Come aprire una associazione sportiva dilettantistica
L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) è un ente associativo cui scopo principale è la promozione dell’attività sportiva tra gli amatori, cioè i soggetti che non intendono svolgere quell’attività in modo professionale.
Lo sport dilettantistico comprende l’attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria e si caratterizza appunto per l’assenza dello scopo di lucro, riservato allo sport professionistico.
La normativa di riferimento è principalmente contenuta nel Codice Civile in materia di associazioni (riconosciute e non riconosciute), oltre alla normativa in materia di Terzo settore e alcune altre fonti specifiche relative all’attività sportiva. La materia è stata poi recentemente riformata dal d.lgs. 36/2021 e 39/2021.
Elementi fondamentali dell’associazione sportiva dilettantistica sono la pluralità degli associati, gli atti fondamentali (atto costitutivo e statuto da cui risulti il fine sportivo), l’affiliazione ad una federazione sportiva, ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva, l’attribuzione di un codice fiscale o partita iva, l’iscrizione nel RNASD Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport (che in base all’art. 12 del d.lgs. 39/2021 sostituisce il registro delle società sportive del Coni). A proposito di quest’ultimo requisito, sono al momento da chiarire i rapporti col vecchio registro delle società sportive presso il Coni, che teoricamente risulterebbe sostituito dal nuovo.
La responsabilità patrimoniale degli associati, varia a seconda del riconoscimento o meno della personalità giuridica dell’associazione, cui procedimento è stato semplificato con i recenti decreti legislativi. Da questo punto di vista, inoltre, la società sportiva rappresenta un’evoluzione rispetto all’associazione.
Il presente articolo contiene una breve guida su come si costituisce una associazione sportiva dilettantistica, con un focus sul contratto sportivo dilettantistico.
La normativa non inquadra il lavoratore sportivo dilettantistico in una tipologia particolare: il contratto di lavoro sportivo dilettantistico, può essere di tipo subordinato, autonomo, di apprendistato o volontario, ma in presenza di alcuni requisiti, si presume nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Cos’è un’associazione sportiva dilettantistica
L’associazione sportiva dilettantistica è una particolare forma di ente associativo, in quanto persegue, in forma appunto associata, un determinato fine comune di interesse generale.
Secondo la definizione offerta dall’art. 2 del d.lgs. 36/2021, è “il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché’ la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
Qual è la differenza tra l’associazione sportiva dilettantistica e la società sportiva dilettantistica?
Le due espressioni si riferiscono a due strutture organizzative diverse nonostante il fine perseguito sia identico.
Mentre l’associazione è un ente che non ha finalità commerciali e tutti coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione sono responsabili per essa, la società (che può essere di capitali o cooperativa) prevede una responsabilità dei soci limitata al capitale conferito.
Nelle associazioni s.d. la gestione e l’amministrazione dell’ente è ispirata a principi di partecipazione democratici, invece, nelle società s.d. si utilizzano modelli capitalistici. Alcuni hanno ritenuto che la società sportiva dilettantistica potesse considerarsi come l’evoluzione della associazione, in quanto con il tempo e con l’aumento degli iscritti risulta opportuno l’utilizzo di sistemi di gestione e di amministrazione più avanzati come quelli in uso per le società, anche per l’aumento delle risorse finanziarie da gestire. Pertanto, risulta opportuna la trasformazione dell’associazione in un altro organismo dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria.
Associazione sportiva dilettantistica: cosa si intende per sport dilettantistico
La legge 91/1981 individuava lo sport dilettantistico “per esclusione” e cioè quello provo dei caratteri di professionismo. In particolare l’art. 2 definiva sportivi professionisti “atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali”.
Oggi, l’art. 38 del d.lgs. 36/2021 fornisce invece una definizione di sport dilettantistico, come quell’attività sportiva, svolta in ogni forma, qualificata dalla “prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria”.
Quali sono i requisiti dell’associazione sportiva dilettantistica
Sono previsti alcuni requisiti specifici per poter parlare di associazione sportiva dilettantistica, soprattutto in merito alle previsioni inserite nello statuto e nell’atto costitutivo.
- La pluralità di associati,
- L’esistenza di un atto costitutivo e di uno statuto,
- Il fine sportivo, che si ottiene mediante l’affiliazione ad una federazione sportiva o ad un ente di promozione sportiva, o ad una disciplina sportiva associata,
- L’assenza di fine di lucro. Ciò non vuol dire che l’associazione non possa in assoluto svolgere attività commerciale (ad esempio la vendita di generi alimentari tramite un piccolo bar o una vending machine, oppure ancora la occasionale organizzazione di una vendita di beneficenza), ma questa deve essere considerata secondaria e strumentale rispetto all’attività sportiva ( 9 d.lgs. 36/2021). Inoltre, gli eventuali utili ed avanzi di gestione non possono essere divisi tra gli associati, ma devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio dell’asd. (art. 8 d.lgs. 36/2021),
Con l’introduzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le Associazioni Sportive Dilettantistiche in possesso dei requisiti di Ente del Terzo Settore possono anche essere iscritte in tale registro, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge tra cui lo svolgimento di un’attività d’interesse generale nel qual caso le attività sportive dilettantistiche.
L’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta
Sin qui si è descritto l’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, ossia priva di personalità giuridica.
L’assenza di personalità giuridica investe la responsabilità patrimoniale degli amministratori e degli associati, nel senso che questi possono essere chiamati a rispondere personalmente dei debiti assunti dall’associazione sportiva dilettantistica (art. 38 cod. civ.).
Al contrario, l’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta beneficia di autonomia patrimoniale, per cui dei debiti dell’asd risponde solo questa col suo patrimonio, ma non gli associati e gestori.
Tuttavia, l’ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica è complicato e oneroso (atto costitutivo per atto pubblico, capitale sociale minimo …), sebbene per l’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta sia previsto un procedimento semplificato (art. 14 del d.lgs. 39/2021): è sufficiente
- l’iscrizione nel registro delle società sportive (RNASD),
- l’intervento di un notaio che rogiti l’atto costitutivo e lo statuto, e depositi la documentazione presso il dipartimento per lo sport.
Come costituire un’associazione sportiva dilettantistica
L’associazione sportiva dilettantistica ha come oggetto principale lo svolgimento dell’attività sportiva, anche attraverso l’istituzione di una scuola sportiva diretta ad allievi dilettanti, o una serie di corsi rivolti agli amatori dello sport prescelto o di attività sportive ad esso collegate. Lo sport deve rientrare tra le discipline riconosciute dal CONI, infatti, non è possibile costituire una ASD relativa a discipline sportive non previste in questo elenco, ma è possibile far rientrare una disciplina specifica in una più generale, come ad esempio lo yoga nella “ginnastica generale”.
Per poter costituire un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, non è necessario alcun atto notarile. Bisogna procedere osservando una serie di passaggi: innanzitutto i fondatori (almeno tre soggetti che formeranno il consiglio direttivo) devono stabilire quali scopi intendono perseguire e qual è lo sport dilettantistico oggetto dell’attività. Occorre, in altre parole, realizzare un atto costitutivo e uno statuto, osservando quanto richiesto dalla legge per la loro redazione, soprattutto la legge n. 289/2002.
Il secondo passaggio prevede la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate dell’associazione, con richiesta di un codice fiscale. All’Agenzia delle Entrate andranno depositati in copia l’atto costitutivo e lo statuto con il pagamento della tassa di registro.
La costituzione dell’ASD avviene solo dopo l’affiliazione ad una Federazione Sportiva o un Ente di Promozione Sportiva, che provvederà ad iscrivere la nuova associazione al registro delle società sportive (RNASD) presso il Dipartimento per lo Sport.

Lo statuto dell’associazione sportiva dilettantistica
L’art. 7 del d.lgs. 36/2020 prevede il contenuto minimo dello statuto dell’associazione sportiva dilettantistica. Esso deve indicare:
- la denominazione;
- l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (salvo che l’associazione sia già iscritta al registro unico del terzo settore)
- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- l’assenza di fini di lucro;
- le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,
- la previsione dell’elettività delle cariche sociali,
- l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,
- le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell’associazione;
- l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.
L’iscrizione dell’associazione sportiva dilettantistica nel registro delle società sportive
Il d.lgs. 39/2021 ha sostituito il vecchio registro delle società sportive del Coni con il nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD), in vigore dall’agosto 2022.
Ai sensi dell’art. 12, le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel vecchio registro delle società sportive del Coni, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla
rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel nuovo registro.
Requisiti per l’iscrizione, oltre a quanto già visto in punto di norme statutarie, sono:
- avere sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e almeno una sede effettivamente operativa in Italia;
- l’affiliazione con un Organismo sportivo (federazione sportiva, ente di promozione sociale, , disciplina sportiva associata;
- non essere associazioni di secondo livello nè un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (“CUSI”);
- svolgere comprovata attività sportiva, e/o didattica e/o formativa , ivi inclusa la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. A tal fine, l’associazione sportiva dilettantistica deve partecipare, almeno una volta all’anno, ad una manifestazione sportiva non competitiva organizzata dalla Federazione o dall’Ente alla quale è affiliata.
Ai sensi dell’art. 6, l’iscrizione nel nuovo registro delle società sportive può essere chiesta al Dipartimento per lo sport dalla stessa associazione sportiva dilettantistica, ovvero dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva affiliante, con il deposito della documentazione indicata all’art.6.
L’istruttoria ha una durata di 45 giorni, all’esito del quale il dipartimento si pronuncia per l’accoglimento, il rigetto o richiede un’integrazione documentale.
L’oggetto dell’associazione sportiva dilettantistica
Un aspetto fondamentale delle ASD è quello della pubblicità, al fine di ottenere iscritti e quindi più partecipanti possibili alle attività sportive. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Gli enti di cui al primo comma dell’art. 90 della legge 289/2002 vanno esenti da imposta sulla pubblicità laddove effettuino in modo diretto propaganda della propria attività al fine di ampliare la base dei propri associati e dei propri soci e di diffondere, così, l’attività sportiva dilettantistica” (Cass. Civ, sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 2184; v. anche Cass. Civ., sent. n. 1420/2018; Cass. Civ. sent. n. 21578/2017; Cass. Civ. sent. n. 21333/2017; Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sent. 10 gennaio 2020, n. 94).
Associazione sportiva dilettantistica: cos’è il contratto sportivo dilettantistico
Col decreto legislativo n. 163/2022 sono state apportate semplificazioni alla normativa sportiva del d.lgs. 36/2021, entrate in vigore il 1 gennaio 2023. Tra le diverse novità introdotte, viene riformulata la categoria del c.d. lavoratore sportivo, in cui rientrano gli allenatori, gli atleti, i direttori sportivi, tecnici, i preparatori sportivi ed i tesserati che svolgano, in cambio di un corrispettivo in denaro, attività sportiva o mansioni ad essa strumentali, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale” (art. 25).
Il contratto di lavoro sportivo può assumere varie forme: autonomo, subordinato, a termine, apprendistato o volontario …
Nello specifico, il lavoro sportivo dilettantistico diventa oggetto di un contratto sportivo dilettantistico, cioè un vero e proprio contratto di lavoro che si presume autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (art. 28) qualora, nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni non superiori alle 18 ore settimanali nonostante il carattere della continuità al netto delle ore di partecipazione alle manifestazioni sportive;
- tutte le prestazioni realizzate siano tra loro collegate, o meglio, coordinate sotto il profilo tecnico sportivo nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali.
La nuova normativa prevede, altresì, che le associazioni sportive dilettantistiche abbiano l’onere di comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i dati dei lavoratori sportivi e, la mancata comunicazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa per ogni lavoratore non comunicato (tra i 100 e i 500 euro).
In caso di natura subordinata del contratto sportivo dilettantistico (art. 26), il termine finale non può essere superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto, ma sono ammesse la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti nonché la cessione, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché’ vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria che deferisce la risoluzione delle controversie concernenti l’attuazione del contratto, ad un collegio arbitrale.
È possibile anche l’utilizzo del contratto di apprendistato già dal quindicesimo anno di età del lavoratore sportivo; tale novità appena introdotta ha lo scopo di sensibilizzare e valorizzare la formazione sportiva dei giovani atleti, agevolando il loro ingresso nel mondo del lavoro sportivo.
Viene però soppressa la figura dell’amatore, sostituita con quella del volontario che avrà diritto al mero rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio purché documentate.
Inoltre, nasce l’obbligo di garantire al lavoratore sportivo un trattamento pensionistico attraverso il versamento dei contributi previdenziali anche nei settori dilettantistici quando il lavoratore sportivo, titolare di contratto sportivo dilettantistico, percepisca compensi superiori ad € 5.000,00 annui. La gestione previdenziale, anche in questo caso, è affidata all’INPS attraverso il Fondo Pensione dei lavoratori sportivi, se si tratta di soggetti titolari di partita iva, invece, è prevista la gestione separata.
Il legislatore con tale normativa ha inteso correggere il tiro della prevedente regolamentazione del lavoro sportivo nella speranza di risolvere delle problematiche di non poco conto.
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