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La richiesta della cittadinanza italiana

Come e quando si acquista la cittadinanza italiana

La richiesta della cittadinanza italiana

Con l’avvento della globalizzazione e l’intensificarsi dei flussi migratori, quello della richiesta della cittadinanza italiana è divenuto un tema di notevole rilievo che, dal canto suo, ha sollevato numerosi dibattiti e criticità.
Uno dei temi maggiormente dibattuti sulla scena politica attuale è quello inerente allo ius soli, cioè il principio in base al quale colui che nasce sul territorio di uno stato ne acquista automaticamente la cittadinanza. Detto principio trova applicazione come regola generale in quasi tutti i paesi del continente americano, oltre che in alcuni paesi europei (Francia, Germania e Regno Unito) seppur con talune limitazioni.
In Italia, la regola generale è quella dello ius sanguinis, sicché la cittadinanza per i bambini nati in Italia da genitori stranieri non è quella italiana, bensì quella dei genitori, salvo poi la possibilità loro riconosciuta di fare richiesta per la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età, purché siano stabilmente risieduti nel territorio nazionale sino a quel momento.
In un Ordinamento giuridico caratterizzato dal principio dello ius sanguinis, non sono mancati interrogativi circa l’opportunità di avanzare verso modalità più snelle per ottenere la cittadinanza italiana, per mezzo dello ius soli che, malgrado i numerosi tentativi di proposta avanzati, attualmente non ha ancora trovato la strada per l’approvazione.
Sono molteplici i presupposti sulla cui base avanzare la richiesta per la cittadinanza italiana. Inoltre, grazie al passaggio alla procedura telematica e al sistema delle autocertificazioni, ad oggi sembra essere più snella la procedura per richiedere la cittadinanza italiana.
L’articolo esamina le principali strade per ottenere la cittadinanza italiana: in conseguenza del matrimonio o unione civile, o per naturalizzazione, soffermandosi inoltre sulla cittadinanza dei bambini stranieri nati in Italia.
La richiesta di cittadinanza italiana, una volta accolta, comporta l’acquisto della cittadinanza italiana che può sostituire quella di origine ovvero affiancarsi a essa (è il caso della cosiddetta “doppia cittadinanza”), in ossequio al principio di diritto internazionale del rispetto della sovranità degli Stati.

Gli argomenti trattati in questo articolo sono:


COME OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA: IUS SANGUINIS E IUS SOLI

La cittadinanza italiana è uno status che, una volta attribuito a un soggetto, comporta il riconoscimento, da parte dell’ordinamento giuridico, di pieni diritti civili e politici. Essa può essere acquisita automaticamente o previa apposita richiesta di cittadinanza italiana, al ricorrere di taluni presupposti.
Più nello specifico, possiamo dire che i fattori legittimanti la richiesta di cittadinanza italiana possono essere o legati al matrimonio o unione civile con un cittadino italiano, ovvero alla residenza protratta per un certo periodo di tempo sul territorio italiano.
In ogni caso, è utile fin da ora precisare che l’acquisto della cittadinanza italiana, è retto dal principio generale dello ius sanguinis in forza del quale è cittadino italiano colui il quale ha almeno un genitore italiano (art. 1 legge n. 91/1992), a prescindere dal luogo di nascita.
Tale criterio si pone come alternativo rispetto a quello dello ius soli, peraltro vigente in numerosi altri ordinamenti giuridici, secondo il quale la cittadinanza spetta a tutti coloro che sono nati in un certo Stato.
A ben vedere, lo ius soli presenta due varianti: un modello incondizionato e uno condizionato. Secondo il modello incondizionato, l’acquisto della cittadinanza dipende unicamente dal territorio di nascita mentre, nel modello condizionato, al presupposto della nascita si aggiunge come ulteriore requisito quello della stabile residenza di almeno uno dei genitori.


COME OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA. I CASI DI ACQUISTO AUTOMATICO.

Un soggetto può ottenere la cittadinanza italiana anche in un momento successivo rispetto a quello della nascita (acquisto per filiazione), in deroga al generale principio dello ius sanguinis, secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 91/1992, a seguito di riconoscimento della paternità o maternità da parte del cittadino italiano.
Acquista “di diritto” la cittadinanza italiana anche il minore straniero adottato da cittadino italiano, ovvero, nonché nel caso di naturalizzazione del genitore convivente, purché si tratti di minore degli anni 18 (art. 3 legge n. 91/1992).
Non è invece automatico l’acquisto della cittadinanza italiana per il maggiorenne che sia stato riconosciuto o dichiarato figlio di un cittadino italiano, o da esso adottato.


LA RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA DEL DISCENDENTE DI CITTADINO ITALIANO

Ancora, può fare richiesta di cittadinanza italiana colui che sia discendente di cittadino italiano (art. 4 legge n. 91/1992) emigrato in un paese nel quale vige lo ius soli. A tal fine, tuttavia, è necessario che la richiesta di cittadinanza italiana sia corroborata dalla dimostrazione che non vi sono state interruzioni nella trasmissione della cittadinanza cosa che, per esempio, potrebbe avvenire laddove l’ascendente abbia acquisito la cittadinanza dello stato ove è emigrato.
La richiesta di cittadinanza italiana deve essere rivolta al Consolato nella cui circoscrizione ha la residenza la persona che avanza la domanda per la cittadinanza italiana.


QUANDO E COME RICHIEDERE LA CITTADINANZA ITALIANA

Oltre ai casi in cui sia acquista automaticamente “di diritto”, la cittadinanza italiana viene concessa per matrimonio, per naturalizzazione, oppure per beneficio di legge o per meriti speciali.
Per richiedere la cittadinanza italiana i requisiti variano a seconda della strada che si intende scegliere.


COME OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA IN SEGUITO A MATRIMONIO.

La cittadinanza italiana per matrimonio è concessa allo straniero, ad alcune condizioni.
In primo luogo, lo straniero deve avere contratto matrimonio o costituito unione civile (legge 76/2016) con cittadino italiano (art. 5). Il regime di matrimonio deve protrarsi sino al momento del decreto di concessione della cittadinanza e non deve non sussistere la separazione personale dei coniugi. In caso di riconciliazione ex art. 157 cod. civ., il requisito della residenza legale decorre ab initio e per intero dalla data di dichiarazione della conciliazione.
In secondo luogo è richiesto che sia trascorso un certo periodo di tempo dal matrimonio o dall’unione civile. Lo straniero deve avere stabilito la sua residenza in Italia in modo continuativo per almeno due anni, oppure per almeno un anno in presenza di figli. Se invece i coniugi hanno stabilito la residenza all’estero, devono essere trascorsi almeno tre anni, oppure 18 mesi in presenza di figli.
Il terzo requisito è la mancanza di cause ostative alla richiesta di cittadinanza italiana (art. 6). In particolare:

  • non devono ricorrere comprovati motivi di sicurezza nazionale;
  • il cittadino straniero non deve essere stato condannato in Italia per uno dei delitti contro la personalità dello Stato previsti dall’art.241 c.p. all’art. 294 c.p. o per qualsiasi delitto non colposo punito con la pena massima di almeno tre anni di reclusione;
  • il cittadino straniero non deve essere stato condannato da una autorità giudiziaria straniera, per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno;

Infine, il cittadino straniero deve conoscere la lingua italiana (art.9). la conoscenza si dimostra attestando il possesso di un titolo di studio rilasciato da uno degli enti indicati.
Tale attestato non è richiesto per gli stranieri che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis Testo Unico Immigrazione (decreto legislativo 286/1998), o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 Testo Unico Immigrazione.

A far data dal 1 agosto 2015, la domanda di cittadinanza italiana per matrimonio deve necessariamente essere presentata telematicamente.


COME OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE.

La richiesta di cittadinanza italiana può essere presentata anche dallo straniero che in maniera stabile, duratura e costante risiede entro il territorio della Repubblica.
Si tratta della pratica di cittadinanza “per naturalizzazione”. L’accoglimento della richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione è un atto amministrativo che si connota per comportare un’ampia discrezionalità in capo all’Autorità Amministrativa. Infatti, oltre alla sussistenza dei presupposti occorrenti per poter richiedere la cittadinanza italiana, il Ministro dell’Interno e la Prefettura devono verificare che l’interessato sia effettivamente integrato nel tessuto sociale, culturale e politico dello Stato, condividendone i principi e valori fondanti.
Il requisito principale è quello della residenza ininterrotta in Italia per un certo periodo di tempo. Per ottenere la residenza non è sufficiente il semplice soggiorno nel territorio italiano, ma è necessaria l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente (ANPR) del Comune ove lo straniero abita stabilmente.
In tali ipotesi, occorre distinguere se a volere ottenere la cittadinanza italiana, sia un cittadino comunitario o extracomunitario. Nel primo caso, infatti, la richiesta di cittadinanza italiana può essere avanzata dopo soli 4 anni di residenza stabile in Italia mentre, per i cittadini extracomunitari occorre una residenza di almeno 10 anni per poter presentare la domanda di cittadinanza italiana (art. 9 comma 1).
Tuttavia, anche ove si tratti di soggetti non cittadini dell’Unione Europea, sono previste numerose eccezioni che legittimano la richiesta di cittadinanza italiana prima dei 10 anni di residenza. Lo straniero che ha il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado che siano cittadini italiani per nascita, può ottenere la cittadinanza italiana dopo 3 anni di residenza sul territorio italiano.
Oltre alla residenza ininterrotta, lo straniero deve dimostrare di essere in grado di provvedere economicamente a se stesso, eventualmente al proprio nucleo familiare, ed ai doveri di solidarietà economica e di partecipazione alla spesa pubblica che sono richiesti al cittadino italiano. Per questo, è necessario dimostrare di avere un reddito minimo nei tre anni precedenti alla richiesta di cittadinanza italiana e fino alla data del giuramento.
Il reddito minimo è parametrato sulla quota per l’esenzione della spesa sanitaria ex art.3 del D.L. 382/1989.
Infine sono richieste la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), e la non sussistenza di motivi ostativi.

richiesta della cittadinanza italiana


COME OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA PER BENEFICIO DI LEGGE O MERITI SPECIALI.

Oltre ai casi elencati nei paragrafi precedenti, può richiedere la cittadinanza italiana altresì il soggetto discendente in linea retta fino al secondo grado (deve essere cioè figlio o nipote) di cittadino italiano per nascita e sia in possesso di precisi requisiti (art. 4 legge 91/1992).
La richiesta di cittadinanza italiana può essere proposta:

  • da chi ha svolto il servizio militare nelle forze armate e precedentemente abbia dichiarato di voler richiedere la cittadinanza italiana;
  • se l’interessato a ottenere la cittadinanza italiana ha svolto un servizio di pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano;
  • nel caso in cui al compimento del diciottesimo anno di età la persona risiede da almeno 2 anni nel territorio italiano ed entro un anno dal compimento della maggiore età abbia dichiarato di voler ottenere la cittadinanza italiana.

La richiesta di cittadinanza italiana può altresì essere avanzata dallo straniero maggiorenne che sia stato riconosciuto quale figlio di genitori italiani e abbia dichiarato l’elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento.
Per quanto concerne, invece, la richiesta di cittadinanza italiana per meriti speciali, è necessario che lo straniero abbia reso encomiabili servizi per la nazione o vi sua un eccezionale interesse dello Stato al riconoscimento (art. 9 comma 2). In tali ipotesi, la cittadinanza viene concessa mediante decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno di concerto al Ministro degli Affari Esteri.


COME OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL 2018.

Il cosiddetto “Decreto Sicurezza” D.L. n. 113/2018 ha novellato la normativa in materia di acquisizione e revoca dello status di cittadino italiano.
Questa ha introdotto il requisito della conoscenza della lingua italiana ed ha aumentato l’importo da pagare per le istanze e dichiarazioni di cittadinanza, portandolo da 200 a 250 euro (art. 9 bis legge 91/1992).
Inoltre il legislatore ha introdotto un’ipotesi di revoca della cittadinanza (art. 10 bis legge 91/1992), laddove vi sia stata condanna definitiva per i reati elencati dall’art. 470, comma II, lett. a), n. 4) cod. proc. pen. e per i reati di cui agli artt. 270 ter e 270 quinquies.2 cod. pen. prevedendo che la revoca sia adottata entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna con decreto del Presidente della Repubblica.
Infine la legge 132 ha ridotto i termini massimi di definizione della pratica per la cittadinanza italiana.


QUAL È IL PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA

Una volta inoltrata la richiesta di cittadinanza italiana, viene aperta l’istruttoria per la verifica dei requisiti. Il termine per la definizione del procedimento amministrativo, è recentemente stato ridotto da quarantotto a ventiquattro mesi, per le domande successive al 19.12.2020 (art. 9 ter Legge 91/1992).
In particolare, nel caso della richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’istruttoria è finalizzata a valutare se la concessione è conforme all’interesse pubblico. Viene pertanto valutato il livello di integrazione dello straniero nel tessuto sociale e la capacità di assolvere gli obblighi del cittadino, soprattutto di natura fiscale.
Se l’istruttoria si conclude positivamente, la cittadinanza viene concessa mediante decreto del Ministero dell’interno, se colui il quale ha fatto la richiesta per la cittadinanza italiana risiede sul territorio dello Stato, o del capo del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione nel caso in cui il soggetto che ha fatto domanda per la cittadinanza italiana risieda all’estero. Il decreto viene inviato alla Prefettura competente e successivamente notificato all’interessato.
Infine, lo straniero deve prestare giuramentodi essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato” (art. 10) presso il Comune di residenza, entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza, a pena di inefficacia dello stesso. Trascorsi inutilmente i sei mesi, ove lo straniero sia comunque interessato a richiedere la cittadinanza italiana, dovrà avanzare una nuova richiesta di cittadinanza italiana.

Lo straniero diventa cittadino italiano a partire dal giorno successivo al giuramento. È solo con il giuramento, pertanto, che il provvedimento di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana acquista efficacia e fa sì che il soggetto divenga cittadino italiano in condizione di uguaglianza formale e sostanziale con coloro i quali sono cittadini italiani sin dalla nascita, ai sensi dell’art. 3 cost.


COME RICHIEDERE LA CITTADINANZA ITALIANA, LE FASI.

La pratica per la cittadinanza è piuttosto impegnativa, giacché avulsa da numerosi adempimenti burocratici, per semplificare l’esposizione e la comprensione, possiamo schematizzare l’iter in 7 fasi, secondo il modello impiegato dal Sistema Informativo Cittadinanza.

  1. Fase istruttoria: si tratta del momento iniziale della procedura di richiesta della cittadinanza italiana che, mediamente, ha una durata di circa 30 giorni; essa è orientata al controllo formale dei documenti per la cittadinanza italiana ed è svolta dalle Prefetture.
  2. Fase raccolta pareri: svolto il controllo formale dei documenti necessari per la richiesta di cittadinanza italiana, l’Ufficio Centrale Cittadinanza deve raccogliere il rapporto informativo della Questura, il rapporto del Casellario Giudiziale e il parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; è una fase articolata che può avere una durata di quasi 20 mesi.
  3. Fase pratica di cittadinanza: raccolti i pareri, l’Ufficio Centrale Cittadinanza procede alla valutazione complessiva degli elementi informativi raccolti e trasmette tutta la pratica al Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione al quale spetta il compito di esprimere una valutazione positiva o negativa sulla richiesta, sulla base degli elementi raccolti in sede istruttoria; nel caso di dubbi o perplessità, il Dipartimento può richiedere ulteriori indagini.
  4. Fase valutazione finale: nel caso di valutazione positiva del Dipartimento, il Ministero dell’Interno deve raccogliere il parere del Consiglio di Stato per poter predisporre il decreto di concessione della cittadinanza.
  5. Fase firma del Presidente della Repubblica: una volta predisposto il decreto da parte del Ministero dell’Interno, questo deve essere trasmesso al Presidente della Repubblica affinché provveda a firmarlo.
  6. Fase notifica all’interessato: il decreto di concessione della cittadinanza firmato dal Presidente della Repubblica deve essere notificato all’interessato, la notifica sarà curata dalla Prefettura se il richiedente risiede sul territorio, ovvero dal Consolato se risiede all’estero.
  7. Fase giuramento: entro 6 mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza il soggetto deve presentarsi davanti al Comune per prestare giuramento.


COME FARE RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA: DOVE PRESENTARE LA DOMANDA PER LA CITTADINANZA ITALIANA.

La domanda di cittadinanza italiana deve essere presentata secondo modalità differenti a seconda dei requisiti sulla base dei quali è avanzata la richiesta per la cittadinanza italiana.
In ogni caso fra i documenti per la cittadinanza italiana che devono accompagnare la domanda di cittadinanza italiana vi è la marca da bollo da 16 euro.
Dal 1 gennaio 2012 tutti i procedimenti volti a ottenere la cittadinanza italiana possono seguono la regola dell’autocertificazione, talché i documenti per la cittadinanza italiana devono considerarsi validamente presentati ancorché sostituiti da autocertificazioni.


LA RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA: QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI PER LA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO:

La domanda per ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio deve essere presentata telematicamente. Unitamente alla domanda per la cittadinanza italiana dovranno essere presentati taluni documenti per la cittadinanza italiana, vale a dire:

  • estratto dell’atto di nascita,
  • certificato penale del paese di origine e degli eventuali paesi di residenza,
  • atto integrale di matrimonio,
  • passaporto, permesso di soggiorno o attestazione di soggiorno, codice fiscale e carta d’identità,
  • ricevuta di versamento del contributo unificato di 250 euro;
  • attestazione di conoscenza della lingua italiana.


LA RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA: QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI PER LA CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE

La richiesta della cittadinanza italiana per motivi di stabile residenza deve essere accompagnata dai documenti che attestano la conoscenza della lingua italiana e di un reddito idoneo.
Più nel dettaglio, i documenti necessari per la cittadinanza italiana in vista della richiesta per la cittadinanza italiana per residenza sono:

  • certificato di nascita,
  • certificato penale del paese di origine,
  • passaporto, permesso di soggiorno o attestazione di soggiorno, codice fiscale e carta d’identità,
  • ricevuta di versamento del contributo di 250 euro;
  • copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
  • attestazione della conoscenza della lingua italiana.


QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI PER LA CITTADINANZA ITALIANA SEGUITO DI BENEFICIO DI LEGGE

La domanda per la cittadinanza italiana in virtù di beneficio di legge deve essere presentata presso la Prefettura competente territorialmente (se la richiesta di cittadinanza italiana è avanzata da soggetto residente), ovvero presso l’autorità consolare (ove il soggetto che intende richiedere la cittadinanza italiana non sia residente), unitamente ai documenti necessari per la cittadinanza italiana, ossia:

  • atto di nascita,
  • certificato penale del paese di origine,
  • stato di famiglia,
  • passaporto, permesso di soggiorno o attestazione di soggiorno, codice fiscale e carta d’identità,
  • ricevuta di versamento del contributo di 250 euro.


RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA: QUALI SONO I TEMPI PER OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA

Quanto tempo è necessario per ottenere la cittadinanza italiana? Come detto, l’art. 9 ter della legge 91/1992 prevede il termine massimo per la definizione della pratica di cittadinanza di 24 mesi, prorogabile fino a 36 mesi. Occorre tuttavia chiarire alcuni punti.
In primo luogo, il nuovo termine si applica solamente se la richiesta di cittadinanza italiana è stata presentata dopo il 19 dicembre 2020, data di entrata in vigore del decreto legge 132/2020. Al contrario, se la domanda di cittadinanza italiana è stata presentata prima di questa data, continua ad applicarsi il termine massimo precedentemente stabilito, di 48 mesi.
In secondo luogo, al termine della pratica di cittadinanza deve aggiungersi quello per rilascio degli estratti e certificati dello stato civile da allegarsi quali documenti necessari per la cittadinanza italiana, cui termine è fissato in sei mesi.


RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA: COSA FARE IN CASO DI RITARDO

Deve inoltre precisarsi che questi termini sono ordinatori: nessuna sanzione è prevista in caso di ritardo nella emanazione del decreto di accoglimento o di rigetto della domanda di cittadinanza italiana.
Tuttavia, in caso di inerzia da parte della pubblica amministrazione oltre il termine stabilito, è possibile fare qualcosa:

  • un primo passo è quello di verificare, mediante un accesso agli atti amministrativi, se vi siano problemi, anche relativi alla domanda di cittadinanza italiana, che bloccano la pratica di cittadinanza;
  • una volta escluso che l’inerzia della pubblica amministrazione dipenda dalla richiesta di cittadinanza italiana, è possibile sollecitare le autorità preposte alla definizione del procedimento;
  • se anche col sollecito non si ottiene una risposta in tempi ragionevoli, è possibile chiedere l’intervento del Capo dell’Ispettorato Generale di Amministrazione, per concludere il procedimento sostituendosi alla stessa Amministrazione (art.2, comma 9-bis, 9-ter e 9-quater legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990);
  • in alternativa, è possibile fare ricorso avanti al Tar del Lazio contro il silenzio della amministrazione, entro un anno dalla scadenza del termine della pratica di cittadinanza.


LA CITTADINANZA PER I BAMBINI STRANIERI NATI IN ITALIA: QUANDO È POSSIBILE FARE RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA

La cittadinanza per i bambini stranieri nati in Italia, in virtù del principio dello ius sanguinis, segue il criterio della cittadinanza dei genitori. Pertanto, il bambino nato in Italia da genitori stranieri acquista di diritto la cittadinanza dei genitori e non quella italiana, seppur sia nato nel territorio della Repubblica.
Uniche deroghe al criterio generale, che aprono allo ius soli, sono previste:

  • dall’art. 1 comma 1 lett. b della legge n. 91/1992, nel caso del bambino nato in Italia da genitori ignoti, apolidi o impossibilitati a trasmettere la propria cittadinanza in virtù della legge estera, che è equiparato al figlio di cittadini italiani;
  • dall’art. 1 comma 2, secondo cui “E’ considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.

L’art. 4 l. n. 91/1992, prevede la possibilità per lo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, di poter fare richiesta per la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età. Nel caso in cui vi siano state delle interruzioni nella residenza, l’interessato può comunque ottenere la cittadinanza italiana, allorché dimostri che ha comunque mantenuto un contatto costante e duraturo con il Paese, per esempio producendo referti di visite mediche effettuate sul territorio italiano, certificati di attività scolastica o sportiva compiute in Italia.
La richiesta di cittadinanza italiana presentata dal soggetto nato in Italia da genitori stranieri, beneficia di un canale preferenziale: la pratica di cittadinanza può essere avviata direttamente presso la Prefettura territorialmente competente in base al luogo di residenza anziché tramite l’autorità consolare.


RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA: QUALI SONO I PROGETTI DI RIFORMA IN MATERIA DI IUS SOLI.

In Italia, fra le molteplici ipotesi di riforma in tema di cittadinanza orientate all’introduzione dello ius soli, solamente un progetto è giunto sino all’approvazione della Camera dei Deputati, salvo poi arenarsi. La riforma contemplava due criteri per ottenere la cittadinanza italiana prima del raggiungimento della maggiore età: lo ius soli temperato e lo ius culturae.
Lo ius soli temperato prevede che un bambino nato in Italia possa ottenere la cittadinanza italiana se almeno uno dei genitori stranieri è stabilmente e legalmente residente nel territorio nazionale da almeno 5 anni, e ove si tratti di genitore extraeuropeo, che abbia altresì un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, un alloggio idoneo e che abbia superato un test di conoscenza della lingua italiana.
Lo ius culturae, invece, prevede la possibilità di avanzare richiesta per la cittadinanza italiana da parte dei minori stranieri minori di 12 anni che abbiano frequentato le scuole italiane per almeno 5 anni, superando un intero ciclo scolastico oppure, per i bambini stranieri fra i 12 e i 18 anni, la richiesta di cittadinanza italiana è subordinata all’aver abitato sul territorio nazionale per almeno 6 anni e completato un ciclo scolastico.


COME FUNZIONA LA RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA PER GLI APOLIDI.

Anche gli apolidi, soggetti privi di cittadinanza di alcuno Stato, possono fare richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione.
All’uopo occorre che l’apolide sia residente sul territorio dello Stato da almeno 5 anni, come disposto dall’art. 9 della legge n. 91/1992.
L’art. 16 della legge sulla cittadinanza equipara la condizione degli apolidi a quella del rifugiato politico, cosicché anche quest’ultimo può fare richiesta per la cittadinanza italiana decorsi 5 anni durante i quali egli ha avuto stabile residenza in Italia.
Per gli apolidi e rifugiati politici l’acquisto della cittadinanza rappresenta un elemento di assoluta importanza, giacché li consente di acquisire uno status “pieno” in termini di riconoscimento di diritti civili e politici.


RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA: QUANDO LA CITTADINANZA ITALIANA VIENE REVOCATA

Per completezza espositiva, oltre alle ipotesi di richiesta della cittadinanza italiana, esponiamo anche i casi nei quali lo status di cittadino può essere revocato, sempre previsti e regolati dalla l. n. 91/1992.
La cittadinanza italiana acquisita in base agli articoli 1,2 e 3, può essere persa quando (art. 12 comma 1):

  • il cittadino accetta un incarico presso un Ente pubblico estero o internazionale al quale l’Italia non partecipa;
  • il cittadino si arruola volontariamente nell’esercito di uno Stato estero;

Inoltre, la cittadinanza italiana dell’adottato viene revocata in caso di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato, a condizione che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti (art.3).
La cittadinanza acquistata in seguito a richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio (art.4) o per naturalizzazione (art.9), è revocata in base all’art. 10 bis, se l’interessato è stato condannato con sentenza definitiva:

  • per un reato commesso con finalità di terrorismo o eversione dell’Ordinamento costituzionale per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o a 10 anni nel massimo;
  • per avere ricostituito le associazioni sovversive di cui all’art. 270 c.p., delle quali sia stato ordinato lo scioglimento;
  • per il reato di partecipazione a banda armata di cui all’art. 306 comma 2 c.p.;
  • per il reato di assistenza agli associati con finalità di terrorismo art. 270 ter cod. pen.;
  • per il reato di sottrazione di beni e denaro oggetto di sequestro per il reato di cui all’art. 270 quinques.2.


COME CONTESTARE IL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA

Nel caso in cui l’amministrazione intenda dare risposta negativa alla richiesta di cittadinanza italiana, è obbligata a notificare, prima del decreto definitivo, un “preavviso di rigetto” (art. 10 bis L. 241/1990 sul procedimento amministrativo) che deve contenere i motivi per i quali intende rigettare la richiesta.
Ricevuto il preavviso, entro dieci giorni il richiedente può presentare una memoria difensiva per esporre le proprie ragioni, ed eventualmente per integrare la documentazione presentata a corredo della richiesta di cittadinanza, qualora carente o parziale.
Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana l’interessato, per mezzo di un avvocato, può fare ricorso al Tar entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di rigetto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
In ogni caso, la richiesta di cittadinanza italiana può essere presentata nuovamente decorso 1 anno o 5 se il diniego è giustificato da motivi di sicurezza.


COME RINUNCIARE ALLA CITTADINANZA ITALIANA.

Come è possibile richiedere la cittadinanza italiana, è possibile anche rinunciarvi.
L’art. 11 della legge n. 91/1992, stabilisce che le condizioni per rinunciare alla cittadinanza italiana sono: ottenere la cittadinanza di altro Stato e risiedere o stabilire la propria residenza all’estero.
La dichiarazione di rinuncia deve essere presentata al Comune di residenza o, se l’interessato risiede all’estero, all’Ambasciata o al Consolato italiano (art. 8 DPR 572/1993 “Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.”).
Assieme alla dichiarazione, devono essere prodotti alcuni documenti: il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di nascita, la documentazione comprovante il possesso della cittadinanza dello Stato estero e, ove richiesta, la documentazione relativa alla residenza all’estero.

 

Per richiedere il servizio di assistenza o di consulenza in materia di cittadinanza, è possibile contattare lo Studio all’indirizzo info@www.btstudiolegale.it oppure compilare il form presente presente a questo link.
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