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La rinuncia all’eredità dei minorenni

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La rinuncia all’eredità dei minorenni

Cosa fare quando un minorenne eredita

In questo articolo approfondiamo il problema della rinuncia all’eredità di minorenni.
Quando una persona muore, si apre la sua successione e vengono individuati coloro che sono chiamati ad acquisire il suo patrimonio. Questi ultimi, secondo le loro ragioni di opportunità e convenienza, possono decidere di accettare oppure di rinunciare all’eredità. Ad esempio, è possibile scegliere la rinuncia all’eredità per i debiti del de cuius, se questi sono particolarmente ingenti. In attesa dell’accettazione (espressa o tacita) o della rinuncia, l’eredità si trova in una condizione di “giacenza”. Peraltro, sotto questo profilo, occorre distinguere la mancata accettazione dell’eredità dalla vera e propria rinuncia per debiti, ad esempio.
Problemi particolari sorgono quando chiamati alla successione siano soggetti minorenni. Il codice civile, soprattutto dopo la riforma della filiazione della legge 219/2012 e del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, non distingue tra la posizione del figlio naturale e figlio legittimo, per cui la disciplina della rinuncia dell’eredità dei figli minorenni nati in costanza di matrimonio, è la medesima della rinuncia dell’eredità dei figli minorenni nati in costanza di matrimonio.
Il problema principale riguarda proprio il caso in cui venga effettuata la rinuncia di eredità di minorenni.
I genitori possono effettuare la rinuncia all’eredità dei figli minorenni? Per quali motivi? Cosa comporta la rinuncia all’eredità dei figli minorenni nei confronti dei genitori?

Vediamo in questo articolo perché in alcune circostanze è utile ricorrere alla rinuncia di eredità dei minorenni e come è possibile fare. Gli argomenti trattati sono:


RINUNCIA ALL’EREDITÀ DEI MINORENNI O ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO

I soggetti minorenni possono essere chiamati all’eredità direttamente (sia per testamento o per successione legittima) oppure per rappresentazione, quando i loro genitori non abbiano voluto o potuto accettare l’eredità.
In base all’istituto della rappresentazione ereditaria, infatti, il discendente (figlio) è chiamato a succedere al posto dell’ascendente (genitore), in base all’art. 467 cod. civ..
Sempre in via di premessa, occorre specificare che la legge impone che l’accettazione dell’eredità dei minorenni avvenga sempre “con beneficio di inventario” (art. 471 cod. civ.).
A differenza dell’accettazione pura e semplice, dove il patrimonio ereditario si confonde con quello dell’erede (per cui i creditori del de cuius possono rivalersi su tutto il patrimonio dell’erede), nell’accettazione con beneficio di inventario, l’asse ereditario rimane distinto dal patrimonio dell’erede, per cui i creditori del defunto potranno essere soddisfatti solamente nei limiti del valore dell’eredità.
L’art. 471 cod. civ. quindi è dettato a tutela del minore, per impedire che una eredità passiva danneggi il suo patrimonio.
Nonostante questo però, esistono delle situazioni in cui, data la notevole consistenza di debiti all’interno del patrimonio del defunto, non appare opportuno neppure procedere all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. In questi casi l’unica soluzione praticabile è la rinuncia all’eredità dei minorenni.


COS’È LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ

Capita di frequente che anche i minorenni risultino chiamati alla successione di un’eredità e per loro si pongano delle questioni particolari per quanto riguarda la rinuncia.

La rinuncia all’eredità è un atto formale con il quale i soggetti chiamati a succedere nel patrimonio della persona defunta (il de cuius), dichiarano di non volerla accettare.
Ai sensi dell’articolo 519 del codice civileLa rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni”.
La rinuncia all’eredità deve essere libera da termini, condizioni e limitazioni (art. 520 cod. civ).
La rinuncia è revocabile (art. 525 cod. civ.) “Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto (…), se non è già stata acquistata da altro dei chiamati”.

rinuncia all'eredità dei minorenni


QUALI DIFFERENZE TRA LA MANCATA ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ E LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ DEI MINORENNI E DEI MAGGIORENNI

In via generale, occorre distinguere tra la mancata accettazione della eredità e la vera e propria rinuncia.
Con il primo termine, ci si riferisce ad un comportamento inerte da parte del soggetto chiamato alla successione (indipendentemente dalla sua età), finché non si esprime per l’accettazione o per la rinuncia, come abbiamo visto, mediante un formale atto giuridico.
Le cose sono complicate dal fatto che l’accettazione di eredità non richiede necessariamente una dichiarazione espressa ed esplicita. L’accettazione può avvenire anche “per fatti concludenti” cioè, pur in assenza di una formale dichiarazione di accettazione, quando il chiamato alla successione si comporta come se avesse accettato l’eredità. Ad esempio, si trasferisce a vivere nell’appartamento di proprietà del de cuius, oppure utilizza l’automobile ad egli intestata.
Pertanto, la mancata accettazione dell’eredità non equivale sempre alla rinuncia all’eredità per debiti o per altri motivi.
Fino a quando perdura la mancata accettazione dell’eredità (che essa sia implicita o esplicita) e non vi è stata la esplicita rinuncia all’eredità di minorenni o maggiorenni, si parla di “eredità giacente”. Si tratta di una situazione che espone il patrimonio ereditario al rischio di perdita o danneggiamento. Si pensi, ad esempio, ad una abitazione che rimane incustodita.
Per evitare tale rischio, chiunque abbia interesse può chiedere al Tribunale competente di nominare un soggetto curatore dell’eredità giacente, che se ne prenda cura e la amministri con perizia, prudenza e diligenza.


COME È POSSIBILE EFFETTUARE LA RINUNCIA DI EREDITÀ DI MINORENNI

Secondo la legge, i minorenni sono incapaci di compiere determinati atti giuridici (art. 2 cod. civ.): per farlo hanno bisogno che qualcuno li rappresenti (art. 320 cod. civ.).
A questo problema soccorrono i genitori, o chi ne esercita la potestà genitoriale, oppure i tutori, i quali possono compiere, in nome e per conto dei minori, gli atti di ordinaria amministrazione.
Per quelli di straordinaria amministrazione è invece necessario che questi soggetti ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare. Infatti, qualora gli atti di straordinaria amministrazione venissero compiuti senza l’autorizzazione del giudice tutelare, potrebbero essere annullati.

Stabilisce infatti l’art. 320 cod. civ. che “ I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni (…) I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati (…) se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare”.
Risulta quindi chiaro che né l’accettazione né la rinuncia di eredità dei minorenni può essere effettuata autonomamente dai genitori o dai tutori, ma solamente una volta ottenuta l’autorizzazione del giudice tutelare, che la rilascia solamente alla luce di elementi che provino la necessità oppure la utilità evidente per il minore.
L’utilità è apprezzata soprattutto sul piano economico: il giudice tutelare deve guardare all’interesse del minore, che dall’eredità potrebbe trarre un vantaggio economico.  Viceversa, una eredità passiva potrebbe esporlo ad un rischio di perdita.

rinuncia eredità minore


QUANDO VIENE NOMINATO UN CURATORE SPECIALE PER LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ DEI MINORENNI

Nei procedimenti per chiedere l’autorizzazione alla rinuncia dell’eredità dei minori, potrebbe ravvisarsi un conflitto di interessi, anche solo potenziale, ad esempio tra quello dei minori e quello dei loro rappresentanti (genitori, esercenti della potestà genitoriale o tutori).
L’ultimo comma dell’art. 320 cod. civ. stabilisce che “Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore”.
In questi casi, il curatore speciale è chiamato a tutelare l’interesse del minore, nei confronti dei suoi rappresentanti.

infografica rinuncia all'eredità del minorenne


QUANDO PUÒ AVVENIRE LA RINUNCIA DI EREDITÀ PER DEBITI

L’esistenza di creditori del de cuius e quindi l’esistenza di un passivo che supera l’attivo, permette al rappresentante del minorenne (genitore o tutore) di richiedere l’autorizzazione per procedere alla rinuncia di eredità per debiti.
A questo proposito, per ottenere la prescritta autorizzazione dal giudice tutelare, è necessario presentare un ricorso dal quale risulti, a supporto della richiesta di rinuncia di eredità per debiti, che l’asse ereditario non ha componenti attive, oppure che quelle passive sono maggiori di quelle attive.
Occorre, in sintesi, illustrare i motivi di necessità o di utilità evidente che possano giustificare la rinuncia dell’eredità dei minorenni.
Il giudice tutelare competente è quello del tribunale del luogo in cui i minori hanno la residenza.


COSA ACCADE CON L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO

Abbiamo detto che, in alternativa alla rinuncia dell’eredità per i figli minorenni, i genitori o i loro tutori possono richiedere al giudice tutelare di essere autorizzati ad accettare l’eredità con beneficio di inventario.
Difatti, la forma beneficiata è l’unica forma di accettazione di eredità che la legge consente ai minorenni.
Nel caso in cui il genitore non abbia provveduto alla rinuncia di eredità dei figli minorenni, questi possono accettarla, con beneficio di inventario, nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età (così Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15267 del 2019). L’art. 489 c.c. stabilisce che “ I minori (…) non si intendono decaduti dal beneficio di inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età”. Peraltro, l’art. 489 cod. civ. concede ai minorenni un termine più lungo per accettare l’eredità con beneficio di inventario, rispetto a quello ordinario previsto agli articoli 485 cod. civ. e 487 cod. civ..
Così, nel frattempo, il minore è soltanto un “chiamato all’eredità”, che, una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio ovvero rinunciare all’eredità, oppure ancora accettarla pienamente.


QUANDO LE RAGIONI DI ORDINE MORALE GIUSTIFICANO LA RINUNCIA DI EREDITÀ DEI MINORENNI

I motivi di necessità e di utilità di cui parla il codice civile, sulla base di cui il genitore può richiedere la rinuncia di eredità di minorenni, sono prevalentemente di natura economica.
Esistono varie ragioni di ordine morale che potrebbero giustificare una mancata accettazione di eredità in favore dei minorenni. Vediamo soltanto due esempi per capire meglio a cosa facciamo riferimento.
In un primo caso, i minorenni sono stati adottati e successivamente vengono chiamati a succedere dai loro genitori naturali. In questo caso, i genitori adottanti potrebbero voler evitare che i minori si riavvicinino alla famiglia di origine e quindi chiedere al giudice tutelare la rinuncia all’eredità dei minorenni.
In un secondo esempio, il genitore del minorenne chiamato ad ereditare, non ha buoni rapporti con il de cuius e non vuole perciò che suo figlio ottenga la sua eredità.
Questi casi, il giudice tutelare del tribunale è chiamato a decidere se la rinuncia dell’eredità dei figli minorenni tutela il loro interesse, oppure, al contrario, se questi potrebbero patire un danno, a causa della scelta del genitore.
Nella prassi è raro che l’autorizzazione alla rinuncia dell’eredità dei minorenni venga concessa solamente per motivi morali, se non particolarmente gravi. Generalmente, si tende ad avere come esclusivo punto di riferimento l’interesse patrimoniale del minore: se l’eredità è attiva, l’autorizzazione alla rinuncia viene negata.


COME SI CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LA RINUNCIA DI EREDITÀ DI MINORENNI

Nel caso in cui si voglia effettuare una rinuncia di eredità per debiti, occorre innanzitutto verificare la consistenza del patrimonio ereditario del defunto.

L’autorizzazione per effettuare la rinuncia di eredità di minorenni deve essere necessariamente richiesta dai genitori o dal tutore dei minorenni al Giudice Tutelare del Tribunale competente (cioè il tribunale del luogo di residenza del  minorenne), attraverso un ricorso, in cui devono essere indicati i motivi che giustificano la necessità o la utilità della rinuncia all’eredità dei minorenni.
Al ricorso, deve essere allegata la documentazione che provi la condizione di erede del soggetto minorenne ed il rapporto di tutela o genitorialità tra il minorenne e chi presenta il ricorso.
È inoltre necessario allegare la documentazione che giustifichi i motivi della rinuncia (ad esempio l’esistenza di passività nel patrimonio del defunto, oppure i motivi di ordine non economico che rendono inopportuna l’accettazione). Se viene richiesta l’autorizzazione alla rinuncia di eredità per debiti, si deve allegare la documentazione raccolta che certifichi, ad esempio, il debito, la visura dei beni ipotecati, le passività presso Equitalia e gli estratti conto bancari.
Assieme al ricorso, è richiesto il deposito di un documento chiamato “nota di iscrizione a ruolo” e il pagamento di una marca da bollo di 27,00 € per diritti di notifica. Non è invece richiesto il pagamento del contributo unificato.
Per presentare il ricorso con il quale viene manifestata la propria volontà di rinuncia di eredità di figli minorenni è opportuno, anche se non strettamente necessario, farsi assistere da un avvocato.
Dal momento del deposito, la cancelleria del Tribunale comunica il numero di ruolo del procedimento, con il quale è possibile verificare l’iter del ricorso per essere autorizzati alla rinuncia di eredità dei minorenni, ad esempio mediante l’applicazione “Giustizia Civile”, che può essere consultata da smartphone.


COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA RINUNCIA DI EREDITÀ DEI MINORENNI

Una volta introdotto il ricorso, se il Giudice Tutelare ravvisa un conflitto di interessi tra il genitore che chiede di essere autorizzato alla rinuncia dell’eredità del figlio minorenne e quest’ultimo, nomina un curatore speciale, che viene investito del compito di rappresentare e tutelare gli interessi del minore.
Il curatore speciale per la rinuncia dell’eredità del figlio minorenne viene nominato anche in caso di conflitto di interesse:

  • tra i figli soggetti alla medesima responsabilità genitoriale,
  • tra gli altri figli e i genitori.

In questi casi, la nomina del curatore può essere richiesta anche dal ricorrente.
Non è richiesto l’intervento del pubblico ministero, a meno che il giudice tutelare ravveda nel procedimento un interesse pubblico.
L’autorizzazione del Giudice tutelare, per la rinuncia di eredità di minorenni, viene emessa soltanto dopo un’attenta valutazione dei pro e dei contro, sia patrimoniali che non patrimoniali.
Contro il provvedimento del giudice, può essere proposto reclamo, ai sensi dell’art. 739 cod. proc civ., entro dieci giorni. Sul reclamo, si pronuncia il Tribunale ordinario in camera di consiglio.


COME AVVIENE LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ DEI MINORENNI

Spetta ai genitori che esercitano la potestà genitoriale o al genitore unico che esercita la responsabilità genitoriale (in caso di decesso dell’altro genitore o a seguito della decadenza dell’altro genitore dalla potestà genitoriale), l’onere di effettuare la rinuncia di eredità di minorenni.
Una volta ottenuta l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minorenne, ci si può rivolgere ad un notaio oppure alla cancelleria del tribunale territorialmente competente, per depositare la rinuncia vera e propria, allegando l’autorizzazione del giudice tutelare.
Il tribunale competente per questa seconda “fase” è quello del luogo dove si è aperta la successione, cioè del luogo di ultima residenza del de cuius.
Ne consegue che, ad esempio, se la successione si è aperta a Milano (dove il defunto ha avuto l’ultima residenza) e il minore ha residenza a Torino, dovrà prima essere chiesta l’autorizzazione al Tribunale di Torino, e successivamente i genitori dovranno depositare la rinuncia all’eredità del minorenne al Tribunale di Milano.
Al termine delle operazioni, il notaio o il cancelliere del tribunale competente registrano la dichiarazione di rinuncia di eredità di minorenni presso il registro delle successioni (art. 510 comma 1 cod. civ.).
Viene pertanto richiesto il pagamento di un’imposta di registro di 200,00 euro.


QUANDO È REVOCABILE LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ DEI MINORENNI

La rinuncia può essere revocata, ai sensi dell’art. 525 cod. civ.fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto (…), se non è già stata acquistata da altro dei chiamati”.
A tal proposito, abbiamo detto che il minore può accettare l’eredità fino ad un anno dal compimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 489 cod. civ..
Prima del raggiungimento della maggiore età, l’eredità può essere accettata dal minore solamente con beneficio di inventario.
Ne consegue che per revocare la rinuncia dell’eredità del minorenne, il genitore o il tutore dovrà, ancora una volta, richiedere l’autorizzazione al giudice tutelare.


QUALE GIUDICE È COMPETENTE PER EFFETTUARE LA RINUNCIA DI EREDITÀ DI MINORENNI IN CASO DI GENITORI STRANIERI

La Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 19 aprile nella causa C-565/16 ha stabilito che è possibile la scelta di un giudice diverso da quello della residenza abituale del minore, nel caso di due genitori, di diversa nazionalità, che vogliono ottenere l’autorizzazione alla rinuncia di eredità di figli minorenni.
Muovendosi non nella materia successoria, ma di tutela dei soggetti minori, è possibile applicare il regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, che individua come giudice competente, tra gli altri, quello della residenza abituale del minore, ma ammette la possibilità per le parti di sceglierne un altro.
A condizione, però, che la scelta di un giudice differente sia fatta nell’interesse superiore del minore. La Corte ha precisato inoltre che nel caso in cui i genitori di un minore abbiano presentato, per conto del minore, una domanda di autorizzazione alla rinuncia di eredità di minorenni dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003 va interpretato nel senso che: «il deposito effettuato congiuntamente dai genitori del minore dinanzi all’autorità giurisdizionale da loro scelta costituisce accettazione univoca di tale giudice da parte degli stessi; inoltre, la circostanza che la residenza del de cuius alla data del suo decesso, il suo patrimonio, oggetto della successione, e le passività dell’asse ereditario si trovassero nello Stato membro cui appartiene il giudice adito consente, in mancanza di elementi che dimostrino che la proroga di competenza rischierebbe di incidere negativamente sulla situazione del minore, di considerare che una siffatta proroga di competenza è conforme all’interesse superiore del minore».

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