- Can an American Buy Property in Italy? A Complete Guide for Foreign Buyers [2023 Updated] - Settembre 27, 2023
- La polizza vita - Settembre 6, 2023
- Come vendere opere d’arte - Agosto 9, 2023
Breve guida alla polizza vita
Nel novero dei prodotti assicurativi, la c.d. polizza vita costituisce uno strumento attraverso il quale tutelare la propria famiglia in caso di morte improvvisa e prematura dell’assicurato.
Storicamente, le polizze vita nascono con una funzione previdenziale a tutela della persona da rischi connessi ad alcuni eventi della vita e, si sono andate sviluppando negli anni attraverso un’evoluzione commisurata alle nuove esigenze sia di tutela che di investimento della collettività.
Ancora oggi la polizza vita può essere utilizzata per tutelarsi dalle conseguenze economiche della morte. Ad esempio la cosiddetta polizza morte (o polizza caso morte) può essere collegata ad un contratto di mutuo, per evitare che a causa del decesso del mutuatario, le rate gravino sugli eredi. In questo ed in altri casi, la polizza vita ha una funzione previdenziale e/o di risparmio.
La polizza vita può essere altresì intesa come strumento di investimento. È il caso, ad esempio, di alcune forme di polizza caso vita.
In particolare, la polizza vita come investimento può essere “rivalutabile” o a basso rischio e con un profitto minore, oppure ad alto rischio e con un profitto maggiore.
Al secondo tipo appartengono le polizze “index linked” e “unit linked”.
Determinare la funzione della polizza è fondamentale sotto il profilo successorio e di tutela dei creditori. Sotto il primo, in generale le polizze vita rientrano nell’asse ereditario solamente quando hanno una funzione di risparmio e previdenziale, mentre non quando sono utilizzate come strumenti di investimento.
Parimenti, la polizza vita come investimento di carattere speculativo è esposta ad azioni cautelari o esecutive, a differenza della polizza come tutela del patrimonio (art.1923 cod. civ.).
Quanto al termine di prescrizione, l’art. 2952 cc fissa in dieci anni il termine per richiedere l’indennizzo da parte del beneficiario, decorso il quale la somma viene al fondo per le polizze dormienti.
POLIZZA VITA: COS’È IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Al fine di comprendere al meglio l’argomento che si intende affrontare, non è possibile prescindere dalla definizione del contratto di assicurazione, fornita dal legislatore all’art. 1882 cod. civ. come quel contratto con il quale la compagnia assicuratrice, dietro il pagamento di un c.d. premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (sopravvivenza oltre un certo termine/morte).
Tra i vari contratti che possono essere stipulati con le compagnie assicurative, quindi, la c.d. polizza vita consente al soggetto beneficiario di ottenere una somma di denaro, per il caso della morte o della sopravvivenza ad una certa data del soggetto assicurato, previo pagamento del premio da parte del contraente.
Come previsto dagli artt. 1919 e 1920 cod. civ., l’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo, con la possibilità di individuare uno o più beneficiari del premio assicurativo che la compagnia dovrà versare al verificarsi dell’evento morte dell’assicurato.
Si tratta quindi di un contratto cui partecipano quattro soggetti:
- La compagnia assicurativa.
- Il soggetto contraente: colui che stipula il contratto di polizza vita con la compagnia assicurativa e si impegna a pagarne il premio.
- Il soggetto assicurato (che può essere lo stesso contraente o un soggetto diverso, previo il suo consenso): colui il quale viene “assicurata” la vita, e cioè la persona sulla cui vita o morte viene stipulato il contratto.
- Il soggetto beneficiario: chi riceve il denaro da parte della compagnia assicurativa, nel caso in cui si avveri la condizione prevista dal contratto, e cioè che il soggetto assicurato muoia (polizza vita caso morte) o sia vivente (polizza caso vita) ad una certa data. Nella polizza caso vita, il beneficiario viene indicato dal contraente, non solamente al momento della conclusione del contratto di assicurazione, ma anche in un secondo momento, mediante testamento o con una successiva dichiarazione scritta da inviare all’assicuratore. La designazione (e non la sola conclusione del contratto, come specificato anche dal Tribunale Velletri, Sez. I, Sentenza, 31/05/2023, n. 1066) ha come effetto l’acquisto da parte del terzo beneficiario del diritto di far propri i vantaggi derivanti dal contratto di assicurazione (contratto a favore di terzi). Se l’assicurato di una polizza caso morte viene designato come beneficiario, il capitale viene devoluto mortis causa ai suoi eredi (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 11/07/2022, n. 21863).
QUALI TIPI DI POLIZZA VITA ESISTONO
La condizione del contratto di polizza vita può essere la morte o l’esistenza in vita di un soggetto ad una certa data. Sotto questo profilo, lo schema del contratto di polizza vita può infatti essere:
- polizza vita caso morte: il beneficiario riceve una somma di denaro dall’assicurazione (un versamento una tantum oppure una rendita periodica) al verificarsi della morte dell’assicurato entro una certa data (cosiddetta polizza temporanea caso morte) oppure in qualsiasi momento (cosiddetta polizza morte a vita intera, il cui il capitale assicurato viene trasferito agli eredi).
- polizza caso vita: all’assicurato è garantito un capitale od una rendita se ad una certa data è vivente. Spesso si utilizza la polizza vita come investimento: in tal caso il premio pagato dal contraente viene investito in obbligazioni o titoli a rischio maggiore.
- Polizza mista: una tipologia di polizza attraverso la quale l’assicurazione versa una somma di denaro (anche a rendita ) sia in caso di sopravvivenza dell’assicurato, sia in caso di suo decesso (caso in cui le somme vengono versate al beneficiario). La durata del contratto può variare tra i 5 e i 25 anni e prevede un premio più elevato rispetto alla singola polizza vita o alla polizza morte. La peculiarità della polizza mista sta nel fatto che il premio è costituito da una quota di risparmio (per il caso vita) e da una quota, invece, destinata alla copertura di altre forme di garanzia.
In base alle modalità di versamento del premio e della somma assicurata, la polizza caso vita si distingue ulteriormente in:
- Polizza a capitale differito: in tal caso, il capitale investito (premio annuo o premio unico) viene versato, maggiorato di interessi, a condizione che ad una certa data l’assicurato sia vivente. La polizza a capitale differito prevede quindi un periodo, appunto di differimento tra la conclusione del contratto ed il versamento del capitale.
- Polizza a rendita immediata: l’assicurazione versa la somma assicurata con scadenze periodiche immediatamente dopo la conclusione del contratto (che prevede il pagamento del premio in un’unica soluzione) similmente a quanto accade per la pensione di vecchiaia o di invalidità.
- Polizza a rendita differita: l’assicurazione versa la somma assicurata con scadenze periodiche, a partire da una certa data concordata. Ad esempio, Tizio riceverà ogni mese una certa somma di denaro, a partire dal settantesimo anno di età. A differenza della polizza caso vita a rendita immediata, la rendita differita prevede pertanto un periodo di differimento, tra la conclusione del contratto e l’inizio dell’erogazione, in cui matura il premio.
Talvolta, la polizza vita che prevede un differimento, è accompagnata da una contro-assicurazione, in base a cui in caso di morte nel periodo di differimento, la somma assicurata viene trasferita al beneficiario (cd polizza mista).
A COSA SERVE UNA POLIZZA VITA
La funzione della polizza vita caso morte, della polizza caso vita e della polizza mista, è varia.
In alcuni casi, sono strumenti di tutela del capitale e di previdenza. In questi casi, il contraente vuole assicurarsi un capitale o una rendita al termine del periodo assicurativo.
È il caso della polizza temporanea caso morte, spesso collegata ad un contratto di mutuo: per proteggere il suo erede dal pagamento delle rate, il mutuatario sottoscrive la polizza per tutta la durata del mutuo, di modo che in caso di suo decesso, le rate successive vengono pagate dall’assicurazione. La polizza vita per il mutuo si affianca a quella obbligatoria per scoppio ed incendio, ed è facoltativa. Nel 2012, l’IVASS, al fine di evitare posizioni di conflitto di interesse delle banche con i richiedenti del mutuo, ha stabilito che le banche devono fornire almeno tre preventivi diversi di compagnie assicurative che non hanno alcun rapporto commerciale con la banca.
Lo stesso può dirsi per la polizza caso vita a rendita immediata o differita.
In genere, le tipologie di polizza vita come investimento sono quelle che presentano, oltre al rischio demografico (il verificarsi o meno della morte dell’assicurato) anche un rilevante rischio finanziario (i premi vengono investiti) gravante sull’assicurato. Si tratta, ad esempio, della polizza morte a vita intera e della polizza caso vita a capitale differito.
LA POLIZZA VITA COME INVESTIMENTO PURO
La funzione di investimento è ancora più evidente nelle polizze di capitalizzazione a contenuto finanziario, come la polizza rivalutabile (basso rischio), la polizza unit linked e index linked (alto rischio):
- la polizza vita rivalutabile, introdotta agli inizi degli anni 70, si tratta di un investimento a basso rischio: il capitale confluisce in un fondo a gestione separata che viene annualmente rivalutato. La polizza consente quindi di ottenere o un rendimento anche minimo o comunque la restituzione del capitale investito con l’aggiunta di un’ulteriore somma.
- la polizza unit linked pura: si tratta di una polizza vita come investimento il cui rendimento solitamente non è garantito (come non è garantito il capitale) ed è legato all’andamento di indici azionari che prevedono un rischio maggiore (rispetto ai prodotti assicurativi tradizionali) ma contemporaneamente una maggiore possibilità di rendimento nel medio/lungo periodo sul capitale investito. La Corte di Cassazione ha stabilito che “le polizze unit linked a causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita) si considerino come prodotti assicurativi, anche se risulta prevalente la causa finanziaria, purché la parte del contratto qualificata come assicurativa rispetti i principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del rischio demografico” (Corte di Cassazione, sent. 5 marzo 2019, n. 6319).
- la polizza vita index linked pura: come la polizza vita unit linked, presenta un elevato profilo di rischio, ma il rendimento non è legato all’andamento di indici azionari, ma di fondi di investimento interni dell’assicurazione o esterni (ad esempio gli OICVM sono organismi di investimento collettivo di valori mobiliari).
La giurisprudenza è tornata a pronunciarsi sulla differenza tra la polizza vita tradizionali e quelle di investimento (unit linked, index linked) affermando come la polizza vita è considerata un contratto di assicurazione solo quando ci sia una garanzia sulla conservazione del capitale alla scadenza, mentre in mancanza di tale requisito si tratterebbe di un investimento finanziario soggetto alle regole contenute nel T.U.F. e nei regolamenti della CONSOB. Quando il rischio grava unicamente in capo al soggetto sottoscrittore del contratto non si può parlare di assicurazione sulla vita con una diversa applicazione della disciplina in ambito successorio e fiscale (Cass., sez. III, ord. n. 10333/2018). In particolare, secondo la giurisprudenza di merito (Tribunale Parma, Sez. I, 10/08/2010, n. 1107) “per potersi qualificare come polizza vita, il contratto deve prevedere quale obiettivo minimo, in caso di decesso, la conservazione integrale del capitale. La previsione di un rimborso, in caso di morte, in misura inferiore al capitale versato è incompatibile con lo strumento della assicurazione sulla vita quale forma di assicurazione privata”.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 10333 del 30 aprile 2018 ha ritenuto sussistente la nullità di una polizza vita stipulata tramite una fiduciaria perché in difetto della garanzia di conservazione del capitale alla scadenza e quindi della natura assicurativa del prodotto, la polizza oggetto dell’intermediazione doveva essere considerata un vero e proprio investimento finanziario.
Infine, alcune tipologie di polizza vita come investimento conoscono “sfumature” che possono inquadrarle nella polizza vita “ordinaria” o “previdenziale”, ad esempio la previsione o meno di una garanzia totale o parziale sul capitale investito.
QUANDO È POSSIBILE PIGNORARE LA POLIZZA VITA
Ai sensi dell’art. 1923 cod. civ. “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni”.
Ciò vuol dire che la polizza vita non è pignorabile o sequestrabile.
Occorre tuttavia fare attenzione, poiché secondo la unanime interpretazione, la norma si riferisce solamente alla polizza vita di puro rischio, la cui funzione sia la tutela del capitale o la previdenza.
Non si applica invece alla polizza vita come investimento (ad es la polizza unit linked).
Rimane fuori dalla tutela l’azione revocatoria, che può essere esperita dai creditori, limitatamente ai premi pagati all’assicuratore e l’azione di riduzione.
Secondo la giurisprudenza, “una interpretazione estensiva del dato letterale della norma di cui all’art. 1923 c.c., impone di ritenere sottoposte al divieto di pignorabilità non soltanto le somme dovute, ma anche quelle già corrisposte dall’assicuratore” (Tribunale Trento, 25/05/2017, n. 545).
Per contro, la tutela del patrimonio a scapito della garanzia dei creditori non si estende al sequestro penale: nel campo della responsabilità penale del soggetto, è possibile il sequestro preventivo della polizza vita o la confisca in favore dello Stato in caso di condanna, anche per reati di natura fiscale (v. D.lgs. n. 74/2000) o per reati fallimentari.
QUANDO LE POLIZZE VITA RIENTRANO NELL’ASSE EREDITARIO
Le polizze vita rientrano nell’asse ereditario? Dipende.
Quando il contratto di polizza vita “tradizionale” assume la forma di un contratto a favore di terzi, e cioè in tutti quei casi in cui il beneficiario sia persona diversa dallo stipulante (si pensi alla polizza morte), il beneficiario acquista, in base della disegnazione, un diritto “iure proprio” (e non a titolo di legato o quota ereditaria) nei confronti della compagnia assicurativa, come stabilito dall’ultimo comma dell’art. 1920 cod. civ..
La Cassazione esclude che il contratto di assicurazione sulla vita in favore dell´erede legittimo o testamentario possa qualificarsi quale donazione indiretta del contraente in favore dei terzi designati (sentenza n. 6531/2016) poiché la corresponsione dell´indennità al beneficiario non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente assicurato ( a differenza del versamento dei premi, che invece possono essere configurati come donazioni indirette) e pertanto non può ritenersi atto di liberalità.
Ne deriva che nei casi in cui il terzo beneficiario è erede dello stipulante, in linea di principio le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario (Tribunale Velletri, Sez. I, Sentenza, 31/05/2023, n. 1066). “Conseguentemente, l’obbligazione di pagamento gravante sull’assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario, mentre la morte dell’assicurato, evento assicurato, rappresenta il momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos e non mortis causa” (Tribunale Verona, Sez. III, 15/11/2016, n. 243).
Dato che queste polizze vita non rientrano nell’asse ereditario, non viene applicata la disciplina della successione:
- l’indennizzo non è sottoposto a tassa di successione o imposta di registro per la successione,
- non concorre a formare la quota di legittima,
- gli eredi legittimari possono esperire l’azione di riduzione contro il beneficiario solamente nel limite del valore dei premi versati dal de cuius,
- la rinuncia all’eredità da parte del beneficiario non determina la perdita dell’indennizzo.
Inoltre, nel caso in cui il contraente abbia indicato quali beneficiari genericamente “gli eredi”, l’indennizzo assicurativo viene tra loro diviso in parti uguali, indipendentemente dalle quote cui partecipano all’eredità.
Come statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 11421/2021, qualora uno dei beneficiari muoia prima dell’assicurato, “la quota dell’indennizzo spettante all’erede premorto al contraente la polizza non andrà ad accrescere la quota degli altri eredi del contraente ma dovrà essere liquidata in favore degli eredi del premorto, secondo le regole della rappresentazione”.

QUANTO DETTO VALE ANCHE PER LA POLIZZA VITA COME INVESTIMENTO?
Appurato che le “ordinarie” polizze vita non rientrano nell’asse ereditario, ciò vale anche per quelle che fungono (anche) come prodotti finanziari (ad esempio la polizza unit linked e la polizza index linked)? In questi casi, il rischio demografico (la probabilità di vita o di morte dell’assicurato) sostenuto dalla compagnia assicurativa, è minoritario rispetto al rischio finanziario (l’investimento dei premi in azioni, fondi, indici…) che è sostenuto dall’assicurato.
In tali casi, la polizza vita non è strumento di tutela del capitale o strumento di previdenza, ma (sebbene con varie sfumature) un contratto di investimento finanziario, e come tale potrebbe rientrare nell’asse ereditario.
COME FUNZIONA LA PRESCRIZIONE DELLE POLIZZE VITA DORMIENTI?
Anche nell’ambito assicurativo opera l’istituto della prescrizione che colpisce sostanzialmente l’inerzia del soggetto assicurato o dei beneficiari.
Le polizze vita dormienti sono quelle non riscosse dai beneficiari dopo il verificarsi dell’evento assicurato, nei casi in cui, ad esempio, questi non né siano a conoscenza.
Trascorsi 10 anni dalla data dell’evento assicurato (come il decesso dell’assicurato) o dalla data della scadenza del contratto, senza che l’indennizzo sia stato richiesto, i diritti derivanti dalla polizza vita si prescrivono (art. 2952 cc) e le compagnie assicurative devono trasferire le somme al Fondo Rapporti Dormienti presso la CONSAP.
Per evitare la prescrizione dell’indennizzo, è possibile rivolgersi al servizio ricerca polizze vita dell’ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) o di rivolgersi all’intermediario assicurativo, alla banca o all’impresa di assicurazione di cui si serviva il familiare, chiedendo informazioni.
Dove opera BT Studio Legale
Lo Studio Legale Berti e Toninelli opera presso i Tribunali di Pistoia, Firenze, Lucca e Prato e fornisce consulenza in tutta Italia tramite i servizi online. Si trova a Pistoia in Piazza Garibaldi n. 5.
Per richiedere consulenza o assistenza in materia penale, è possibile utilizzare i pulsanti qui sotto.