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La valutazione dei rischi per la salute sul luogo di lavoro

Il D.lgs. 81/2008, conosciuto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L.) impone al datore di lavoro, l’obbligo di fare uno “screening” di tutti i rischi per la incolumità psicofisica, presenti sul luogo di lavoro (o comunque su ciascuna unità produttiva).

Tale compito, che il datore deve svolgere insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al medico competente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL), si estrinseca per un lato in una attività di natura valutativa ex art. 17 lett. a) T.U.S.L., e per altro lato in una attività formale di redazione di un documento (Documento di Valutazione Rischi), che deve avere i requisiti dell’art. 28 T.U.S.L. (ad esempio deve indicare i criteri assunti per la valutazione dei rischi, l’indicazione delle misure di prevenzione, l’individuazione delle procedure per attuare le misure adottate etc…). Il documento deve essere conservato presso il luogo di lavoro (o l’unità produttiva cui si riferisce) ed esibito in caso di richiesta da parte degli organi di controllo (INPS, INAIL, Vigili del fuoco, ASL).

La valutazione deve essere globale e ricomprendere tanto i rischi tipici e nominati dalle normative di settore, quanto i rischi ulteriori e non espressamente regolamentati.

I criteri di valutazione sono rimessi alla libera individuazione da parte del datore di lavoro, purché il risultato finale risulti semplice, breve e comprensibile.

La normativa (art. 29 comma 3 T.U.S.L.) impone anche di aggiornare il documento, in conseguenza alla modificazione dei processi produttivi dell’azienda, oppure dell’evoluzione delle tecnologie inerenti la sicurezza, oppure anche in caso di rilevanti infortuni. I presupposti che determinano l’obbligo di rielaborare il documento sono molto “elastici” , ragion per cui ci si affida alla discrezione del datore e del medico di fabbrica, che deve fornire i risultati della sorveglianza sanitaria.

 

Chi ha l’obbligo di redigere il DVR?

Si tratta di un obbligo che grava su tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente, con l’eccezione di liberi professionisti, ditte individuali, imprese familiari e aziende con un socio lavoratore.

Per le piccole imprese fino a 10 dipendenti e le medie imprese fino a 50 dipendenti, il datore di lavoro, pur non potendo autocertificare l’effettuazione della valutazione rischi, può avvalersi di una procedura guidata: la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro elabora alcune procedure standardizzate e semplificate di effettuazione della valutazione rischi, a cui le piccole e medie imprese si possono adeguare, adottando il DVR conforme a tali procedure.

 

I reati indicati nell’art 55 T.U.S.L.

In particolare si ha un reato questi casi:

  • se non viene effettuata la diagnosi del rischio, se non si dispone il documento, se non sono coinvolti in tali atti il RSPP e il medico competente, viene sanzionato il datore di lavoro con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44, ex art 55 comma 1 lett a) T.U.S.L., salvo eventuali aggravanti di cui si dirà in seguito.
  • se non è convolto il RLS oppure se il DVR non è aggiornato alle modifiche del processo produttivo, oppure se il documento è privo degli elementi ex art. 28 comma 2 lett b), c), d) T.U.S.L. (l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere) il datore di lavoro è punito con l’ammenda da € 2.457,02 a € 4.914,03, ex art. 55 comma 3 T.U.S.L.
  • se il documento non indica i criteri assunti per la valutazione dei rischi, oppure non individua le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici, il datore di lavoro è punito con ammenda da € 1.228,50 a € 2.457,02 ex art. 55 comma 4 T.U.S.L.

In quanto alla struttura, sono tutti reati omissivi propri. Hanno momenti diversi e sequenziali di consumazione, il che esclude un loro eventuale concorso, ma in caso di inerzia assoluta si configura un solo reato.

 

Quando elaborare il DVR?

Ai sensi dell’art. 28 comma 3 bis T.U.S.L., in caso di costituzione di nuova impresa, la valutazione deve essere immediata. Pur avendo una finestra di 90 giorni dalla data di inizio dell’attività, per elaborare il DVR completo, il datore di lavoro deve subito adottare e documentare le misure di sicurezza e i dispositivi di protezione personale adottati, le indicazioni inerenti il programma delle misure di miglioramento, le procedure da attuare e le figure aziendali che devono occuparsene, le mansioni maggiormente esposte a rischi specifici, il nominativo del RSPP, del RLS e del Medico competente.

Si tratta, in pratica di documentare fin da subito gran parte del DVR, differendo il completamento entro 90 giorni. Tutto ciò perché il Testo Unico concede al datore di lavoro un congruo termine per predisporre il documento, ma non tollera una gestione “provvisoria” dell’impresa nelle more di tale documento.

Dal termine di 90 giorni per presentare il documento, deriva il carattere permanente della contravvenzione di cui all’art. 55 comma 1 T.U.S.L. riferito all’ipotesi di omessa valutazione o omessa produzione del documento: si perfeziona al momento dell’avvio della attività, se non si provvede subito alla diagnosi, ed entro 90 giorni alla formazione del documento, mentre si consuma quando cessa l’attività lavorativa o il datore di lavoro cede la posizione di garanzia.

Con riferimento, invece, al mancato coinvolgimento del RSPP, del medico competente e del RLS, il reato si consuma al momento della presentazione del documento senza che questi siano intervenuti.

 

La mancata consultazione col rappresentante dei lavoratori  e la mancata rielaborazione dei rischi

Le fattispecie previste all’interno dell’art. 55 comma 3 T.U.S.L. sono distinte ed autonome che si pongono in rapporto di alternatività, (la mancata consultazione è possibile solo laddove si sia provveduto comunque alla valutazione) e pertanto non è possibile il concorso.

Con riferimento al primo caso, mentre il RSPP e il medico devono collaborare attivamente alla valutazione, il RLS deve essere solo consultato. Il reato omissivo si perfeziona quando il DVR è consegnato senza il parere del RLS.

 

Aggravanti

L’art. 55 comma 2 T.U.S.L. prevede sanzioni più severe per il datore di lavoro, e cioè l’arresto da quattro a otto mesi (senza prevedere una pena pecuniaria alternativa),  qualora questi svolga attività ad alto rischio: in questi casi è più stringente la necessità di avere un puntuale ed aggiornato screening dei rischi per la salute che i lavoratori corrono. Si tratta di:

  1. aziende per cui è previsto un servizio di prevenzione interno, in cui sono presenti sostanze pericolose, centrali nucleari, termoelettriche etc…;
  2. aziende che espongono i lavoratori a determinate categorie di rischio: biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, da attività di trattamento dell’amianto etc…;
  3. cantieri temporanei e mobili in cui lavorano più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini al giorno.

La previsione della sola pena detentiva ha conseguenze molto rilevanti: l’art. 301 T.U.S.L. preclude la possibilità di applicare gli articoli 20 ss. del D.lgs. 758/1994, e cioè di estinguere il reato mediante l’ottemperamento alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e il pagamento della relativa sanzione amministrativa.

Inoltre, non è applicabile l’oblazione discrezionale ex art. 162 bis codice penale (che altrimenti avrebbe consentito al datore di lavoro di estinguere il reato con il pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda)

Resta salva tuttavia la applicabilità della disciplina premiale 302 T.U.S.L.: il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale.

Infine, se la violazione dell’art. 55 comma 2 T.U.S.L. determina omicidio colposo, l’ente è soggetto alla massima sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive.

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