Quando si ha successione a titolo particolare? Cosa significa a titolo particolare?

La successione a titolo particolare

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Il legato: come si svolge la successione a titolo particolare

La successione a titolo particolare

Nell’ambito del fenomeno successorio mortis causa, si distingue tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare. La successione a titolo universale ricorre quando un soggetto subentra nella totalità dei diritti del de cuius, mentre si parla di successione a titolo particolare quando oggetto del trasferimento sono rapporti specifici (ad esempio, un particolare immobile, o un determinato credito), detti legati (art. 588 cod. civ).
La successione a titolo particolare è possibile solamente tramite il testamento, in quanto la successione legittima prevede solamente la devoluzione di universalità di beni, o quote dell’intero patrimonio. Ciò è vero salva l’eccezione di una forma particolare del legato, che l’art. 540 cod. civ. prevede a favore del coniuge, cui spetta, oltre alla quota di legittima, anche il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza della famiglia.
Il legato nella successione può essere di quantità, di specie o di un credito. Nel primo caso, è individuato solamente nel genere (ad esempio, mille litri di olio extravergine di oliva, un chilo di oro, duecento metri di stoffa pregiata…) nel secondo caso anche nella specie (un particolare appartamento, quel determinato oggetto, una specifica quota di azioni societarie…..). Nel legato di credito (cd legatum nominis) “l’erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore” (art. 658 cod. civ.).

successione a titolo particolare

Le differenze tra erede (beneficiario delle quote) e legatario

In secondo luogo, per acquistare il legato non è necessaria l’accettazione, ferma restando la possibilità di rinunciarvi.
Inoltre, il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore, mentre se l’obbligazione dell’onerato diventa impossibile per cause a lui non imputabili dopo la morte del testatore (art. 673 cod. civ.), si estingue.
Date queste principali differenze, le posizioni di erede e legatario possono sovrapporsi: il prelegato (art. 661 cod. civ.) è il legato a favore di un co-erede, gravante su tutta l’eredità, per quote, compresa la quota del beneficiario del legato.

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