successione

La successione ereditaria

La successione mortis causa

La successione ereditaria

Nel linguaggio giuridico, la successione individua un qualsiasi trasferimento di beni, debiti e diritti da un soggetto all’altro.
Si può avere una successione “inter vivos” cioè tra persone viventi, in virtù, ad esempio di un contratto.
Oggetto del presente articolo è la successione “mortis causa”, cioè a causa della morte di una persona (dante causa o de cuius) che trasferisce il proprio patrimonio ad uno o più soggetti viventi (eredi, legatari o aventi causa). L’espressione “de cuius” deriva da una frase latina, ovvero, “is de cuius hereditate agitur”, che tradotta sta a significare “colui della cui eredità si tratta”, cioè proprio il defunto e il suo patrimonio che cade in successione.
Dal punto di vista normativo, il libro II del vigente codice civile è interamente dedicato alle successioni mortis causa, dall’art. 456 al 768 cod. civ.
Considerata l’ampiezza della disciplina sulla successione, l’articolo analizza i principali istituti ed i passaggi fondamentali della successione, dalla sua apertura fino ai rimedi previsti per chi ritiene di essere stato pregiudicato nella fase di distribuzione dei beni.
Dopo un primo inquadramento sistematico del fenomeno successorio, l’articolo ne illustra lo svolgimento, dall’apertura della successione (col testamento o senza) alla dichiarazione di successione da parte degli eredi.

Viene analizzata sia la successione testamentaria che quella legittima, sia quella a titolo universale, che a titolo particolare. Viene inoltre fornito un piccolo glossario per facilitare la lettura da parte dei non esperti.
Nello specifico i temi trattati nel presente focus sono:


COS’È LA SUCCESSIONE

Preliminarmente, sembra opportuno fornire la spiegazione di alcuni termini che verranno utilizzati nel presente articolo.
Quando parliamo di successione mortis causa, facciamo riferimento a quel procedimento con il quale, in seguito alla morte, le situazioni giuridiche attive e passive di un soggetto vengono trasferite in capo ad altri soggetti, c.d. eredi o legatari.
Oggetto della successione è l’asse ereditario (o patrimonio ereditario), ossia l’insieme di quei diritti, crediti, beni mobili ed immobili, debiti del defunto che sono trasmissibili agli eredi. In base all’asse ereditario, si distingue la successione a titolo universale o a titolo particolare. Nella prima, il patrimonio ereditario comprende tutti i crediti e i debiti, mentre nella seconda ci si riferisce ad uno o più rapporti giuridici determinati, attribuiti agli eredi tramite il legato testamentario.
Dell’asse ereditario possono far parte anche i beni che il de cuius ha donato quando era in vita: la donazione, da questo punto di vista, è un’anticipazione sulla futura eredità. Si distingue pertanto tra relictum, e cioè l’insieme dei beni (o meglio del loro valore) presenti nel patrimonio del de cuius al momento dell’apertura della successione e donatum, che comprende i beni dei quali il de cuius ha disposto in vita tramite donazioni.
Si distingue ancora la successione legittima dalla successione testamentaria, in base all’esistenza o meno di un valido atto di disposizione del patrimonio (il testamento).
Col testamento chiunque può disporre del proprio patrimonio, per il momento in cui avrà cessato di vivere, a titolo universale o a titolo particolare (con il legato).
Il trasferimento dei diritti mediante la successione non è automatico, ma si perfeziona solamente nel momento in cui il soggetto chiamato all’eredità, la accetta, assumendo così la posizione di erede. Nel caso in cui l’eredità non venga accettata, il chiamato non eredita alcuna posizione patrimoniale del de cuius.
Alcuni soggetti particolarmente vicini al defunto, detti legittimari, hanno diritto ad una quota di eredità, predeterminata dalla legge, a prescindere da quanto disposto nel testamento. Si parla in tal caso di quota legittima (o quota intangibile) che deve essere destinata, a tutela dell’affectio familiare, al coniuge, ai figli ed agli ascendenti ex art. 536 cod. civ..


COME E QUANDO SI APRE LA SUCCESSIONE

La successione ereditaria si apre al momento della morte del de cuius, secondo l’art. 456 cod. civ., nel luogo di ultimo domicilio del defunto, che determina la competenza territoriale del giudice delle successioni, ovvero del Tribunale competente in caso di controversie che possono sorgere durante le varie fasi successorie.
Per determinare esattamente il momento di apertura della successione, ci riferiamo a quanto stabilito dall’art. 1 della Legge n. 578/1993, in base al quale si verifica il decesso di un soggetto quando avviene “la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”.
Oltre che nei casi di accertamento “naturale”, la successione si apre anche nelle rare ipotesi di accertamento “giudiziale” della morte. Si tratta della dichiarazione di assenza e della dichiarazione di morte presunta, pronunciate dal Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o residenza conosciuta di una persona irreperibile o scomparsa da tempo, e per la quale non vi è certezza dell’esistenza in vita.
I presunti successori legittimi, il Pubblico Ministero e gli altri interessati che da almeno due anni non abbiano più notizie di un soggetto, possono chiedere al Tribunale di dichiararne l’assenza. La dichiarazione di assenza determina una sorta di successione temporanea e provvisoria: i presunti eredi non acquistano i beni ereditari a titolo definitivo, ma sono immessi nel possesso temporaneo, li amministrano e possono far proprie le eventuali rendite; non possono però alienare, ipotecare, sottoporre a pegno i beni dell’assente, salvo autorizzazione del Tribunale. Infatti, qualora l’assente dovesse ritornare o né viene provata l’esistenza in vita i beni vanno restituiti.
Qualora invece siano decorsi 10 anni dall’ultima notizia dello scomparso, è possibile richiederne la dichiarazione di morte presunta, che determina l’apertura della successione retroattivamente, dal momento dell’ultima notizia. In questo caso, la successione si apre senza limiti e coloro che erano stati posti nel possesso e nell’amministrazione dei beni dell’asse ereditario, ne divengono titolari a tutti gli effetti.
Al momento dell’apertura della successione, si apre la fase della delazione: vengono individuati i soggetti chiamati all’eredità, in base a quanto disposto nel testamento, o in sua assenza, dal codice civile. Questi possono accettarla o rinunciarla.


DELAZIONE DELLA SUCCESSIONE: COME SI ACCETTA O SI RINUNCIA ALL’EREDITÀ

I chiamati all’eredità (o delati all’eredità ) possono decidere di accettare o meno, e cioè di subentrare o meno nei rapporti patrimoniali del de cuius.
I delati hanno 3 alternative:

  • l’accettazione pura e semplice: possono accettare l’eredità in modo esplicito (con una dichiarazione avanti al notaio) o implicito (comportandosi cioè come i veri e propri titolari dei beni ereditati, ad esempio mediante atti di disposizione patrimoniale) entro dieci anni dall’apertura della successione. Con l’accettazione, il patrimonio del de cuius si confonde con quello degli eredi, che pertanto rispondono dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio personale.
  • la rinuncia: se non intendono accettare l’eredità (ad esempio perché l’asse ereditario è passivo), i chiamati possono rinunciarvi. In questo caso, è necessaria una dichiarazione avanti al Tribunale territorialmente competente (e cioè quello del luogo in cui si è aperta la successione). La rinuncia determina che l’eredità venga devoluta ai coeredi, accrescendone le quote, oppure ai discendenti del rinunciante (cd rappresentazione). È revocabile (art. 525 cod. civ.) fino a che il diritto di accettare l’eredità non sia prescritto oppure fino a che l’eredità non sia stata già acquistata da altri.
  • l’accettazione con beneficio di inventario: gli eredi accettano l’eredità, ma tengono separati il patrimonio del defunto dal proprio personale. In questo modo, i debitori del de cuius vengono soddisfatti solamente nei limiti dell’asse ereditario, senza aggredire quello personale degli eredi. I chiamati in possesso dei beni devono redigerne l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione (oppure, se non sono nel possesso dei beni, finchè il termine dell’accettazione non è prescritto), e presentare la dichiarazione di accettazione o rinuncia nei successivi quaranta giorni (art. 485 e 487 cod.civ.). L’accettazione con beneficio di inventario è invece la strada obbligata per le eredità devolute a minori, agli interdetti ed agli inabilitati ed alle persone giuridiche, escluse le società (art. 417 473 cod. civ.)

Nelle more dell’accettazione (pura e semplice o beneficiata) o della rinuncia, i delati all’eredità che si trovino nel possesso dei beni ereditari, devono assicurarne la conservazione (art. 460 cod. civ.).


COS’È LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE

La dichiarazione di successione o denuncia di successione è un adempimento obbligatorio che grava sui chiamati all’eredità, prevalentemente a fini fiscali, perché serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta successione, al fine di poter determinare le imposte dovute (Testo Unico del 31 ottobre 1990 n. 346, in materia di imposta sulle successioni e donazioni).
Devono presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate i chiamati all’eredità, salvo che non vogliano rinunciare alla stessa, i legatari, i loro rappresentanti e coloro che si trovano nel possesso dei beni del defunto, come anche gli amministratori o i curatori dell’eredità e gli esecutori testamentari.
La denuncia di successione deve essere presentata nei 12 mesi dall’apertura della successione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto (c.d. domicilio fiscale). Qualora l’ultima residenza sia stabilita all’estero, deve essere considerata la circoscrizione dell’ultima residenza in Italia. Qualora infine non sia noto il luogo di ultima residenza, la denuncia di successione deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6.
L’omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di successione espone ad una sanzione amministrativa, che varia a seconda che sia dovuta o meno l’imposta di successione.
L’Agenzia delle Entrate periodicamente provvede all’aggiornamento dei modelli e consente il versamento telematico delle imposte.


APERTURA DELLA SUCCESSIONE: QUANDO VIENE NOMINATO UN CURATORE DELL’EREDITÀ

Durante la fase della delazione, fino a che i chiamati non hanno accettato o rinunciato all’eredità, l’asse ereditario rimane temporaneamente senza titolari.
I chiamati in possesso dei beni, hanno l’obbligo di conservarli, e cioè di porre in essere gli atti necessari ad evitare loro un pregiudizio, con la precisazione che, se compiono atti dispositivi (e non meramente conservativi) questi vengono interpretati come accettazione tacita. Ed il confine tra atti conservativi e dispositivi non è sempre chiaro.
Se nessun chiamato è in possesso dei beni, si parla di “eredità giacente” nel senso che essa giace inerte, non amministrata da alcuno. Per evitare che i beni della massa ereditaria possano deteriorarsi o subire comunque pregiudizi, gli articoli 528 e ss. del cod. civ. prevedono la nomina di un curatore ereditario con il compito di gestire tali beni e compiere, ove necessario, atti conservativi.
Qualora i soggetti chiamati all’eredità siano più di uno e non tutti abbiano già deciso se accettare o meno l’eredità, non è possibile nominare un curatore limitatamente alla quota di uno o più eredi, come sostenuto recentemente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 2611/2001; Cass., sent. n. 7076/1990).


COSA SI INTENDE PER SUCCESSIONE LEGITTIMA

Nel nostro ordinamento conosciamo diverse tipologie di successione. In assenza di un valido testamento, le regole per l’assegnazione dei beni della massa ereditaria ai chiamati all’eredità sono dettate dalla legge. Si parla in questo caso di successione legittima.
La successione legittima individua i soggetti chiamati all’eredità: il coniuge superstite, i figli e i parenti fino al sesto grado.
Ai genitori succedono i figli in parti uguali (escludendo tutti gli altri parenti); in assenza di figli succedono i fratelli e le sorelle; in assenza di fratelli e sorelle, succedono i genitori in parti uguali: in assenza di figli, fratelli, sorelle e genitori succedono i gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà quella della linea materna (i nonni); in mancanza di tutti i parenti richiamati sono chiamati a succedere i parenti prossimi entro il sesto grado, senza più distinzione di linea, oppure l’eredità passa allo Stato, che tuttavia non risponde dei debiti del de cuius oltre il limite del valore dell’asse ereditario.
In presenza del coniuge superstite, la successione legittima avviene attraverso una sorta di ripartizione delle quote, ovvero: in presenza solo del coniuge egli eredità l’intero patrimonio del defunto; in presenza del coniuge e degli ascendenti del de cuius, si avrà una ripartizione di 1/3 agli ascendenti e 2/3 al coniuge; in presenza di coniuge con un solo figlio entrambi saranno eredi per la quota di ½; in presenza di più figli, invece, il coniuge sarà erede per 1/3 e i figli per 2/3 da dividere tra di loro; in presenza del coniuge in concorso con fratelli e sorelle senza i figli prevede l’attribuzione della quota di 2/3 al coniuge e 1/3 ai fratelli/sorelle; in presenza del coniuge, dei genitori del e di fratelli/sorelle avremo la quota di 2/3 al coniuge, di ¼ ai genitori e di 1/12 ai fratelli/sorelle; infine, in presenza del coniuge e di fratelli/sorelle del de cuius si avrà una ripartizione di pari a 2/3 al coniuge e 1/3 ai fratelli/sorelle.


COS’È LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Si parla di successione testamentaria ogniqualvolta il defunto abbia lasciato delle disposizioni in merito alla ripartizione del suo patrimonio dopo la sua morte, mediante il testamento. Il codice civile disciplina la successione testamentaria in maniera scrupolosa: talvolta occorre interpretare la volontà del testatore, se non risulta chiaramente dal testamento.
A differenza della successione legittima, la successione testamentaria può costituire eredi a titolo particolare, tramite le disposizioni legatarie, che assegnano ad una persona beni o diritti specifici.

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SUCCESSIONE TESTAMENTARIA: COS’È IL TESTAMENTO

Il testamento, come indicato dall’art. 587 cod. civ. è un atto unilaterale, personale, formale, revocabile fino alla morte del testatore, tipico e non recettizio.
Il testamento può contenere disposizioni di natura patrimoniale e di natura non patrimoniale.
Mediante le prime, il testatore dispone del proprio patrimonio (attivo e/o passivo) per il momento della sua morte, scegliendo di devolverlo ad uno o più soggetti, sia persone fisiche che giuridiche (chiamati all’eredità)
Tra le seconde (cd disposizioni per l’anima), alcune possono avere rilevanti effetti giuridici, quali ad esempio, il riconoscimento di un figlio naturale, oppure la nomina di un tutore. Altre hanno un valore non strettamente giuridico, ma solamente morale, come ad esempio invitare gli eredi a tenere un certo comportamento.


SUCCESSIONE TESTAMENTARIA: QUANTE TIPOLOGIE DI TESTAMENTO ESISTONO

I testamenti possono essere, a grandi linee, ordinari o speciali.
Nella prima categoria troviamo il testamento olografo, il testamento segreto e il testamento pubblico. Oltre a queste tre forme “ordinarie”, esistono i testamenti speciali, in presenza di circostanze eccezionali o al verificarsi di situazioni nelle quali non è possibile redigere un testamento nelle forme ordinarie. Per fare qualche esempio, ricordiamo, le ipotesi di calamità naturali, di malattie contagiose, di personale militare in servizio, a bordo di navi o aerei, ecc.. A differenza dei testamenti ordinari, i testamenti speciali hanno una durata limitata a tre mesi dopo la cessazione della situazione che ne ha giustificato la redazione.


COS’È IL TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento olografo è senz’altro quello più utilizzato per la sua praticità ed economicità. Necessita di forma scritta e deve essere sottoscritto e redatto interamente di pugno dal testatore, a pena di nullità, avendo cura di indicare una data o quantomeno il periodo di redazione. Questo testamento è conservato dallo stesso testatore o da una persona di sua fiducia, che dovrà esibirlo dopo la sua morte. La legge non richiede formalità particolari, tanto che la giurisprudenza ammette che il testamento olografo possa essere redatto anche nella forma di lettera:…L’art. 602 c.c., respingendo ogni rigore formale, riconosce valore alla sottoscrizione del testamento olografo anche se non è fatta con l’indicazione del nome e cognome, purché designi con certezza la persona del testatore, sicché deve ritenersi valida la manifestazione della volontà testamentaria effettuata mediante uno scritto avente forma di lettera, quando risulti con certezza la persona del testatore e l’espressione della di lui volontà testamentaria” (Cass. civ. n. 26791/2016). Tuttavia, onde limitare il rischio che il testamento possa essere impugnato (ad esempio, perché la grafia è illeggibile, oppure per violazione delle quote di legittima) è consigliabile redigerlo con l’assistenza di un professionista.


COSA SONO IL TESTAMENTO PUBBLICO ED IL TESTAMENTO SEGRETO

Il testamento pubblico è, appunto, un atto pubblico redatto dal notaio in presenza di due testimoni. In tale sede, il notaio riceve le dichiarazioni del testatore e le “traduce” in termini giuridici, evitando, così, che il testatore possa incorrere in qualche nullità o violazione di quota legittima. Dopo la redazione viene data lettura del testamento e conservato dal notaio stesso.
Il testamento segreto, assai poco utilizzato, è redatto dal testatore anche non di proprio pugno, ma sottoscritto e consegnato, in presenza di due testimoni, ad un notaio il quale lo custodisce fino alla morte del testatore. Il notaio redige una sorta di ricevuta, consentendo al testatore di ritirare la scheda testamentaria in qualsiasi momento prima della sua morte. Il testamento segreto è nullo in mancanza di forma scritta e in caso di omessa sottoscrizione da parte del notaio e del testatore e in assenza di rilascio dell’atto di ricevimento del notaio.


QUANDO POSSONO ESSERE APPOSTI TERMINI E CONDIZIONI ALLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

L’efficacia del testamento può essere sottoposta a condizione (evento futuro ed incerto dal verificarsi del quale dipendono gli effetti dell’atto), che può avere natura risolutiva o sospensiva (art. 633 cod. civ.). Una condizione risolutiva è quella, ad esempio, della successione solo nel caso in cui il chiamato abbia avuto figli al momento della morte del testatore. In caso di condizione sospensiva invece, finché la medesima non si avveri o finché non sia impossibile l’avveramento della stessa l’eredità viene amministrata da un amministratore.
Qualora però la condizione dovesse risultare impossibile oppure contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, si considera come non apposta (art. 634 cod. civ.).
Non è invece ammesso un termine (evento futuro e certo dal quale dipendono gli effetti dell’atto) nelle disposizioni a titolo universale, perché non è possibile essere eredi a “tempo determinato” nè interrompere la continuità della titolarità ex art. 637 cod. civ.
È invece ammesso sottoporre a termine un legato.


SUCCESSIONE TESTAMENTARIA: FINO A QUANDO È POSSIBILE REVOCARE UN TESTAMENTO

Il testamento può sempre essere revocato dal testatore, fino al momento della sua morte. La revoca è la facoltà concessa al testatore di “cambiare idea”, revocando o semplicemente modificando quanto in precedenza disposto. Egli infatti, può scegliere di redigere un nuovo testamento, di distruggere il precedente e non redigere alcun testamento o di modificare alcune disposizioni.
Tutti i testamenti sono revocabili, non solo quello olografo; il metodo più sicuro però resta quello della revoca espressa, indicando specificamente un formula del tipo “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”.
È tuttavia possibile una revoca tacita o presunta, ad esempio mediante la distruzione materiale del testamento olografo, ad opera del testatore, oppure in caso di nascita sopravvenuta di un figlio, dove il testamento viene revocato di diritto proprio perché si verifica la sopravvenienza di eredi legittimi.


COSA SUCCEDE CHE IL TESTAMENTO VIENE RITROVATO DOPO DIVERSO TEMPO DALLA MORTE DEL TESTATORE

Ben può accadere che una volta aperta la successione legittima, venga successivamente rinvenuto un testamento olografo.
In tali casi, il principio generale è quello della prevalenza della successione testamentaria su quella legittima. Ne consegue che se la successione da legittima diventa testamentaria, gli eredi devono adeguare le proprie posizioni a quanto disposto dal de cuius. Ciò potrebbe comportare una modifica della denuncia di successione (o dichiarazione di successione) oppure della divisione ereditaria.
Tuttavia, al fine di garantire una certezza nel traffico dei rapporti giuridici, la giurisprudenza stabilisce che, trascorsi dieci anni dall’apertura della successione (termine per l’accettazione dell’eredità) il ritrovamento del testamento non è in grado di modificare i diritti acquisiti dagli eredi con la successione legittima (Cass. civ. sez. II, Sent. 08 gennaio 2013, n. 264).


COS’È LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE: IL LEGATO

Come si è detto nei paragrafi precedenti, oltre alla successione a titolo universale, la legge prevede anche la successione a titolo particolare.
L’art. 588 cod. civ. stabilisce che quando l’eredità non è devoluta a titolo universale siamo in presenza di legati, con l’attribuzione particolare da parte del testatore.
Si parla di legato modale quando una clausola testamentaria condiziona il trasferimento del legato ad un onere gravante sul legatario. Può trattarsi di una prestazione di fare, non fare o dare, a beneficio anche di terzi, ma comunque non può superare il valore dello stesso legato. L’onere (o modus) deve essere possibile e lecito: in caso contrario si considera non apposto e addirittura invalida la disposizione testamentaria se ne è stato il motivo determinante (art. 647 cod. civ.)


SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE: QUALE DIFFERENZA TRA EREDE E LEGATARIO

Solamente con il testamento è possibile costituire i cosiddetti legati, tramite cui beni o diritti particolari vengono assegnati ai legatari. Questi, a differenza degli eredi cd universali, non ereditano una quota del patrimonio del de cuius, ma un singolo (o più) beni o diritti. Rispetto agli eredi universali, il legatario non deve accettare il legato, ma può rinunciarvi e non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari (art. 756 cod. civ.), salvo che in alcuni casi:

  • quando il legato sia gravato da un onere (cd legato modale ex art. 647 cod. civ.), che comunque non può superare il valore del legato stesso;
  • quando il testamento sia costituito da sole disposizioni legatarie. In tal caso, i legatari sono considerati eredi e rispondono dei debiti del de cuius;
  • quando l’asse ereditario è risultato insufficiente, i creditori insoddisfatti del de cuius possono esperire l’azione di regresso contro il legatario, nei limiti del valore del legato (art. 495 cod. civ.).

Altra differenza sta nel termine (cioè un evento futuro e certo), che può essere apposto al legato, ma non alla quota ereditaria.
Inoltre, il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore e, soprattutto, l’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del de cuius, la prestazione è divenuta impossibile per cause a lui non imputabili (art. 673 cod. civ.).
Non sempre è agevole la distinzione tra erede (a titolo universale) e legatario (a titolo particolare). Si pensi al caso in cui il testatore assegni singolarmente ciascun bene appartenente al suo patrimonio. La giurisprudenza di legittimità è più volte intervenuta per segnare una netta linea di confine tra i due istituti, infatti, “l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (“instituto ex re certa”) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. L’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici di merito e, quindi, incensurabile in Cassazione, se congruamente motivato… l’instituto ex re certa configura una successione a titolo universale qualora il testatore, nell’attribuire determinati beni, abbia fatto riferimento alla quota di legittima spettante all’istituito, avendo in tal modo inteso considerare i beni come una frazione rappresentativa dell’intero patrimonio ereditario” (Cass. Civ., Sez. II, n. 24163 del 25.10.2013; Cass. Civ., Sez.II, n. 1066 del 18.10.2007).


LA SUCCESSIONE EREDITARIA: COS’È LA QUOTA LEGITTIMA

La quota legittima, detta anche quota riservata o quota intangibile, costituisce la parte del patrimonio del defunto che deve essere destinata a persone predeterminate dalla legge (i legittimari).
Queste sono i familiari più stretti, ai quali il legislatore riconosce una posizione di rilievo, ed una specifica azione adibita a tutelarla, qualora venga lesa da disposizioni testamentarie non conformi al dettato normativo (cd. azione di riduzione).
Come ricordato nei paragrafi precedenti, l’art. 536 cod. civ. attribuisce la quota legittima solamente al coniuge ad ai parenti in linea retta (discendenza/ascendenza) escludendo invece i parenti in liea collaterale (fratelli, sorelle, zii e zie). Sono legittimari: il coniuge, i figli, gli ascendenti.


QUAL È LA QUOTA DI LEGITTIMA DEI LEGITTIMARI

Una volta individuati i legittimari, risulta opportuno fare chiarezza sulle quote di eredità loro spettanti. Il legislatore attribuisce a ciascun legittimario una quota di legittima diversa, a seconda di chi siano i chiamati all’eredità.
Vediamo infatti che, in via generale:

  • Quote di legittima dei figli: se si è in presenza di un solo figlio, al medesimo spetta una quota pari a metà del patrimonio del defunto. In caso di più figli, a loro spetta una quota pari a due terzi del patrimonio da dividere tra loro in parti uguali;
  • Quota di legittima del coniuge: in base all’art. 540 cod. civ., al coniuge spetta una quota pari ad un mezzo del patrimonio del de cuius, nonché il diritto di uso ed abitazione sulla casa che era adibita a residenza familiare.
  • Quota di legittima degli ascendenti: in assenza di figli, la quota spettante agli ascendenti è pari a un terzo del patrimonio del de cuius.

Le quote ora descritte variano tuttavia in presenza di più legittimari. In questi casi, la ripartizione delle quote legittime tra gli stessi avviene seguendo lo schema di seguito prospettato:

  • Nel caso in cui vi sia il coniuge ed un unico figlio, a ciscuno spetta un terzo dell’asse ereditario. Se i figli sono più di uno, la quota di legittima del coniuge è di un quarto, mentre ai figli complessivamente considerati spetta la metà dell’eredità (da dividere in parti uguali per ciascuno art. 542 cod. civ.);
  • In assenza di figli e in presenza del coniuge e degli ascendenti, il coniuge superstite concorre per la quota di ½, mentre gli ascendenti saranno legittimari della quota pari a ¼ del patrimonio da dividere tra loro in parti uguali.

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COS’È LA QUOTA DISPONIBILE DELLA SUCCESSIONE

Al momento dell’apertura della successione testamentaria (ma ancor prima al momento redazione del testamento), si pone il problema di dover determinare la c.d. quota disponibile.
Il problema si pone solamente per l’ipotesi di successione testamentaria, poiché la quota disponibile altro non è che quella parte di patrimonio della quale il de cuius può liberamente disporre. In sostanza, la quota disponibile è costituita dalla porzione di patrimonio che residua dopo aver tolto la quota di legittima spettante ai familiari più stretti.
La quota disponibile si calcola sommando il valore di tutti i beni che erano nel patrimonio del de cuius, e sottraendo i debiti. Inoltre, deve essere aggiunto il valore dei beni donati in vita dal de cuius (con riferimento al valore attuale, e non quello del momento della donazione), andando così ad ottenere il valore complessivo del c.d. asse ereditario.
Su tale valore risultante dalle operazioni elencate (relictum – debiti + donatum), viene calcolata la quota disponibile.


COSA SUCCEDE SE LA SUCCESSIONE NON RISPETTA LA QUOTA DI LEGITTIMA DELL’EREDITÀ

I legittimari che dalla successione testamentaria ricevano meno di quanto disposto dalla legge, possono esperire l’azione di riduzione, lamentando una violazione della quota di legittima della eredità.
Questo può accadere non solo con la successione testamentaria, nel caso in cui il de cuius non abbia rispettato le quote minime degli eredi legittimari, ma anche con la successione legittima, nel caso in cui il de cuius abbia, in vita, donato parte del suo patrimonio, depauperando di conseguenza l’asse ereditario. Le donazioni, infatti, possono essere considerate come anticipazioni sull’eredità futura, in virtù del meccanismo indicato nel paragrafo precedente. Per maggiori approfondimenti sulla donazione, si suggerisce la lettura di questo articolo.
Con l’azione di riduzione, pertanto, il legittimario riduce la parte dell’eredità che è stata assegnata ad uno o a più eredi: in presenza di un testamento in violazione della legittima, saranno applicabili gli artt. 554 e 558 cod. civ., in quanto il legittimario leso nella sua quota intangibile potrà agire in riduzione avverso le singole disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti e la riduzione delle medesime avverrà proporzionalmente, senza fare distinzioni tra eredità e legati, mentre in assenza di successione testamentaria (art. 533 cod. civ.), l’erede può agire contro chiunque possiede il bene per far valere la propria qualità.
Quando l’azione di riduzione sulle varie disposizioni testamentarie lesive non risulti di per sé sufficiente tutelare e a garantire il rispetto dei diritti, i legittimari hanno la possibilità di aggredire le donazioni, ma solo nei casi di incapienza del patrimonio ereditario.
Tale ricostruzione è stata più volte confermata dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero, quando ha statuito che “…La legge stabilisce rigorosamente l’ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive di legittima, disponendo che in primo luogo si riducono le disposizioni testamentarie e, in secondo luogo, le donazioni, cominciando dall’ultima e risalendo gradatamente alle donazioni anteriori. Pertanto, qualora il legittimario non possa aggredire la donazione di data più recente, effettuata a favore di donatario non coerede, per aver accettato l’eredità senza far ricorso al beneficio di inventario (che è richiesto come condizione per agire in riduzione contro donatari non coeredi), non può più aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l’insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva…” (Cass. civ. n. 3500/1975; v. anche Cass. civ. n. 4721/2016).
Correlata alla riduzione è l’azione di restituzione, finalizzata a permettere all’eredi di entrare nel possesso dei beni a lui spettanti (ad esempio beni immobiliari). Tale azione può essere esperita contro il donatario, il legatario o i terzi aventi causa del donatario acquirente, infatti, sul punto l’art. 563 cod. civ. indica “se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione del beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili”.

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