente trasmesse al PM, evidenziano gli esiti ed il contenuto delle intercettazioni e confluiscono nell’archivio delle intercettazioni ex art. 269 c.p.p. e art. 89 bis disp. att. c.p.p..
Le annotazioni di servizio possono poi essere utilizzate per riportare tutti gli elementi che non rientrano nel verbale delle intercettazioni, ma che a queste sono correlati, come ad esempio i risultati della localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) degli spostamenti di una persona sul territorio (Cass. pen. n. 9416/2010).


COME VENGONO CONSERVATE LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI

Dopo aver descritto dettagliatamente cosa sono le intercettazioni telefoniche, le registrazioni ambientali e come funzionano le intercettazioni telefoniche, occupiamoci di analizzare la conservazione dei risultati emersi durante l’ascolto delle telefonate cellulari ovvero delle registrazioni ambientali.
L’articolo 269 c.p.p. stabilisce che “i verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad essere relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell’Ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni [..]”. Il secondo comma prosegue affermando che salvo quanto previsto dal terzo comma dell’art 271 cpp , le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. L’articolo sopra menzionato disciplina il divieto di utilizzazione delle intercettazioni svolte in maniera illegittima, che possono essere distrutte in ogni grado e fase del processo.
Al GIP e ai difensori delle parti “per l’esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conservazioni o comunicazioni registrate” seppur queste siano coperte da segreto.


COME FUNZIONANO LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE: L’ACQUISIZIONE

Una volta terminata la fase di esecuzione delle intercettazioni, le registrazioni, i verbali e i relativi decreti sono messi a disposizione del difensore dell’indagato, che può accedere all’archivio, ma non può chiedere copia delle registrazioni, almeno in un primo momento. Successivamente, il Giudice procede in udienza a:

  • stralciare le intercettazioni telefoniche ed ambientali inutilizzabili o irrilevanti o contenenti dati sensibili,
  • acquisire le conversazioni “non irrilevanti”,
  • disporre la trascrizione delle conversazioni acquisite (art. 242 comma 2 c.p.p.) e la stampa dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, con le modalità della perizia. Queste confluiranno nel fascicolo del dibattimento.

Il difensore può estrarre copia delle registrazioni solamente una volta acquisite (art 268 cpp comma 6).
Quando il deposito delle registrazioni viene differito al termine delle indagini preliminari, il difensore può accedervi, ma può estrarre copia solamente delle registrazioni indicate come rilevanti dal pubblico ministero (art. 415-bis comma 2-bis c.p.p.). Le registrazioni su cui il PM e il difensore si sono accordati vengono acquisite senza l’intervento del GIP, mentre sulle altre è il giudice a decidere, su istanza del difensore.
Analogamente, in caso di rito immediato il difensore deve, entro 15 giorni dalla notifica del relativo decreto, procedere con l’ascolto delle telefonate tra cellulari, o delle intercettazioni ambientali con apparecchiature e captatori (sempre senza farne copia); depositare l’elenco delle registrazioni ritenute rilevanti, e adire il GIP in caso di mancato accordo col PM (art. 454 c.p.p.); valutare la scelta del rito abbreviato (art. 458 c.p.p.) o del patteggiamento (art. 446 c.p.p.).

intercettazioni telefoniche e ambientali


COME FUNZIONANO LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE: L’UTILIZZO IN DIBATTIMENTO

Una volta acquisite (per ordine del GIP o su accordo delle parti), le registrazioni rilevanti vengono trascritte e acquisite al fascicolo del dibattimento, su cui si basa la sentenza.
Durante il dibattimento potrebbe accadere che nuovi elementi emersi nel corso dell’istruttoria, rendano irrilevanti le intercettazioni tra cellulari acquisite e trascritte, o viceversa, faccia emergere la rilevanza di una intercettazione ambientale non acquisita, ma comunque conservata in archivio.
Nel primo caso, le trascrizioni vengono eliminate dal fascicolo, stante il dettato dell’art. 191 c.p.p. (l’inutilizzabilità è rilevabile sempre d’ufficio). Nel secondo caso, il giudice acquisisce d’ufficio le nuove registrazioni solo laddove assolutamente indispensabili (art. 507 c.p.p.).
Sempre con il consenso delle parti, ai sensi dell’art. 431 c.p.p. il giudice può acquisire al fascicolo del dibattimento i brogliacci di ascolto.


QUALI SONO LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI SEGRETE E QUELLE CHE POSSONO ESSERE PUBBLICATE

Degli atti custoditi nell’archivio digitale presso la Procura, non sono vincolati dal segreto solamente i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo per le indagini preliminari.
Inoltre, anche una volta venuto meno il segreto investigativo, le intercettazioni non acquisite, seppur accessibili al difensore, non possono essere pubblicate, nemmeno parzialmente (art. 114 comma 2-bis c.p.p.).
Infine, anche una volta acquisite, le intercettazioni possono essere pubblicate solo nel loro “contenuto” e non nel loto “testo”, fino all’inserimento delle trascrizioni nel fascicolo del dibattimento.


QUALI SONO LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI INUTILIZZABILI

Vi sono situazioni in cui il risultato delle intercettazioni non può essere utilizzato.
Sono inutilizzabili le intercettazioni cellulari e le registrazioni ambientali avvenute senza aver ottenuto le corrette autorizzazioni ovvero senza che siano stati rispettati i presupposti in precedenza elencati.
A disciplinare tutti i casi in cui le intercettazioni non possono essere utilizzate è l’art 271 cpp, il quale al primo comma stabilisce che “i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 287 commi 1 e 3”; in questi casi l’intercettazione ambientale e l’intercettazione telefonica del cellulare non possono essere utilizzate, neppure quale fonte di notizia di reato. L’inutilizzabilità delle intercettazioni può essere rilevata, ex secondo comma dell’art 271 cpp, anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.


QUANDO VENGONO DISTRUTTE LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI

Di norma, ai sensi dell’art. 269 c.p.p., i verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo rimangono nell’archivio fino a sentenza definitiva, salvo che il Giudice disponga la distruzione dei risultati delle intercettazioni telefoniche o ambientali inutilizzabili.
In particolare, le intercettazioni dei cellulari e le registrazioni ambientali vengono distrutte, salvo che costituiscano corpo del reato, quando (art 271 cpp):

  • la documentazione non è necessaria per il procedimento, a richiesta di parte (art. 269 comma 2 c.p.p.);
  • sono state disposte in procedimenti per reati non indicati all’art. 266 c.p.p.
  • sono state disposte in mancanza dei presupposti e delle forme indicate all’art. 267 c.p.p.;
  • non siano state osservate le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art 268 cpp;
  • i dati acquisiti dal captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile, al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo (comma 1 bis dell’art 271 cpp);
  • le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni concernono informazioni coperte dal segreto professionale (comma 2 dell’art 271 cpp).

L’articolo 269 c.p.p. detta la disposizione generale al terzo comma, la quale prevede che “la distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice e dell’operazione è redatto verbale”.


QUANDO LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI POSSONO ESSERE UTILIZZATE IN ALTRI PROCEDIMENTI EX ART 270 CPP

L’art 270 cpp disciplina l’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche e delle registrazioni ambientali in procedimenti diversi da quello per cui sono state autorizzate.
La disposizione in esame distingue le intercettazioni ottenute o meno con il captatore informatico.
Le intercettazioni telefoniche e ambientali senza l’utilizzo di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (comma 1 dell’art 270 cpp), possono essere utilizzati in un procedimento diverso a condizione che riguardi uno dei reati previsti all’art. 266 comma 1 c.p.p. per i quali è previsto l’arresto in flagranza obbligatorio (art. 380 c.p.p.)
Le intercettazioni ambientali con apparecchiature quali il captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (comma 1-bis dell’art 270 cpp) possono essere utilizzate nei procedimenti per i reati indicati all’art. 266 comma 2 bis c.p.p. (reati ex art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e reati dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,),
Requisito comune è la indispensabilità delle registrazioni ambientali o telefoniche, ai fini di prova nel procedimento diverso.


PER QUALI SOGGETTI SONO VIETATE LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI

Ai sensi dell’articolo 103 c.p.p.non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimo e le persone da loro assistite”.
Questi soggetti sono dunque esclusi da ogni qualsivoglia tipo di intercettazione ambientale e ascolto delle telefonate cellulari, al fine di tutelare la dignità professionale e soprattutto il diritto di difesa.
In particolare, il difensore deve essere messo nelle condizioni di poter esplicare al meglio, in maniera libera ed efficace, il proprio mandato. Il divieto di ascolto delle telefonate cellulari nonché di registrazioni ambientali del difensore, opera anche qualora l’attività difensiva concerne un procedimento diverso da quello a cui le intercettazioni si riferiscono.


COME LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE SONO ADOPERATE PER LA RICERCA DEI LATITANTI

Finora ci siamo occupati di descrivere cosa sono e come funzionano le intercettazioni telefoniche e le intercettazioni ambientali, nonché i limiti normativi entro cui queste possono essere utilizzate in regime ordinario.
L’articolo 295 del codice di procedura penale contiene ancora un riferimento alle intercettazioni telefoniche e ambientali quando possono favorire la ricerca di un latitante, ossia quel soggetto che l’articolo 296 c.p.p. definisce come “chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione”.
Latitante, in altre parole, è chi si sottrae volontariamente dall’esecuzione di una misura cautelare o dall’ordine di esecuzione di una condanna definitiva.
Il terzo comma dell’articolo 295 c.p.p. dispone che “al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il Pubblico Ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267 c.p.c., può disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione [..]”.
La cattura di un latitante spesso è possibile seguendo i movimenti dei soggetti a lui più vicini, ecco perché risulta fondamentale procedere all’ascolto delle telefonate cellulari o delle conversazioni tra presenti dei componenti della cerchia familiare, apparendo alquanto probabile che siano da questo contattati.


QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ORDINARIE E QUELLE PER LA RICERCA DEI LATITANTI

Anche nelle ipotesi di intercettazioni telefoniche o ambientali disposte per agevolare la ricerca di un soggetto latitante si applicano, le disposizioni di cui all’art. 266 e 267 c.p.c., nonché all’art 268 cpp e art 270 cpp, ove questo sia possibile.
Le differenze normative principali che intercorrono tra le intercettazioni ordinarie e quelle di cui all’articolo 295 c.p.p. sono tre.

In primo luogo, la non necessità della sussistenza di gravi indizi di reato. Se per le operazioni di cui all’articolo 266 del codice di procedura penale – abbiamo visto – devono sussistere gravi indizi di reato e l’indispensabilità per il proseguo delle indagini, nelle intercettazioni telefoniche e ambientali per la ricerca di latitanti questi presupposti si presumono già accertati con l’ordinanza della misura cautelare, oppure nella sentenza di condanna passata in giudicato.

In secondo luogo, la possibilità che siano accordate anche a seguito di una segnalazione anonima. Importanti sentenze della Corte di Cassazione (Cass. n. 39380/2010; Cass. n. 298/2009; Cass. n. 24178/2007) hanno chiarito, inoltre, che le intercettazioni dei latitanti possono essere autorizzate anche sulla sola base di informazioni anonime.

Infine, l’utilizzabilità in altri procedimenti. In considerazione all’omesso richiamo nella disposizione di cui all’articolo 295, le intercettazioni telefoniche e ambientali volte alla ricerca di latitanti non sono oggetto della disciplina di cui all’art 271 cpp e i risultati di queste possono quindi essere utilizzati anche in procedimenti diversi da quello per cui sono state disposte.

 

 

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