legge 104

Le agevolazioni della legge 104 del 1992

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Breve analisi delle agevolazioni della legge 104/1992

Le agevolazioni della legge 104 del 1992

La legge 104 del 5 febbraio 1992 – meglio definita come legge quadro sulla disabilità – rientra tra le normative più conosciute del panorama giuridico, spesso soggetta all’attenzione del legislatore con modifiche e integrazioni. Questa racchiude i principi generali dell’intera materia, rappresentando il principale riferimento legislativo per il soggetto portatore di handicap nonché per i familiari che prestano assistenza ai disabili (che, come vedremo, hanno diritto a particolari permessi lavorativi e agevolazioni). La legge 104 è composta da quarantaquattro articoli di non facilissima lettura ed è entrata in vigore nel 1992 con il preciso scopo di riconoscere maggiore tutela alle persone affette da una minorazione fisica o psichica attraverso una serie di delicati interventi, tra cui la previsione di un supporto assistenziale al disabile ed alla sua famiglia, mediante somministrazione di aiuti economici per fare fronte alle necessità sanitarie. L’obiettivo su cui si basa la legge 104 è di permettere il raggiungimento della piena autonomia personale del portatore di handicap, nonché la concreta realizzazione dei suoi diritti. La legge 104 dunque mira a garantire il rispetto della dignità umana della persona affetta da disabilità e della sua famiglia, consentirle piena autonomia e libertà di movimento, promuovere l’integrazione nel contesto sociale e lavorativo e tutelarla giuridicamente. È proprio in virtù della realizzazione di questi obiettivi che la legge 104 prevede agevolazioni economiche, tra cui permessi lavorativi retribuiti e detrazioni fiscali per l’acquisto di spese sanitarie e di assistenza. Particolare attenzione è riservata al diritto all’istruzione e all’educazione del minore handicappato (articoli 12 e seguenti) ed all’inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso la formazione professionale (articoli 17 e seguenti) L’iter richiesto per usufruire della legge 104 è piuttosto articolato: parte dalla presentazione della domanda all’INPS e prosegue con una lunga serie di accertamenti medici effettuati da un’apposita commissione. La legge 104 è usufruibile da tutti i soggetti disabili che abbiano residenza o domicilio sul territorio italiano nonché dai familiari che prestano loro assistenza; nel corso dell’articolo spiegheremo specificamente quali soggetti possono accedere alle agevolazioni della legge 104 ed in quale maniera.

Approfondimento sulla legge 104/92

QUAL È LA FINALITÀ DELLA LEGGE 104

La legge 104 è entrata in vigore nel 1992 con l’intento di colmare il vuoto normativo in materia della disabilità. Diventata oggi un riferimento legislativo ampiamente conosciuto e utilizzato, la legge 104 si compone di numerose disposizioni volte a tutelare l’autonomia e l’indipendenza del portatore di handicap, con la messa a disposizione di mezzi idonei a eliminare ogni qualsivoglia forma e fonte di emarginazione. Le finalità della legge 104 sono dettagliatamente descritte dal primo articolo del testo normativo, il quale sancisce che «la repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minoranze nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata». Gli obiettivi basilari della base della legge 104 sono dunque molteplici: promozione della dignità umana nonché dell’autonomia e dell’integrazione delle persone con disabilità, prevenzione e rimozione delle cause invalidanti che non rendono concretamente possibile la piena realizzazione del soggetto portatore di handicap e dei suoi diritti. Ne consegue che legge 104, per potere offrire una risposta legislativa adeguata, è costantemente aggiornata dal legislatore.

CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DELLA LEGGE 104 DEL 1992

La l. 104/92 è la legge quadro sulla disabilità, ciò vuol dire che rappresenta il riferimento normativo per ogni questione che riguardi tale materia; i primi destinatari sono tutti coloro che abbiano una forma più o meno invalidante di patologia fisica o psichica, accertata da una commissione medica. Un’indicazione chiara e precisa su chi sia portatore di handicap è fornita dalla stessa legge 104 del 92 all’art 3 comma 1 che recita: «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». I primi destinatari della norma sono quindi i soggetti portatori delle disabilità descritte dalla legge 104 del 92 all’art 3 comma 1 purchè residenti o domiciliati sul territorio italiano. Ai cittadini italiani sono equiparati gli stranieri e gli apolidi che abbiano la residenza, il domicilio o la dimora stabile nel nostro Paese. Non solo. A beneficiare dei permessi lavorativi e delle agevolazioni della legge 104 possono essere anche i familiari che si prendono cura e offrono assistenza ai disabili. In particolare, delle agevolazioni previste dalla legge 104 possono godere anche il coniuge, i genitori, i parenti e gli affini entro il terzo grado che assistono il disabile. Al coniuge è equiparato l’unito civilmente e il convivente di fatto.

QUANDO SI PARLA DI DISABILITÀ GRAVE PER LA LEGGE 104 DEL 1992

Nel precedente paragrafo è stata riportata la definizione che la legge 104 del 92 art 3 comma 1 fornisce delle persone handicappate. Tra queste, l’art. 3 comma 3 della legge 104 del 1992 definisce ulteriormente le persone gravemente disabili, per le quali « la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità». Il disabile grave necessita di una tutela rafforzata rispetto ai soggetti a cui si riferisce la legge 104 del 92 art 3 comma 1 giacché la sua autonomia è maggiormente compromessa. Ciò giustifica perché al disabile grave ed ai familiari che se ne prendono cura, la legge 104 riservi significative agevolazioni quali la priorità nella scelta della sede di lavoro, una serie di detrazioni per le spese mediche o per l’acquisto dei mezzi di ausilio e assistenza.Le situazioni riconosciute di gravità determinano inoltre priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

COME RICHIEDERE LA 104

L’art. 4 della legge 104 del 92 si sofferma sull’accertamento dell’handicap, stabilendo che «gli accertamenti relativi alla minorazione, alla difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua [..] sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche [..] che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto [..]». Facciamo però prima un piccolo passo indietro per capire come richiedere la 104, qual è la procedura per poterne beneficiare. In primo luogo, occorre rivolgersi al proprio medico di base con la documentazione accertante la propria (o altrui, a seconda di chi richiede la legge 104) patologia: questo compila la certificazione telematica da inoltrare all’INPS corredata dalla descrizione dello stato generale di salute del paziente e dalla diagnosi. Entro novanta giorni dall’invio della certificazione, il soggetto interessato deve ultimare la domanda di riconoscimento della legge 104. Nei trenta giorni successivi, il disabile viene convocato presso la commissione medica dell’asl competente, composta come descritto dall’’art. 4 della legge 104 del 1992,  per essere sottoposto all’esame di certificazione, che può concludersi con uno di questi quattro esiti:
  • persona non handicappata,
  • persona con handicap nelle modalità di cui alla legge 104 del 92 art 3 comma 1,
  • persona con connotazione di gravità di cui alla legge 104 del 92 art 3 comma 1,
  • persona con handicap superiore ai 2/3 di cui si compie menzione all’art 21 della legge 104 del 92.
Una volta appurato lo stato di disabilità, si ha diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla l. 104 del 92, tuttavia l’ottenimento dello status di persona handicappata della l. 104 del 92 non comporta per il familiare l’automatica possibilità di assentarsi da lavoro usufruendo del permesso retribuito, del congedo o dell’aspettativa: quando si ha necessità di usufruire dei permessi della legge 104 bisogna farne richiesta all’INPS e comunicarlo al proprio datore di lavoro. A cosa si ha diritto con la legge 104

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I SOGGETTI HANDICAPPATI

Le agevolazioni per i soggetti andicappati, sono previste dagli articoli 12 e seguenti della legge 104/1992 spesso sottoforma di indicazioni programmatiche che le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono attuare. Queste riguardano:
  • il diritto all’istruzione ed all’educazione, comprese le indicazioni per l’integrazione scolastica,
  • la formazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro, anche tramite la partecipazione di concorsi pubblici, nonché la fruizione di permessi lavorativi di cui all’art. 33 della legge 104 del 92.
  • agevolazioni nel contesto del lavoro pubblico. In particolare, l’art. 21 della legge 104/92 riconosce al portatore di handicap vincitore di un concorso pubblico, il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza in sede di trasferimento.
  • l’esercizio di attività sportive, ricreative e turistiche
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche, la fruizione dei servizi di mobilità pubblica e dei trasporti individuali
  • l’esercizio del diritto di voto
  • il diritto all’alloggio.
 

LEGGE 104/92: QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PER GLI ALTRI SOGGETTI

Dopo avere visto come richiedere la 104, occupiamoci di quali sono le agevolazioni che spettano a chi si prende cura dell’handicappato. In primo luogo, l’art 33 della legge 104 del 92 riconosce congedi parentali retribuiti e permessi lavorativi ad alcuni soggetti:
  • al lavoratore maggiorenne con handicap,
  • ai genitori che prestano assistenza ai disabili minorenni
  • ad alcuni parenti ed agli affidatari che prestano assistenza ai disabili maggiorenni.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE 104/92 PER I GENITORI DEL MINORE HANDICAPPATO

Il secondo comma dell’art 33 della legge 104 del 92 si rivolge ai genitori che prestano assistenza ai disabili minorenni con handicap grave, e stabilisce che questi possono chiedere, in alternativa:
  • l’aspettativa retribuita della legge 104 o congedo straordinario della legge 104.
  • un permesso retribuito giornaliero.

COSA SONO I PERMESSI GIORNALIERI E L’ASPETTATIVA RETRIBUITA DELLA LEGGE 104/1992 PER I GENITORI DEL MINORE HANDICAPPATO

Si tratta di un ampliamento del congedo parentale “ordinario”. Questo è disciplinato all’art. 32 del d.lgs. 151/2001 e consiste nella possibilità di ciascun genitore del figlio minore di dodici anni, di chiedere al proprio datore di lavoro di astenersi dal lavoro per un periodo di tempo continuativo o frazionato fino a sei o undici mesi, a seconda dei casi. Ai sensi dell’art. 33 della legge 104 del 92, nel caso del figlio infradodicenne con disabilità grave, il congedo parentale può essere esteso fino a tre anni, fruibili in maniera continuativa o frazionata, salvo che il bambino sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati senza la presenza del genitore richiesta dai sanitari (art. 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

COS’È IL PERMESSO RETRIBUITO GIORNALIERO DELLA LEGGE 104

In alternativa al prolungamento del congedo parentale, i genitori possono chiedere al datore di usufruire di due ore di permesso retribuito giornaliero, fino al terzo anno di vita del figlio, che si aggiunge al permesso retribuito concesso al familiare del disabile. A chi fruisce del congedo parentale, spetta un’indennità anticipata dal datore di lavoro e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

LEGGE 104/1992: QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PER I PARENTI E GLI AFFIDATARI DEL DISABILE

L’art. 33 della legge 104 del 92 prevede agevolazioni anche per gli affidatari ed i parenti della persona disabile, ed in particolare:
  • L’ascendente di primo grado (il genitore) e di secondo grado (i nonni)
  • Il discendente di primo grado (il figlio) e di secondo grado (i nipoti)
  • Il fratello
  • Il coniuge, l’unito civilmente e il convivente di fatto
  • Il fratello del coniuge
  • L’ascendente e il discendente di primo e secondo grado del coniuge
Ciascuno (o più di questi soggetti in via alternativa):
  • può beneficiare di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per l’assistenza a disabili gravi, purchè non già ricoverati in strutture sanitarie che offrono assistenza in maniera continuativa
  • ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso.
  • ha diritto di priorità nell’accesso al lavoro flessibile.
Il diritto ai permessi di cui all’art 33 della legge 104 del 92 è esercitabile tanto se si svolge un lavoro in ambito pubblico quanto privato.

COS’È L’ASPETTATIVA RETRIBUITA DELLA LEGGE 104 PER I PARENTI DEL DISABILE

L’art. 42 comma 5 del dlgs 151/2001 prevede che alcuni parenti del disabile grave possano beneficiare di un periodo di congedo continuativo o frazionato (detto anche aspettativa retribuita legge 104), per un periodo non superiore a due anni, durante cui il dipendente conserva il posto di lavoro, per l’assistenza al portatore di handicap grave, purchè non ricoverato a tempo pieno. I soggetti beneficiari sono, in ordine di priorità:
  • il coniuge convivente del portatore di handicap grave, cui è equiparato l’unito civilmente convivente ed il convivente di fatto. La convivenza deve essere instaurata entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e deve permanere per tutta la sua durata;
  • i genitori del portatore di handicap grave,
  • i figli conviventi del portatore di handicap grave;
  • il fratello o sorella conviventi del portatore di handicap grave
  • il parente o affine entro il terzo grado convivente del portatore di handicap grave.
L’indennità per il congedo straordinario della legge 104 è anticipata dal datore di lavoro a cui sarà poi rimborsata dall’INPS e corrisponde alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro. Inoltre, il periodo di aspettativa retribuita della legge 104 non è computato ai fini della maturazione di ferie e tredicesima ma soltanto ai fini del calcolo dell’anzianità. La domanda per il congedo della legge 104 si compila online tramite il servizio dedicato e qualora vi fossero delle modifiche o delle variazioni circa la situazione dichiara nella domanda per il congedo della legge 104 bisogna darne subito sia all’INPS che al proprio datore di lavoro. Il congedo straordinario della legge 104 è stato oggetto del decreto legislativo 105/2022 che ha apportato delle novità. legge 104/92 come funziona

QUALI SONO LE ALTRE AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE 104

L’art 33 della legge 104 si preoccupa di dettare anche ulteriori benefici per il disabile maggiorenne ovvero per i familiari che lo assistono, affinché questo riesca a ottenere piena autonomia e indipendenza sul posto di lavoro. Nello specifico, il quinto comma dell’art 33 della legge 104 stabilisce che «il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso»; il medesimo diritto è riconosciuto altresì alla persona con un handicap grave che sia comunque in possesso di un posto di lavoro così come sancito dal comma successivo dell’ art 33 della legge 104: «[..] la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso». Ulteriori agevolazioni per i soggetti portatori di handicap e per coloro che offrono assistenza ai disabili, consistono in detrazioni finanziarie per le cure mediche e per le prestazioni assistenziali. Sono previste agevolazioni finanziarie anche per l’acquisto di veicoli purché il mezzo sia esclusivamente o prevalentemente utilizzato per gli spostamenti della persona handicappata, al fine di incentivarne l’indipendenza. Il riferimento è a quei mezzi destinati al trasporto di persone che abbiano al massimo otto posti oltre a quello del conducente e ai veicoli adibiti al traporto di cose e persone in condizioni particolari che siano dotati di attrezzature speciali o che presentino una carrozzeria speciale. Inoltre, se il veicolo è intestato al disabile o a un familiare a cui questo sia a carico fiscalmente, è esente anche dal pagamento del bollo. Gli incentivi della legge 104/92 – di cui possono usufruire solo i portatori di un handicap grave – sono validi non solo per le autovetture ma anche per alcuni autoveicoli specifici quali motocarrozzine, motoveicoli per il trasporto (oltre che per l’acquisto, anche per la riparazione). In ambito sanitario, il soggetto portatore di handicap gode della detrazione del 19% sulle spese mediche specialistiche, sull’acquisto di mezzi di ausilio alla deambulazione nonché di apparecchi correttivi e di ulteriori ausili specifici. Anche in questo caso, la detrazione può essere richiesta sia dal soggetto interessato sia dai familiari che lo hanno a carico. Queste sono soltanto le più significative e comuni tra le agevolazioni fiscali previste dalla legge 104/92, tutte rispondono all’obiettivo di promuovere l’integrazione del disabile ed eliminare le cause invalidanti che non gli consentono una piena realizzazione della propria persona.

COME CHIEDERE I PERMESSI DELLA 104

Come si richiedono le agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 104? Occorre presentare apposita domanda all’INPS , compilata con i dati anagrafici del lavoratore che richiede il permesso retribuito, la posizione lavorativa, l’orario contrattuale, il comune di residenza o di domicilio; se a fare richiesta per le agevolazioni della legge 104 è un familiare, questo deve indicare altresì i dati anagrafici del disabile che assiste, la relazione di parentela, le condizioni di salute e l’eventuale fruizione delle agevolazioni della 104 da parte del disabile o di altri familiari. È inoltre necessario allegare una serie di documenti, tra cui il certificato rilasciato dall’asl attestante la gravità dell’handicap e un’autocertificazione di responsabilità sulla veridicità dei dati contenuti nella domanda. Una volta completata la procedura per richiedere le agevolazioni della 104, bisogna consegnare una copia della domanda al proprio datore di lavoro che non può comunque opporsi. Sarà l’INPS a valuterà se sussistono i presupposti per accordare concedere i giorni di permesso per l.104, che ne darà risposta nel più breve tempo possibile.

COSA SUCCEDE SE SI ABUSA DEI PERMESSI DELLA LEGGE 104

I giorni di permesso retribuito concessi dalla l. 104 del 92 non permettono lo svolgimento di attività personali, ma devono essere fruiti unicamente per prestare le attenzioni necessarie alla persona handicappata e compiere quelle attività funzionali quali fare la spesa e acquistare medicine. Cosa succede se i permessi della 104 vengono utilizzati non per fornire assistenza ai disabili ma per scopi strettamente personali? Se le agevolazioni della legge 104 sono utilizzate per scopi non compatibili con le esigenze che comporta l’assistenza ai disabili, si incorre in un abuso che potrebbe comportare gravi conseguenze. In particolare, si rischiano:
  • Sanzioni disciplinari, fino al licenziamento.
  • La contestazione del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

COS’È L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA LEGGE 104

L’indennità di accompagnamento è una somma di denaro, corrisposta per dodici mensilità, che la legge prevede in favore di alcuni soggetti disabili. Tuttavia, non sempre il portatore di handicap, pur rientrando nella definizione di disabile grave di cui al terzo comma dell’articolo tre della legge 104/92, ne ha diritto. In particolare, la legge 18/1980 prevede che l’indennità di accompagnamento venga erogata ai mutilati ed agli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge n. 118/1971 che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, o abbisognano di un’assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Pertanto per beneficiare dell’indennità di accompagnamento della legge 104 il richiedente deve essere:
  • riconosciuto mutilato o invalido civile totale e permanente, e cioè affetto da minorazioni congenite o acquisite, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa. In altre parole la disabilità deve essere del 100%.
  • se minorenne o ultrasessantacinquenne, anche se non disabile al 100%, sia comunque impossibilitato a deambulare autonomamente o incapace di compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua,
  • cittadino italiano o straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza, ovvero in possesso del permesso di soggiorno da almeno un anno (chi richiede l’accompagnamento della legge 104 deve comunque avere residenza stabile sul territorio italiano),
  • non ricoverato gratuitamente presso un istituto per periodi superiori a trenta giorni continuativi.
Non sono previsti requisiti di reddito o di età. L’assegno è intestato unicamente al soggetto portatore di handicap, ma questo è libero di versare la somma al familiare che gli presta assistenza. Chi percepisce l’accompagnamento della legge 104 può comunque svolgere attività lavorativa retribuita poiché non vi è alcun tipo di incompatibilità e per questa richiedere tutte le agevolazioni previste dalla legge 104/92 in materia. Per ottenere l’accompagnamento della legge 104 è necessario sottoporsi nuovamente a visita INPS, se non si ha già una disabilità riconosciuta al 100%, ed ottenere il rilascio del verbale sanitario nel quale è indicata la minorazione fisica o psichica e la relativa percentuale. Accertati i requisiti, occorre presentare domanda telematica.

LEGGE 104: QUALI SONO LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. N.105/2022

Il decreto legislativo n.105/2022 ha introdotto alcune novità in materia di permessi della legge 104 e circa il congedo della legge 104 (o aspettativa della legge 104). La principale modifica riguarda la scomparsa del referente unico: prima della riforma non poteva essere riconosciuta la possibilità di fruire dei giorni di permesso per assistenza ai disabili a più di una persona dello stesso nucleo familiare, eccezione fatta per i genitori. Il nuovo articolo 33 della l.104 del 1992 prevede invece che il diritto ai giorni di permesso per assistenza alla persona con disabilità grave possa essere riconosciuto a più familiari, in alternativa tra loro. Inoltre, la possibilità di usufruire dei permessi della legge 104 del 92 è stata estesa anche al convivente di fatto del disabile, che va ad aggiungersi al coniuge ed all’unito civilmente. Il decreto n.105/2022 arricchisce la legge 104 del 92 prevedendo che i lavoratori che usufruiscono dei permessi abbiano diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile. Infine, in materia di congedo della legge 104 (o aspettativa della legge 104) si menziona il riconoscimento del diritto “anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta”.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE 104 SUL DIRITTO ALLO STUDIO

Con la legge 104/92 il legislatore stabilisce alcuni principi generali anche in materia di istruzione e educazione scolastica, con l’obiettivo dello sviluppo delle potenzialità della persona handicappata. L’articolo 12 della legge 104 del 92 promuove il diritto allo studio del soggetto disabile sancendo che «al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido; è garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie». Il ministero dell’istruzione ha adottato numerose misure di accompagnamento per favorire l’integrazione del disabile, in accordo con quanto previsto dai commi quinto e successivi della legge 104 del 92. Per potere usufruire di docenti di sostegno, progetti e attività, l’esercente della potestà genitoriale deve farne richiesta dopo aver ottenuto la certificazione di disabilità. Inoltre, l’articolo 16 della legge 104 del 92 disciplina le modalità che devono essere adottate per le prove di valutazione degli studenti disabili: «nella scuola dell’obbligo sono predisposte [..] prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali; nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione; gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimenti di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari».

COSA PREVEDE L’ART 21 DELLA LEGGE 104 DEL 92

Il portatore di handicap ha diritto a partecipare a tutti i concorsi pubblici per i quali possiede i requisiti, a tal proposito l’articolo 20 della l. 104 stabilisce che «la persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap; nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi». La disposizione più importante in tema di integrazione lavorativa è dettata dall’art 21 della legge 104 del 92, che sancisce la prioritaria scelta della sede lavorativa per i soggetti che presentino una disabilità superiore ai due terzi attestata dalla relativa certificazione: «la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi [..] assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili; i soggetti di cui al comma uno hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda». Con la prescrizione di cui l’art 21 della legge 104 del 92, il legislatore ha voluto tutelare i diritti delle persone disabili consentendo di ridurre i disagi derivanti dalla lontananza tra domicilio e sede di lavoro. Tuttavia, le agevolazioni dell’art 21 della legge 104 del 92 operano soltanto in ambito della pubblica amministrazione, giacché si riferiscono specificamente alle sole persone assunte presso gli enti pubblici come vincitrici di concorso o ad altro titolo e sono attuabili soltanto nel’ambito dell’ente di appartenenza. Infine, il diritto al trasferimento di cui al secondo comma dell’art 21 della legge 104 del 92 vale soltanto nei casi in cui esista il posto vacante nella sede richiesta.

COME LA LEGGE 104 AGEVOLA I DIRITTI POLITICI DEL DISABILE

Concludiamo il nostro articolo sulla legge 104 con un breve cenno alla tutela dei diritti politici del portatore di handicap. Un’apposita disciplina è riservata dall’articolo 29 della legge 104, che prevede che «in occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale» e prosegue prevedendo che «un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto, l’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato». Così previsto, il soggetto portatore di handicap può scegliere una persona di fiducia insieme alla quale recarsi nella cabina elettorale per esercitare il proprio diritto di voto, prendendo parte alla vita politica e sociale del proprio territorio. Lo Studio Legale Berti e Toninelli opera presso i Tribunali di Pistoia, Firenze, Lucca e Prato e fornisce consulenza in tutta Italia tramite i servizi online. Si trova a Pistoia in Piazza Garibaldi n. 5. Per richiedere consulenza o assistenza in materia civile, è possibile compilare il form presente a questo link oppure contattaci all’indirizzo info@btstudiolegale.it.
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