art. 388 cp

L’ART. 388 CP

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Autore: Avv. Gabriele Toninelli

L’inadempimento del provvedimento del giudice ex art. 388 cp

L’Art. 388 cp


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L’art. 388 del codice penale, rubricato «mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice», punisce chiunque metta in atto una serie di condotte volte ad eludere l’adempimento degli obblighi stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Sul piano dell’elemento oggettivo, l’art. 388 cp contiene più fattispecie di reato. Al primo comma è punito il compimento di atti fraudolenti, o atti simulati su beni propri o altrui, idonei e diretti a rendere impossibile adempiere all’obbligo imposto dal giudice. Al secondo e terzo comma è punita l’elusione di alcuni provvedimenti specifici in materia civile, amministrativa e contabile. Si tratta di provvedimenti in materia di famiglia, tutela dei minori, tutela del possesso e della proprietà, tutela del credito, tutela della della proprietà industriale. Il quarto comma punisce la violazione dell’obbligo di riservatezza in materia di proprietà industriale.
I commi successivi dell’art. 388 cp prevedono fattispecie particolari in caso di pignoramento o sequestro giudiziario (comma quinto), per il custode (comma sesto e settimo), per il debitore o il responsabile della societa’ debitrice.
Nonostante la varietà delle fattispecie dell’art 388 del codice penale, è possibile tratteggiare alcuni caratteri comuni.
In primo luogo, configurano reati plurioffensivi. Se in passato  la ratio legis è stata individuata esclusivamente nella tutela dell’autorità delle decisioni giudiziarie, oggi invece si preferisce ritenere che questa concili con l’esigenza di salvaguardare l’interesse all’effettiva esecuzione dei provvedimenti.
Altro elemento comune delle fattispecie di cui all’art 388 del codice penale è il presupposto cardine, ossia l’esistenza di un obbligo dell’autorità giudiziaria.

Gli illeciti descritti dall’art 388 del codice penale rientrano poi nella categoria dei reati propri, cioè quelli che richiedono una particolare situazione soggettiva del reo: nel nostro caso, il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice può essere commesso soltanto dal destinatario dell’obbligo di adempimento.
Sul piano processuale, i reati sono tutti procedibili a querela della persona offesa.
Diversa invece è la configurazione dell’elemento soggettivo. Per l’ipotesi disciplinata al primo comma dell’art 388 del codice penale è richiesto il dolo specifico consistente nella volontà di compiere atti fraudolenti o simulati al fine di sottrarsi all’adempimento. Il dolo specifico, e cioè il fine di favorire il proprietario della cosa pignorata o sequestrata, è richiesto anche per l’ipotesi del sesto comma.
Per le altre fattispecie è sufficiente l’accertamento del dolo generico.
Gli argomenti trattati in questo articolo sono:


QUALI SONO LE CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI DESCRITTE DALL’ART. 388 CP

La norma contenuta nell’art 388 del codice penale disciplina più condotte illecite.
Di maggiore rilievo sono le fattispecie descritte ai primi due commi.
Il primo comma punisce «chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui proprio o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti” e qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento.

Il secondo comma dell’art 388 del codice penale sanziona “chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342 ter del codice civile ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito». In questo caso, il comportamento punito non è l’inadempimento puro e semplice, ma la condotta elusiva, che può essere attiva od omissiva, attuata con lo scopo di non dare seguito ad un ordine di protezione ovvero agli obblighi stabiliti dal un giudice in materia di affidamento di minori o di altre persone incapaci nonché a misure cautelari emesse a difesa della proprietà, del possesso o del credito. È il caso, ad esempio, del genitore affidatario che assuma volontariamente impegni, per ostacolare il diritto di visita dell’altro (Cass. pen., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 12976).


QUALI SONO LE IPOTESI SPECIALI PREVISTE ALL’ART. 388 CP

I restanti commi disciplinano specifiche condotte penalmente rilevanti.
Il terzo ed il quarto comma dell’art. 388 cp sono posti a tutela della proprietà industriale. In particolare, il terzo comma punisce “chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive” mentre il quarto comma sanziona ”chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine ”.


QUAL È LA TUTELA SPECIALE PER L’ESECUZIONE DEL PIGNORAMENTO E DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO E CONSERVATIVO

Il quinto, sesto, settimo ed ottavo comma dell’art 388 codice penale sono invece diretti a garantire l’esecuzione di particolari provvedimenti: il pignoramento di qualsiasi tipo (mobiliare, immobiliare, o presso terzi), il sequestro giudiziario ed il sequestro conservativo. In particolare, il quinto comma punisce “Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo”. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal proprietario che sia stato nominato custode, oppure dal custode (non proprietario) che abbia agito al solo fine di favorire il proprietario (comma n. 6 dell’art. 388 cp)
Il settimo comma dell’art 388 del codice penale sanziona il custode (indipendentemente dall’essere proprietario della cosa pignorata o sequestrata che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio.
Infine al comma 8 dell’art. 388 cp sono puniti il debitore o l’amministratore, il direttore generale o il liquidatore della società debitrice che, invitati dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omettono di rispondere nel termine di quindici giorni o rendono una falsa dichiarazione.


CHE COSA SI INTENDE PER ATTI FRAUDOLENTI O SIMULATI EX ART. 388 CP

Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all‘art. 388 del codice penale ,non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti. Ad esempio, non è stata ritenuta sanzionabile la vendita di una parte di beni immobili effettuata dal debitore intimato, successivamente alla notifica dell’atto di precetto con atto pubblico regolarmente trascritto (Cass. pen., Sez. Unite, Sentenza, 21/12/2017, n. 12213).
L’art 388 del codice penale stabilisce che è penalmente perseguibile colui che su determinati beni compie atti fraudolenti o simulati al fine di eludere gli adempimenti derivanti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Ma cosa deve intendersi per atti fraudolenti o simulati? In giurisprudenza sono entrambi «atti caratterizzati da una divergenza preordinata tra l’interno volere e la volontà dichiarata o posti in essere per frodare le ragioni dei creditori». Nella fattispecie descritta dall’art 388 del codice penale l’atto fraudolento può essere individuato in quello compiuto con volontà e coscienza di impedire l’effettiva esecuzione di un provvedimento o sentenza emessa dal giudice.
Gli atti simulati citati nel primo comma dell’art 388 del codice penale sono invece quegli atti caratterizzati da una difformità tra la volontà effettiva e la volontà manifestata, quest’ultima esposta con artificio o inganno. Gli “atti simulati” possono essere realizzati anche attraverso l’esperimento di una procedura giudiziaria. Ad esempio nel caso in cui l’amministratore di una società, dopo undici anni dalla maturazione del credito, avvii una procedura monitoria nei confronti di un’altra società amministrata dal figlio, nel frattempo condannata al pagamento di somme di danaro in favore di terzi, e, poi, conseguita l’esecutività del decreto ingiuntivo per mancata opposizione, chieda l’assegnazione dei beni pignorati, anziché venderli.


QUALI SONO GLI ATTI ELUSIVI DEL SECONDO COMMA DELL’ART. 388 CP

Sebbene genericamente l’atto elusivo sia un atto formalmente lecito, ma che di fatto aggira l’obbligo imposto dall’autorità, la giurisprudenza lo ha inteso in modo molto simile all’atto fraudolento. Secondo la recente sentenza (Cass. pen., Sez. VI, 24/05/2022 n. 28401) “la condotta elusiva deve essere connotata da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese della controparte”.
In tema, ad esempio, affidamento di minori, “il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinché possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile ad una mera inosservanza dell’obbligo” (Cass. pen., Sez. VI, 19/02/2020, n. 12976).
La configurabilità del secondo comma resta invece esclusa quando “le condotte siano imposte da concrete esigenze sopraggiunte, che non si pongano in contrasto con gli interessi del minore” (Cass. pen., Sez. VI, 16/12/2014, n. 1784).


L’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE

Per configurare la fattispecie del primo comma dell’art. 388 cp non è sufficiente porre in essere atti simulati o fraudolenti. È richiesto che il soggetto attivo effettivamente “non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento”. Si tratta, secondo una parte della giurisprudenza, di una condizione oggettiva di punibilità (Cass. pen., Sez. VI, 19/03/1997, n. 4298) mentre un’interpretazione diversa la individua come elemento costitutivo del reato.
La differenza non è solo teorica, ma anche pratica, in quanto il momento ed il luogo in cui si verifica l’inottemperanza all’ingiunzione del creditore determina, ad esempio, la competenza del giudice. Inoltre ai sensi dell’art 44 cod. pen. “Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto”. Per cui, volendo considerare l’inottemperanza una condizione oggettiva di punibilità, è rilevante anche se non dolosa, ma colposa.
Secondo la giurisprudenza, l’ingiunzione di ottemperanza per la configurabilità dell’art. 388 cpnon deve necessariamente essere fatta valere coattivamente con le forme e con i mezzi previsti dal diritto processuale civile, essendo sufficiente anche un’informale messa in mora, purchè si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta” (Cass. pen., Sez. VI, 03/10/2005, n. 44936).


QUAL È IL PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA EX ART. 388 CP

Elemento centrale dei reati dell’art 388 codice penale è l’esistenza del provvedimento dell’autorità giudiziaria, già accertato in sede giudiziale ovvero in fase di accertamento: si reputa soddisfacente anche la sola provvisoria esecutività del provvedimento, purchè il provvedimento sia suscettibile di esecuzione forzata ed il creditore abbia fatto ciò che occorre per attivarne la procedura.

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CHI POSSONO ESSERE I SOGGETTI ATTIVI DEL REATO DI CUI ALL’ART 388 CP

Se l’incipit dell’art 388 del codice penale potrebbe rimandare all’idea di un reato comune, la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice rientra in realtà nella categoria dei reati propri, che sono quegli illeciti penali che possono essere commessi soltanto da soggetti che possiedono una specifica qualifica soggettiva che li pone in un rapporto diretto con l’interesse tutelato dalla norma.
Tra i soggetti attivi del reato di cui all’art. 388 cp rientrano soltanto coloro i quali siano stati destinatari di un provvedimento dell’autorità giudiziaria contenente l’obbligo a un certo adempimento.
Nei commi successivi al primo, la disposizione restringe ulteriormente il novero dei soggetti attivi: per quanto concerne l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 388 cp questi possono essere soltanto quanti siano stati destinatari di un ordine di protezione o di un provvedimento volto a disciplinare l’affidamento di minori o di persone incapaci o ancora di una misura cautelare a difesa della proprietà, del possesso e del credito; nel terzo e nel quarto comma il provvedimento non adempiuto deve riguardare misure inibitorie o correttive o l’obbligo di riservatezza a tutela dei diritti di proprietà industriale; la fattispecie descritta dagli ultimi commi dell’art. 388 cp può essere commessa esclusivamente da coloro i cui beni sono sottoposti a pignoramento o sequestro ovvero da chi ha il dovere di custodirli, nonchè dal debitore o dall’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice.


QUAL È LA PENA SANCITA DALL’ART. 388 CP

L’art. 388 cp prevede diverse sanzioni per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
La fattispecie generale del primo comma prevede la reclusione fino a tre anni ovvero la multa da euro 103 a euro 1032. La medesima pena è stabilita dalle fattispecie del secondo, terzo e quarto comma dell’art 388 codice penale.
Sanzioni diverse sono previste a tutela dell’effettività dei pignoramenti e dei sequestri.
La fattispecie base del quinto comma (il proprietario che sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo) è punita con la reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 309. Il sesto comma prevede due fattispecie aggravate: se il reato è stato commesso dal proprietario su cui gravava la custodia della cosa danneggiata, la pena prevista dall’art. 388 cp è della reclusione da due mesi a due anni e della multa da euro 30 a euro 309. La sanzione di cui sopra aumenta ancora se il fatto è commesso da chi doveva custodire i beni con lo scopo di favorire il proprietario: in tal caso l’art. 388 cp prevede la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516.
Infine, il custode di un bene sottoposto a pignoramento o a sequestro che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto del proprio ufficio è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 516 ai sensi del settimo comma dell’art. 388 cp. Uguale sanzione è disposta per il debitore o l’amministratore di società debitrice che omette di rispondere all’Ufficiale Giudiziario entro quindi giorni ovvero fornisce falsa risposta in merito ai beni o ai crediti pignorabili.

art. 388 c.p.


QUAL È LA PROCEDIBILITÀ DEL REATO DI CUI ALL’ART. 388 CP

L’ultimo comma dell’art. 388 cp cita esplicitamente che «il colpevole è punito a querela della persona offesa»:
ciò significa che l’azione penale può essere intrapresa soltanto su impulso della persona offesa che denuncia il reato, chiedendo di procedere in sede penale.
Il termine per proporre querela decorre non dal momento in cui il soggetto attivo ha posto in essere gli atti fraudolenti o simulati per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo, ma dal momento in cui non ottemperi all’ingiunzione del creditore di ottemperare al provvedimento giudiziale, o per meglio dire, dal momento in cui il creditore abbia notizia dell’inottemperanza.
La procedibilità dell’illecito penale di cui all’art. 388 cp può fare sorgere una questione qualora il provvedimento non adempiuto riguardi un minore: in questo caso chi deve presentare denuncia? La persona offesa è comunque sempre il soggetto a cui il minorenne è stato affidato (che sarà il destinatario del provvedimento che attribuisce il diritto di pretendere l’adempimento degli obblighi accertati). Ove si tratti di un provvedimento relativo a un soggetto incapace, ugualmente la persona offesa a cui è attribuito il diritto di sporgere querela per il reato di cui all’art. 388 cp è il tutore. Giacché il reato di cui all’art. 388 cp è procedibile a querela di parte, sarà sempre possibile – fino alla sentenza di primo grado – ricorrere all’istituto della remissione della querela da parte della persona offesa che così porrà fine al processo penale.


QUANDO IL REATO DI CUI ALL’ART. 388 CP CADE IN PRESCRIZIONE

L’illecito di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ex art. 388 cp è soggetto a prescrizione, che è quell’istituto giuridico che comporta l’estinzione del reato qualora sia trascorso troppo tempo dalla condotta penalmente rilevante senza essere giunti ad una sentenza irrevocabile da parte dell’autorità giudiziaria.
È la legge a stabilire il tempo necessario perché un reato cada in prescrizione: ex articolo 157 del codice penale «la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione [..]». Dacchè tutte le ipotesi di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388 cp sono punite con la reclusione inferiore a sei anni, il reato di cui all’art. 388 cp cadrà in prescrizione una volta trascorsi sei anni dalla commissione senza che sia stata emessa una sentenza.

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