Nel caso in cui un cittadino necessiti di essere difeso in un giudizio, può accedere al patrocino a spese dello Stato, regolato dal D.P.R. 115/2002 Testo Unico in materia di spese di giustizia.
Chi può beneficiare del gratuito patrocinio?
Possono richiedere il gratuito patrocinio i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e le persone giuridiche che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.
Per quali giudizi è possibile richiedere il gratuito patrocinio?
È possibile richiedere il gratuito patrocinio per ogni grado e fase (dal primo grado alle giurisdizioni superiori) di ogni controversia in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile, per giudizi di volontaria giurisdizione, nella fase esecutiva e avanti il Tribunale di Sorveglianza. Infine, con il D.L.gs. n. 24/2019, il gratuito patrocinio è stato recentemente esteso alle procedure attive e passive di consegna di cui alla Legge 69/2005 in materia di mandato di arresto europeo.
Quali costi non sono coperti dal gratuito patrocinio?
È esclusa dal beneficio l’attività del difensore che si svolge al di fuori del processo, c.d. extra processuale (ad esempio consulenze, diffide, redazione di transazioni e altri contratti).
Sono escluse dal beneficio anche le spese legali poste a carico del soccombente: se chi viene ammesso al gratuito patrocinio, perde la causa, dovrà comunque pagare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
Chi non può accedere al gratuito patrocinio?
Non possono accedere al beneficio i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti.
Inoltre, nel processo penale, il gratuito patrocinio è escluso per il condannato in via definitiva per reati di evasione in materia di imposte oppure, nel caso di delitti, se il richiedente è assistito da più di un difensore.
Quali sono i requisiti?
Il requisito principale è quello di produrre un reddito inferiore ad una certa soglia, che periodicamente viene aggiornata, e che per il 2023 è pari a € 11.746,68 (D.M. del 03.02.2023).
Il requisito reddituale non è richiesto per la persona offesa di alcuni reati (ad esempio atti persecutori, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia …).
Altro requisito è la non pretestuosità della propria posizione processuale, che deve basarsi su ragioni non manifestamente infondate.
In alcuni casi, indicati dall’art.76 comma 4 bis, il reddito di presume superiore alla soglia limite.
Come si calcola il reddito ai fini del beneficio?
Si tratta del reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, compresi i redditi esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, oppure ad imposta sostitutiva.
Se convivo con altri, come cambia il requisito reddituale?
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Solo per il processo penale, i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi
Si tiene conto solo del reddito personale, se il richiedente è controparte in giudizio del convivente (ad esempio nelle separazioni), oppure se oggetto del giudizio è un diritto della personalità (ad esempio diritto alla vita, alla salute, al nome, all’immagine …)
Se produco reddito al di fuori dell’Italia, va dichiarato?
I redditi prodotti all’estero da parte dei cittadini italiani sono già indicati nella dichiarazione dei redditi, pertanto non occorre alcuna ulteriore certificazione.
I cittadini extracomunitari che producono redditi all’estero, devono allegare alla domanda, un certificato, rilasciato dall’autorità consolare dello Stato di appartenenza, che attesti i redditi dichiarati. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
Se durante la causa produco un reddito superiore al limite?
Il beneficiario deve comunicare immediatamente ogni variazione del reddito che superi i limiti indicati. In questo caso, il beneficio viene revocato.
Cosa rischio a dichiarare un reddito falso?
La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
A chi presento la domanda di gratuito patrocinio?
L’interessato può rivolgersi all’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale, che fornirà la modulistica necessaria per presentare la domanda.
Per il processo penale, la domanda deve essere presentata, personalmente o tramite raccomandata, all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di Cassazione, all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza, la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente ad un Avvocato che sia iscritto negli elenchi per il Patrocino a spese dello Stato.
Gli Avvocati Enrico Berti e Gabriele Toninelli sono iscritti all’elenco dei difensori per il gratuito patrocinio presso l’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pistoia. Clicca QUI per maggiori informazioni.
E dopo cosa succede?
Entro dieci giorni, il magistrato che riceve la domanda o l’Ordine degli Avvocati decidono se
- Ammettere l’interessato al gratuito patrocinio. In tal caso questi può nominare un avvocato dall’elenco di cui sopra.
- Respingere l’istanza. In tal caso la domanda è riproponibile. In alternativa l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
La decisione è comunicata al richiedente.
Posso nominare due o più difensori con il gratuito patrocinio?
No. Il gratuito patrocinio consente di nominare un solo difensore.
In particolare, nel processo penale, la nomina di un secondo difensore comporta la cessazione degli effetti dell’ammissione.
Devo anticipare le spese del difensore?
No. Se la parte è stata ammessa al gratuito patrocinio, le spese degli atti processuali sono anticipate dall’erario (ad esempio gli onorari e le spese dovuti al difensore, le indennità di trasferta di magistrati e ufficiali giudiziari, le spese di pubblicità legale, le spese per le notifiche richieste dall’ufficio …) o prenotate a debito (ad esempio il contributo unificato, i diritti di copia, l’imposta di bollo, spese forfettizzate di notifica per il processo civile…).
Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
Per altri chiarimenti in materia, il nostro Studio Legale si trova a Pistoia, in Piazza Garibaldi n. 5. Offriamo assistenza e consulenza in tutto il territorio nazionale, in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Firenze e Lucca. Potete contattarci al seguente link: https://www.btstudiolegale.it/contatti/
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