Come si procede alla revoca dell’amministratore di srl
La revoca dell’amministratore di srl
L’argomento trattato in questo articolo è la revoca dell’amministratore della srl. L’amministratore deve dar conto del proprio operato ai soci, i quali possono adire l’autorità giudiziaria per chiedere la revoca in via cautelare dell’amministratore che abbia commesso gravi irregolarità nella gestione della società. A differenza di quanto previsto per le società per azioni, non è possibile il cambio dell’amministratore della srl con un amministratore giudiziario.
La mala gestio dell’amministratore nel perseguire gli interessi della società a responsabilità limitata, oltre un’ipotesi di revoca giudiziale, può originare anche una revoca stragiudiziale, mediante la delibera assembleare dei soci.
Il primo comma dell’art. 2476 cod. civ. stabilisce infatti che “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società.”
Dalla violazione degli obblighi dell’amministratore, può nascere il suo dovere di risarcire il danno procurato, sia ai soci che ai terzi.
L’articolo esamina, sulla base del tipo di contratto che lega l’amministratore alla società, i casi di revoca dell’amministratore della srl nominato a tempo determinato ed a tempo indeterminato.
Gli argomenti trattati in questo articolo sono:
- Revoca dell’amministratore di srl: chi è l’amministratore
- Quando è possibile disporre la revoca dell’amministratore della srl
- La revoca dell’amministratore di srl con incarico a tempo determinato.
- La revoca dell’amministratore srl con incarico a tempo indeterminato.
- Come avviene la revoca dell’amministratore srl
- Quali adempimenti devono seguire al cambio di amministratore srl
- Chi può essere nominato come amministratore di srl e quali funzioni svolge.
- Quali problematiche in ordine alla revoca dell’amministratore della srl sono sorte a seguito della riforma del diritto societario.
- Come si atteggia la responsabilità civile: la revoca dell’amministratore srl per mala gestio dell’amministratore.
- Revoca dell’amministratore di srl: quale risarcimento del danno è dovuto per mala gestio dell’amministratore.
REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI SRL: CHI È L’AMMINISTRATORE.
Ai sensi dell’art. 2086 cod. civ. l’amministratore è l’unico soggetto che si occupa di dirigere, gestire, rappresentare la società, e più in generale compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (art. 2475 cod. civ.). L’organo amministrativo, nelle società di capitali, può configurarsi come collegiale (consiglio di amministrazione) o monocratico (amministratore unico).
I limiti dell’attività dell’amministratore sono:
- da una parte, lo stesso art. 2086 cod. civ., che al secondo comma pone il limite dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile stabilito dall’imprenditore;
- dall’altra parte, il rispetto dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società ex art. 2476 cod civ. In particolare, all’amministratore è richiesto un dovere di diligenza professionale.
All’interno di questi paletti, l’amministratore gode della più ampia discrezionalità.
La carica di amministratore può essere assunta da uno dei soci o, se previsto dall’atto costitutivo, da un soggetto esterno.
Seppur non configurabile in termini di rapporto di lavoro, è oramai consolidato il principio per il quale all’amministratore di società spetta un equo compenso (l’art. 1709 cod. civ. presume che il contratto mandato sia svolto a titolo oneroso), determinato in base alle responsabilità su di esso gravanti ed all’impegno profuso nell’esercizio delle mansioni. Inoltre l’art. 2389 cod. civ., per quanto concerne i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo, rimanda alla disciplina prevista in seno all’atto costitutivo o a quanto pattuito in tempi di nomina (così Cassazione sent. n. 15382/2017).
QUANDO È POSSIBILE DISPORRE LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DELLA SRL
L’incarico dell’amministratore di srl, giuridicamente inteso, non viene configurato nei termini di un contratto di lavoro, rispetto al quale la società si atteggerebbe come datore, quanto piuttosto nei termini del contratto di mandato, nel quale la società, per mezzo dei propri soci, è la mandante dell’amministratore-mandatario, attribuendogli il potere gestorio degli affari che la riguardano, secondo quanto ribadito anche dalla Corte di Cassazione civile con ordinanza n. 24139/2018.
Conseguentemente, il rapporto che si viene a creare fra società e amministratore è assoggettato alle regole previste in merito al contratto di mandato dagli artt. 1704 e ss. cod. civ..
Alla luce di tale premessa, l’art. 1725 cod. civ. consente di procedere alla revoca di un amministratore di srl, sia nel caso di incarico conferito a tempo indeterminato che in quello di incarico a tempo determinato.
Tuttavia, le due prospettive così delineate aprono a scenari diversi, ben esplicitati dalla giurisprudenza di legittimità, ancorché quello di revoca dell’amministratore di srl costituisca un potere inderogabile dei soci, come tale liberamente adottabile in qualsiasi momento.
LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI SRL CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO.
In ordine alla revoca dell’amministratore srl avente un incarico a tempo determinato, la Suprema Corte, con sentenza n. 3312/2000 ha statuito che “la revoca prima del termine obbliga il mandante (la società) al risarcimento del danno, salvo che ricorra giusta causa”. Pertanto, emergono due corollari:
- da una parte, la possibilità della revoca dell’amministratore di srl anche in assenza di giusta causa, salvo il risarcimento del danno spettante all’amministratore revocato;
- dall’altra parte, l’autonomia dell’azione di revoca dell’amministratore di srl rispetto a quella di responsabilità.
La “giusta causa” che esime la società al risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore revocato, si riferisce ad ogni situazione oggettiva e/o soggettiva che rende impossibile la prosecuzione del rapporto di mandato, come ad esempio una grave mala gestio dell’amministratore nell’interesse della società o dei soci.
Riconosciuto così il potere di revoca dell’amministratore di srl anche a tempo determinato, resta da affrontare il tema del risarcimento del danno che al medesimo spetta in assenza di una giusta causa. Sul punto, la Cassazione con pronuncia n. 23557/2008 ha risolto la questione ancorando detto risarcimento al parametro del lucro cessante, di modo che esso vada parametrato al compenso non percepito dall’amministratore per il periodo in cui egli, ove non revocato, avrebbe ricoperto il proprio ufficio, da calcolarsi alla luce degli ultimi sei mesi di retribuzione, peraltro sulla scia di quanto già statuito dal Tribunale di Milano con sentenza del 22 marzo 2007.
LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE SRL CON INCARICO A TEMPO INDETERMINATO.
La revoca dell’amministratore di srl è possibile anche nella ipotesi nella quale il suo incarico sia a tempo indeterminato, spettandogli il risarcimento del danno solamente se non sussista giusta causa, oppue se non gli sia stato dato un congruo termine di preavviso, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo.
La congruità del termine di preavviso viene desunta dal tempo ragionevolmente occorrente all’amministratore per cercare un nuovo impiego.
In mancanza di un congruo preavviso, la giurisprudenza di merito si è orientata nel senso di quantificare il risarcimento del danno in una somma pari all’emolumento che l’amministratore della srl avrebbe ricevuto in sei mesi.
COME AVVIENE LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE SRL
Il codice civile non disciplina espressamente la revoca degli amministratori di srl: l’art. 2479 cod. civ. nel menzionare i poteri dell’Assemblea dei soci fa espresso riferimento unicamente alla nomina degli amministratori, senza nulla dire in ordine al potere di revoca.
Tale silenzio ha sollevato indubbie criticità, anche alla luce di quanto previsto per le società per azioni, per le quali l’art. 2364 num. 2 cod. civ. attribuisce all’assemblea ordinaria dei soci il potere di statuire sulla nomina e sulla revoca degli amministratori.
L’art. 2476 cod. civ., nell’ambito dell’azione di responsabilità esperibile dai singoli soci nei riguardi dell’amministratore, prevede la possibilità che questi richiedano al Tribunale l’adozione di un provvedimento cautelare di revoca in caso di mala gestio dell’amministratore, e cioè di gravi irregolarità nella gestione della socità.
E’ necessaria l’azione di responsabilità per revocare l’amministratore?
Adottando un’interpretazione letterale, parte autorevole della dottrina ha escluso la possibilità in capo ai soci di disporre autonomamente la revoca dell’amministratore di srl, anche laddove si sospetti una mala gestio dell’amministratore. Secondo questa interpretazione, i soci potrebbero unicamente adire il Tribunale competente mediante l’azione di responsabilità e, in tale sede, chiedere il cambio dell’amministratore della srl.
In senso opposto, però, si è espresso altro filone dottrinale, che ha poi incontrato il favore della giurisprudenza, che considerando il potere di revoca come un elemento proprio e insopprimibile dell’assemblea dei soci, pur nel silenzio legislativo, ne ha riconosciuto la titolarità direttamente in capo ai soci senza il previo esperimento dell’azione di responsabilità.
In ogni caso, all’interno dell’azione giudiziale di responsabilità è possibile chiedere, in via cautelare, il cambio dell’amministratore della srl.
Presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare tipico sono:
- il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall’incarico per “gravi irregolarità nella gestione della società” al momento della decisione sull’istanza;
- la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell’azione sociale esercitata dal socio (accertamento, in base a cognizione non piena, della violazione da parte dell’amministratore degli obblighi su di esso incombenti per legge e per statuto in dipendenza del rapporto gestorio con la società e dell’attitudine di tali condotte a cagionare pregiudizio al patrimonio della società);
- la qualificazione dei fatti imputati all’amministratore con tale azione in termini di “gravi irregolarità nella gestione della società”, da cui possa derivare danno al patrimonio sociale ovvero danni ulteriori rispetto a quelli già prodotti.
Al di fuori delle ipotesi di revoca giudiziale, la revoca dell’amministratore di srl può essere disposta “stragiudizialmente” dall’Assemblea dei soci, con le modalità e sulla base delle condizioni previste dallo statuto.
QUALI ADEMPIMENTI DEVONO SEGUIRE AL CAMBIO DI AMMINISTRATORE SRL
Nel momento in cui avviene il cambio di amministratore della srl, sia che dipenda da dimissioni che da revoca degli amministratori della srl ovvero da revoca di amministratore unico della srl, occorre prestare attenzione al dettato dell’art. 2385, comma III, cod. civ. il quale dispone che “la cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale”. La norma è dettata per le società per azioni, ma è analogicamente applicabile anche nelle società a responsabilità limitata.
In realtà, per ragioni di opportunità pubblicitaria, è oramai opinione condivisa quella secondo la quale il cambio dell’amministratore della srl debba essere reso noto mediante comunicazione anche all’Agenzia delle Entrate, alla Camera di Commercio e presso ogni Ente al quale l’amministratore uscente era accreditato.
La nomina del nuovo amministratore della srl, che è appannaggio dei soci, può avvenire sia in seno all’Assemblea, che fuori da essa, mediante consultazione o consenso reso per scritto.
L’accettazione dell’incarico da parte del nuovo amministratore non richiede forme particolari, ben potendo avvenire espressamente, tacitamente o per fatti concludenti, sia nel casi che l’interessato subentri alle dimissioni che ove si tratti di revoca degli amministratori di srl che di revoca di amministratore unico di srl.
CHI PUÒ ESSERE NOMINATO COME AMMINISTRATORE DI SRL E QUALI FUNZIONI SVOLGE.
Affinché si possa essere nominati, gli amministratori di srl devono rispettare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all’art. 2387 cod. civ.. In ogni caso, non possono essere nominati amministratori soggetti interdetti, inabilitati, falliti o condannati con pene accessorie all’interdizione da pubblici uffici o uffici direttivi. La norma è dettata per le società per azioni, ma è analogicamente applicabile anche nelle società a responsabilità limitata, ove lo statuto non preveda diversamente.
Se l’atto costitutivo niente prevede in ordine alla nomina di soggetti terzi quali amministratori, deve ritenersi che tale ufficio debba necessariamente essere affidato ai soci o a taluno di loro.
La carica di amministratore srl può essere svolta sia da una persona fisica che da un persona giuridica; in questo ultimo caso, la persona giuridica dovrà delegare un suo rappresentante persona fisica che, a sua volta, dovrà presentare i requisiti di cui all’art. 2387 cod. civ..
Tipico compito che grava sugli amministratori srl è quello di gestire la società nell’attività di ordinaria e straordinaria amministrazione. Pur nella possibilità per l’atto costitutivo di assegnare funzioni ulteriori agli amministratori così come di riservare alcune competenze ai soci, l’art. 2475, comma V, cod. civ. prevede che “la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale (…) sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo”.
Affianco a detta disposizione, il successivo art. 2475 bis cod. civ. rimette altresì alla competenza esclusiva degli amministratori (o dell’amministratore unico) il potere di rappresentanza generale della società in ordine al quale eventuali limitazioni o eccezioni disposte dall’atto costitutivo non sono in nessun caso opponibili ai terzi. Si tratta di una regola volta a garantire la tutela dell’affidamento dei terzi e della certezza dei traffici commerciali in relazione a possibili abusi di rappresentanza perpetrati dagli amministratori.
Ancora, è compito esclusivo degli amministratori la tenuta dei libri sociali obbligatori, la redazione del bilancio di esercizio nonché della relazione sulla gestione, l’assolvimento di oneri pubblicitari e ogni decisione inerente agli aumenti di capitale a pagamento.
Inoltre, è facoltà dell’amministratore (o degli amministratori) convocare l’Assemblea dei soci e fissarne l’ordine del giorno ai sensi dell’art. 2476 cod. civ.
QUALI PROBLEMATICHE IN ORDINE ALLA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DELLA SRL SONO SORTE A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO.
Sin dalla riforma del diritto societario, avvenuta con il decreto legislativo n. 6/2003, molte sono state le criticità che dottrina e giurisprudenza si sono trovate ad affrontare in ordine alla revoca dell’amministratore di srl.
In particolare, preso atto che quanto indicato dall’art. 2476 cod. civ. riguardo alla “responsabilità degli amministratori e controllo dei soci” costituisce sì il parametro di riferimento in materia di revoca degli amministratori srl, (pur sempre da coordinare con la disciplina di volta in volta prevista dai singoli atti costitutivi), restavano due grandi punti interrogativi:
- l’applicabilità alle srl del controllo giudiziario già previsto per le società per azioni dall’art. 2409 cod. civ. il quale prevede che “Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale (…) possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.”;
- il rapporto fra azione di responsabilità e azione di revoca, laddove incerto era se la revoca dell’amministratore della srl potesse essere chiesta autonomamente oppure successivamente all’esercizio dell’azione di responsabilità.
Si tratta di dubbi che, nel silenzio del legislatore, è toccato alla giurisprudenza affrontare e chiarire, talora con l’accordo della dottrina e talaltre in totale indipendenza ermeneutica.
Sotto il primo aspetto, il codice della crisi e dell’insolvenza (Decreto legislativo, 12/01/2019 n. 14) ha recepito l’orrientamento della giurisprudenza di merito (nonostante la riforma del 2003) ed ha formalizzato l’estensione dell’art. 2409 cod. civ. anche alle società a responsabilità limitata. In tal modo, l’autorità giudiziaria può intervenire all’interno della società, a tutela delle minoranze e contro gli abusi dell’organo gestorio.
Sul secondo aspetto, si è pronunciato il Tribunale di Firenze (ordinanza del 27 luglio 2019), che da un lato, recependo la giurisprudenza maggioritaria, ha svincolato il giudizio di merito sulla responsabilità dal provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore della srl. Il Tribunale ha definito il provvedimento cautelare a “strumentalità attenuata” e perciò, per la stabilità dei suoi effetti, prescinde dalla instaurazione del relativo giudizio di merito entro un certo termine.
COME SI ATTEGGIA LA RESPONSABILITÀ CIVILE: LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE SRL PER MALA GESTIO DELL’AMMINISTRATORE.
Molto spesso, nella prassi, la revoca dell’amministratore srl è dovuta alla scoperta, da parte dei soci, di scorrettezze o negligenze dallo stesso poste in essere in danno della società, si tratta, cioè, della cosiddetta mala gestio dell’amministratore.
Infatti, ai sensi dell’art. 2476 cod. civ. “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri a essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società (…)”.
La responsabilità dell’amministratore si fonda sulla sussistenza di tre elementi:
- inosservanza di un dovere imposto dalla legge o dall’atto costitutivo,
- il verificarsi di un danno a svantaggio della società amministrata,
- il nesso eziologico fra condotta dell’amministratore e il danno verificatosi.
A differenza di quanto previsto per i soci, tuttavia, la responsabilità dell’amministratore è illimitata sicché quest’ultimo risponde dei danni cagionati con tutti i suoi beni presenti e futuri ex art. 2740, comma I, cod. civ..
Pur in assenza di specifiche indicazioni offerte dal legislatore, dottrina e giurisprudenza sono da tempo allineate nel parametrare la diligenza richiesta all’amministratore a quella “del buon padre di famiglia”, oramai evoluta nella “diligenza richiesta all’agente modello”.
La valutazione dell’operato dell’amministratore, però, deve coordinarsi con il principio di generale insindacabilità degli atti gestori, in virtù del quale egli non può essere chiamato a rispondere di scelte imprenditoriali rivelatesi poi non profittevoli per il bilancio societario, ogni qual volta la decisione intrapresa appariva ragionevole e fondata su validi presupposti oggettivi, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2381, comma VI, cod. civ..
Alla luce di quanto sopra considerato, la responsabilità degli amministratori ricorre allorquando il danno che si è verificato è imputabile a valutazioni negligenti, non ponderate ovvero vietate dalla legge o dall’atto costitutivo.
In tali ipotesi, ciascun socio ha il potere di promuovere l’azione di responsabilità verso gli amministratori (salvo colui il quale dimostri di essere esente da colpa e abbia manifestato il proprio dissenso al compimento dell’atto ex art. 2476 cod. civ.) e, nel caso di gravi irregolarità nella gestione, può chiedere al Tribunale che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori della srl o di revoca dell’amministratore unico della srl
REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI SRL: QUALE RISARCIMENTO DEL DANNO È DOVUTO PER MALA GESTIO DELL’AMMINISTRATORE.
Una volta che i singoli soci abbiano esercitato l’azione di responsabilità verso gli amministratori, grava sui medesimi ricorrenti l’onere di provare l’esistenza di un danno attuale e concreto (coincidente con il depauperamento del patrimonio sociale) e il nesso di causalità fra quel danno e la condotta degli amministratori. Di contro, gli amministratori contro i quali è intentata l’azione di responsabilità dovranno dimostrare che il fatto lesivo non è dovuto al loro contegno negligente, né alla violazione degli obblighi loro imposti dalla legge o dall’atto costitutivo secondo quanto precisato dalla Suprema Corte con sentenza n. 22911/2010.
Parallelamente, la giurisprudenza più recente ha mostrato di superare la rigida dicotomia tradizionale danno-evento ai fini del risarcimento per privilegiare, piuttosto, una configurazione del medesimo nel senso di danno-conseguenza nell’ambito del quale il nesso eziologico funge anche a limite del risarcimento gravante sugli amministratori a quei danni che siano conseguenza immediata e diretta della loro azione od omissione.
Pertanto, dalla sentenza del Tribunale di Palermo n. 2324/2019, è divenuto pacifico che il danno risarcibile vada quantificato sulla differenza dei danni patrimoniali, in modo tale da potersi prescindere da quanto risultante dalle scritture contabili, così da ovviare alle criticità connesse a scritture contabili irregolari o mal conservate.
In ogni caso, lo stesso principio potrà applicarsi laddove l’amministratore si renda responsabile di danni recati a terzi creditori.
Lo Studio Legale Berti e Toninelli Si trova a Pistoia, in Piazza Garibaldi n. 5.
Opera in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze ed in tutta Italia tramite i servizi online.
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