azione di riduzione

La tutela della legittima: l’azione di riduzione

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La legittima, ossia la quota di eredità che spetta per legge a taluni soggetti (cd. legittimari), è considerata, dal nostro legislatore, intangibile. In questo articolo approfondiremo attraverso quali istituti l’ordinamento ne assicura l’intangibilità e quali rimedi offre nel caso in cui essa venga lesa.

Cosa significa intangibilità della legittima?

La legittima, ossia la quota di eredità a cui il legittimario ha diritto, come abbiamo avuto modo di spiegare più approfonditamente nell’articolo “Successione ereditaria e diritti dei legittimari”, varia a seconda di quali tipologie di legittimari sono chiamati a succedere (per es. concorso coniuge e figlio) e anche, qualora vi siano dei figli, se questi sono uno o più di uno. Inoltre, sempre nel medesimo articolo “Successione ereditaria e diritti dei legittimari”, abbiamo indicato come si calcola il valore dell’asse ereditario (relictum – debiti + donatum). Ciò premesso, possiamo quindi affermare che in ragione dei legittimari presenti al momento dell’apertura della successione ereditaria (morte del de cuius), la legge riconosce esplicitamente (artt. 537, 538, 540, 542, 544 c.c.) quali quote di quest’ultimo siano da considerarsi ad appannaggio di quest’ultimi e quindi non possono avere un’altra destinazione (intangibilità). Tuttavia occorre fare una precisazione. La tutela riservata alle quote di legittima si determina in base al valore dell’asse ereditario considerando, come abbiamo già detto, anche il donatum, ossia quanto donato in vita dal de cuius. Ciò significa che, l’intangibilità della legittima può essere lesa non solo da disposizioni testamentarie fatte in favore di soggetti non legittimari, ma anche, per esempio, da donazioni fatte in vita dal de cuius, la cui successione risulta regolata dalla legge non avendo fatto testamento, ed il cui valore (delle donazioni) non consente di rispettare le quote riservate ai legittimari al momento della morte del de cuius.

Intangibilità quantitativa o qualitativa?

Secondo quanto sostenuto dalla Cassazione (si veda per tutti Cass. Civ., sez. II, n. 24751 del 05.11.2013), la legittima può essere soddisfatta, da parte del de cuius, con qualsiasi bene dell’eredità. Ciò significa che se al legittimario spetta per es. una quota pari ad 1/3 dell’asse ereditario, questa può essere soddisfatta lasciando allo stesso il danaro presente sui conti correnti e non attribuendogli alcun altro diritto per es. sugli immobili presenti nel compendio. Ciò è chiaramente legittimo e rispettoso del principio di intangibilità se il danaro sui conti correnti rispetti la quota 1/3 del valore dell’asse calcolato nel suo complesso. Alla luce di quanto detto si afferma che la legittima è intangibile in senso quantitativo e non qualitativo, considerando esclusivamente il valore nel complesso dei beni ereditari e non della natura degli stessi.

Come viene garantita l’intangibilità della legittima?

L’intangibilità della legittima è garantita attraverso:
– L’azione di riduzione (art. 553 c.c.), di cui tratteremo nel paragrafo successivo, con cui il soggetto che ha subito la lesione della legittima agisce in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto;
– Il divieto di porre pesi e condizioni sulle quote riservate ai legittimari, previsto dall’ art. 549 c.c. .
Quanto al secondo punto, il divieto di cui all’art. 549 c.c., non si riferisce a pesi e condizioni in senso tecnico, quanto piuttosto a qualsiasi disposizione che svilisca i diritti riservati ai legittimari, ricomprendendo tra quest’ultimi anche i diritti previsti in favore del coniuge di cui all’art. 540, comma 2, c.c. (diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso del mobilio). Qualora siano poste in essere limitazioni dei diritti dei legittimari vietate dall’art. 549 c.c., si ritiene di dover considerare non operanti tali condizioni in quanto illegittime e, pertanto, ai sensi dell’art. 634 c.c. da considerarsi come “non apposte”.

Cosa è l’azione di riduzione?

L’azione di riduzione è lo strumento di tutela giudiziaria previsto in favore del legittimario leso nella quota di legittima, volto ad ottenere l‘integrazione della stessa fino al valore riconosciutogli dalla legge.
L’integrazione della legittima si ottiene rendendo inefficaci le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte in vita dal de cuius. La legge, però, individua un preciso ordine per la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni testamentarie o le donazioni che hanno determinato la lesione della legittima. Infatti, il legislatore ha previsto che prima si debba procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie e poi, solo se queste non sono comunque sufficienti ad integrare la legittima si possono ridurre le donazioni (art. 555, comma 2, c.c.). In base all’art. 558 c.c., la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente (al valore) attribuito, indipendentemente dal fatto che si tratti di quote ereditarie o di legati. Il testatore, tuttavia, può stabilire che una disposizione venga ridotta per ultima, solo cioè se le altre non siano sufficienti ad integrare la quota di legittima. Come detto, se le disposizioni testamentarie risultano insufficienti a reintegrare la legittima allora si passa alle donazioni e, ai sensi dell’art. 559 c.c, queste si riducono, partendo dall’ultima in senso cronologico e risalendo via via alle anteriori, fino a quando la quota di legittima non risulta essere reintegrata. A differenza di quanto previsto, in tema di disposizioni testamentarie dall’ art. 558 c.c., l’ordine di riduzione non può essere modificato dal donante, quindi l’unico criterio da seguire è quello temporale.

Quali condizioni vi devono essere per esperire l’azione di riduzione?

Ci sono due condizioni da rispettare:
1) Ai sensi dell’art. 564, comma 1, c.c., l’eredità deve essere stata accettata, dall’erede leso nella legittima, con beneficio di inventario. Tale requisito non è necessario se si opera la riduzione di legati e di donazioni fatti in favore di coeredi;
2) Ai sensi dell’art. 564, comma 3, c.c., il legittimario per procedere alla riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve imputare alla sua quota di legittima i legati o le donazioni ricevuti dal de cuius salvo che non ne sia stato dispensato espressamente.
Quali sono gli effetti della azione di riduzione?
1) Accerta la lesione della quota di legittima, solo nei confronti del legittimario che agisce in riduzione. È, infatti, una azione individuale ed è volta ad accertare l’eventuale lesione della quota di chi agisce, non della quota spettante a tutti i legittimari. Ne consegue che la sentenza che la accerta ha efficacia solo nei confronti del legittimario che ha agito in giudizio;
2) L’efficacia della sentenza di riduzione è retroattiva. Ciò significa che ha efficacia dal momento dell’apertura della successione.

L’azione di riduzione si prescrive?

Si. Il termine di prescrizione è decennale e inizia a decorrere dal momento di apertura della successione.
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