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La memoria difensiva ex art. 415 bis cpp

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L’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cpp e la prima memoria difensiva

La memoria difensiva ex art. 415 bis cpp

L’avviso ex art. 415 bis cpp, con cui la Procura della Repubblica comunica che le indagini preliminari si sono concluse, segna solitamente il primo momento in cui l’indagato viene a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico e può, in tal modo, esporre le proprie difese.
In genere, la memoria difensiva penale è un atto scritto, per mezzo del quale le parti e i loro difensori possono presentare al giudice, in ogni stato e grado del procedimento, memorie o richieste scritte, ai sensi dell’art. 121 cpp.
Con la memoria difensiva penale l’imputato (se è già stata esercitata l’azione penale) o l’indagato (se il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari) esercitano il diritto di difesa, fornendo all’autorità giudiziaria elementi utili per valutare compiutamente la propria posizione.
Oltre alla memoria indirizzata al giudice, un fondamentale elemento di difesa è la memoria ex art 415 bis cpp indirizzata al pubblico ministero.
La memoria difensiva ex art 415 bis c.p.p. può essere presentata dal soggetto interessato a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari come stabilisce il comma terzo: “[..] l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio [..]”.
Dunque, dal momento in cui l’indagato viene a conoscenza dei risultati delle indagini preliminari condotte dal PM, ha la facoltà di indicare elementi e nuove fonti di prova a sua discolpa.

Oltre alla memoria difensiva penale, l’art. 415 bis cpp consente all’indagato di presentare documenti a sostegno della propria tesi difensiva, di richiedere al pubblico ministero di svolgere ulteriori indagini oppure di essere sentito a rendere interrogatorio o dichiarazioni spontanee.
È sempre producente presentare una memoria difensiva penale al termine delle indagini preliminari? Come deve essere scritta?

Gli argomenti trattati sono:


MEMORIA EX ART 415 BIS: COS’È LA MEMORIA DIFENSIVA PENALE

Ai sensi dell’art. 121 codice di procedura penaleIn ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria”.
Con la memoria difensiva penale l’imputato (ma questo vale anche per l’indagato, in base all’art. 61 c.p.p.), il pubblico ministero e le altre parti del processo, nonchè la persona offesa in base all’art. 90 c.p.p., possono rivolgersi al giudice, sin da quando hanno conoscenza del procedimento, per presentare osservazioni o istanze.
Peraltro, ai sensi dell’art. 367 c.p.p. i difensori possono presentare memorie e richieste scritte anche al pubblico ministero, durante la fase delle indagini preliminari.


QUAL È L’ISTITUTO DISCIPLINATO DALL’ARTICOLO 415 BIS CPP

L’articolo 415 bis cpp disciplina un istituto estremamente importante per il processo penale: l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Si tratta dell’atto, notificato all’indagato, al suo difensore ed in alcuni casi anche alla persona offesa (ed al suo difensore), con cui il pubblico ministero comunica che si sono concluse le indagini preliminari e che, per un certo fatto, ha l’intenzione di esercitare l’azione penale, mediante la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione diretta a giudizio. Questo consente all’interessato di venire a conoscenza del procedimento penale pendente a suo carico e iniziare a pianificare una strategia difensiva insieme al proprio legale.


QUANDO NON VIENE NOTIFICATO L’AVVISO EX ART 415 BIS CPP

Tuttavia, nel caso di un procedimento penale, non sempre la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini è necessaria. In particolare, non deve essere notificato l’avviso de quo quando:

  • Ai sensi del primo comma dell’art 415 bis cpp se il pm “non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411”.
  • In caso di giudizio immediato ex art. 453 c.p.p. , limitatamente ai reati per i quali l’esercizio dell’azione penale non deve avvenire con citazione diretta. La funzione di garanzia dell’avviso è comunque svolta dall’interrogatorio dell’indagato, che costituisce un presupposto del rito (Corte costituzionale, 16 maggio 2002, n. 203).
  • Nel caso del decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p. perché “l’innesto della disciplina dell’avviso delle indagini, di cui all’art. 415 bis c.p.p., ne snaturerebbe la struttura e le finalità, inserendovi una garanzia costituzionalmente non imposta e del tutto incongrua rispetto ai caratteri del rito” (Corte costituzionale, 04 febbraio 2003, n. 32).
  • Quando si procede per i reati di competenza del giudice di pacetrattandosi di adempimento non espressamente previsto dall’art. 20 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, e comunque di istituto non conciliabile con la speditezza del procedimento voluta dal legislatore” (Cassazione penale , sez. IV, 08 febbraio 2007, n. 15214).


COSA CONTIENE L’AVVISO EX ART 415 BIS C.P.P.

Sul piano del contenuto, con l’avviso ex art 415 bis cpp il pubblico ministero:

  • informa l’indagato dell’esistenza di un procedimento a suo carico, indicando la contestazione “provvisoria” (una sommaria descrizione del fatto, i riferimenti di luogo e data, l’indicazione della norma che si ritiene violata) per garantire all’imputato il pieno diritto di difesa mettendolo nelle condizioni di poter collocare il fatto storico contestato; la mancata indicazione di tali informazioni non consentirebbe di comprendere appieno l’accusa formulata, impedendo così di organizzare un’efficace strategia difensiva.
  • indica i riferimenti processuali (autorità giudiziaria, numero di ruolo generale (secondo comma dell’art 415 bis cpp);
  • avvisa l’indagato e il suo difensore della possibilità di accedere agli atti di indagine depositati, ivi compresi quelli relativi ad intercettazioni, nonché di richiedere al pubblico ministero di svolgere ulteriori indagini, di essere ascoltati e di presentare memorie difensive (commi 2 bis e 3 dell’art 415 bis cpp).

Inoltre, se non si è provveduto in un momento antecedente, contestualmente all’avviso ex art 415 bis cpp viene notificata l’informazione sul diritto di difesa ex art. 369 bis c.p.p..
L’avviso di cui all’articolo 415 bis cpp, perciò, consente al soggetto interessato di affidarsi ad un legale ed iniziare per tempo la pianificazione di una linea difensiva da adottare già durante le prime fasi del procedimento.


CHE COS’È LA MEMORIA DIFENSIVA PENALE DI CUI ALL’ARTICOLO 415 BIS CPP

Se con la memoria ex art. 121 c.p.p. ci si rivolge all’autorità giudicante, il destinatario della memoria difensiva ex art 415 c.p.p. ed ex art. 367 c.p.p., è invece il pubblico ministero.
Il terzo comma dell’articolo 415 bis cpp stabilisce che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari deve avvisare l’indagato della possibilità di produrre una memoria difensiva penale: “L’avviso contiene altresì l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie [..]”.
La memoria difensiva ex art 415 bis c.p.p. rappresenta una facoltà ricollegata al diritto di difesa, ma non solo: questa permette di disaminare circostanze che potrebbero essere state fraintese durante il corso delle indagini preliminari, vizi degli elementi di prova, errori di valutazione o ancora l’analisi di situazioni fino a quel momento non emerse e che potrebbero indurre l’autorità giudiziaria a propendere per la richiesta di archiviazione.
La memoria difensiva ex art 415 bis c.p.p. deve essere innanzitutto fondata e basata su argomentazioni documentate e documentabili, al contempo di facile lettura e comprensione. Deve contenere in allegato tutta la documentazione che l’imputato ovvero il difensore vogliono produrre, per contestare l’accusa promossa.


PERCHÉ È IMPORTANTE LA MEMORIA EX ART 415 BIS CPP

Tra i vari tipi di memoria difensiva penale, la memoria ex art 415 bis cpp, riveste particolare importanza, soprattutto per due motivi.
In primo luogo perché è la prima occasione in cui la difesa può agire con totale cognizione di causa: con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari avviene la “discovery” del materiale probatorio raccolto sino a quel momento dal pubblico ministero, che viene messo a disposizione dell’indagato. “Il deposito degli atti delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e la facoltà per il difensore di prenderne visione ed estrarne copia costituiscono il presupposto per esercitare efficacemente le attività difensive previste nel comma 3 della medesima disposizione, in particolare la facoltà di chiedere nuove indagini” (Cassazione penale , sez. III, 17 febbraio 2005, n. 13713).
In secondo luogo perché la memoria ex art 415 bis cpp è finalizzata principalmente a persuadere il pubblico ministero a richiedere l’archiviazione e quindi ad evitare in toto il processo, oppure ad inquadrare il fatto storico sotto una diversa fattispecie.

art. 415 bis cpp


QUAL È IL CONTENUTO DELLA MEMORIA EX ART 415 BIS CPP

Come detto nel paragrafo precedente, lo scopo principale della memoria ex art 415 bis cpp è quella di fornire al pubblico ministero elementi di fatto e di diritto, sulla cui base richiedere l’archiviazione del procedimento, al giudice delle indagini preliminari.
Ne consegue che dal contenuto della memoria può emergere:

  • la non fondatezza della notizia di reato,
  • oppure la mancanza di una condizione di procedibilità,
  • oppure ancora una causa di estinzione del reato.

Nondimeno, qualora ciò convenga alla strategia difensiva, la memoria ex art 415 bis cpp può essere finalizzata ad inquadrare il fatto storico sotto una diversa fattispecie di reato, magari meno grave rispetto a quella contestata dal pubblico ministero.
In entrambe i casi, a corredo degli argomenti di fatto e di diritto spesi, è possibile integrare la memoria difensiva ex art. 415 bis c.p.p. con:

  • la documentazione a sostegno delle circostanze descritte;
  • la documentazione relativa all’attività investigativa del difensore;
  • la richiesta del compimento di ulteriori atti di indagine;
  • la richiesta di presentarsi per rilasciare dichiarazioni spontanee;
  • la richiesta di essere interrogato.

La memoria e le richieste correlate devono essere presentate entro venti giorni dal ricevimento dell’avviso di conclusione delle indagini. Non si tratta, tuttavia, di un termine perentorio, in quanto rimane la possibilità di depositare la memoria anche dopo il ventesimo giorno, con il rischio, tuttavia, che il pubblico ministero abbia già esercitato l’azione penale.


LA MEMORIA EX ART 415 BIS CPP: QUALE DOCUMENTAZIONE PRESENTARE

Agli articoli 391 bis e seguenti del codice di procedura penale è disciplinata l’attività investigativa del difensore, i cui risultati possono confluire nella memoria difensiva ex art 415 bis cpp.
Il difensore, anche coadiuvato da un consulente tecnico o da un investigatore privato, può assumere dichiarazioni e informazioni da persone in grado di riferire circostanze utili ai fini della difesa, ed eventualmente anche dai co-indagati e co-imputati nello stesso procedimento, in procedimenti connessi, o in altri procedimenti per reati collegati (art. 391 bis cpp).
Il difensore può anche fare richiesta alla pubblica amministrazione di documenti in suo possesso (art. 391 quater cpp) e può effettuare un accesso per prendere visione dello stato di luoghi e delle cose, per procedere alla descrizione o per eseguire rilievi, il cui verbale può essere allegato alla memoria difensiva ex art 415 bis c.p.p..
Per poter spendere i risultati delle indagini difensive nella memoria difensiva penale, è necessario attenersi ai rigidi vincoli disposti dal codice.


COME RICHIEDERE IL COMPIMENTO DI ULTERIORI ATTI DI INDAGINE NELLA MEMORIA EX ART 415 BIS CPP

Altro elemento della memoria difensiva ex art 415 bis cpp è la richiesta al Pubblico Ministero di svolgere ulteriori indagini. Per la sentenza di Cassazione n. 8131/2004 “non è necessario che l’istanza sia esplicita, ma è sufficiente che essa emerga implicitamente dal contesto delle altre difese dispiegate dallo stesso indagato in esito alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari”.
Posto che, come si desume dal quarto comma dell’art 415 bis cpp, il pubblico ministero non è obbligato ad accogliere la richiesta, se sono invece disposte, devono essere svolte entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Unica eccezione è fatta se il termine è prorogato dal GIP: “Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni”.


LA MEMORIA EX ART 415 BIS: LA RICHIESTA DI INTERROGATORIO O DI RILASCIARE DICHIARAZIONI SPONTANEE

Infine, nella memoria difensiva penale l’imputato può richiedere di essere sentito personalmente, mediante interrogatorio o rilasciando dichiarazioni spontanee.
Al contrario di quanto detto per la richiesta di nuove indagini, la richiesta di interrogatorio depositata entro venti giorni dalla notifica dell’avviso ex art 415 bis cpp, obbliga il pubblico ministero a provvedere, a pena di nullità di tutti gli atti processuali successivi.
In base al terzo comma dell’articolo 415 bis cpp “[..] Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi”.

Anche in tal caso vige il termine di venti giorni, ex quinto comma: “Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del Pubblico Ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione”. Si tratta di un diritto potestativo dell’indagato, come ha affermato la Cassazione nella sentenza 10020/2017.
Viceversa, la richiesta di interrogatorio tardiva non è vincolante (Cassazione penale, sentenza n. 8369/2007).
Nella prassi, l’interrogatorio non viene di solito condotto dal titolare dell’ufficio, ma delegato ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
Al posto dell’interrogatorio, è possibile richiedere di poter rilasciare dichiarazioni spontanee. In tal caso non vi è un confronto col magistrato inquirente, ma l’indagato si limita ad esporre le proprie osservazioni. Si tratta di una facoltà nella prassi poco utilizzata, da una parte perché l’assenza di contraddittorio col PM ne priva di persuasività, dall’altra perché spesso le dichiarazioni non aggiungono nulla al contenuto della memoria scritta, risolvendosi pertanto in un adempimento inutile.


COME DEVE COMPORTARSI IL PM A FRONTE DI UNA MEMORIA DIFENSIVA EX ART 415 BIS C.P.P.

La memoria di cui all’articolo 415 bis cpp potrebbe rivelarsi estremamente importante per l’esito del procedimento; tuttavia, eccetto quanto detto per la richiesta di interrogatorio, il pubblico ministero non è obbligato a valutarla. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.18385/2018 ha precisato quanto segue: “L’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate [..]”.

 

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